Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Decreto decisorio 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2021, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00143/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2021, proposto da
OS OI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ometto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, via Guolo 15;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego al permesso di costruire ex artt. 10 e 22 c. 3 in sanatoria Rif. Prat. N. Prot n. PG 2019/407539 del 12/08/2019 ID: 1537990;
nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto:
1) per costante giurisprudenza, il diniego della concessione di una sanatoria edilizia, implicando una verifica di carattere vincolato in merito alla sussistenza in concreti dei requisiti di legge (c.d. doppia conformità), non necessita di altra motivazione oltre quella relativa al tale rispondenza;
2) la motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza di un aumento di volumetria rispetto a quanto autorizzato (derivante dalla modifica del sottotetto), appare prima facie sufficientemente supportata dalle planimetrie e dalla documentazione in atti, ove è riportata la destinazione originaria dell’ultimo piano – ora abitabile - come sottotetto non abitabile, così che non appare applicabile il disposto dell’art. 81- bis Reg. ed.;
3) non paiono sussistere i presupposti per l’applicazione dell’ultimo periodo dell’articolo 9- bis D.P.R. 380/2001 poiché la conformità del sottotetto rispetto a quanto autorizzato potrebbe ipotizzarsi solo ove fosse stata rilasciata una variante al permesso di costruire rilasciato nel 1969, che, tuttavia, risulta solo richiesta ed in parte istruita, ma in nessun documento successivo si rinviene traccia del rilascio del titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 11 marzo 2021, in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO