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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1754 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: Opposizione allo stato passivo, vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Paola Maio sito in Vallo della Lucania, alla via Gioacchino Murat n. 20, dalla quale
è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del curatore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele
n. 15 presso lo studio dell'avv. Marco Sansone, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il sig. - premesso di aver presentato istanza di ammissione al passivo del Parte_1 fallimento per spettanze lavorative e che tale richiesta era stata rigettata – chiedeva: CP_1
“dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le seguenti spettanze lavorative:….., B per l'effetto dichiarare il
1 diritto alla contribuzione presso l' ai sensi dell'articolo 46 ccnl settore terziario e commercio. C – Per l'effetto CP_2 condannare la curatela fallimentare in persona del curatore incaricato al pagamento della somma di euro
26.980,34 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. D. condannare la curatela fallimentare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Deduceva di aver promosso contro di vertenza di lavoro prima CP_1 Controparte_1 della dichiarazione di fallimento, di aver lavorato alle dipendenze di di CP_1 CP_1
presso la sede operativa di Agropoli denominata “Bricofer”, che il rapporto era iniziato il
[...]
9/7/2009 ed era stato regolarizzato il 18/9/2009 ed era durato fino al 31/1/2012, di essere stato assunto con la qualifica di operaio comune, livello 6, e di non aver ottenuto la corresponsione di quanto dovuto per spettanze lavorative per complessivi euro 26.980,34 ( saldo mese novembre
2011, differenza lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di lavoro straordinario, ferie non godute e permessi non goduti).
Lamentava che alcunchè doveva essere provato in ordine alla tredicesima e quattordicesima mensilità dovute per legge, che il credito era privilegiato, la violazione dell'art. 36 Cost. e che gli era dovuto anche il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte.
Il fallimento convenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 98 e 99 L.F., rappresentando che, pur essendo stato il giudizio iscritto a ruolo come “Opposizione allo stato passivo”, nelle conclusioni conteneva la richiesta di condanna del fallimento al pagamento di una somma di denaro.
Contestava in ogni caso nel merito la ricostruzione operata dalla controparte, rappresentava che non vi era alcuna prova della debenza delle somme oggetto della domanda, che tutte le buste paga e i prospetti contabili consegnati all'attore erano stati regolarmente sottoscritti e concludeva per una declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, per il suo rigetto, in ogni caso con vittoria di spese.
Il Presidente fissava per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 4/2/2015.
Il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte attrice e delegava per l'espletamento il giudice relatore;
la causa, una volta acquisito il fascicolo n. 1187/2023 R.G. ufficio del lavoro, era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito il Tribunale riservava la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2 Tutti i crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento devono essere accertati secondo le norme che disciplinano il concorso e l'ammissione al passivo ex artt. 52 e 93 l. fall, compresi quelli muniti di diritto di prelazione o da pagarsi per legge in prededuzione ex art. 111 n. 1 L.F., nonché quelli esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari. La procedura di ammissione al passivo è l'unico strumento che hanno i creditori ed i terzi per far valere le proprie ragioni nei confronti del fallimento.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria,
e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore (cfr. da ultimo Corte cass. SU 1 Ordinanza n. 28833 del 30/11 2017), in difetto tale inammissibilità/improcedibilità, non integrando una questione di competenza ma una questione attinente al rito configurante una vicenda litis ingressus impediens” (cfr. 1 Sez. Ordinanza n. 16867 del 30/11/2017), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. Corte Cass. 1 Sez. Sentenza n. 5063 del 26/02/2008), anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della “par condicio creditorutm” (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 19973 13/08/2008 in motivazioni). Il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminala dal Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento….” (cfr. Cass. civ. n. 24156/2018; Cass. civ. n.
9461/2020).
Coglie nel segno la difesa di parte convenuta, dunque, quando eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, che seppure denominata “Opposizione allo stato passivo”
è costruita sia nell'articolazione della causa petendi, sia nella formulazione delle conclusioni come una domanda di accertamento e condanna, che per quanto sopra argomentato non può essere formulata nei confronti di una procedura fallimentare.
Giova evidenziare che neanche nel corso della prima udienza del 4/2/2015, quando parte convenuta aveva formulato la propria eccezione di inammissibilità, parte attrice provvedeva alla modifica delle proprie conclusioni e richieste.
La particolarità della vicenda milita per la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del da nei confronti di, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dispone la restituzione all'ufficio del lavoro del procedimento n. 1186/2013 R.G..
Così deciso in Vallo della Lucania, 16/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1754 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: Opposizione allo stato passivo, vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Paola Maio sito in Vallo della Lucania, alla via Gioacchino Murat n. 20, dalla quale
è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del curatore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele
n. 15 presso lo studio dell'avv. Marco Sansone, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il sig. - premesso di aver presentato istanza di ammissione al passivo del Parte_1 fallimento per spettanze lavorative e che tale richiesta era stata rigettata – chiedeva: CP_1
“dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le seguenti spettanze lavorative:….., B per l'effetto dichiarare il
1 diritto alla contribuzione presso l' ai sensi dell'articolo 46 ccnl settore terziario e commercio. C – Per l'effetto CP_2 condannare la curatela fallimentare in persona del curatore incaricato al pagamento della somma di euro
26.980,34 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. D. condannare la curatela fallimentare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Deduceva di aver promosso contro di vertenza di lavoro prima CP_1 Controparte_1 della dichiarazione di fallimento, di aver lavorato alle dipendenze di di CP_1 CP_1
presso la sede operativa di Agropoli denominata “Bricofer”, che il rapporto era iniziato il
[...]
9/7/2009 ed era stato regolarizzato il 18/9/2009 ed era durato fino al 31/1/2012, di essere stato assunto con la qualifica di operaio comune, livello 6, e di non aver ottenuto la corresponsione di quanto dovuto per spettanze lavorative per complessivi euro 26.980,34 ( saldo mese novembre
2011, differenza lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di lavoro straordinario, ferie non godute e permessi non goduti).
Lamentava che alcunchè doveva essere provato in ordine alla tredicesima e quattordicesima mensilità dovute per legge, che il credito era privilegiato, la violazione dell'art. 36 Cost. e che gli era dovuto anche il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte.
Il fallimento convenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 98 e 99 L.F., rappresentando che, pur essendo stato il giudizio iscritto a ruolo come “Opposizione allo stato passivo”, nelle conclusioni conteneva la richiesta di condanna del fallimento al pagamento di una somma di denaro.
Contestava in ogni caso nel merito la ricostruzione operata dalla controparte, rappresentava che non vi era alcuna prova della debenza delle somme oggetto della domanda, che tutte le buste paga e i prospetti contabili consegnati all'attore erano stati regolarmente sottoscritti e concludeva per una declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, per il suo rigetto, in ogni caso con vittoria di spese.
Il Presidente fissava per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 4/2/2015.
Il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte attrice e delegava per l'espletamento il giudice relatore;
la causa, una volta acquisito il fascicolo n. 1187/2023 R.G. ufficio del lavoro, era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito il Tribunale riservava la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2 Tutti i crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento devono essere accertati secondo le norme che disciplinano il concorso e l'ammissione al passivo ex artt. 52 e 93 l. fall, compresi quelli muniti di diritto di prelazione o da pagarsi per legge in prededuzione ex art. 111 n. 1 L.F., nonché quelli esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari. La procedura di ammissione al passivo è l'unico strumento che hanno i creditori ed i terzi per far valere le proprie ragioni nei confronti del fallimento.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria,
e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore (cfr. da ultimo Corte cass. SU 1 Ordinanza n. 28833 del 30/11 2017), in difetto tale inammissibilità/improcedibilità, non integrando una questione di competenza ma una questione attinente al rito configurante una vicenda litis ingressus impediens” (cfr. 1 Sez. Ordinanza n. 16867 del 30/11/2017), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. Corte Cass. 1 Sez. Sentenza n. 5063 del 26/02/2008), anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della “par condicio creditorutm” (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 19973 13/08/2008 in motivazioni). Il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminala dal Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento….” (cfr. Cass. civ. n. 24156/2018; Cass. civ. n.
9461/2020).
Coglie nel segno la difesa di parte convenuta, dunque, quando eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, che seppure denominata “Opposizione allo stato passivo”
è costruita sia nell'articolazione della causa petendi, sia nella formulazione delle conclusioni come una domanda di accertamento e condanna, che per quanto sopra argomentato non può essere formulata nei confronti di una procedura fallimentare.
Giova evidenziare che neanche nel corso della prima udienza del 4/2/2015, quando parte convenuta aveva formulato la propria eccezione di inammissibilità, parte attrice provvedeva alla modifica delle proprie conclusioni e richieste.
La particolarità della vicenda milita per la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del da nei confronti di, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dispone la restituzione all'ufficio del lavoro del procedimento n. 1186/2013 R.G..
Così deciso in Vallo della Lucania, 16/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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