Articolo 23 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 22Articolo 24
Versione
23 maggio 1999
Art. 23. (Personale del Consorzio universitario a
distanza).
1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle universita' statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle professionalita' acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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