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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, iscritta al n. 1565 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Bassano in [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 settembre 1986 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A,
n. 217), che dalla loro unione non sono nati i figli, che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in regime di comproprietà, sita in Viterbo, Via Campo Scola- stico n. 6/B, verrà assegnata alla Sig.r Pt_1
3) a seguito della cessazione della convivenza, il Sig si trasferirà in un im- Pt_2
mobile di sua proprietà, dove stabilirà la propria dimora abituale;
4) il Sig si impegna a corrispondere alla Sig.r a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, iscritta al n. 1565 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Bassano in [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 settembre 1986 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A,
n. 217), che dalla loro unione non sono nati i figli, che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in regime di comproprietà, sita in Viterbo, Via Campo Scola- stico n. 6/B, verrà assegnata alla Sig.r Pt_1
3) a seguito della cessazione della convivenza, il Sig si trasferirà in un im- Pt_2
mobile di sua proprietà, dove stabilirà la propria dimora abituale;
4) il Sig si impegna a corrispondere alla Sig.r a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3