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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1299/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1299/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) vertente
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Gherardi e Tamara Casacci presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), corso Matteotti n. 3, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Comune di Conselice atto n. 5 Parte I registro matrimoni anno 2023 , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune di Conselice (RA)
2. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è dovuto tra i medesimi a titolo di assegno divorzile”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 21/2024, pubblicata il 12/6/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso pagina 1 di 3 avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 14.2.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 21/2024, pubblicata il
12.6.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1299/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Parte_1 Parte_2
Conselice (RA), il 23/04/2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 5, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1299/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) vertente
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Gherardi e Tamara Casacci presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), corso Matteotti n. 3, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Comune di Conselice atto n. 5 Parte I registro matrimoni anno 2023 , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune di Conselice (RA)
2. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è dovuto tra i medesimi a titolo di assegno divorzile”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 21/2024, pubblicata il 12/6/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso pagina 1 di 3 avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 14.2.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 21/2024, pubblicata il
12.6.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1299/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Parte_1 Parte_2
Conselice (RA), il 23/04/2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 5, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3