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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 3351/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3351/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica” e vertente
TRA
( - avv. BOCCIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. TAIS GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 03.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla controparte in data
01.06.2018 a seguito di passaggio di cantiere del Comune di Pagani per la gestione del ciclo integrato di rifiuti. Evidenziava che la datrice, dopo aver riconosciuto il livello 3A del ccnl del settore Igiene Ambientale a decorrere da maggio 2019, lo aveva, del tutto inopinatamente, a far data da gennaio
2023, dequalificato al precedente livello 2A. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di accertare il proprio diritto al ripristino del livello 3A con decorrenza 01.01.2023 e per l'effetto condannare la controparte al pagamento delle conseguenziali differenze retributive maturate sino all'01.04.2024, quantificate in € 4.487,06 (di cui €
380,97 a titolo di tfr), così come calcolate nei conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04.03.2025, concludendo come in atti.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto
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principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Nel merito, il ricorso non è fondato e non può essere accolto, essendosi rilevata insuperata l'eccezione (di mera difesa e quindi non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.) della datrice in ordine all'erroneità dell'attribuzione al lavoratore della potiore qualifica 3A.
Invero, nell'atto introduttivo viene del tutto obliterata la circostanza in virtù della quale al prestatore era stata attribuita la qualifica superiore (“il ricorrente maturava il
, provvedeva ad inquadrarlo al 3 livello A del CCNL Igiene Ambientale,
[...]
a partire dal 01.05.2019”), non essendo stato dedotto - né, tantomeno, provato - il diritto all'avanzamento di carriera per motivi automatici connessi all'anzianità di servizio ovvero a causa dell'espletamento di fatto di mansioni superiori. Quest'ultimo dato non è rinvenibile neppure nella chiesta prova testimoniale, da dichiarare del tutto inammissibile, atteso che, al capo di cui alla lettera B, la parte attrice chiede esclusivamente che si chieda al teste se “il ricorrente è stato retribuito per il periodo da
01.05.2019 al 31.12.2022 con il 3 A livello del ccnl di categoria”, senza, quindi alcun riferimento al motivo (causa petendi) che avrebbe legittimato l'avanzamento di qualifica e, in particolare, allo svolgimento di mansioni proprie di tale livello professionale.
Sul punto, va osservato in diritto che, in subiecta materia, autorevole giurisprudenza di legittimità ha fissato il condivisibile principio secondo cui le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente;
ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione
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delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr. Cass. n. 4942/20; nello stesso senso,
Cass. n. 5552/11, Cass. n. 19923/14; Cass. n. 46/17).
Nel caso che qui occupa, alla luce di quanto osservato e da quanto emerge dal corredo assertivo e probatorio esistente agli atti, va ritenuto legittimo il comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, atteso che l'attribuzione sine causa di un superiore livello professionale successivamente revocato è stato l'evidente frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal prestatore, che non può vantare alcuna tutela di legittimo affidamento.
Ogni altro profilo introdotto dalle parti può ritenersi assorbito.
L'esito della lite e la presenza di un errore comunque proveniente dalla datrice di lavoro sono motivi eccezionali per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 20.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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