Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2461/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza NON definitiva, nel giudizio in epigrafe, pendente tra c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
n. 40 a Ferrere (AT), e rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Ambrosio (CF. ) e C.F._2 dall'Avv. Riccardo Catalano (C.F. ), entrambi del Foro di Torino, tanto congiuntamente C.F._3 quanto disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato npresso il loro studio in Torino (TO), Via Bertola n. 2
attore
Avverso
(C.F. ) con sede in Milano in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dr. nato a [...] il [...] elettivamente domiciliata Controparte_1 in Asti Gall.Argenta 2 presso l'avv.Stefano Igor Curallo (codice fiscale Pec: C.F._4
- numero di fax al quale inviare le comunicazioni 0141/356000) Email_1 che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti autenticata Not. in data 14 Persona_1 dicembre 2011 (N.29.192 di Rep. e n.
8.557 di Racc.)
E
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F.: CP_2
) E nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_3
d'Alba n. 2 (C.F.: ) , en t r ambi ai fini della presente procedura elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliati in Alba, (CN), Via Giacosa n. 1, presso l'Avv. Chiara Minasso del Foro di Asti (C.F.:
P.IVA: , tel. 0173.33619, fax 0173.441680, C.F._7 P.IVA_2 pec: ), che li rappresenta e difende per deleghe allegate Email_2
Convenuti
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento degli incombenti istruttori dedotti e non ammessi, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
Preso atto dell'assolvimento degli oneri di procedibilità ai sensi dell'art. 163, n. 3 bis c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Rigettare i mezzi istruttori avversari per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3;
- Ammettere, solo in caso di specifica contestazione avversaria sul punto, supportata da idonea documentazione tecnica, CTU medico-legale sulla persona dell'attore volta ad accertare l'entità delle lesioni fisiche, con anche riferimento alla capacità erettile e generativa, sia in termini di limitazione delle attività lavorative ed extralavorative – della temporanea biologica e la congruità delle spese mediche sostenute ed eventualmente da sostenersi in futuro.
- Autorizzare il deposito fisico della documentazione medica e lastre sub doc. 4 in cancelleria, come richiesto in atto di citazione e allo stato non ancora autorizzato..
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della IG.ra conducente del veicolo CP_2
Fiat OB, targato FG822HE, di proprietà del signor , assicurato presso la Parte_3 [...]
nella causazione del sinistro per cui è oggi causa;
Parte_2
1. Condannare conseguentemente gli odierni convenuti in solido, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal IG. come dedotti in narrativa, oltre rivalutazione e Pt_1 interessi dal fatto al soddisfo.
2. Con rifusione di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio ex D.M. Giustizia 147/2022, oltre
15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende, con sentenza immediatamente esecutiva ex lege.”
Conclusioni di Parte_2
“Reiectis adversis.
In via istruttoria e senza inversione del relativo onere probatorio, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. depositata in data 21.3.2024 (prove per interrogatorio e testi;
ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. e/o acquisizione ex art.213 c.p.c. delle foto originali del fascicolo fotografico della Polizia Municipale di Canale;
CTU sulla dinamica del sinistro); disattendere le prove orali ex adverso dedotte e le istanze avversarie di deposito/produzione documentale per i motivi svolti nella memoria ex art.171 ter n.3 c.p.c. depositata in data 29.3.2024.
Nel merito: respingere ogni domanda dell'attore ed assolvere la conchiudente da ogni pretesa avversaria.
Con il favore delle spese.”
Conclusioni Saracco-Baracco:
“CONCLUSIONI
- Voglia l'Ill.mo Giudice adìto;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previa, e con, ogni pronuncia, accertamento e decisione del caso e di legge;
- previa ammissione, senza inversione d'onere, dei mezzi istruttori tutti dedotti e deducendi, del caso e di legge, con riserva di formulare i capitoli di prova per testi e con riserva di dedurre, produrre, indicare testi in materia diretta e contraria entro i termini di legge;
previo espletamento di CTU avente ad oggetto la verifica dei luoghi del sinistro de quo, la velocità alla quale viaggiavano il motociclo del IG. e l'autovettura di proprietà del IG. Pt_1 Pt_3 condotta dalla IG.ra e l'effettiva dinamica del sinistro;
CP_2
- per le ragioni e causali di cui in atti e sulla base dei documenti prodotti;
- Nel merito in via principale:
Dichiarare infondate e per l'effetto rigettare tutte le domande dell'attore nei confronti convenuti perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti ed assolvere comunque i conchiudenti dalle stesse. Con il favore delle spese di giudizio.
- Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, dichiarare la
[...]
come sopra, tenuta a tenere indenni e manlevare i convenuti e Parte_2 CP_2
da ogni richiesta risarcitoria dell'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante Parte_3 dall'accoglimento delle spiegate domande;
condannare la alla rifusione Parte_2 delle spese di lite. Con il favore delle spese di giudizio.”
OSSERVATO
Parte attrice svolge azione risarcitoria, in relazione al sinistro occorso “in Canale (CN) il giorno 24.06.2022 quando l'odierno attore era alla guida del suo motoveicolo Yamaha, targato AY59867, assicurato presso la e, percorrendo via Ternavasio con direzione Alba/Torino – rotonda dell'Arneis, giunto Controparte_3 all'altezza del civico n. 5, si trovava la strada sbarrata dal veicolo Fiat OB, targato FG822HE, assicurato presso la di proprietà del signor e condotto dalla signora Parte_2 Parte_3 CP_2
, che provenendo dal senso opposto e senza segnalazione alcuna, svoltava a sinistra, omettendo la
[...] precedenza dovuta all'attore ed a seguito dell'invasione della opposta corsia di marcia da parte della Fiat
OB si verificava una collisione con il motociclo dell'attore…”
I convenuti contestano la ricostruzione così offerta, entrambe le difese ritenendo che la condotta di guida della parte attrice avesse rivestito efficacia causale, nella verificazione del sinistro.
La assicuratrice, invero, eccepisce, con ampio e pregevole percorso:
“LA DINAMICA DEL SINISTRO E LE RESPONSABILITA' NELLA CAUSAZIONE DELLO STESSO
La dinamica del sinistro e le responsabilità nella causazione dello stesso sono controverse.
La limitata valenza probatoria del verbale della Polizia Municipale
Giova rilevare sin d'ora che il verbale di Polizia Municipale prodotto ex adverso non consente di sostenere la responsabilità preponderante, men che meno esclusiva, della convenuta nella causazione del CP_2 sinistro. E ciò per almeno due ragioni:
1)la prima, in fatto, poiché la Polizia Municipale non era presente al momento del sinistro sicchè le relative valutazioni sulla dinamica (peraltro in parte incomplete ed errate e comunque non esaustive, come si dirà) sono frutto di valutazioni compiute ex post, ancorchè senza effettuare alcuna verifiche tecniche di natura cinematica. Non a caso a pag. 5 del relativo rapporto, nella parte dedicata alla “Ricostruzione dinamica del sinistro”, si legge testualmente: “…si presume che la dinamica dell'incidente possa essersi verificata come segue ...”, il che dimostra che si tratta di mere ipotesi;
2)la seconda, in diritto, è legata al consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda ad es.
Cass.civ.sez. III, 07/09/2023,n.26133 che richiama a sua volta Cass. 07/10/2022, n. 29320) secondo la quale
“con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento". Invero “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.” (Cass.civ.sez.VI 01/04/2019, n.9037).
L' art.2054 II comma c.c. e la giurisprudenza di legittimità
Da tali premesse seguono altre due considerazioni.
1)In primo luogo la contestazione alla sig.ra della violazione dell'art. 145 c. 2 – 10 C.d.S. “omessa CP_2 precedenza ai veicoli da destra”, non può esser recepita de plano e posta tout court a fondamento di alcuna decisione in quanto non suffragata da alcuna ricostruzione scientifica sulla dinamica ed anzi in quanto smentita come si dirà dalle stesse misurazioni operate dai verbalizzanti.
2)In secondo luogo, quand'anche la contestazione relativa alla omessa precedenza fosse condivisa dal
Tribunale, resterebbe pur sempre la assenza di prova che l'asserita omissione della convenuta (omissione ripetesi contestata in quanto l'impatto è avvenuto quando la stessa aveva pressochè completato la manovra), costituisca causa esclusiva o preponderante del sinistro. D'altro canto, giusto il disposto dell'art.2054 c.c. è pacifico che “…omissis… l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.” (Cass.civ.sez. VI, 14/04/2015, n.7447;
Cass.civ.sez. III, 12/06/2012, n.9528). Invero “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (ex plurimis Cass. 27 ottobre 2004,
n. 20814).” (Cass.civ.sez.VI - 05/03/2014, n. 5219). Invero “l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile”. Si impone quindi una ricostruzione della dinamica del sinistro ed una disamina delle rispettive condotte nella causazione dell'incidente.
La esponente richiama al riguardo sia la relazione di perizia dell'Ing. (doc. 5) sia le prove orali Per_2 dedotte nella memoria istruttoria ex art.171 bis n.2 del 21.2.2024 ed in sintesi ribadisce che:
-in occasione dell'incidente stradale del 24.6.2022, la sig.ra si trovava a condurre l'autocarro CP_2
Fiat OB targato FG822HE lungo la Via Ternavasio, nel centro abitato di Canale, diretta da VO verso
NT OE per portare, come tutte le mattine dei giorni feriali, il figlio, , presso l' impianto Persona_3 ricreativo “Centro diurno il Principe Ranocchio” specializzato nel recupero motorio per disabili;
-giunta in prossimità dell'entrata di tale accesso privato posto alla sua sinistra, al nr.5 di Via Ternavasso, azionava l'indicatore direzionale sinistro e si arrestava al centro strada per controllare il flusso veicolare rilevando che nel senso contrario di marcia non proveniva nessuno;
-una volta iniziata e quasi completata la manovra di svolta, l'autocarro Fiat OB veniva urtato dal motociclo Yamaha Tg AY59867 condotto dall'attore che (viaggiando controsole) proveniva dalla direzione Pt_ opposta di marcia uscendo dalla curva ad una velocità di circa 113 km/h (secondo i calcoli dell' . - Per_2 confr. pag.40 doc.5 ); Pt_2
-l'urto si verificava nel momento in cui l'autocarro Fiat OB stava entrando, ad una velocità modesta - circa 16 km/h (secondo i calcoli dell'Inga. Dinon -confr. pag.28 doc.5 ), nel cortile del “Centro diurno Pt_2 il Principe Ranocchio”: in prossimità del cortile del centro si trova infatti uno scalino, tra asfalto e ghiaia, e, per superarlo con il Fiat OB, occorre procedere lentamente per evitare scrolloni ai passeggeri e urti della parte inferiore del pianale del veicolo che è ribassato perché allestito per consentire l'accesso dei disabili;
-il motociclo Yamaha FZ6, prima di pervenire all'urto lasciava sull'asfalto una traccia di frenata radente lunga 28,20 metri (traccia ED sulla planimetria allegata al verbale della Polizia Municipale). L'urto avveniva tra la parte frontale destra dell'autocarro Fiat OB e la parte anteriore del motociclo Yamaha FZ6;
-a seguito di tale impatto l'autocarro Fiat OB veniva retrospinto di alcuni metri e ruotato di circa 90° in senso antiorario e si arrestava con la parte anteriore contro il cordolo di un marciapiede laterale posto di fronte all'accesso del “Centro diurno il Principe Ranocchio” come da foto 11 del fascicolo fotografico della
Polizia Municipale (doc.2 attore) e 16 della perizia (doc.5 ); il motociclo Yamaha FZ6 cadeva al Per_2 Pt_2 suolo sul proprio fianco sinistro e scarrocciava lungo il bordo destro della carreggiata per circa 5 metri arrestandosi a fianco dell'autocarro;
-i corpi del conducente del motociclo e del passeggero venivano disarcionati in avanti e terminavano sul prato erboso laterale alla carreggiata oltre il punto d'urto con il passeggero che urtava in volo il cartello di un segnale stradale piegandolo completamente come da foto sub 4,5,6 del fascicolo fotografico della
Polizia Municipale (doc.2 attore) e foto 21,22 della perizia (doc.5 ). Per_2 Pt_2
-lo stesso sig. , immediatamente dopo il sinistro, ripeteva la frase “Oddio l'ho rovinato” Parte_1 riferendosi al passeggero della moto e riferiva alla sig.ra “Sono andato a finire dentro la Testimone_1 macchina”, con ciò confortando la ricostruzione appena descritta.
-data l'elevata velocità del motociclo e la conseguente entità dell'impatto i veicoli subivano gravissimi danni
(come da foto sub da 11 a 17 del fascicolo fotografico della Polizia Municipale -doc.2 attore).
Le carenze dei rilievi foto-planimetrici della Polizia Municipale ed il limite di velocità consentito nel tratto di strada interessato Giova al riguardo tornare sugli accertamenti ed evidenziare, che, come rilevato dal consulente tecnico incaricato da ing. , gli agenti verbalizzanti eseguivano dei rilievi foto- Controparte_4 Persona_4 planimetrici imprecisi sotto vari profili atteso che:
a)lo schizzo di planimetria non riporta in scala le posizioni di quiete dei due veicoli e le tracce prodotte nello schianto;
b)la posizioni di quiete dei due veicoli è stata riportata in maniera approssimativa, senza triangolare con precisione i vari punti secondo alcuni capisaldi fissi presi a riferimento per le misurazioni di rito;
c)nello schizzo planimetrico mancano comunque alcuni segni che sono stati invero fotografati al suolo e che identificano esattamente il punto d'urto in carreggiata tra i due veicoli.
Per la ricostruzione e la corretta collocazione in carreggiata delle tracce e delle posizioni dei due veicoli, è stato quindi necessario utilizzare le numerose fotografie di scena che consentono di osservare da diverse angolazioni i vari punti di riferimento a bordo strada.
E ancora:
d)contrariamente a quanto, nell'immediatezza evidenziato dalla Polizia Municipale, nel tratto di strada di che trattasi il limite di velocità era (ed è) di 50 km/h non già di 90 km/h. Invero il tratto di strada interessato, si trova all'interno del centro abitato di Canale immediatamente prima della rotonda
“dell'Arneis” precedente il luogo del sinistro. Pertanto il limite di velocità deve ritenersi di 50 km/h (anche in virtù del disposto del comma 4 dell'art. 131 del Regolamento di attuazione del C.D.S.). E' dunque soggetto, ex art. 142, comma 1, del C.d.S., al limite di velocità urbano di 50 km/h (a prescindere dalla presenza o meno dello specifico cartello), come si evince dalla relazione Ing prodotta sub doc.5) e dalla relative Per_2 foto (ivi a pag.6) che mostrano la posizione del segnale di inizio centro abitato di Canale posta in prossimità della intersezione con la via Valentino prima del punto d'urto secondo la traiettoria seguita dal motociclista.
Non a caso, successivamente all'evento, sono stati posti alcuni cartelli indicanti proprio il limite di velocità di
50 km/h (confr. anche Google Maps sulla SP 29 in prossimità della intersezione con la via Valentino di
Canale al link -già indicato nella memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. https://www.google.com/maps/@44.7895904,7.9852783,3a,75y,22.4h,77.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1spg
!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu ove si può idealmente percorrere la strada, CodiceFiscale_8 entrando in Canale, sino al punto d'urto posto in prossimità del civico 5 di via Ternavasso).
Le plurime violazioni ravvisabili nella condotta di guida dell'attore ed il nesso di causalità con il sinistro
In ogni caso sono presenti, ai lati della strada case/edifici anche di attività commerciali. Sicché anche se il limite fosse (come erroneamente ritenuto dalla Polizia Municipale) pari a 90 km/h per le strade extraurbane, resterebbe pur sempre la violazione delle altre norme di comportamento prescritte dal Codice della Strada.
Al riguardo occorre ricordare che l'attore:
• era a bordo di un motociclo (per sua stessa ammissione) privo di ABS (al punto che ha riconosciuto nel corso degli accertamenti che “quando si aziona con troppa forza il freno posteriore, il motore tende a spegnersi bloccando la ruota posteriore e perdendo aderenza e capacità frenante”);
• stava trasportando un passeggero con consegue ridotta manovrabilità del motociclo;
• stava uscendo da una curva fiancheggiata da alberi che limitavano la visuale (con il sole negli occhi)
• stava transitando in un contesto residenziale e sostanzialmente urbano alla periferia di Canale. Alla stregua di tali premesse avrebbe dunque mantenere (tanto più a fronte del fatto che trasportava un passeggero) una velocità ancor più contenuta rispetto al limite previsto e ciò anche in ossequio all'art.141 commi 1,2 e 3 del C.d.S. secondo cui:
1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Tali disposizioni assumono particolare rilievo nel caso specifico considerato che, proprio dalle misurazioni riportate sulla planimetria allegata al verbale della polizia municipale, si evince con certezza che:
1)il motociclista, ha avuto tempo e modo di vedere la manovra di svolta dalla sua sinistra dell'autocarro
(che muoveva a velocità ridotta) tanto che ha cercato di frenare (lasciando una lunghissima frenata a terra di oltre 28 metri) e di spostarsi a destra verso il margine della carreggiata sia per rallentare la propria andatura che per evitare l'impatto frontale;
2)l'urto è avvenuto in prossimità del bordo stradale lungo la linea di margine destro della carreggiata come evidenziano le tracce fotografate dagli agenti verbalizzanti al suolo;
3)il motociclo Yamaha, viaggiava inizialmente in centro carreggiata senza mantenere la stretta destra con conseguente violazione dell'art. 143, comma 1, del C.d.S. come si evince dalla traccia di frenata radente ad andamento obliquo dal centro strada verso il margine destro della carreggiata.
4)sono svariati gli elementi a riprova della elevatissima velocità iniziale del motociclo Yamaha FZ6 Fazer
1000 stimata in almeno 113 km/h (ed ante urto di 75 km/h dopo la frenata in emergenza a ruote bloccate), o comunque in misura ampiamente superiore al limite imposto di 50 km/h (o in subordine 90 km/h), ma certamente non consona allo stato dei luoghi ed alle circostanze del caso concreto e precisamente (si riveda sempre la relazione Ing. sub doc.5): Per_2
a)in primo luogo gli ingentissimi danni ai mezzi (il motociclo Yamaha FZ6 Fazer riportava l'arretramento completo della ruota anteriore che distruggeva completamente il cerchio contro il retrostante radiatore con piegatura a fine corsa del gruppo forcelle per oltre 25÷30 cm all'indietro, danni ingenti al motore e distruzione dell'intera carena, del quadro comandi e del gruppo ottico con avulsione completa della ruota anteriore;
l'autocarro Fiat OB riportava invece ingentissimi danni sulla parte anteriore con maggiore concentrazione sul lato destro, con esplosione di entrambi gli airbag anteriori e distruzione del paraurti, dei gruppi ottici, del cofano motore, del radiatore e della traversa anteriore e spostamento laterale ed all'indietro del gruppo moto propulsore): gli esiti d'urto, confrontati con similari prove di crash test per valutare l'entità delle deformazioni e la intensità della collisione, sono emblematici ai fini della prova della elevata velocità;
b)in secondo luogo il fatto che il motoveicolo abbia dissipato la velocità ante urto in termini di energia cinetica, non solo annullando la velocità di avanzamento dell'antagonista autocarro Fiat OB, ma addirittura facendolo ruotare di 90° in senso antiorario verso la propria posizione di quiete finale, e deformando significativamente i propri e gli altrui lamierati;
c)in terzo luogo il violento disarcionamento dei corpi dei due motociclisti l'uno dei quali violentemente proiettato in volo contro un cartello stradale risultato completamente piegato;
d)infine il forte boato e la nube di vapore riferiti dai testi .
Da tali premesse segue che il conducente del motociclo:
• ha certamente percepito il pericolo con largo anticipo, probabilmente nel vedere l'autocarro Fiat
OB eseguire lentamente la sua manovra di svolta o addirittura nel percepire l'indicatore direzionale sinistro di quest'ultimo attivato;
con la precisazione che quando il conducente del motociclo ha percepito la situazione di pericolo, si trovava ad una distanza dal punto di collisione pari non meno di 75 metri, una distanza che discende dalla configurazione geometrica della traccia di frenatura radente rilevata dagli agenti verbalizzanti sull'asfalto (confr.relazione Ing. sub doc.5); Per_2
• avrebbe certamente potuto evitare il sinistro sol che avesse mantenuto una velocità consona alle caratteristiche dei luoghi, allo stato ed al carico del veicolo stesso privi di ABS), alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza o comunque contenuta nel limite previsto.
Infatti anche ad una velocità di 90 km/h (= 25 m/s) egli avrebbe potuto arrestare nel frenare in uno spazio massimo di 64÷70 metri ed evitare così con estrema facilità il sinistro, potendosi arrestare pochi metri prima il punto di collisione con il mezzo antagonista che nel frattempo completava la propria manovra di svolta.
Peraltro non è solamente una azione di frenata d'emergenza la circostanza che avrebbe consentito al centauro di evitare il sinistro, bensì, vista l'eccezionale velocità di avanzamento iniziale, l'alternativo mantenimento di un valore più moderato intorno ai 70÷75 km/h: infatti il maggiore intervallo di tempo di arrivo all'altezza del punto d'urto avrebbe consentito all'autocarro Fiat OB di avanzare oltre il punto di conflitto.
Per concludere se il sig. avesse mantenuto una velocità inferiore ai 50 km/h o comunque Pt_1 quantomeno di 70÷90 km/h nel momento in cui ha effettivamente percepito il pericolo, egli avrebbe sicuramente evitato il tremendo schianto con il veicolo antagonista.
La violazione delle norme sulla velocità da parte del conducente del motociclo, risulta dunque sicuramente una causa significativa, se non la causa esclusiva, del sinistro che si è verificato.
Si è detto del resto che la consapevolezza dell'attore delle proprie responsabilità nella causazione del sinistro trova riscontro nelle dichiarazioni della teste la quale riferisce (pag.20 doc.2 parte Testimone_1 attrice) che immediatamente dopo il sinistro, il sig. “… era molto agitato ma lucido e continuava a Pt_1 ripetere “ Oddio l'ho rovinato” riferendosi all'amico, Ha usato espressioni del tipo “ Sono andato a finire dentro la macchina ”).
Alla luce di tali premesse opererà dunque quantomeno l'art.2054 c.c. con un concorso dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50% o comunque non inferiore al 30%.
Si insiste comunque nelle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art.171-ter n.2 c.p.c. volte ad accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità nella causazione del medesimo e segnatamente per la ammissione:
-delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze ivi dedotte;
-dell'ordine di esibizione ex artt.210 c.p.c. e/o di acquisizione ex art.213 c.p.c., se del caso a mezzo del CTU eligendo, delle foto originali del fascicolo fotografico della Polizia Municipale di Canale in quanto la versione a colori è indispensabile per una migliore comprensione dei fatti di causa e per l'espletamento della CTU;
-della CTU sulla dinamica del sinistro sul quesito formulato nella citata memoria istruttoria…”
La difesa Saracco/Baracco eccepisce anch'essa in parte qua:
“SULLA DINAMICA DEL SINISTRO
1) In data 24/06/2022, alle ore 8.50 circa, alla guida dell'autovettura Fiat OB targata FG822HE di proprietà del marito, IG.re , assicurata per la R.C. presso la Parte_3 Controparte_5
(doc. n. 4 della Costituzione di comparsa e risposta IGg.ri - ), la IG.ra
[...] CP_2 Parte_3
percorreva la Via Ternavasio n. 5 di Canale (CN), con prudenza e a moderata velocità, vista CP_2 la presenza a bordo del figlio gravemente disabile, . La convenuta proveniva da VO (CN) in Persona_3 direzione NT OE (CN) ed era diretta, come da molti anni a questa parte, al Centro diurno per disabili, denominato “Il Principe Ranocchio”, sito in Canale (CN), in Via Ternavasio n. 5;
2) una volta giunta in prossimità del sopracitato Centro, la IG.ra azionava l'indicatore di direzione, CP_2 fermava l'autovettura, verificava che nessun veicolo transitasse nel senso opposto di marcia e con prudenza, onde evitare urti o sobbalzi al figlio posto nel retro dell'auto, svoltava a sinistra, immettendosi nella zona antistante il cortile del Centro per disabili (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2024, n.
16170, per cui, peraltro, «l'obbligo del veicolo che si approssima alla svolta a sinistra di verificare che non arrivino veicoli da tergo è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra;
nella fase di esecuzione della manovra, il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo»);
3) nel compiere siffatta manovra, la IG.ra avvertiva un forte urto nella parte anteriore CP_2 dell'autovettura, il cui impatto provocava lo scoppio degli airbag e, come in seguito accertato, ingenti danni al veicolo stesso, per un totale di spesa pari a €. 14.800,00= (cfr., sul punto, doc. n. 5 e n. 8 della Costituzione di comparsa e risposta IGg.ri – ); CP_2 Parte_3
4) lo scontro veniva causato dalla moto Yamaha targata AY59867 di proprietà dell'attore, IG.re
[...]
, e dallo stesso condotta, la quale, ad elevatissima velocità, percorreva la medesima strada nel Parte_1 senso opposto di marcia, ovvero da NT OE (CN) in direzione Alba (CN)/Torino (TO);
5) a seguito del violento impatto il motociclista conducente, il IG.re cadeva a terra, mentre il Pt_1 passeggero trasportato, il IG.re , era sbalzato dalla moto contro un cartello stradale metallico di Pt_5 grandi dimensioni che, per il forte impatto, veniva addirittura piegato in due (doc. n. 6 della Costituzione di comparsa e risposta IGg.ri ; cfr., altresì, sul punto le stesse dichiarazioni CP_2 Parte_3 rilasciate dal IG.re nell'immediatezza dell'incidente riportate dalla IG.ra nel Pt_1 Testimone_1
Rapporto della Polizia Municipale di Canale prodotto ex adverso sub doc. 2 dell'atto di citazione, ove quest'ultima afferma: « (n.d.r. UD) … era molto agitato ma lucido e continuava a ripetere Parte_1
“Oddio l'ho rovinato” riferendosi all'amico, Ha usato espressioni del tipo “ Sono andato a finire dentro la macchina”»; rispetto alla efficacia di quest'ultime dichiarazioni come confessione stragiudiziale, cfr., sul punto, Cass civ., sez. III, 26 luglio 2024, n. 20879, la quale, con un ragionamento del tutto sovrapponibile al caso in esame, ha affermato che: «In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo»);
6) la Polizia Municipale del Comune di Canale non era presente al momento dello scontro tra l'autovettura ed il motociclo, sicché il Fascicolo del 20/07/2022 del Rapporto del sinistro stradale n. 3 del
24/06/2022 (doc. n. 2 dell'atto di citazione), basandosi su una valutazione scaturente da un giudizio ex post dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del Giudice, potendo essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari (cfr., tra le tante, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. III, 7 settembre
2023, n. 26133; Cass. civ., sez. III, 07 ottobre 2022, n.29320; Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2022, n. 28149;
Cass. civ., sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9037; Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2014, n. 38 e, in quella di merito,
Tribunale di Marsala, Sez. I, 10 settembre 2024, n. 629; Corte di Appello di Potenza, 29 maggio 2024, n. 257;
Tribunale di Bari, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 2138; Tribunale di Pavia, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 1212).
E, in effetti, i Vigili della Polizia Municipale verbalizzanti, dott.ri e , sopraggiungevano sul Per_5 Per_6 luogo del sinistro a seguito di telefonata dei Carabinieri di Bra e di Canale soltanto alle ore 9,06 c.ca del
24/06/2022.
Del resto, dalla stessa lettura del suindicato rapporto si dà atto di come «… SI PRESUME che la dinamica dell'incidente POSSA essersi verificata come segue ...», ammettendo, di conseguenza, che la dinamica dei fatti non è stata ricostruita con certezza. E, invero, siffatta ricostruzione è destinata a rimanere soltanto ipotetica, visto che pure i soggetti indicati dalla parte attrice come testimoni (cfr., sul punto, p. 20 atto di citazione, nonché la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.) non hanno direttamente assistito all'incidente. Non giova, inoltre, a fare chiarezza sulla causazione del sinistro nemmeno il generico “Rilievo di sinistro stradale”, allegato dalla Polizia municipale al sopracitato Rapporto, posto che in relazione a quest'ultimo non si precisa se il redattore di tale schizzo abbia, o meno, le competenze tecniche per effettuare i rilievi ivi riportati.
Erronea, infine, è, altresì, l'indicazione, a pagina 4 del suindicato Rapporto, dello stesso limite di velocità presente sul luogo del sinistro, pari non a Km 90,00, bensì a Km 50,00, trattandosi di centro abitato, così come, peraltro, indicato dalla stessa segnaletica stradale presente sul luogo del sinistro. A riguardo, peraltro, la Polizia Municipale non ha nemmeno considerato l'effettiva velocità alla quale viaggiava la moto
Yamaha tg. AY59867 condotta dal IG.re a quale, considerate le tracce di frenata della stessa, pari Pt_1
a 28,20 m, non può ritenersi di Km 50/60 orari, così come asseritamente indicato dal IG.re agli Pt_1 agenti intervenuti.
7) Sulla questione, i IGg.ri e hanno incaricato il C.T. Ing. con studio in Pt_3 CP_2 Persona_7
Genova, Corso Buenos Aires n. 11/5, di eseguire una perizia tecnica avente ad oggetto la verifica dei luoghi del sinistro de quo, la velocità alla quale viaggiavano il motociclo e l'autovettura, nonché l'effettiva dinamica del sinistro (doc. n. 7 della Costituzione di comparsa e risposta IGg.ri – CP_2 Pt_3
). Nella suindicata perizia il C.T., appurato che
[...]
«Nella realtà dei fatti il tratto stradale è compreso all'interno del centro abitato di Canale e, pertanto il limite di velocità, in quel tratto di strada, è di 50 km/h», ha, in conclusione, affermato che: «Da quanto sopra esposto appare quindi chiara la responsabilità del conducente del motociclo che stava procedendo all'interno di un centro abitato ad una velocità superiore al doppio del consentito, contravvenendo a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 142 del C.d.S.». Aggiungendo, peraltro, che, qualora lo stesso motociclo avesse proceduto anche ad una velocità di 68 ÷ 76 km/h, velocità, comunque, superiore al massimo consentito, sarebbe giunto in corrispondenza del punto d'urto quando il veicolo Fiat OB era completamente al di fuori dell'intersezione stradale.
8) per quel che concerne il decorso clinico dell'attore, dalla lettura della documentazione medica (cfr., sul punto, doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) se ne desume la regolarità e la stabilità, così come uno stato di buona salute è, altresì, stato riscontrato all'esito delle successive visite ortopediche di controllo dallo stesso effettuate in data 03/08/2022, 03/10/2022 e 02/12/2022.
9) Infondata, oltre che generica e indimostrata, è, poi, la presunta e lamentata impotentia generandi dell'Attore, la quale non risulta in alcun modo derivante dall'incidente de quo, con conseguente inesistenza del nesso eziologico tra il sinistro del 24/06/2022 e l'oligospermia lamentata dalla controparte. In proposito, sia sufficiente ribadire che è lo stesso perito di controparte, il Dott. a Per_8 dichiarare che «Ovviamente non è possibile dirimere se il testicolo c he ha subito il danno fosse, in precedenza, perfettamente funzionante, non essendo stati mai ovviamente eseguiti accertamenti specifici al riguardo» (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione)…”
Non si condividono le affermazioni delle difese convenute.
Certamente, innanzitutto, gli atti acquisiti e formati in loco, nella immediatezza dei fatti, da parte degli operanti di PG, possono qui assumere (anche in considerazione della prossimità temporale rispetto all'evento) valore di prova, quantomeno atipica – pur non potendosi attribuire fede privilegiata alle deduzioni o considerazioni contenute negli atti dei detti ufficiali, valenza che è da limitarsi alle sole circostanze di fatto acclarate de visu dai verbalizzanti.
Orbene, tra dette circostanze fattuali vi è il rinvenimento dei mezzi in conseguenza del sinistro d causa.
Lo stato dei luoghi, visionato in sede di rilievi, consente di affermare che la vettura, condotta dalla , CP_2 nello svoltare verso sinistra, omettesse di concedere la necessaria precedenza al veicolo dell'attore; invadeva così la corsia opposta, e cagionava in tal modo l'impatto, del quale si discute nella presente causa.
Detta circostanza appare fattuale e non seriamente discutibile, alla luce della documentazione fotografica acquisita sui luoghi, nella immediatezza, dal personale di PG, essendo la dinamica appena descritta l'unica logicamente compatibile con:
a) posizionamento dei veicoli;
b) punto di impatto tra gli stessi.
Ed infatti, trattandosi di scontro quasi frontale, come evidente dalla localizzazione dei danni, non è in alcun modo ipotizzabile, ed è anzi materialmente impossibile, che la convenuta possa aver – come pure da questa dichiarato a verbale di PG – svoltato nel rispetto delle norme del CdS, previa regolazione della velocità di manovra, e verifica che nessuno sopravvenisse dal senso di marcia opposto.
E' pressoché certo, come detto, che la conducente dell'autoveicolo abbia dato vita a grave infrazione del
CdS, avente una efficacia causale diretta, rispetto al fatto dannoso.
I convenuti prospettano una qualche responsabilità concomitante dell'attore, ma le ricostruzioni offerte non paiono convincenti.
Tanto le allegazioni difensive, quanto le perizie di parte prodotte, si fondano invero su mere congetture, assumendo a postulato fatti non dimostrati né dimostrabili, ed anzi talvolta basando le proprie conclusioni su presupposti palesemente erronei.
In particolare, deve rilevarsi che la assicuratrice ha dedotto nel senso che:
“…proprio dalle misurazioni riportate sulla planimetria allegata al verbale della polizia municipale, si evince con certezza che:
1)il motociclista, ha avuto tempo e modo di vedere la manovra di svolta dalla sua sinistra dell'autocarro
(che muoveva a velocità ridotta) tanto che ha cercato di frenare (lasciando una lunghissima frenata a terra di oltre 28 metri) e di spostarsi a destra verso il margine della carreggiata sia per rallentare la propria andatura che per evitare l'impatto frontale;
2)l'urto è avvenuto in prossimità del bordo stradale lungo la linea di margine destro della carreggiata come evidenziano le tracce fotografate dagli agenti verbalizzanti al suolo;
3)il motociclo Yamaha, viaggiava inizialmente in centro carreggiata senza mantenere la stretta destra con conseguente violazione dell'art. 143, comma 1, del C.d.S. come si evince dalla traccia di frenata radente ad andamento obliquo dal centro strada verso il margine destro della carreggiata.
4)sono svariati gli elementi a riprova della elevatissima velocità iniziale del motociclo Yamaha FZ6 Fazer
1000 stimata in almeno 113 km/h (ed ante urto di 75 km/h dopo la frenata in emergenza a ruote bloccate), o comunque in misura ampiamente superiore al limite imposto di 50 km/h (o in subordine 90 km/h), ma certamente non consona allo stato dei luoghi ed alle circostanze del caso concreto e precisamente (si riveda sempre la relazione Ing. sub doc.5): Per_2
a)in primo luogo gli ingentissimi danni ai mezzi (il motociclo Yamaha FZ6 Fazer riportava l'arretramento completo della ruota anteriore che distruggeva completamente il cerchio contro il retrostante radiatore con piegatura a fine corsa del gruppo forcelle per oltre 25÷30 cm all'indietro, danni ingenti al motore e distruzione dell'intera carena, del quadro comandi e del gruppo ottico con avulsione completa della ruota anteriore;
l'autocarro Fiat OB riportava invece ingentissimi danni sulla parte anteriore con maggiore concentrazione sul lato destro, con esplosione di entrambi gli airbag anteriori e distruzione del paraurti, dei gruppi ottici, del cofano motore, del radiatore e della traversa anteriore e spostamento laterale ed all'indietro del gruppo moto propulsore): gli esiti d'urto, confrontati con similari prove di crash test per valutare l'entità delle deformazioni e la intensità della collisione, sono emblematici ai fini della prova della elevata velocità;
b)in secondo luogo il fatto che il motoveicolo abbia dissipato la velocità ante urto in termini di energia cinetica, non solo annullando la velocità di avanzamento dell'antagonista autocarro Fiat OB, ma addirittura facendolo ruotare di 90° in senso antiorario verso la propria posizione di quiete finale, e deformando significativamente i propri e gli altrui lamierati;
c)in terzo luogo il violento disarcionamento dei corpi dei due motociclisti l'uno dei quali violentemente proiettato in volo contro un cartello stradale risultato completamente piegato;
d)infine il forte boato e la nube di vapore riferiti dai testi .
Da tali premesse segue che il conducente del motociclo:
• ha certamente percepito il pericolo con largo anticipo, probabilmente nel vedere l'autocarro Fiat
OB eseguire lentamente la sua manovra di svolta o addirittura nel percepire l'indicatore direzionale sinistro di quest'ultimo attivato;
con la precisazione che quando il conducente del motociclo ha percepito la situazione di pericolo, si trovava ad una distanza dal punto di collisione pari non meno di 75 metri, una distanza che discende dalla configurazione geometrica della traccia di frenatura radente rilevata dagli agenti verbalizzanti sull'asfalto (confr.relazione Ing. sub doc.5); Per_2
• avrebbe certamente potuto evitare il sinistro sol che avesse mantenuto una velocità consona alle caratteristiche dei luoghi, allo stato ed al carico del veicolo stesso privi di ABS), alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza o comunque contenuta nel limite previsto.
Infatti anche ad una velocità di
• metri ed evitare così con estrema facilità il sinistro, potendosi arrestare pochi metri prima il punto di collisione con il mezzo antagonista che nel frattempo completava la propria manovra di svolta.
Peraltro non è solamente una azione di frenata d'emergenza la circostanza che avrebbe consentito al centauro di evitare il sinistro, bensì, vista l'eccezionale velocità di avanzamento iniziale, l'alternativo mantenimento di un valore più moderato intorno ai 70÷75 km/h: infatti il maggiore intervallo di tempo di arrivo all'altezza del punto d'urto avrebbe consentito all'autocarro Fiat OB di avanzare oltre il punto di conflitto. Per concludere se il sig. avesse mantenuto una velocità inferiore ai 50 km/h o comunque Pt_1 quantomeno di 70÷90 km/h nel momento in cui ha effettivamente percepito il pericolo, egli avrebbe sicuramente evitato il tremendo schianto con il veicolo antagonista.
La violazione delle norme sulla velocità da parte del conducente del motociclo, risulta dunque sicuramente una causa significativa, se non la causa esclusiva, del sinistro che si è verificato.
Si è detto del resto che la consapevolezza dell'attore delle proprie responsabilità nella causazione del sinistro trova riscontro nelle dichiarazioni della teste la quale riferisce (pag.20 doc.2 parte Testimone_1 attrice) che immediatamente dopo il sinistro, il sig. “… era molto agitato ma lucido e continuava a Pt_1 ripetere “ Oddio l'ho rovinato” riferendosi all'amico, Ha usato espressioni del tipo “ Sono andato a finire dentro la macchina ”).
Alla luce di tali premesse opererà dunque quantomeno l'art.2054 c.c. con un concorso dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50% o comunque non inferiore al 30%...”
Considerazioni similari sono state svolte dall'altra parte convenuta.
Tuttavia:
a) è puramente apodittica la affermazione, secondo cui il motociclo stesse viaggiando a velocità addirittura stimata (secondo parametri che paiono allo scrivente del tutto aleatori) in 113 km/h, né risulta che il centauro abbia dato vita ad una qualche imprudenza in fase di conduzione;
d'altro canto, non sarebbe logico pretendere da parte attrice l'esercizio di riflessi sovraumani, dinanzi ad una inattesa, ed improvvisa, manovra altrui, non avendo egli altra scelta (certamente colto anche di sorpresa dalla svolta della ) se non tentare una disperata frenata, ed un tentativo di CP_2 evasione dalla traiettoria di impatto;
b) è invero ragionevolmente presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che il avesse Pt_1
d'istinto reagito alla improvvisa manovra altrui, tentando una “via di fuga”, in una con repentina frenata;
peraltro, non può, come sembra fare la assicuratrice, dedursi una eccessiva velocità di crociera del motoveicolo, sulla scorta degli ingenti danni riportati dai mezzi, ovvero dalla dinamica/reazione post urto dei mezzi: ciò che è invece, per comune esperienza, giustificabile sulla base della dinamica sopra descritta;
peraltro, detti fattori sono anche spiegabili sulla scorta del rilievo, per cui il mezzo condotto dalla convenuta era assai più pesante e massiccio, rispetto al motoveicolo;
oltretutto, non si vede come e perché debba postularsi una velocità eccessiva del piuttosto che del mezzo condotto dalla convenuta, nell'effettuare la (già in sé illecita) Pt_1 svolta;
c) il verbale di PG evidenzia trattarsi, il sedime di causa, di strada asfaltata, rettilinea nel tratto in questione, recante segnaletica verticale, ed un limite di 90 km/h (evidentemente, ricavabile anche dalla menzionata segnaletica), al di fuori di centro abitato;
il richiamo ad un presunto limite di 50 km/h non appare condivisibile né giustificato;
d) la reazione del quando questi “molto agitato ma lucido…continuava a ripetere “ Oddio Pt_1
l'ho rovinato” riferendosi all'amico… Ha usato espressioni del tipo “ Sono andato a finire dentro la macchina” è evidentemente espressione del forte trauma del momento, nonché di un senso di colpa “etico” nei confronti dell'amico, non costituendo affatto una sorta di ammissione di colpa in senso giuridico, né tantomeno, addirittura, una confessione nel senso formale del termine. Non solo, ma l'affermazione per cui l'attore era “andato a finire dentro la macchina” non porta in sé alcun dato avverso il essendo precisamente quanto occorso nel caso di specie, e tanto – Pt_1 ribadendosi quanto già sopra detto – è giustificabile solo sul rilievo che il mezzo, proveniente da fronte, avesse all'improvviso svoltato, ché altrimenti diversa sarebbe stata la modalità di impatto tra i mezzi;
e) In ultima analisi, vi è prova CERTA quanto alla responsabilità della;
quanto invece alle CP_2 ritenute mancanze del le stesse sono formulate in modo apodittico, non coerente ai fatti Pt_1 materiali acclarati, frutto di supposizioni puramente ipotetiche, anche contrastanti con una ricostruzione logica, secondo comune esperienza, dell'accaduto.
Tanto premesso in ordine all'an della pretesa,
appare necessario procedere alla istruzione del giudizio, sul quantum del nocumento, il che implica la nomina di CTU medico legale.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale,
NON definitivamente pronunziando,
Accertata la responsabilità, nella misura del 100%, di parte convenuta, nella causazione del sinistro,
esclusa qualsiasi forma di concorso causale dell'attore, esclusa per gli stessi motivi la applicazione dell'art. 1227 cc,
Accertato che i convenuti dovranno rispondere integralmente dei danni riportati dal Pt_1
Fissa udienza al 12.11.2025 h 12.00,
Nominando CTU medico legale nella persona del dott. , il quale nella stessa Persona_9 udienza presterà giuramento, sul quesito che sarà ivi formulato nl contraddittorio tra le difese.
Si comunichi alle parti ed al CTU nominato.
Asti, 29.5.2025
Il gi dott. Perfetti