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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del 14.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa, nella causa civile iscritta al n. 1037/2025 R.G.L., cui sono state riunite ex art. 151 disp. att. c.p.c. le cause iscritte ai nn. 1148/2025, 1454/2025,
1455/2025, 1457/2025, 1542/2025, 1543/2025, 1544/2025, 4538/2025, 4950/2025 R.G.L., vertenti
T R A
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, con gli avv.ti Parte_9 Parte_10
V.EC e M.M.AM
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Luigi Lorusso nei giudizi nn. CP_1
1148/2025, 1457/2025, 1542/2025, R.G.L.; avv. Francesca Banchetti nei giudizi nn. 1543/2025,
4538/2025 R.G.L., avv. Domenico Longo nei giudizi nn. 1037/2025, 1454/2025, 1544/2025,
4950/2025 R.G.L.)
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - I ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli nel 2014
), 2015 ( ), nel 2016 ( Parte_9 Parte_1 Parte_3 Parte_9 Parte_1
, ), nel 2017 ( Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_9 Parte_1 Pt_3
, , ), nel 2018 ( ,
[...] Parte_2 Parte_9 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ), nel 2019 ( , Parte_5 Parte_6 Parte_9 Parte_3 Parte_2
1 , ), nel 2020 ( , , Parte_5 Parte_8 Parte_9 Parte_3 Parte_2 Pt_5
, ), nel 2021 (
[...] Parte_8 Parte_3 Parte_5 Parte_10
, nel 2022 ( e nel 2023
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
( ) per il Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_10 numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi alle dipendenze della azienda agricola
. Controparte_2
Tutti i ricorrenti hanno esposto di aver svolto mansioni di addetti alla raccolta di ortaggi vari su terreni Cerignola - Borgo Libertà - contrada Ragucci e contrada Torre Alemanna, a Stornarella alla contrada Rio Morto ad Ascoli Satriano alla contrada LL e a Candela in Località Acqua Bianca.
I medesimi ricorrenti hanno, dunque, censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti CP_3
i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione dagli elenchi OT delle giornate denunciate in loro favore dalla . Controparte_2
I ricorrenti hanno aggiunto di aver (invano) impugnato in via amministrativa le suddette cancellazioni mediante proposizione dei ricorsi amministrativi alla Commissione CISOA.
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare che parti ricorrenti hanno effettivamente lavorato negli anni e per le giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi, alle dipendenze dell'azienda agricola ” e, per l'effetto, dichiarare che le Controparte_2 parti ricorrenti hanno diritto ad essere reiscritte negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per gli anni in contestazione e per le rispettive giornate effettivamente lavorate e disconosciute, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; vinte le spese legali, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi antistatari.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l' , che, in via preliminare, ha eccepito il difetto CP_3 di giurisdizione del Tribunale adito (giudizi nn. 1148/2025, 1457/2025, 1542/2025, l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970 (giudizi nn.
1148/2025, 1457/2025, 1542/2025, R.G.L.), e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato), invocandone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, dopo l'udienza del 9.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., disattese le istanze di prova orale, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti e previa riunione, le cause sono state decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del
2 diritto dei ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OT a seguito di cancellazione disposta dall' CP_3 per effetto di disconosMEnto del rapporto di lavoro sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Infondata è, poi, l'eccezione di difetto di giurisdizione, in alcuni casi sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L.
83/1970 in alcuni casi spiegata dall' , risultando i ricorsi giudiziari cui tale eccezione si CP_3 riferisce – cosi come i restanti ricorsi - preceduti dal rimedio amministrativo e depositati nel termine di legge.
Non è, infine, condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , CP_3 delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosMEnto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis,
Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge
7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita
3 di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la CP_ violazione da parte dell' .
3. - Nel merito, le domande attoree tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OT sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto
4 all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ed ancora: “L'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli art. 3 e 4 del d.lg.lt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2003, n.12133; In senso conforme cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12059).
Com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n.
15073 del 06/06/2008).
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, si è affermato che: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per
5 averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U.
n. 916 del 03/02/1996), di recente, nello stesso senso, si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
In tale prospettiva è corretto affermare che, se da un lato la fede privilegiata del verbale di ispezione
è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le suddette dichiarazioni non sono totalmente prive di efficacia probatoria.
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convinMEnto della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n.
11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convinMEnto ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass.
14181/2017 cit.; Cass. 16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo N. 2023007555/DDL del 31/07/2024, riferito al periodo dall'01/10/2014 al 31/10/2023 relativo all'azienda agricola “
[...]
, dal quale emerge quanto segue. CP_2
PERIODO DI ACCERTAMENTO
6 Il periodo oggetto di verifica e di contestazione ha riguardato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'1.10.2014 ed il 31.10.2023.
Il dies ad quem è riferito al mese di competenza delle ultime denunce contributive di manodopera che l'impresa risulta aver inviato all' , mentre, il dies a quo coincide con la prima denuncia CP_3 contributiva formalmente inviata all' relativamente ai lavoratori risultati, poi, fittiziamente CP_3 assunti.
Per quanto concerne l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi, la decorrenza è stata individuata dagli ispettori oltre il quinquennio dall'inizio dell'accertamento, in deroga ai termini prescrizionali ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 perché, stante l'insussistenza del presupposto legittimante l'assicurabilità previdenziale, ovvero l'attività lavorativa, gli ispettori hanno proceduto a disconoscere i rapporti di lavoro per inesistenza degli stessi.
In data 27.10.2023 i funzionari di vigilanza hanno effettuato un accesso ispettivo presso lo studio del consulente del lavoro – , accreditato negli archivi , ubicato in Cerignola Per_1 Persona_2 CP_3 alla via San Ferdinando di Puglia n. 40.
L'accesso presso il suddetto studio si è reso necessario in quanto, da sopralluogo effettuato nella stessa giornata presso la sede legale dell'impresa, gli ispettori non hanno rinvenuto alcun riferimento o alcun referente della società, circostanza, questa, confermata dall'inquilino trovato presso l'indirizzo della sede aziendale.
Il rappresentante legale, contattato telefonicamente dagli ispettori, tramite il Controparte_4 professionista di riferimento, è risultato irraggiungibile.
Concluse le operazioni di rito, il verbale di primo accesso veniva consegnato alla dott.ssa
, in qualità di consulente aziendale. Persona_3
Nel corso della verifica, è stata compiuta dagli ispettori la seguente attività istruttoria:
- sopralluoghi presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- acquisizione dichiarazioni dall'amministratore unico e legale rappresentante, Controparte_4 in merito all'attività lavorativa aziendale;
- convocazione dei soggetti denunciati, quali lavoratori subordinati, in forza alla società e acquisizione di n. 85 dichiarazioni;
- acquisizione ed esame della documentazione aziendale esibita dall'impresa (Libro Unico Del
Lavoro dal 07.2017 al 10.2023; fatture vendite anni dal 2017 al 2021; fatture acquisti dal 2017 al
2023; prospetti paga sottoscritti;
copie bonifici pagamento retribuzioni n. 4 per il 2019, n. 6 per il
2020, n. 3 per il 2021, n. 1 per il 2022, n. 17 per il 2023 e n. 2 per il 2024; n. 2 libretti di circolazione mezzi agricoli;
n. 4 verbali ispettivi IN;
n. 5 contratti di affitto terreni e n. 1 contratto di acquisto alla pianta);
7 - analisi dei dati presenti negli archivi (Piattaforma Attività di Vigilanza – flussi CP_3
Uniemens/Emens – Cassetto Previdenziale) e a disposizione dell' Controparte_5
( – Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. Unilav – Controparte_6
), confrontati ed incrociati con tutta la documentazione esibita Controparte_7 dalla azienda e con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati;
- riscontri effettuati presso l'INAIL di Foggia;
- riscontri effettuati presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia.
PARTE II – DESCRIZIONE AZIENDA SITUAZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA
Dalla consultazione degli archivi a disposizione dell' , in particolare, Camera di Commercio, CP_3
Industria, Artigianato e Agricoltura, è emerso che:
- la titolare di P.IVA n. (per l'attività di coltivazione di ortaggi Controparte_2 P.IVA_1 in piena aria): è stata costituita in data 20.01.2011, è stata iscritta nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese di Foggia a decorrere dal 31.01.2011 con il n. REA FG – 272074, ha dichiarato quale attività “commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi”, pur risultando
“inattiva” ab origine;
- l'assetto societario è risultato composto da: (40% del capitale sociale), Controparte_4 [...]
(40% del capitale sociale) e (20% del capitale sociale); Controparte_8 Persona_4
- è stato nominato legale rappresentante nonché amministratore unico dal Controparte_4
10.10.2014, subentrando al precedente amministratore unico, Controparte_8
SITUAZIONE PREVIDENZIALE
Dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che la per CP_3 Controparte_2 quanto riguarda l'attività con lavoratori subordinati, risulta aver assunto, negli anni oggetto della verifica, un numero annuo di dipendenti da un minimo di 56 ad un massimo di 95, così come riportato nella tabella di cui alla pag. 6 del verbale ispettivo.
Inoltre, benché siano risultati effettuati gli adempimenti formali previdenziali come, ad esempio, CP_ l'invio delle denunce contributive mensili “D-Mag”, indispensabili per la denuncia all' dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi sia delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito, sia dei contributi settimanali utili ai fini pensionistici, non sono risultati invece pagati tutti i contributi dovuti in relazione alle denunce effettuate per il periodo oggetto di contestazione, così come analiticamente riportato nel prospetto di pagg. 6 e 7 del verbale.
Ed ancora, dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che CP_3 Controparte_4 socio ed amministratore unico della non è risultato iscritto a nessuna delle Controparte_2 gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi.
PARTE III – IRREGOLARITA' ACCERTATE
8 All'esito di tutte le attività di verifica effettuate dai funzionari di vigilanza , sono emerse le CP_3 seguenti irregolarità: instaurazione di rapporti di lavoro fittizi e omessa denuncia di imponibile per mancato rispetto della retribuzione contrattuale;
nonché i seguenti illeciti amministrativi, false e/o infedeli registrazioni sul L.U.L., mancata tracciabilità delle retribuzioni, denuncia aziendale reticente e/o infedele.
PARTE IV - VERIFICHE E RISCONTRI
La fittizietà dei rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla ha trovato Controparte_2 fondamento nelle fonti di prova puntualmente indicate dagli ispettori nel prosieguo del verbale ispettivo.
1) Rilievi sulla consistenza aziendale
Dalla consultazione degli archivi , gli ispettori hanno avuto modo di rilevare che nella CP_3
Con denuncia aziendale la si è qualificata un'impresa senza terra, definizione, Controparte_2 questa, data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli.
In effetti, socio ed amministratore unico della società, in fase di descrizione Controparte_4 dell'attività aziendale ai funzionari , ha affermato: “L'azienda si occupa dell'acquisto a CP_3 blocco di prodotti agricoli (ortaggi), mentre non conduce in proprio alcun terreno. L'acquisto avviene alla pianta con contratti di volta in volta stipulati”.
In effetti, come evincibile dai documenti esibiti agli ispettori in fase d'accertamento (contratti di affitto dei terreni, fatture acquisti e vendite), la società non avrebbe avuto disponibilità di fondi agricoli di proprietà, ma nel periodo oggetto di accertamento avrebbe gestito, per effetto di precipui contratti di locazione, stipulati stagionalmente, terreni agricoli situati in agro di Stornarella e di
ANAT (FG), coltivati principalmente ad ortaggi e in via residuale ad uliveto, per una superficie totale di circa HA 12.00.00, così come risultante dalla documentazione prodotta (cfr. contratti di affitto stagionale dal 1.07.2018 al 31.01.2023, con la e con dal CP_9 Parte_11
12.10.2015 al 31.01.2016); avrebbe acquistato, in virtù di contratti di vendita a blocco, ulteriori prodotti orticoli dei quali però si sarebbe occupata della sola fase di raccolta.
Pertanto, la consistenza aziendale, ovvero l'estensione delle colture praticate, della predetta s.r.l. sarebbe variata proprio in virtù dell'avvicendamento, nel corso degli anni, dei contratti di acquisto a blocco. Gli ispettori, inoltre, hanno dato atto che la non risultava avere alcun Controparte_2
Fascicolo Aziendale negli archivi SIAN della Regione Puglia.
A seguito delle rilevanti incongruenze emerse dalla verifica della documentazione esaminata nel corso dell'accertamento, dalle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore unico e dai dipendenti effettivamente impiegati in attività lavorativa, dall'incrocio dei dati presenti negli archivi telematici
9 dell' con la fatturazione esibita, con i dati intercettati dallo spesometro, con i dati presenti nel CP_3
Fascicolo SIAN e nelle Schede di Validazione AGEA delle aziende che avrebbero avuto rapporti commerciali con la gli ispettori hanno ritenuto necessario ricostruire Controparte_2
l'effettiva consistenza aziendale, per gli anni dal 2018 al 2023, dalla società ispezionata, così come meglio indicato nelle tabelle di cui alle pagine 9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 del verbale.
Dall'esame delle Schede di Validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla gli ispettori hanno evidenziato le seguenti Controparte_2 incongruenze:
ANNO 2018 (v. tabella a pag. 9 del verbale)
a) La - , tra l'altro, ditta individuale Controparte_4 C.F._1 dell'amministratore unico della società ispezionata, ha dichiarato, in data 22.01.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.17, HA 3.00.09 a seminativo, specificandone nel relativo piano di coltivazione la tipologia, ossia HA 6.48.77 di ed HA 1.29.62 di Parte_12 cavolo/PA e non HA 14.00.00 di ME di PA come invece risultato dalle due fatture, la n. 2 del
14.02 e la n. 5 del 3.04 (rispettivamente per HA 8.00.00 e 6.00.00 di ME di PA); in data
15.04.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 5.18.16 a cavolo LO,
HA 0.49.71 a pomodorino e HA 0.80.89 a melanzana, produzioni, queste, di cui non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite a decorrere dal 10.05, ove sono stati indicati prodotti come NE (per HA 2.40.00), ME di PA (per complessivi HA 17.80.00) e IA (per HA 1.40.00) anche per ampie estensioni;
b) la – 03474570714, ha dichiarato, in data 10.02.2018, di aver coltivato a bietola HA CP_9
4.51.01 e non HA 8.00.00 come risultante dalla fattura n. 28/17 del 31.03 esibita dalla
[...]
CP_2
c) la ditta “Silba Clemente” - ha dichiarato, in data 5.02.2018 (tra l'altro, C.F._2 unica dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano, vecce, aglio ed asparagi e non anche ME di PA, come risultante dalla fattura n. 37 del 31.10 esibita dalla Controparte_2
d) la ditta ” - ha dichiarato, in data 24.09.2018 (tra Controparte_10 C.F._3
l'altro, unica dichiarazione per l'anno 2018) di aver coltivato grano, orzo e vite e non anche broccoli di PA, così come risultante dalla fattura n. 6 del 30.12 esibita dalla Controparte_2
e) la ditta - ha dichiarato, in data 15.02.2018 (tra l'altro CP_11 C.F._4 unica dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano duro, fave, favette, olivo e vite e non anche ME di PA, come risultante dalla fattura n. 8 del 31.12 esibita dalla Controparte_2
Da tanto ne è conseguito, oltre alla dimostrazione circa l'inattendibilità della gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), una netta riduzione nella
10 ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea, che è fatto corrispondere dagli ispettori, pertanto, per l'anno 2018 a:
• HA 1.29.62 coltivati a cavolo PA;
• HA 4.51.01 coltivati a bietola;
• HA 9.94.94 coltivati a NE.
ANNO 2019 (v. tabella a pagg. 10-11 del verbale)
Dall'esame delle Schede di Validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla gli ispettori hanno rilevato le seguenti incongruenze: Controparte_2
a) La - , ditta individuale dell'amministratore unico Controparte_4 C.F._1 della società in accertamento, ha dichiarato, in data 22.01.2019 (unica dichiarazione per l'anno
2019) di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 4.12.85 a cavolo LO, HA
2.40.08 a pomodoro, HA 0.14.63 a melanzana ed HA 1.30.68 a NE, produzioni, queste, delle quali, ad eccezione delle melanzane (che sarebbero state vendute per una consistenza maggiore a quella effettivamente coltivata e cioè rispettivamente HA 1.00.00 a fronte di HA 0.14.63), non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati, invece, peperoni/peperoncini per HA 1.40.00 e ME di PA per HA 7.50.00.
b) Particolare approfondimento i funzionari di vigilanza hanno ritenuto meritevole la società agricola la quale, come indicato nelle tabelle, è risultata essere, insieme Controparte_12 alla ditta individuale la maggiore fornitrice di prodotti venduti a blocco alla Controparte_4 [...]
Controparte_2
La P.IVA è stata costituita il 1.12.2017 con socio Controparte_13 P.IVA_2 ed amministratore unico – CF. , figlio di Controparte_14 C.F._5 CP_4
la stessa società non è risultata proprietaria di fondi agricoli ma ne ha condotti taluni in
[...] virtù di contratti di affitto stipulati a decorrere dal 24.04.2020; ha istituito il proprio fascicolo aziendale e presentato le schede di validazione Agea dal mese di maggio dell'anno 2020, circostanza, questa, coincidente con l'apertura della posizione avvenuta il 23.10.2020 (anche CP_3 se alla data dell'accertamento non è risultato essere denunciato alcun dipendente) nonché con l'iscrizione in CCIAA di Foggia, risultando attiva a decorrere dall'1.08.2020, per l'attività di coltivazione di ortaggi in piena aria;
è risultata aver presentato all' una prima D.A. (denuncia CP_3 aziendale) il 14.10.2019, respinta con la seguente motivazione: “Società inattiva. Nessun fascicolo
Agea”.
Difatti, la società in analisi ha provveduto all'iscrizione in CCIAA di Foggia dall'1.08.2020; la medesima società ha inviato una seconda D.A. l'8.10.2020 indicando fra le note che “la società è
11 stata regolarmente iscritta in CCIAA”, nuovamente respinta in quanto “le giornate richieste (126) sono superiori alla consistenza aziendale cioè 22 giornate. Da tabella ettaro-coltura: 22 gg
(quadro E)”.
In effetti, nella prima scheda di validazione Agea, del 30.05.2020, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” la stessa aveva dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi
HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo ma tenuto a riposo, HA 0.43.37 di olivo ed infine
HA 2.96.28 di bosco, di qui il limite delle 22 giornate poiché, sulla base di quanto dichiarato all'Agea, la società si sarebbe materialmente occupata di lavori connessi ai soli HA 0.43.37 di uliveto (al netto dei terreni dichiarati a seminativo ma a riposo ed a quelli sui quali insisteva il bosco); la società attenzionata ha inviato una terza D.A. il 23.10.2020 indicando come inizio attività il 1.10.2020, la consistenza aziendale dichiarata nella scheda di validazione Agea del 30.05.2020 ed un fabbisogno aziendale di n. 22 giornate, quest'ultima approvata.
Non sono risultate essere state presentate successive ed ulteriori D.A.
Di conseguenza, sulla base di dati consolidati e certificati dalle dichiarazioni fornite dalla medesima quest'ultima, relativamente all'anno 2019, non avrebbe potuto Controparte_13 ritenersi assolutamente operativa;
nell'anno 2020, avrebbe potuto ritenersi operativa da maggio in poi, limitatamente alla consistenza e alle colture indicate nella scheda di validazione Agea, che, come sopra riportato, era pari a soli HA 0.43.37 di uliveto.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite Con dalla e compiutamente indicati nelle tabelle di pagg. 10 e 11 del verbale. Controparte_2
Detta circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa società non ha denunciato l'assunzione di personale dipendente.
Nell'anno 2021, invece, nella scheda di validazione Agea del 24.05.2021, definendosi “azienda con seminativi e colture permanenti combinati” ha dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo – grano (frumento) duro, HA 0.43.37 di olivo e infine HA 2.96.28 di bosco.
Di conseguenza, ad eccezione delle olive, anche per questa annualità non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla e specificatamente Controparte_2 indicati nelle tabelle. Tale circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi, NE, peperoni e/o verdure come ME di PA, cavoli e broccoli, basilico ecc., così come è emerso, invece, dalle fatture esibite dalla
[...]
Altresì, dall'analisi delle fatture esibite, gli ispettori hanno potuto verificare Controparte_2 come la n. 2 del 10.05.2021, emessa dalla società relativa alla vendita di Controparte_12
12 HA 3.00.00 di ME di PA, contenesse l'indicazione di fondi (di cui al F. 347, p.lle 32-68-77-79-
225-349-357) di proprietà di e da quest'ultimo denunciati nella scheda di Controparte_4 validazione afferente alla propria azienda individuale del 5.04.2021.
Quanto sopra riportato ha fatto propendere gli ispettori per una commistione tra la Controparte_2
la ditta individuale e la ed il ricorso a non ben
[...] Controparte_4 Controparte_13 precise operazioni fiscali, per l'approfondimento delle quali i funzionari hanno provveduto ad un'apposita segnalazione alle Autorità competenti.
Infine, negli anni 2022 e 2023, nelle schede di validazione Agea, rispettivamente del 10.06.2022 e del 10.05.2023, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” ha dichiarato nuovamente e per entrambi gli anni, una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.66.03 di seminativo a riposo/ritirato dalla produzione, HA 0.63.87 di olivo ed infine HA 2.96.28 di bosco.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla e compiutamente indicati nelle tabelle di cui al verbale ispettivo. Tale Controparte_2 circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi e NE e/o verdure quali bietole, cavolo LO, così come è risultato invece dalle fatture esibite dalla Controparte_2
Quanto evidenziato dagli ispettori, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele a dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea e stimata, pertanto, per l'anno 2019 in:
• HA 4.00.00 coltivati a ME di PA;
• HA 10.14.63 coltivati a melanzane.
Anno 2020 (v. tabella a pagg. 12-13 del verbale)
Dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla sono emerse le seguenti incongruenze: Controparte_2
a) la - , ditta individuale dell'amministratore unico Controparte_4 C.F._1 della società ispezionata, ha dichiarato, in data 17.01.2021 nonché il 22.03.2021, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.12, rispettivamente HA 7.98.28 di broccoletti e 4.12.85 Pt_13 di cavolo LO.
Quanto evidenziato, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita
(cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso agli ispettori di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, in conformità a dati oggettivamente
13 riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea, stimata, per l'anno 2020 in:
• HA 0.2.00 coltivati a ME di PA;
• HA 0.50.00 coltivati a cavolfiore;
• HA 4.59.99 coltivati a carciofi;
• HA 5.90.04 coltivati a spinaci.
Anno 2021 (v. tabella a pagg. 13-14 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla sono emerse le seguenti incongruenze: Controparte_2
a) La - ha dichiarato, in data 15 e 19.01.2021 nonché Controparte_4 C.F._1 in data 5.04.2021 di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.09.17, rispettivamente HA 7.98
e 7.99, cavolo LO, coltura di cui non è stata rinvenuta traccia nelle fatture esibite.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che nella fattura n. 8 del 16.08 sono stati indicati terreni non denunciati all'Agea, ove sarebbero stati coltivati prodotti diversi dal cavolo LO (peperoni per
HA 1.50.00, NE per HA 1.50.00, melanzane per ha 1.00, lattuga per HA 1.50.00, finocchio per
HA 1.00.00 ed infine ME di PA per complessivi HA 9.00).
Dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalla – 03474570714, azienda CP_9 che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2021 al 15.01.2022, HA 11.12.03 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che detta azienda ha dichiarato, sia in data 15.06.2021 che in data 12 e
18.11.2021, di aver condotto, dei fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F.3
– P.lle 379 e 279, per il solo il fondo di cui alla P.lla 379 è stato dichiarato un “uso non agricolo”.
Quanto evidenziato dai funzionari di vigilanza , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran CP_3 parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più rispondente ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea stimata, per l'anno 2021 in:
• HA 8.00.00 coltivati a ME . Pt_13
Anno 2022 (v. tabella pagg. 15-16 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla sono emerse le seguenti incongruenze: Controparte_2
a) La - , ha dichiarato, in data 19.01.2022 nonché in Controparte_4 C.F._1 data 10.06.2022, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.12 rispettivamente HA 7.98.95
e 6.52.97 a cavolo LO, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite.
14 In esse, infatti, sono stati indicati: asparagi per HA 2.00.00, peperoncini e bietolina ciascuno per HA
0.50.00, melanzane, NE, finocchio, spinacio, prezzemolo, pomodori e pomodorini, ciascuno per HA 1.00.00, lattuga per HA 1.50.00, ed infine ME di PA per complessivi HA 11.00.00;
Ed ancora, dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalla – CP_9
03474570714, azienda che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2022 al 31.01.2023, HA 12.10.84 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che quest'ultima società non ha trasmesso successivamente alla data del 10.05.2022 alcuna scheda di validazione, cristallizzando, pertanto, per l'annata 2022 quanto certificato con la scheda del 10.05.2022 e quindi di aver condotto i fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F. 3 – P.lle 379 e 401, coltivandoli a carciofo per HA 5.25.12.
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_3 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha consentito loro di rideterminare la consistenza aziendale in maniera più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea in:
• HA 5.25.12 coltivati a carciofo.
Anno 2023 (v. tabella pagg. 16-17 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione Agea presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla sono emerse una serie di incongruenze: Controparte_2
a) La ditta – in tutte le schede presentate nel 2023 ha Parte_14 C.F._6 dichiarato di aver coltivato la quasi totalità della propria consistenza aziendale a grano e, solo residualmente, a pomodoro ed olivo, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nel contratto di vendita a blocco del 2.11.2023, esibito;
b) la - , ditta individuale dell'amministratore unico Controparte_4 C.F._1 della società ispezionata, ha dichiarato, nelle date 30.01 e 21.02.2023, di aver coltivato, prima su una superficie totale di HA 5.13.34 e poi di HA 7.94.51, rispettivamente HA 5.03.52 e 6.34.91 a cavolo LO, produzioni non rinvenute nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati finocchi e cicorie, ciascuno per HA 1.00.00, e ME di PA, per complessivi HA 2.00.00; in data 10.05.2023, con l'ultima dichiarazione relativa all'anno 2023, ha dichiarato di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.20.63, HA 8.09.20 a grano (frumento) duro, quindi non è stata rinvenuta traccia alcuna di NE, meloni, bietoline, prezzemolo, pomodorini ecc. di cui alle fatture successivamente prodotte (cfr. fattura n. 4 del 28.07 e fattura n. 7 dell'11.09).
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_3 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di rideterminare la consistenza aziendale, tale da renderla più fedele ai dati oggettivamente
15 riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione Agea e stimarla, per l'anno
2023 in:
• HA 0.00.00.
Tanto è avvenuto sulla base dei riscontri effettuati dagli ispettori, avvalorati anche dal fatto che per l'anno in questione (2023) la non ha esibito alcuna fattura di vendita, come Controparte_2 anche confermato dallo spesometro acquisito.
2) Rilievi sulla sproporzione tra effettiva consistenza aziendale e manodopera denunciata.
La qualificandosi come azienda senza terra che acquista prodotti a blocco, Controparte_2 nella specie, cavolo, ha presentato all' , precisamente il 25.09.2014 e per tutto il periodo CP_3 sottoposto a verifica, una sola Denuncia Aziendale in cui ha indicato un fabbisogno aziendale di
1000 giornate.
Gli ispettori hanno specificato che, ai sensi del D.lgs. 375/93, la D.A. è una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro sulla reale consistenza aziendale in un determinato momento storico e che, dunque, unicamente sui terreni indicati deve essere impiegata la CP_ manodopera assunta e dichiarata all' tant'è che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo, ex art. 5, di inviare eventuale denuncia integrativa ogni qualvolta abbia proceduto ad una variazione dell'estensione fondiaria e/o delle colture o delle partite acquistate.
Tuttavia, in spregio alla normativa su indicata, la senza inviare alcuna Controparte_2 successiva denuncia aziendale integrativa e/o di variazione, ha indicato all' , a partire CP_3 dall'ultimo trimestre 2014, un fabbisogno aziendale di gran lunga superiore a quello inizialmente denunciato (1000 giornate) con manodopera agricola sproporzionata ed ingiustificata (cfr. tabella pag. 18 del verbale).
Tenuto conto che la società si è occupata prevalentemente della sola fase di raccolta, in virtù della ricostruzione dell'effettiva consistenza aziendale eseguita dai funzionari , quest'ultimi hanno CP_3 proceduto al calcolo della manodopera realmente necessaria.
I medesimi ispettori hanno evidenziato di aver provveduto al calcolo della forza lavoro conformemente alle tabelle ettaro colturali (allegate alla Determinazione del Dirigente del Settore
Alimentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 26.07.2007 n. 1203, attuativa del disposto del D.lgs. n. 99/2004 e segg.), tenendo presente i valori medi di fabbisogno lavorativo necessario per eseguire manualmente tutte le operazioni colturali comprese nel ciclo biologico delle colture riscontrate.
Pertanto, nel prospetto di pag. 19 del verbale i funzionari di vigilanza hanno riportato, CP_3 relativamente agli anni dal 2018 al 2023, con riferimento alla consistenza aziendale da loro
16 ricostruita, accanto al valore stimato, il numero, ritenuto dagli stessi ispettori spropositato, delle giornate denunciate all' dalla società in analisi. CP_3
Nel calcolo, effettuato dagli ispettori ad abundantiam, si è tenuto conto di dati unitari individuati per l'intero ciclo di produzione e non della sola fase di raccolta manuale, la sola lavorazione di cui l'azienda si sarebbe occupata.
Difatti, in relazione alla coltivazione di:
- cavolo, cavolfiore, broccoli: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 300 ore di lavorazione per ogni ettaro (300h/1HA);
- melanzane: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 520 ore di lavorazione per ogni ettaro
(520h/1HA);
- carciofo: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 600 ore di lavorazione per ogni ettaro
(600h/1HA);
- ortaggi irrigui in pieno campo (IA/bietola/NE): per l'intero ciclo di produzione sono richieste 420 ore di lavorazione per ogni ettaro (420h/1HA).
Premesso tanto, nonostante la ricostruzione operata dagli ispettori si sia tradotta in una valutazione comunque favorevole all'impresa, essendo stata la stessa arrotondata per eccesso, dal confronto con i valori indicati nella su richiamata tabella (v. pag. 19 verbale), è emerso che le giornate lavorative denunciate dall'azienda, nel periodo 2018-2023, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto alle effettive necessità aziendali, tenuto anche conto che la società avrebbe acquistato a blocco verdure e ortaggi, la cui consistenza in termini di estensione di fondi, come ricostruita e dimostrata dai funzionari di vigilanza , è parsa esigua e di scarsa entità; si sarebbe occupata della sola CP_3 raccolta con relativo incassettamento direttamente sui fondi, non avendo a propria disposizione magazzini o mezzi agricoli per provvedere alle fasi successive della lavorazione dei prodotti raccolti.
Inoltre, l'elevata differenza tra il dato calcolato dagli ispettori e quello denunciato dalla società non ha trovato alcuna giustificazione, tanto più in considerazione del fatto che l'azienda non avrebbe disposto di forza economica alcuna tale da giustificare cospicui movimenti di denaro per sostenere i costi di pagamento della manodopera denunciata.
Lo stesso avrebbe dichiarato in proposito: “… la ditta non ha un conto corrente Controparte_4 già da prima del 2018, cioè da quando è uscita la legge sulla tracciabilità. Con i fornitori e clienti il pagamento avviene in contanti”, aggiungendo: “… alla società è stata negata Controparte_2
l'apertura di un conto aziendale per un precedente protesto, poi sanato”.
Ed ancora, le risultanze dell'accertamento ispettivo sono state confermate o dalle dichiarazioni rese da il quale non ha saputo fornire elementi circostanziati né sul numero di Controparte_4
17 dipendenti né su quello delle giornate annualmente denunciate all' per poter svolgere la CP_3 propria attività di impresa, o dalla circostanza che le due imprese, che dall'esame delle fatture esibite sarebbero risultate le maggiori venditrici di prodotti a blocco, non hanno denunciato alle proprie dipendenze nessun operaio agricolo: la mai fin dalla sua Controparte_13 costituzione e la ditta individuale per lo meno dal 2020 al 2022, salvo poi aver Controparte_4 proceduto all'assunzione di operai agricoli a decorrere da novembre 2023, ovvero dopo l'inizio della verifica avvenuta in data 27.10.2023, mentre per gli anni 2017-2018 e 2019 ha denunciato per poche giornate un numero esiguo di braccianti.
Da tanto gli ispettori sono arrivati alla conclusione che, le suddette aziende fornitrici, in assenza di manodopera dipendente, non avrebbero potuto coltivare i prodotti che poi avrebbero venduto a blocco alla come risultanti dalle fatture esibite. Controparte_2
A ciò si è aggiunto che, dalla consultazione di precedenti verbali redatti dagli ispettori del lavoro di
Foggia, è emerso che in occasione di due accessi, avvenuti il 4.07.2019 ed il 23.09.2020 sui fondi rientranti nella gestione della sono stati trovati intenti al lavoro solo n. 3 Controparte_2 operai e che per due di questi il numero delle giornate indicate sul L.U.L. era inferiore a quelle effettivamente lavorate.
3) Rilievi sulla portata dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico - finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata
Ulteriori elementi di valutazione sono stati ricavati dall'analisi della contabilità aziendale, così come ricostruita dagli ispettori, in virtù delle dichiarazioni fiscali obbligatorie presentate dalla società in accertamento, nonché sulla base delle fatture di acquisto e vendita esibite ed incrociate con i dati dello spesometro e/o della fatturazione elettronica.
Stando a quanto rappresentato dai funzionari di vigilanza , l'impresa ispezionata non avrebbe CP_3 esibito alcuna fatturazione di vendita per gli anni 2022 – 2023, mentre avrebbe prodotto un registro annuale dei corrispettivi non attendibile.
In detto registro, infatti, sono state attestate regolari e consistenti vendite al dettaglio giornaliere e/o settimanali di non specificati “ortaggi”, con ricavi elevati comunque insufficienti a far fronte all'ingente costo della manodopera denunciata dalla Controparte_2
Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate attuato dagli ispettori, si è rilevato che la era soggetta al regime ordinario di imputazione e calcolo della Controparte_2 citata imposta.
Ed invero, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'IVA, le imprese agricole hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali. Nel caso di specie, la società non ha esibito documentazione
18 fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario, i registri dei corrispettivi sono stati considerati dagli ispettori documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati.
Da tanto ne è conseguito che è risultata ancora più macroscopica la sproporzione tra manodopera denunciata all' e l'effettivo fabbisogno aziendale corrispondente all'estensione dei terreni in CP_3 disponibilità e coerente con il ciclo biologico, ovvero la solo raccolta, delle colture ivi praticate.
A questa conclusione gli ispettori sono giunti considerando le fatture esibite (cfr. tabella A di pag.
20 del verbale) che gli importi indicati sul registro dei corrispettivi e denunciati quale volume d'affari nei modelli IVA (cfr. tabella B di pag. 21 del verbale).
Dall'esame dei dati riportati nelle citate tabelle è emersa con tutta evidenza la totale antieconomicità della gestione aziendale della come evincibile, inequivocabilmente, per Controparte_2 ciascun anno, dal confronto tra i costi per acquisti, salari e contributi previdenziali rispetto alle fatture di vendita esibite o al volume d'affari dichiarato.
È apparso ai funzionari del tutto evidente che, se la società avesse retribuito davvero tutti i CP_3 lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere dei costi abnormi rispetto ai ricavi ottenuti dalle vendite, in grado di determinare perdite gravissime, che avrebbero indotto qualunque ragionevole imprenditore a desistere dal proseguimento di una tale attività.
Inoltre, la stessa avrebbe dovuto avere a propria disposizione ingenti risorse finanziarie per poter assolvere ai propri impegni con cadenza mensile.
In effetti, dall'accertamento effettuato, è emerso che la negli anni dal 2014 Controparte_2 al 2023, non avrebbe effettuato il pagamento della contribuzione dovuta all' per un importo CP_3 totale di € 437.262,30 e con una percentuale media di evasione pari al 92%, mentre per gli anni
2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 pari al 100%; non avrebbe fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni agli operai denunciati quali dipendenti, se non per un esiguo numero di essi.
In effetti, dall'esame delle copie dei bonifici esibiti riguardanti le retribuzioni che la società avrebbe dovuto corrispondere per il periodo 2019-2023, gli ispettori hanno potuto verificare un aspetto rilevante anch'esso idoneo a dimostrare la sproporzione tra manodopera denunciata e reale forza aziendale.
Ed invero, nell'anno 2019, a fronte dei n. 78 lavoratori denunciati con D-mag, per un totale di 4.251 giornate e di € 235.810,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a soli 4 dipendenti per i mesi da agosto a dicembre;
nell'anno 2020, a fronte dei n. 65 lavoratori denunciati con D -mag, per un totale di 3.302 giornate e di € 183.632,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 5 dipendenti per i mesi da giugno ad
19 ottobre;
nell'anno 2021, a fronte dei n. 69 lavoratori denunciati, per un totale di 3.745 giornate e di
€ 207.081,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 3 dipendenti per i mesi da agosto a settembre;
nell'anno 2022, a fronte dei n. 73 lavoratori denunciati, per un totale di 4.437 giornate e di € 250.963,00 di retribuzione, la stessa non ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione ad alcun dipendente;
infine, nell'anno 2023, a fronte di n. 56 lavoratori denunciati, per un totale di 2.665 giornate e di € 157.540,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 19 dipendenti per i mesi da gennaio ad ottobre.
Gli ispettori hanno ritenuto doveroso specificare che l'incremento registrato nell'anno 2023 è avvenuto contestualmente all'inizio dell'accertamento ispettivo, in quanto dalle copie loro esibite è emerso che i bonifici sono stati effettuati successivamente alla notifica del Verbale di primo accesso del 27.10.2023, ovvero a decorrere dal mese di novembre 2023.
4) Sproporzione della manodopera aziendale proveniente dai rilievi emersi dalle dichiarazioni rese dai soggetti denunciati come dipendenti CP_ Gli ispettori hanno, dunque, proceduto alla convocazione dei soggetti denunciati all' dalla
[...] come operai agricoli negli anni dal 2017 al 2023, fatta eccezione dei lavoratori Controparte_2 denunciati per qualche giornata nel corso dell'intero anno, per i quali sarebbe stato difficile riscontrare la veridicità delle brevi prestazioni di lavoro, per qualche lavoratore trasferitosi fuori regione o irreperibile.
Una parte dei lavoratori convocati non si è presentata senza giustificarne il motivo.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dagli 85 lavoratori che si sono presentati alla convocazione degli ispettori, le quali sono state analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con la dichiarazione resa da il legale rappresentante della società, e con la Controparte_4 documentazione aziendale da quest'ultimo esibita;
con l'attività aziendale ricostruita in fase di CP_ accertamento;
con i dati risultati denunciati all' in favore degli interessati, dunque, periodi di lavoro, numero giornate, altri lavoratori presenti negli stessi periodi di lavoro ecc., i funzionari hanno avuto conferma circa l'insussistenza dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati CP_3
CP_ all' e riportati nella tabella di cui alle pagg. da 22 a 30 del verbale e nelle quali figurano gli odierni ricorrenti.
Trattasi di lavoratori che, nell'evidente difficoltà di descrivere e giustificare prestazioni di lavoro mai rese, hanno fornito agli ispettori una serie di informazioni lacunose ed incongruenti rispetto ai CP_ dati acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
In particolare, tutti i soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati “disconosciuti” dagli ispettori hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico
20 della zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della società in esame, con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro e dei periodi, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, ecc.
Addirittura, numerosi soggetti hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della
[...]
Controparte_2
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che molti dei soggetti escussi provenivano da precedenti disconosMEnti di rapporti di lavoro fittiziamente instaurati con aziende agricole terze nonché
l'assoluta mancanza di tracciabilità della retribuzione per la quasi totalità della forza lavoro denunciata.
In verbale vi è la numerazione dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni (dal n. 1 al n. 85), come classificati agli atti del fascicolo, tale scelta, di indicare i lavoratori con un numero piuttosto che con i dati anagrafici, è stata ritenuta necessaria dai funzionari per far fronte all'esigenza di tutelare la riservatezza degli stessi dichiaranti.
• Generalità del datore di lavoro
Numerosi soggetti, in relazione alla identificazione del proprio datore di lavoro, non solo non hanno mai citato ma in molti casi hanno dichiarato di non conoscerlo affatto. Controparte_4
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Durata rapporto di lavoro
Molti soggetti, in relazione all'identificazione della tempistica del presunto rapporto di lavoro, non hanno saputo fornire elementi, nemmeno approssimativi di riferimento.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale parti di dichiarazioni sintomatiche in tal senso.
• Motivazione durata rapporto di lavoro
Sebbene i lavoratori non abbiano saputo individuare il proprio datore di lavoro e neppure la durata del rapporto di lavoro o l'articolazione delle giornate della presunta attività lavorativa, agli ispettori hanno riferito di avere ben chiaro il motivo posto a base del rapporto di lavoro e del numero delle giornate indicate come lavorate.
Infatti, è sorto che nella stragrande maggioranza dei casi le giornate denunciate erano 52 o 102, numero di giornate necessario alla fruizione dell'indennità di disoccupazione.
21 A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Retribuzione non corrisposta
Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che, ad eccezione di una sparuta minoranza, tutti i soggetti ascoltati dai funzionari hanno riferito di non essere stati retribuiti dal e, al CP_3 CP_2 contempo, di non aver cognizione del proprio credito né di aver intrapreso azioni legali volte al CP_ recupero di detto credito o di aver riscontrato presso l' la regolarità contributiva.
Anche quei pochi che hanno dichiarato di essere stati retribuiti, parzialmente o totalmente, non hanno riferito alcun dettaglio sul punto.
La maggioranza di essi, a fronte del credito maturato, sconosciuto nel quantum, ha giustificato la tolleranza verso l'inadempimento retributivo con la possibilità di accumulare contributi necessari al pensionamento o al pagamento della disoccupazione agricola, utilizzata da taluni quale principale fonte di sostentamento economico.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale passi di dichiarazioni paradigmatiche di quanto sopra riportato.
• Luogo di incontro, ubicazione dei lavori, stato dei luoghi, mezzi di trasporto
In riferimento alla descrizione dei fondi, alla loro ubicazione nonché alle modalità di raggiungimento degli stessi, le versioni fornite dai soggetti ascoltati dagli ispettori sono risultate variegate, contraddittorie e non supportate da alcun riscontro oggettivo effettuato nel corso dell'accertamento.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Colleghi
Nella maggioranza dei casi, i presunti lavoratori non hanno saputo riferire alcun dato anagrafico dei colleghi con i quali avrebbero lavorato sugli stessi fondi, nello stesso periodo e per diversi anni.
Altre volte hanno indicato colleghi, che, invece, non solo non hanno confermato la circostanza, ma hanno addirittura riferito di aver lavorato con persone diverse.
Ed ancora, in diversi casi, soggetti denunciati quali lavoratori subordinati, legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, nonostante la coincidenza temporale del periodo di lavoro denunciato, hanno citato quali presunti colleghi soggetti terzi e non i congiunti.
Per l'elevato numero delle dichiarazioni esaminate gli ispettori hanno riportato nel verbale solo stralci di tali dichiarazioni e, in modo particolare, le incongruenze riferite da un significativo campione di soggetti.
22 Anche per le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti dagli ispettori non inserite nel testo del verbale per motivi di sintesi, sono state rilevate dagli stessi ispettori analoghe e molteplici lacune e/o incongruenze su aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
Analizzate nel dettaglio le dichiarazioni raccolte, numerate progressivamente ed acquisite agli atti del fascicolo ispettivo, gli ispettori hanno rilevato per ciascuna di esse quanto riportato a pagg. da
37 a 61 del verbale ispettivo.
CONCLUSIONI
Riepilogando quanto rilevato e descritto in verbale dagli ispettori, è emerso che la Controparte_2
[...]
• ha dichiarato una consistenza aziendale non riscontrata nella documentazione prodotta
(fatturazione esibita, contratti di affitto fondi, contratto di acquisto sulla pianta), incorrendo, così, nella violazione degli adempimenti prescritti in tema di denuncia aziendale, rivelatasi infedele;
• ha denunciato manodopera bracciantile sproporzionata e che, tra l'altro, all'esito delle testimonianze rese, si è rivelata per la stragrande maggioranza di natura fittizia, oltre che proveniente da precedenti rapporti di lavoro con aziende agricole terze, già oggetto di precedenti verbali di disconosMEnto;
• non ha versato all' , per interi anni, la contribuzione dovuta nella veste di datore di lavoro per CP_3
i dipendenti denunciati, né tanto meno il suo amministratore unico è risultato iscritto ad alcuna delle
Gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi;
• non ha prodotto la prova della tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, ad eccezione di una sparuta minoranza e per periodi circoscritti;
• non ha corrisposto ai dipendenti effettivamente impegnati in attività lavorativa gli adeguamenti contrattuali previsti dal C.C.P.L.;
• ha ricevuto da parte degli organi di vigilanza, che nel tempo hanno effettuato accertamenti sulla stessa, contestazioni di irregolarità;
• ha effettuato l'annotazione dei lavori svolti su un registro corrispettivi redatto senza rispettare la regolarità formale e sostanziale prescritta ex lege;
• ha indicato lo stato “inattiva” ab origine sulla visura della CCIAA di Foggia;
• si è denunciata come impresa senza terra, acquistando a blocco prodotti orticoli da aziende, che, tra le altre, erano riconducibili allo stesso amministratore unico (o perché di sua proprietà o di suoi congiunti) e/o che non hanno denunciato in forza nessun operaio;
23 • non ha avuto la disponibilità di un conto corrente bancario o postale aziendale, circostanza incompatibile con il volume d'affari formalmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate e con il numero degli operai e delle giornate lavorative formalmente denunciati all' ; CP_3
• non ha avuto una contabilità riscontrabile per tutti gli anni della verifica;
• non ha denunciato alcun operaio alle dipendenze della a decorrere da Controparte_2 novembre 2023, mensilità a partire dalla quale il personale dipendente ha iniziato ad essere denunciato in forza all'impresa individuale De IA LE, che fino a quel momento era risultata priva di operai. All'uopo gli ispettori hanno precisato che molti lavoratori interessati da detto passaggio si sono rivelati ignari di tale circostanza e che lo stesso passaggio era risultato immediatamente successivo alla data di apertura della verifica ispettiva. CP_ Per tutto quanto esposto, con il verbale i funzionati hanno provveduto ad annullare le posizioni contributive dei soggetti interessati dal disconosMEnto nel periodo denunciato (v. Allegato A verbale); ad addebitare la contribuzione evasa (v. Allegato B); a recuperare le agevolazioni contributive indebitamente fruite (v. Allegato C); a contestare gli illeciti di cui alla sezione II del verbale e a trasmettere copia del verbale all'ITL, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza locali, per i provvedimenti di competenza.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze delle aziende agricole ispezionate per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi la genericità degli atti introduttivi dei giudizi, essendosi le parti ricorrenti limitate ad allegare di aver effettuato la raccolta di ortaggi vari
(cavoli, PA, bietole, NE, melanzane, ME di PA, cavolfiore, spinaci, prezzemolo, Pt_15 pomodoro), su fondi siti negli agri di Cerignola - Borgo Libertà - contrada Ragucci e contrada Torre
Alemanna, Stornarella alla contrada Rio Morto, Ascoli Satriano alla contrada LL e Candela in
Località Acqua Bianca, di aver osservato un orario di 6 ore al giorno (dalle 6,00 alle 12,00 o dalle
7,00 alle 13,00), di aver eseguito le direttive del titolare dell'azienda agricola il quale provvedeva a retribuirli in contanti o con bonifico, con cadenza settimanale e con una paga il cui valore era soggetto a oscillazioni annuali.
Ed ancora, i ricorrenti si sono limitati a riportare genericamente il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascuno dei periodi dedotti in giudizio (costituiti da più mesi), indicando, per tali interi periodi, prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale degli interi periodi lavorativi, il numero di giornate dedicate alla raccolta dei singoli prodotti agricoli.
24 Inoltre i ricorrenti non hanno specificatamente descritto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, essendosi limitati a riferire di essere stati addetti alla raccolta, cernita e incassettamento dei prodotti agricoli, senza ad esempio puntualizzare se l'attività fosse svolta o meno mediante l'ausilio di strumenti di lavoro.
Infine, i ricorrenti hanno omesso di indicare la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi, che i ricorrenti non hanno contestato in maniera specifica (v., in particolare, note di TS successive alla costituzione in giudizio dell' ). CP_3
A ben vedere, le allegazioni contenute nei ricorsi non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consentono, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Va, inoltre, rilevato che i ricorrenti hanno dedotto circostanze di tenore confliggente con la ricostruzione della reale attività aziendale operata dagli ispettori e, in generale, con il complesso delle emergenze ispettive.
Inoltre, i ricorrenti , hanno dedotto Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_7 circostanze di tenore confliggente con le dichiarazioni dagli stessi rese in sede ispettiva, che gli ispettori hanno condivisibilmente considerato lacunose/incongruenti/contraddittorie e sulle quali i ricorrenti in questione non hanno inteso prendere particolare posizione in questo giudizio (v. note di
TS depositate successivamente alla costituzione dell' ). CP_3
Tali dichiarazioni, riportate per stralcio all'interno del verbale ispettivo, sono state allegate in forma integrale alle memorie di costituzione . CP_3
In particolare, i prodotti agricoli che i ricorrenti assumono di aver raccolto e il luogo di lavoro dagli stessi indicato non trovano riscontro, se non in minima parte, nella minuziosa ricostruzione della reale attività o consistenza aziendale operata dagli ispettori sulla base dei contratti esibiti dal presunto datore di lavoro e delle fatture di vendita a blocco.
Al riguardo, è altamente sintomatico che i ricorrenti hanno tutti dedotto di aver lavorato in terreni siti in agro di Cerignola – zona Borgo libertà, di Ascoli Satriano alla contrada LL e di Candela
25 in Località Acqua Bianca, laddove dai puntuali ed oggettivi riscontri ispettivi, è emerso che la ditta nel periodo oggetto di accertamento avrebbe gestito, per effetto di contratti di locazione, terreni agricoli situati solo in agro di Stornarella e di ANAT.
Parimenti significativo, nella misura in cui getta una nube di attendibilità sulla prospettazione attorea, è la circostanza che tutti i ricorrenti hanno indicato, tra i prodotti agricoli raccolti, il
. Trattasi, invero, di un prodotto agricolo affatto trattato dalla ditta ispezionata per Parte_16 quanto desumibile sia dalla documentazione aziendale esaminata dagli ispettori (laddove non sono rinvenibili fatture di acquisto e/o di vendita di piantine di prezzemolo) sia da quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro (laddove non ha mai menzionato il prezzemolo tra i prodotti agricoli trattati).
Allo stesso modo, nessuno dei ricorrenti fa riferimento in ricorso alla presenza alternativa sui campi di l.r.p.t. della e di nipote del primo, Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4 ciò che contrasta con quanto riferito in sede ispettiva dallo stesso CP_2
Ugualmente inverosimili rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da quest'ultimo risultano le allegazioni attoree relative al pagamento della retribuzione in contanti, avendo il CP_2 dichiarato agli ispettori che il pagamento delle retribuzioni avveniva esclusivamente mediante bonifico bancario dal proprio c/c personale poiché la società era priva di un c/c, circostanze entrambe riscontrate dagli ispettori medesimi (i ricorrenti, di contro, hanno dedotto che il pagamento della retribuzione avveniva anche a mezzo contanti).
Sul punto, poi, deve rilevarsi che le asserzioni attoree circa la cadenza settimanale del pagamento della retribuzione, contrastano (ancora una volta), con la tesi del datore di lavoro, il quale ha riferito che il pagamento avveniva per lo più con cadenza mensile.
Venendo alle incoerenze che caratterizzano le dichiarazioni di alcuni degli odierni ricorrenti, quanto alla ricorrente (giudizio n. 1148/2025 R.G. – lavoratrice n. 21), vi è contraddizione Parte_3 circa:
- l'orario di lavoro osservato ( dalle ore 5,00 alle ore 11,00, secondo la versione riferita agli ispettori;
dalle ore 6,00 alle ore 12,00 ovvero dalle ore 7,00 alle ore 13,00, secondo la tesi propugnata in ricorso);
- l'importo della retribuzione ( pari per tutte le annualità ad euro 52, secondo quanto dichiarato agli ispettori;
di importo variabile tra euro 52 ed euro 56, a seconda delle annualità, secondo la prospettazione offerta in giudizio);
- le modalità di pagamento della retribuzione e la relativa cadenza con cui veniva effettuato
(in questa sede la ricorrente ha asserito che il pagamento era effettuato settimanalmente a
26 mezzo contanti ovvero a mezzo bonifico;
agli ispettori, invece, ha dichiarato che il pagamento avveniva a mezzo contanti con cadenza mensile).
Inoltre, in sede ispettiva la ricorrente in esame ha riferito di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta in esame nell'anno 2015, precisamente nel periodo estivo, laddove dall'esame del ricorso e della documentazione allegata si evince che il primo giorno di lavoro nell'anno 2015 ricadrebbe il giorno 9 ottobre 2015.
Ed ancora la ha dichiarato agli ispettori di aver controllato il numero delle giornate Pt_3 indicato nelle buste paga, specificando altresì che tale dato fosse indicato nei relativi prospetti nella parte alta, a destra;
tale affermazione non appare affatto confermata dal riscontro delle buste paga in atti.
Infine la ricorrente ha riferito che l'attività era svolta mediante l'utilizzo di un semplice coltello da cucina fornito dal ogni mattina;
anche tale circostanza non trova alcun riscontro CP_2 non essendo stata riferita né dagli altri lavoratori né tantomeno dal datore di lavoro.
La ricorrente (giudizio n. 1455/2025 R.G. lavoratore n. 38) ha reso agli ispettori una Parte_2 dichiarazione inattendibile per una serie di circostanze inverosimili e inattendibili.
Innanzitutto ella ha dichiarato testualmente: “ho ricevuto tutte le buste paga di tutti questi anni;
più precisamente una per ciascun anno: per esempio nel 2023 ne ho ricevuta una per tutto l'anno lavorato (cioè mesi da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre) e così anche per gli anni dal 2017 al 2022”. Trattasi di un'affermazione smentita dalla stessa produzione documentale offerta in questa sede laddove sono state prodotte per ciascun anno le diverse buste paga relative a ciascun mese di lavoro.
La ricorrente, poi, in sede ispettiva ha dichiarato di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta ispezionata nell'anno 2017, laddove invece dall'esame del ricorso e della documentazione allegata si evince che il primo rapporto di lavoro è sorto (asseritamente) nell'anno 2016.
Ed ancora, in sede ispettiva l'Infante ha riferito: “Preciso che con questa ditta ho iniziato a lavorare nel 2017 e da allora fino al 2023 …il numero di giornate, la paga (€ 62 a giornata) sono sempre stati gli stessi”. Tuttavia, da un riscontro della documentazione in atti emerge che l'importo della retribuzione non solo è variata negli anni, ma non è mai stata pari ad euro 62.00. La medesima ricorrente, peraltro, in ricorso ha dedotto di aver percepito una retribuzione giornaliera pari ad euro
54 negli anni 2016, 2017, 2018 e ad euro 55,00 negli anni 2019 e 2020.
Ulteriore contraddizione, poi, si scorge circa il numero di giorni lavorati, posto che in sede ispettiva ha riferito di aver lavorato ogni anno per n. 102 giornate;
in ricorso, invece, ha riferito di aver
27 lavorato quantomeno negli anni 2019 e 2020 per un numero di giornate inferiore, rispettivamente, per n. 21 giornate e per n. 40 giornate.
Quanto al lavoro svolto nell'anno 2019, inoltre, si evidenzia un'ulteriori contraddizione, avendo la ricorrente dichiarato agli ispettori di aver lavorato solo per n. 4 giornate ( e non 21 giornate come dedotto in ricorso e come desumibile dalle buste paga dalla stessa allegate).
Infine, anche in relazione alle modalità di pagamento della retribuzione, le versioni fornite dalla ricorrente in questa sede ed in sede ispettiva sono contrastanti. Ed invero: agli ispettori l'Infante ha riferito di essere stata pagata in contanti, senza una cadenza fissa, avendo percepito diversi acconti;
in questa sede, invece, come detto innanzi, ha asserito di essere stata pagata anche a mezzo bonifico, con cadenza settimanale.
Passando all'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente Parte_5
(giudizio n. 1457/2025 R.G. – lavoratrice n. 58), si osserva che le stesse sono apparse contraddittorie sia rispetto alle asserzioni fatte dalla medesima in questa sede, sia rispetto alle deposizioni rilasciate agli ispettori da e da (sua madre nonché Controparte_4 Persona_5 collega di lavoro).
Sotto il primo profilo, infatti, si rileva che la mentre in sede ispettiva ha riferito di aver Pt_5 iniziato a lavorare nell'anno 2018 e di non percepire la retribuzione dall'anno 2019 (“non vengo pagata dal 2019, avendo ricevuto solo quella del 2018 […]. Nonostante non vena pagata continuo
a lavorare per il in quanto lo conosco perché siamo vicini di casa, e so che ha avuto CP_2 qualche difficoltà economica”), in questa sede ha asserito di aver iniziato a lavorare alle diepdnenze del dall'anno 2016 e di essere stata pagata, per tutte le annualità indicate in ricorso, con CP_2 cadenza settimanale, a mezzo contanti ovvero a mezzo bonifico.
Sotto il secondo profilo, si rileva che:
- la ha riferito agli ispettori che l'ultimo giorno di lavoro alle dipendenze del Pt_5 [...]
è stato il 30.10.2023; quest'ultimo, a sua volta, agli ispettori ha dichiarato: “l'ultima CP_2 giornata di lavoro ricordo essere stata il 23 oppure il 24 ottobre 2023”;
- ha dichiarato “di solito l'incontro con avviene in Borgo Liberta, Parte_5 CP_2 in vai della Luna dove la ditta ha un capannone. In questa via ci sono solo capannoni anche di altre ditte, ma non vi sono abitazioni, è una zona industriale tutta pianeggiante. Questo capannone non ha un cancello […] con ci incontravamo davanti a questo CP_2 capannone che non ha un recinto di alcun tipo”; di contro, ha riferito: Persona_5
“ogni mattina ci incontravamo ad un capannone che c'è a Borgo Libertà; […] è l'unico capannone che c'è a Borgo Liberta. Si tratta di un capannone bianco con un recinto ed un cancello che trovavo sempre aperto”
28 La ricorrente (giudizio n. 1543/2025 R.G. lavoratore n. 27) ha reso agli ispettori Parte_7 una dichiarazione totalmente lacunosa e priva di circostanze riscontrabili, avendo chiarato testualmente: “Non ricordo il nome di nessuna delle persone che lavoravano con me. […] Non ricordo nessun particolare di Borgo Libertà né del posto dove incontravo se era una CP_4 masseria o altro. […] Non so dire quante persone eravamo a Borgo Libertà la mattina quando incontravamo e quanti eravamo sul trattore, ovvero sicuramente c'era qualcun altro, ma CP_4 non so dire neanche approssimativamente quanti fossero. […] Non ricordo neanche approssimativamente quanti fossimo sui campi a raccogliere gli ortaggi, né conosco il nome di nessuno…e non ricordo se ho lavorato il sabato e la domenica.”
La ha riferito inoltre che ha precisato che al mattino raggiungeva i campi a bordo di un Pt_7 trattore insieme ad altri colleghi di lavoro ed al trattasi, a ben vedere, di un'affermazione CP_2 isolata, non confermata nemmeno dal datore di lavoro.
Passando alle prove offerte dai ricorrenti, quella documentale, costituita dai contratti di lavoro, dai
Modelli UniLav, dalle buste paga, dalle certificazioni uniche (C.U.) e dai Mod. DMAG, la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Ed invero, sul piano generale, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosMEnto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinMEnto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari), specie nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde (o non sempre corrisponde) il pagamento dei contributi previdenziali.
Quanto agli estratti di conto corrente prodotti dalla sola ricorrente (ricorso Parte_7 introduttivo del giudizio n. 1543/2025 R.G.), gli stessi attestano due bonifici disposti da CP_2
29 in data 9.11.2023 e 29.11.2023, ovvero successivamente alla notifica del verbale di primo CP_4 accesso ispettivo relativo alla s.r.l. (27.10.2023), con conseguente inidoneità dei documenti in questione ad attestare il pagamento della retribuzione.
Peraltro non può non evidenziarsi che i suddetti bonifici sono privi della relativa causa, sicchè non è possibile aprioristicamente imputarli al pagamento della retribuzione.
Quanto alla prova testimoniale, i capitoli di prova articolati dalle parti ricorrenti presentano le medesime criticità che si sono evidenziate con riferimento alle allegazioni contenute in ricorso, specie con riferimento al profilo della genericità.
Inoltre, rispetto a tale prova è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che l'eventuale conferma delle circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dai ricorrenti non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze che caratterizzano le dichiarazioni rese in sede ispettiva e le allegazioni contenute in ricorso rispetto al complesso degli accertamenti ispettivi o, il che è lo stesso, a superare il dubbio circa l'effettività dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Trattasi, invero, di incongruenze lampanti e per nulla trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convinMEnto circa l'infondatezza degli assunti attorei.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosMEnto dei rapporti di lavoro è fondato anche (e soprattutto) sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti e dal soggetto che li ha denunciati come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dai ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni e quelle dell'asserito datore di lavoro.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , i ricorrenti CP_3 non hanno inteso offrirne una valida lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinMEnto, senza
30 essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del
07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua
l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro
"non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) ...".
Principi che appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori ed allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalle parti processuali, come nei casi scrutinati dalla S.C.), ma dalle stesse parti (odierni ricorrenti
). Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_2
Né gli altri ricorrenti hanno proficuamente contestato la minuziosa ricostruzione dell'attività aziendale operata dagli ispettori, rispetto alla quale le loro deduzioni appaiono confliggenti.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che si sono svolte, essendo rimasto indimostrato che tutti i ricorrenti abbiano effettivamente prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni di causa, la loro domanda di accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OT non può essere accolta.
4. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. per tenere esenti i soccombenti dalla rifusione delle spese alla controparte.
Si osserva, infatti, che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti nei giudizi nn. non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma unicamente l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OT (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025),
31 delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e con esclusione di
I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_3 liquidandole in complessivi €. 20.599,20 (comprensivo dell'aumento per i procedimenti riuniti) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, all'udienza del 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Lucchetti
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