CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 9065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9065 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23596-2020 proposto da: LA NA UC, rappresentata e difesa dall'avvocato TO AB giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro PE TA, PE NI, PE PP, PE ASSUNTA, D'ELIA MICHELE, FO TA, FO UC, FO SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1264/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che Civile Sent. Sez. 2 Num. 9065 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 31/03/2023 ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità, e per il resto, il rigetto del ricorso, ovvero in subordine, il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso conformemente alle conclusioni scritte;
Lette le memorie della ricorrente;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE PE IT, PE NT, PE UN e PE IU convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce La AN IA, D'EL CH, FO ET, FO IA, FO IN, deducendo che in data 31 marzo 2014 era deceduto il nipote PE AT, figlio del germano PE GI. Il defunto aveva disposto con testamento olografo in favore dei convenuti D'EL CH e La AN IA, ma il testamento era invalido in quanto il testatore era stato dichiarato interdetto in data anteriore alla redazione della scheda testamentaria. Poiché non esistevano eredi legittimi di grado poziore, ad eccezione delle sorelle della madre del de cuius, e cioè le convenute FO, occorreva dichiarare l'invalidità del testamento e dichiarare aperta la successione legittima, con la condanna della convenuta La AN alla restituzione alla massa dell'immobile caduto in successione e dalla stessa appreso. Nella resistenza della convenuta La AN e nella contumacia degli altri convenuti, Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3800 del 9 settembre 2016, non definitivamente pronunciando, dichiarava l'invalidità del testamento per incapacità legale del testatore, e dichiarava aperta la successione legittima, disponendo per la prosecuzione della divisione. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -2- In particolare, osservava che erano infondate le contestazioni circa la legittimazione degli attori, emergendo dalle prove in atti che tutti i più prossimi congiunti del de cuius gli erano premorti (genitori e sorella), e non risultando che il defunto fosse a sua volta coniugato o avesse figli. Inoltre, osservava che nella specie si vedeva in materia di petizione di eredità con la conseguenza che l'onere probatorio è meno rigoroso che nell'azione di rivendica, essendo quindi sufficiente per la condanna della convenuta la dimostrazione della qualità di erede ed il fatto che il bene richiesto faceva parte dei beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione. La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 1264 del 19/11/2019 ha rigettato l'appello della La AN. Quanto alla prova della qualità di eredi delle parti attrici, la sentenza evidenziava che in atti vi era uno stato di famiglia che attestava che il nucleo familiare del testatore si componeva del padre, deceduto nel 1983, della prima moglie del padre, deceduta nel 1960, della sorella Francesca, a sua volta premorta nel 1960, e della seconda moglie del padre (nonché madre del testatore) che era deceduta nel 1987. In assenza di ascendenti o di fratelli, avuto riguardo alla data di apertura della successione (2014), risultava dalla situazione di famiglia del nonno del testatore che a tale data erano in vita gli zii che avevano appunto agito in giudizio. Per l'effetto era onere dell'appellante dimostrare l'esistenza di parenti di grado poziore, stante il quadro probatorio offerto dagli attori, che avevano comprovato la premorienza dei parenti di grado più stretto. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -3- Risultava del pari priva di fondamento la tesi dell'appellante circa l'assenza di prova della proprietà del bene oggetto di causa in capo al de cuius. Infatti, la convenuta, nel costituirsi in giudizio aveva dichiarato di risiedere proprio nel bene di cui era stato richiesto il rilascio, occorrendo ribadire la regola secondo cui non è esigibile in caso di petizione di eredità il rigore invece richiesto per l'accoglimento della domanda di revindica. In effetti, dalle visure catastali emergeva che i beni per cui è causa erano catastalmente intestati al de cuius alla data di apertura della successione, il che permetteva di ritenere soddisfatto l'onere della prova richiesto ai fini della petitio hereditatis. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso La AN IA sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 572 e 591 c.c., 100 c.p.c. n quanto erroneamente è stato ravvisato l'interesse ad agire delle parti attrici. La convenuta aveva sin dall'inizio contestato la qualità di eredi legittimi in capo ai germani PE, in quanto non era stata fornita la prova che fossero i chiamati all'eredità di grado poziore. La mancata dimostrazione, incombente sugli attori, dell'assenza di parenti più stretti del de cuius, non poteva andare in danno della ricorrente, sulla quale non può essere fatto gravare un onere che invece ricade sugli attori, come invece sostenuto dalla Corte distrettuale. Il motivo è infondato. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -4- Questa Corte ha, infatti, di recente affermato che l'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado 1::ioziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25077 del 09/11/2020; in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 12291/1998). Dalla motivazione si rileva che la Corte, nel precedente del 2020, ha cassato la sentenza di appello, che aveva ritenuto corretta la negazione della legittimazione ad impugnare il testamento in capo a colei che, pur avendo ricostruito e documentato il legame di parentela che la univa al defunto, dimostrando altresì l'assenza in vita di ulteriori parenti di quest'ultimo in linea materna, ritenendo che occorreva altresì fornire la prova dell'inesistenza di altri parenti prossimi, anche a mezzo ulteriori ricerche, ad esempio presso gli archivi parrocchiali. Secondo questa Corte però, se si può convenire sul fatto che la prova della qualità di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. implichi non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore, tuttavia una simile prova, in disparte il rilievo che essa, riguardando un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile (Cass. n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 5427/2002), non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova dell'evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -5- Alla luce di tali principi, ai quali si intende assicurare continuità, e rispetto ai quali la ricorrente non si perita di offrire argomenti per dissentire, emerge che la sentenza impugnata risulta essersi conformata alla giurisprudenza di questa Corte, avendo preso atto della dimostrazione del grado di parentela in capo agli attori, e del fatto che, in relazione ai parenti più prossimi quali risultanti dalla certificazione anagrafica prodotta in atti, emergeva la prova della loro premorienza rispetto al de cuius, sicché, ha ritenuto, anche in forza di elementi di carattere presuntivo, che non sussistendo altri parenti più prossimi, la qualità di eredi legittimi spettasse ai PE ed alle FO, quali zii e zie del testatore. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. quanto all'affermazione circa la fondatezza della domanda di rilascio del bene attualmente detenuto dalla ricorrente. La Corte d'Appello, dopo aver richiamato i tratti distintivi dell'azione di cui all'art. 533 c.c. rispetto a quella di rivendica, ha, da un lato, condiviso la motivazione del Tribunale, che del pari aveva ritenuto fondata la domanda di rilascio, aggiungendo che però la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius si ricavasse dalle visure catastali. Non si sarebbe però avveduta del fatto che il Tribunale aveva tratto il proprio convincimento dal fatto che i beni fossero menzionati nel testamento, cosa che invece non si è verificata. Tale errore era stato denunziato con il motivo di appello ed i giudici di seconde cure hanno ritenuto però di condividere la soluzione del Tribunale, ancorché con il richiamo alle risultanze delle visure catastali. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 533 e 1350 c.c., in quanto la sentenza Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -6- ha ritenuto dimostrata la qualità di beni ereditari per quelli occupati dalla ricorrente, avvalendosi delle risult:anze del catasto, in contrasto con la necessità di dover fornire la prova con documenti di ben maggiore pregnanza, e non anche con atti di rilievo esclusivamente fiscale. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Deve in primo luogo escludersi che la motivazione della sentenza possa essere ritenuta affetta da vizi intrinseci tali da determinarne la nullità come invocato dalla ricorrente. La decisione gravata, che risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), se da un lato ha condiviso la soluzione del Tribunale quanto all'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario, fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda di petizione ereditaria, dall'altro non si è limitata a riportarsi per relationem alla sentenza del giudice di primo grado, che aveva effettivamente in maniera erronea ritenuto che il riferimento alla proprietà dei beni per cui è causa si potesse ricavare dalla stessa scheda testamentaria (che invece si limita alla istituzione della ricorrente quale erede universale), ma ha integrato le argomentazioni a supporto della propria decisione, facendo riferimento anche alle risultanze del catasto, ribadendo a pag. 7 che la scheda testamentaria si era limitata alla sola istituzione di erede, e che la prova che i beni rientrassero nel patrimonio del testatore, si poteva ritenere offerta dalla lettura delle visure catastali, con riferimento alla data dell'apertura della successione. Non si riscontra quindi alcuna insanabile contraddittorietà o apparenza, avendo anzi il giudice di appello provveduto ad integrare la motivazione del Tribunale, pervenendo quindi al Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -7- medesimo esito, ma sulla scorta di una doverosa precisazione quanto agli elementi di prova della titolarità dei beni. In relazione invece al terzo motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato il principio reiteratamente affermato da questa Corte per cui la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione delle stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi delruniversum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. n. 7871/2021 che ha confermato i precedenti richiamati dal giudice di appello, nonché Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 123/2019). Alla luce di tale principio, i giudici di appello hanno ritenuto che, anche in ragione della difesa svolta dalla convenuta, che si era semplicemente limitata a contestare l'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario, senza però addurre a che titolo alla stessa fossero pervenuti, pure le risultanze catastali, riferite alla data di apertura della successione, confermassero l'appartenenza dei beni al de cuius, e ciò in applicazione del principio per cui, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. da ultimo Cass. n. 7567/2019; Cass. n. 16094/2003). Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -8- Ne consegue che la critica, più che denunciare un erroneo giudizio di diritto, mira piuttosto a contrastare un apprezzamento in fatto e cioè la valutazione degli elementi di prova, anche in chiave presuntiva, come operato dal giudice di merito, esito questo non consentito in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2/ Sezione Civile, in dat ,19 gennaio 2023.
- ricorrente -
contro PE TA, PE NI, PE PP, PE ASSUNTA, D'ELIA MICHELE, FO TA, FO UC, FO SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1264/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che Civile Sent. Sez. 2 Num. 9065 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 31/03/2023 ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità, e per il resto, il rigetto del ricorso, ovvero in subordine, il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso conformemente alle conclusioni scritte;
Lette le memorie della ricorrente;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE PE IT, PE NT, PE UN e PE IU convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce La AN IA, D'EL CH, FO ET, FO IA, FO IN, deducendo che in data 31 marzo 2014 era deceduto il nipote PE AT, figlio del germano PE GI. Il defunto aveva disposto con testamento olografo in favore dei convenuti D'EL CH e La AN IA, ma il testamento era invalido in quanto il testatore era stato dichiarato interdetto in data anteriore alla redazione della scheda testamentaria. Poiché non esistevano eredi legittimi di grado poziore, ad eccezione delle sorelle della madre del de cuius, e cioè le convenute FO, occorreva dichiarare l'invalidità del testamento e dichiarare aperta la successione legittima, con la condanna della convenuta La AN alla restituzione alla massa dell'immobile caduto in successione e dalla stessa appreso. Nella resistenza della convenuta La AN e nella contumacia degli altri convenuti, Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3800 del 9 settembre 2016, non definitivamente pronunciando, dichiarava l'invalidità del testamento per incapacità legale del testatore, e dichiarava aperta la successione legittima, disponendo per la prosecuzione della divisione. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -2- In particolare, osservava che erano infondate le contestazioni circa la legittimazione degli attori, emergendo dalle prove in atti che tutti i più prossimi congiunti del de cuius gli erano premorti (genitori e sorella), e non risultando che il defunto fosse a sua volta coniugato o avesse figli. Inoltre, osservava che nella specie si vedeva in materia di petizione di eredità con la conseguenza che l'onere probatorio è meno rigoroso che nell'azione di rivendica, essendo quindi sufficiente per la condanna della convenuta la dimostrazione della qualità di erede ed il fatto che il bene richiesto faceva parte dei beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione. La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 1264 del 19/11/2019 ha rigettato l'appello della La AN. Quanto alla prova della qualità di eredi delle parti attrici, la sentenza evidenziava che in atti vi era uno stato di famiglia che attestava che il nucleo familiare del testatore si componeva del padre, deceduto nel 1983, della prima moglie del padre, deceduta nel 1960, della sorella Francesca, a sua volta premorta nel 1960, e della seconda moglie del padre (nonché madre del testatore) che era deceduta nel 1987. In assenza di ascendenti o di fratelli, avuto riguardo alla data di apertura della successione (2014), risultava dalla situazione di famiglia del nonno del testatore che a tale data erano in vita gli zii che avevano appunto agito in giudizio. Per l'effetto era onere dell'appellante dimostrare l'esistenza di parenti di grado poziore, stante il quadro probatorio offerto dagli attori, che avevano comprovato la premorienza dei parenti di grado più stretto. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -3- Risultava del pari priva di fondamento la tesi dell'appellante circa l'assenza di prova della proprietà del bene oggetto di causa in capo al de cuius. Infatti, la convenuta, nel costituirsi in giudizio aveva dichiarato di risiedere proprio nel bene di cui era stato richiesto il rilascio, occorrendo ribadire la regola secondo cui non è esigibile in caso di petizione di eredità il rigore invece richiesto per l'accoglimento della domanda di revindica. In effetti, dalle visure catastali emergeva che i beni per cui è causa erano catastalmente intestati al de cuius alla data di apertura della successione, il che permetteva di ritenere soddisfatto l'onere della prova richiesto ai fini della petitio hereditatis. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso La AN IA sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 572 e 591 c.c., 100 c.p.c. n quanto erroneamente è stato ravvisato l'interesse ad agire delle parti attrici. La convenuta aveva sin dall'inizio contestato la qualità di eredi legittimi in capo ai germani PE, in quanto non era stata fornita la prova che fossero i chiamati all'eredità di grado poziore. La mancata dimostrazione, incombente sugli attori, dell'assenza di parenti più stretti del de cuius, non poteva andare in danno della ricorrente, sulla quale non può essere fatto gravare un onere che invece ricade sugli attori, come invece sostenuto dalla Corte distrettuale. Il motivo è infondato. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -4- Questa Corte ha, infatti, di recente affermato che l'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado 1::ioziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25077 del 09/11/2020; in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 12291/1998). Dalla motivazione si rileva che la Corte, nel precedente del 2020, ha cassato la sentenza di appello, che aveva ritenuto corretta la negazione della legittimazione ad impugnare il testamento in capo a colei che, pur avendo ricostruito e documentato il legame di parentela che la univa al defunto, dimostrando altresì l'assenza in vita di ulteriori parenti di quest'ultimo in linea materna, ritenendo che occorreva altresì fornire la prova dell'inesistenza di altri parenti prossimi, anche a mezzo ulteriori ricerche, ad esempio presso gli archivi parrocchiali. Secondo questa Corte però, se si può convenire sul fatto che la prova della qualità di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. implichi non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore, tuttavia una simile prova, in disparte il rilievo che essa, riguardando un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile (Cass. n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 5427/2002), non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova dell'evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -5- Alla luce di tali principi, ai quali si intende assicurare continuità, e rispetto ai quali la ricorrente non si perita di offrire argomenti per dissentire, emerge che la sentenza impugnata risulta essersi conformata alla giurisprudenza di questa Corte, avendo preso atto della dimostrazione del grado di parentela in capo agli attori, e del fatto che, in relazione ai parenti più prossimi quali risultanti dalla certificazione anagrafica prodotta in atti, emergeva la prova della loro premorienza rispetto al de cuius, sicché, ha ritenuto, anche in forza di elementi di carattere presuntivo, che non sussistendo altri parenti più prossimi, la qualità di eredi legittimi spettasse ai PE ed alle FO, quali zii e zie del testatore. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. quanto all'affermazione circa la fondatezza della domanda di rilascio del bene attualmente detenuto dalla ricorrente. La Corte d'Appello, dopo aver richiamato i tratti distintivi dell'azione di cui all'art. 533 c.c. rispetto a quella di rivendica, ha, da un lato, condiviso la motivazione del Tribunale, che del pari aveva ritenuto fondata la domanda di rilascio, aggiungendo che però la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius si ricavasse dalle visure catastali. Non si sarebbe però avveduta del fatto che il Tribunale aveva tratto il proprio convincimento dal fatto che i beni fossero menzionati nel testamento, cosa che invece non si è verificata. Tale errore era stato denunziato con il motivo di appello ed i giudici di seconde cure hanno ritenuto però di condividere la soluzione del Tribunale, ancorché con il richiamo alle risultanze delle visure catastali. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 533 e 1350 c.c., in quanto la sentenza Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -6- ha ritenuto dimostrata la qualità di beni ereditari per quelli occupati dalla ricorrente, avvalendosi delle risult:anze del catasto, in contrasto con la necessità di dover fornire la prova con documenti di ben maggiore pregnanza, e non anche con atti di rilievo esclusivamente fiscale. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Deve in primo luogo escludersi che la motivazione della sentenza possa essere ritenuta affetta da vizi intrinseci tali da determinarne la nullità come invocato dalla ricorrente. La decisione gravata, che risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), se da un lato ha condiviso la soluzione del Tribunale quanto all'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario, fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda di petizione ereditaria, dall'altro non si è limitata a riportarsi per relationem alla sentenza del giudice di primo grado, che aveva effettivamente in maniera erronea ritenuto che il riferimento alla proprietà dei beni per cui è causa si potesse ricavare dalla stessa scheda testamentaria (che invece si limita alla istituzione della ricorrente quale erede universale), ma ha integrato le argomentazioni a supporto della propria decisione, facendo riferimento anche alle risultanze del catasto, ribadendo a pag. 7 che la scheda testamentaria si era limitata alla sola istituzione di erede, e che la prova che i beni rientrassero nel patrimonio del testatore, si poteva ritenere offerta dalla lettura delle visure catastali, con riferimento alla data dell'apertura della successione. Non si riscontra quindi alcuna insanabile contraddittorietà o apparenza, avendo anzi il giudice di appello provveduto ad integrare la motivazione del Tribunale, pervenendo quindi al Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -7- medesimo esito, ma sulla scorta di una doverosa precisazione quanto agli elementi di prova della titolarità dei beni. In relazione invece al terzo motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato il principio reiteratamente affermato da questa Corte per cui la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione delle stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi delruniversum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. n. 7871/2021 che ha confermato i precedenti richiamati dal giudice di appello, nonché Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 123/2019). Alla luce di tale principio, i giudici di appello hanno ritenuto che, anche in ragione della difesa svolta dalla convenuta, che si era semplicemente limitata a contestare l'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario, senza però addurre a che titolo alla stessa fossero pervenuti, pure le risultanze catastali, riferite alla data di apertura della successione, confermassero l'appartenenza dei beni al de cuius, e ciò in applicazione del principio per cui, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. da ultimo Cass. n. 7567/2019; Cass. n. 16094/2003). Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -8- Ne consegue che la critica, più che denunciare un erroneo giudizio di diritto, mira piuttosto a contrastare un apprezzamento in fatto e cioè la valutazione degli elementi di prova, anche in chiave presuntiva, come operato dal giudice di merito, esito questo non consentito in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2/ Sezione Civile, in dat ,19 gennaio 2023.