Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/04/2025, n. 8926
CASS
Ordinanza 4 aprile 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'ordinanza del 29 gennaio 2025. Le parti coinvolte sono la società OM RL, ricorrente, e la società EN AL ME RL in liquidazione, controricorrente. La ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di € 29.004,52, relativo a canoni e indennità maturati dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda, mentre il Tribunale di Bergamo ha ammesso solo una somma ridotta di € 4.026, escludendo il residuo per il periodo successivo alla risoluzione, ritenendo che il ritardo nella riconsegna dell'azienda fosse imputabile a entrambe le parti.

La Corte ha accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione delle norme di legge, evidenziando che il Tribunale non aveva considerato che la responsabilità per il ritardo nella restituzione dell'azienda non era esclusivamente del creditore. La Corte ha ribadito che, in caso di occupazione senza titolo, il locatore ha diritto a un'indennità di occupazione, anche se il ritardo non è imputabile a dolo o colpa del curatore. Pertanto, ha cassato il decreto impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame, sottolineando l'importanza della cooperazione tra le parti e il rispetto dei principi di buona fede.

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Massime1

In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

Commentario1

  • 1Affitto d'azienda: danni da ritardata restituzione nel fallimento
    Avv. Matteo Rizzardi · https://www.fiscoetasse.com/ · 30 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/04/2025, n. 8926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8926
Data del deposito : 4 aprile 2025

Testo completo