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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29297/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER ND esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
ER ND
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ND, all'esito dell'udienza del 20 giugno
2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29297/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guglielmello, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Savarè n. 1, presso il difensore attore
- (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_2
Stato di Milano, elettivamente domiciliate in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano, convenute
- (C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_3 P.IVA_3
avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente domiciliata in Milano, al corso Italia n. 52, presso la sede legale dell'Ente convenuta
- (C.F. ) e (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5
contumaci convenuti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 29-07-2024, il sig. conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale l' , Controparte_6 Controparte_2 [...]
, il e il Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4
, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
[...]
06820249007210418/000 per euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, emessa da
[...]
, nonché delle sottese cartelle di pagamento. Controparte_8
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione decennale/quinquennale della pretesa creditoria vantata dagli Enti creditori, nonché l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Ritualmente chiamati in giudizio, si costituivano in giudizio in data 09-01-2025 l Controparte_1
e l' mentre in data 15-01-2025
[...] Controparte_2 [...]
(dapprima dichiarata contumace perché non costituita nei termini;
in data Controparte_9
25-03-2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia); i convenuti e Controparte_5
non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci con Controparte_4
decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato in data 13-01-2025.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato, costituendosi per i convenuti Controparte_1
e deduceva quanto segue:
[...] Controparte_2
- il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere competente il Giudice Tributario dal momento che le cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 per euro 12.811,83 e n. CP_1 06820190000625540000 per euro 166,43 attengono rispettivamente all'omesso pagamento di imposta straordinaria sugli immobili e di diritti della Camera di Commercio;
- la definitività degli atti impositivi regolarmente notificati e non opposti rende inammissibile l'opposizione;
- il difetto di legittimazione passiva di pe la Lombardia, atteso Controparte_2
che le contestazioni sollevate dall'attore attengono ad attività riconducibili ad Controparte_1
;
[...]
- la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione è stata regolarmente effettuata ai sensi degli artt. 26 DPR n. 602/1973 e 60, lettera e) DPR n. 600/1973 con il c.d. “rito degli irreperibili”, fatta eccezione per la cartella di pagamento n. 06820090006792708000, ritirata in data 17-11-2009;
pagina 3 di 12 - in ogni caso, il decorso della prescrizione è stato sospeso nel periodo di emergenza pandemica;
- infine, per i diritti camerali il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_9
riferendo di aver regolarmente notificato all'attore sia il verbale di contestazione, sia l'ordinanza di ingiunzione e di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con plurimi avvisi di pagamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13-01-2025 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti
, e e, a Controparte_5 Controparte_4 Controparte_9
fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da
[...]
e da invitava le parti ad argomentare in Controparte_6 Controparte_2
merito nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 25-03-2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di
[...]
, nel frattempo costituitasi e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_9
rinviava il procedimento all'udienza del 20-06-2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce.
2. Va precisato innanzitutto che con la presente opposizione l'attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820249007210418/000 per un credito complessivo di euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, di cui alle sottese seguenti cartelle di pagamento:
- n. 06820090006792708000 per euro 12.811,83 avente ad oggetto il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria per omesso pagamento di sugli Immobili Controparte_11
relativa all'anno 2004;
[...
- n. 06820130177634642001 per euro 3.186,91 avente ad oggetto il credito vantato dal CP_5
per omesso pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno Controparte_4
2011;
- n. 06820130188981551000 per euro 291,82 avente ad oggetto il credito vantato dal di CP_5
Milano per omesso pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2011;
- n. 06820180014280554000 per euro 1.587,81 avente ad oggetto il credito vantato da di CP_9
Milano per omesso pagamento della sanzione amministrativa ex L. n. 689/1981 e maggiorazione relativa all'anno 2012;
- n. 06820190000625540000 per euro 166,43 avente ad oggetto il credito vantato dalla Camera di pagina 4 di 12 Commercio di Milano, Monza, Lodi per omesso pagamento dei diritti annuali relativi agli anni 2015 e
2016.
2.1. Parte attrice ha posto a fondamento dell'opposizione l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati nell'intimazione di pagamento avversata e l'irregolarità/irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese.
In particolare, l'attore ha lamentato quanto segue:
- il credito di euro 12.811,83 di cui alla cartella di pagamento n. 06820090006792708000 notificata in data 23-10-2009 risulta prescritto per decorso del termine decennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 3.186,91 di cui alla cartella di pagamento n. 06820130177634642001 notificata in data 05-02-2014 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 291,82 di cui alla cartella di pagamento n. 06820130188981551000 notificata in data 15-02-2014 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 1.587,81 di cui alla cartella di pagamento n. 06820180014280554000 notificata in data 08-11-2018 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- la cartella di pagamento n. 06820190000625540000 per euro 166,43 non è stata notificata.
All'esito della costituzione delle parti convenute e delle relative produzioni documentali, con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, allegando copia del certificato di residenza attestante l'iscrizione del sig. alla sezione AIRE del Comune di Cornaredo dal 14-08-2017 per essere lo stesso Parte_1
residente in [...], nella città di Airolo;
inoltre, chiedeva il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario sollevata dalle convenute
[...]
e per essere la prescrizione maturata dopo Controparte_6 Controparte_2
la notifica della cartella di pagamento.
2.2. Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella tributaria sollevata dalle parti convenute Controparte_1
e
[...] Controparte_2
Non pare inutile evidenziare - vertendosi in tema di intimazione del pagamento del credito vantato pagina 5 di 12 dall'Amministrazione - la natura eterogenea dei crediti che sono idonei ad essere soddisfatti con la procedura di riscossione mediante ruolo. La complessità oggettiva dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali determina importanti conseguenze: la prima tra esse è data dalla differente natura dei crediti portati. Assume specifico rilievo la distinzione operante tra crediti aventi ad oggetto entrate tributarie e crediti non tributari, diversità incidente ai fini del riparto di giurisdizione (Cass. SU 3001/2008).
Non è contestato che nel presente caso oggetto del credito azionato siano anche crediti di natura tributaria e, nella specie, i crediti per I.S.I. e per diritti camerali di cui rispettivamente alle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000; ciò che è contestato dall'attore è la giurisdizione tributaria, atteso che il termine di prescrizione eccepito sarebbe maturato dopo la notifica delle cartelle stesse.
Occorre, dunque, procedere all'esame delle direttrici dirimenti il riparto di giurisdizione tra giudici tributari e giudici ordinari.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo
615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione
pagina 6 di 12 del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato
(in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni n. 21642/2021, n. 8465/2022 e n. 2098/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata e il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Del resto, con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la
pagina 7 di 12 giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 35116/2022).
Da ultimo, con la recente decisione n. 32539/2024 la Corte di cassazione ha ribadito i principi sopra illustrati.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione, come nel caso di specie (infatti, l'attore contesta solo la legittimità della notifica effettuata con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820190000625540000, che esula dall'eccezione di giurisdizione);
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57), nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615, secondo comma, c.p.c. (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che il limite oltre il quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso, bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2, primo comma, seconda parte.
pagina 8 di 12 Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quali sono i diritti camerali e l'Imposta Straordinaria sugli Immobili) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale,
l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti convenute merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2, comma 1, primo periodo d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. n. 23832/2007, n.
14648/2017, n. 8770/2016, n. 10668/2019).
2.3. In secondo luogo, parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di
[...]
considerato che la chiamata in giudizio di quest'ultima sarebbe collegata al Controparte_2
ruolo di mero soggetto creditore.
La censura è fondata.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal dpr n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi.
Occorre, tuttavia, considerare, nel caso siano evocati in giudizio anche gli enti creditori, quali siano le doglianze effettivamente allegate da parte attrice alla pretesa creditoria.
pagina 9 di 12 Invero, nel caso di specie, le censure attengono alla correttezza del procedimento notificatorio con riguardo alla fase di riscossione, di competenza dell' , restando Controparte_1 [...]
el tutto estranea. Controparte_2
2.4. Con riferimento alle restanti tre cartelle di pagamento, l'attore ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito con riferimento alle cartelle di pagamento n. 06820130177634642001 e n.
06820130188981551000 e l'omessa notifica per la cartella di pagamento n. 06820180014280554000.
Esaminata la documentazione allegata da – stante la contumacia Controparte_6
degli enti creditori – e stante la pacifica prescrizione quinquennale dei crediti in esame (trattandosi di violazioni al Codice della Strada), emerge quanto segue:
- la cartella di pagamento n. 06820130177634642001, relativa a crediti per violazioni del Codice della
Strada vantati dal per l'anno 2011, è stata notificata all'attore in data 05- Controparte_4
02-2014 mediante deposito alla Casa Comunale di Cornaredo (doc. n. 5 di parte convenuta);
- la cartella di pagamento n. 06820130188981551000, relativa a crediti per violazioni del Codice della
Strada vantati dal per l'anno 2011, è stata notificata all'attore in data 15-02-2014 Controparte_5
mediante deposito alla Casa Comunale di Cornaredo.
Entrambe le notifiche sono state correttamente eseguite presso la residenza del sig. Parte_1
atteso che l'iscrizione all'AIRE è successiva.
Successivamente in data 30-11-2018 emetteva l'intimazione di Controparte_6
pagamento n. 06820189038397064000, relativa alla sola cartella di pagamento n.
06820090006792708000 notificata in data 22-01-2020: tale atto non vale ad interrompere la prescrizione per le due suindicate cartelle, non menzionate nell'intimazione.
In assenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il credito portato nelle due suindicate cartelle di pagamento risulta prescritto. Con Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 06820180014280554000 relativa a crediti vantati da della per sanzioni portate nell'ordinanza di ingiunzione dalla stessa Controparte_9
emessa, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
- il verbale di contestazione della violazione è stato notificato in data 06-06-2012 (doc. n. 1 di ATS); Con
- l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 25-05-2025 (doc. n. 3 di;
- non vi è contezza delle intimazioni di pagamento che avrebbe Controparte_6
Con emesso a far tempo dal 2019, come dichiarato da non essendo il prospetto allegato (doc. n. 4 di
ATS) sufficiente a dimostrare la sussistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine pagina 10 di 12 prescrizionale successivi al 25-05-2016, che, quindi, è maturato.
In conclusione, l'intimazione di pagamento avversata va annullata con riferimento alle tre cartelle di pagamento n. 06820130177634642001, n. 06820130188981551000 e n. 06820180014280554000, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore di quello tributario con riferimento alle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000.
3. Quanto alle spese di lite, stante la pronuncia in rito sulla giurisdizione e l'accoglimento parziale delle domande formulate dall'attore, si ritiene congruo procedere alla compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% , ponendo la restante quota a carico esclusivo di Controparte_1
, atteso che la prescrizione risulta essere maturata per omessa notifica degli atti
[...]
interruttivi da parte di quest'ultima nella fase di riscossione, mentre la condotta delle altre parti convenute è immune da responsabilità.
Le spese di lite tra attore e le altre parti convenute vengono compensate, attesa la contumacia di e di e la condotta di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
con riferimento alle notifiche contestate.
La liquidazione dei compensi viene determinata come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata, all'assenza della fase istruttoria e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della eccezione di parte convenuta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla domanda svolta dall'attore con riferimento al credito portato nelle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario;
2) in accoglimento dell'opposizione dell'attore, dichiara l'illegittimità e annulla l'intimazione di pagamento n. 06820249007210418/000 per euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, emessa da con riferimento ai crediti portati nelle cartelle di pagamento n. Controparte_6
06820130177634642001, n. 06820130188981551000 e n. 06820180014280554000;
3) condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_6
di lite, liquidate nella misura già compensata di euro 1.300,00, per compensi professionali, oltre 15%
pagina 11 di 12 per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, oltre al 50% del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, se versati;
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e le altre parti convenute.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
ER ND
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER ND esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
ER ND
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ND, all'esito dell'udienza del 20 giugno
2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29297/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guglielmello, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Savarè n. 1, presso il difensore attore
- (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_2
Stato di Milano, elettivamente domiciliate in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano, convenute
- (C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_3 P.IVA_3
avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente domiciliata in Milano, al corso Italia n. 52, presso la sede legale dell'Ente convenuta
- (C.F. ) e (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5
contumaci convenuti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 29-07-2024, il sig. conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale l' , Controparte_6 Controparte_2 [...]
, il e il Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4
, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
[...]
06820249007210418/000 per euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, emessa da
[...]
, nonché delle sottese cartelle di pagamento. Controparte_8
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione decennale/quinquennale della pretesa creditoria vantata dagli Enti creditori, nonché l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Ritualmente chiamati in giudizio, si costituivano in giudizio in data 09-01-2025 l Controparte_1
e l' mentre in data 15-01-2025
[...] Controparte_2 [...]
(dapprima dichiarata contumace perché non costituita nei termini;
in data Controparte_9
25-03-2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia); i convenuti e Controparte_5
non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci con Controparte_4
decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato in data 13-01-2025.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato, costituendosi per i convenuti Controparte_1
e deduceva quanto segue:
[...] Controparte_2
- il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere competente il Giudice Tributario dal momento che le cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 per euro 12.811,83 e n. CP_1 06820190000625540000 per euro 166,43 attengono rispettivamente all'omesso pagamento di imposta straordinaria sugli immobili e di diritti della Camera di Commercio;
- la definitività degli atti impositivi regolarmente notificati e non opposti rende inammissibile l'opposizione;
- il difetto di legittimazione passiva di pe la Lombardia, atteso Controparte_2
che le contestazioni sollevate dall'attore attengono ad attività riconducibili ad Controparte_1
;
[...]
- la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione è stata regolarmente effettuata ai sensi degli artt. 26 DPR n. 602/1973 e 60, lettera e) DPR n. 600/1973 con il c.d. “rito degli irreperibili”, fatta eccezione per la cartella di pagamento n. 06820090006792708000, ritirata in data 17-11-2009;
pagina 3 di 12 - in ogni caso, il decorso della prescrizione è stato sospeso nel periodo di emergenza pandemica;
- infine, per i diritti camerali il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_9
riferendo di aver regolarmente notificato all'attore sia il verbale di contestazione, sia l'ordinanza di ingiunzione e di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con plurimi avvisi di pagamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13-01-2025 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti
, e e, a Controparte_5 Controparte_4 Controparte_9
fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da
[...]
e da invitava le parti ad argomentare in Controparte_6 Controparte_2
merito nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 25-03-2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di
[...]
, nel frattempo costituitasi e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_9
rinviava il procedimento all'udienza del 20-06-2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce.
2. Va precisato innanzitutto che con la presente opposizione l'attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820249007210418/000 per un credito complessivo di euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, di cui alle sottese seguenti cartelle di pagamento:
- n. 06820090006792708000 per euro 12.811,83 avente ad oggetto il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria per omesso pagamento di sugli Immobili Controparte_11
relativa all'anno 2004;
[...
- n. 06820130177634642001 per euro 3.186,91 avente ad oggetto il credito vantato dal CP_5
per omesso pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno Controparte_4
2011;
- n. 06820130188981551000 per euro 291,82 avente ad oggetto il credito vantato dal di CP_5
Milano per omesso pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2011;
- n. 06820180014280554000 per euro 1.587,81 avente ad oggetto il credito vantato da di CP_9
Milano per omesso pagamento della sanzione amministrativa ex L. n. 689/1981 e maggiorazione relativa all'anno 2012;
- n. 06820190000625540000 per euro 166,43 avente ad oggetto il credito vantato dalla Camera di pagina 4 di 12 Commercio di Milano, Monza, Lodi per omesso pagamento dei diritti annuali relativi agli anni 2015 e
2016.
2.1. Parte attrice ha posto a fondamento dell'opposizione l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati nell'intimazione di pagamento avversata e l'irregolarità/irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese.
In particolare, l'attore ha lamentato quanto segue:
- il credito di euro 12.811,83 di cui alla cartella di pagamento n. 06820090006792708000 notificata in data 23-10-2009 risulta prescritto per decorso del termine decennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 3.186,91 di cui alla cartella di pagamento n. 06820130177634642001 notificata in data 05-02-2014 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 291,82 di cui alla cartella di pagamento n. 06820130188981551000 notificata in data 15-02-2014 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- il credito di euro 1.587,81 di cui alla cartella di pagamento n. 06820180014280554000 notificata in data 08-11-2018 risulta prescritto per decorso del termine quinquennale senza che il diritto sia stato fatto valere;
- la cartella di pagamento n. 06820190000625540000 per euro 166,43 non è stata notificata.
All'esito della costituzione delle parti convenute e delle relative produzioni documentali, con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, allegando copia del certificato di residenza attestante l'iscrizione del sig. alla sezione AIRE del Comune di Cornaredo dal 14-08-2017 per essere lo stesso Parte_1
residente in [...], nella città di Airolo;
inoltre, chiedeva il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario sollevata dalle convenute
[...]
e per essere la prescrizione maturata dopo Controparte_6 Controparte_2
la notifica della cartella di pagamento.
2.2. Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella tributaria sollevata dalle parti convenute Controparte_1
e
[...] Controparte_2
Non pare inutile evidenziare - vertendosi in tema di intimazione del pagamento del credito vantato pagina 5 di 12 dall'Amministrazione - la natura eterogenea dei crediti che sono idonei ad essere soddisfatti con la procedura di riscossione mediante ruolo. La complessità oggettiva dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali determina importanti conseguenze: la prima tra esse è data dalla differente natura dei crediti portati. Assume specifico rilievo la distinzione operante tra crediti aventi ad oggetto entrate tributarie e crediti non tributari, diversità incidente ai fini del riparto di giurisdizione (Cass. SU 3001/2008).
Non è contestato che nel presente caso oggetto del credito azionato siano anche crediti di natura tributaria e, nella specie, i crediti per I.S.I. e per diritti camerali di cui rispettivamente alle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000; ciò che è contestato dall'attore è la giurisdizione tributaria, atteso che il termine di prescrizione eccepito sarebbe maturato dopo la notifica delle cartelle stesse.
Occorre, dunque, procedere all'esame delle direttrici dirimenti il riparto di giurisdizione tra giudici tributari e giudici ordinari.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo
615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione
pagina 6 di 12 del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato
(in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni n. 21642/2021, n. 8465/2022 e n. 2098/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata e il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Del resto, con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la
pagina 7 di 12 giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 35116/2022).
Da ultimo, con la recente decisione n. 32539/2024 la Corte di cassazione ha ribadito i principi sopra illustrati.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione, come nel caso di specie (infatti, l'attore contesta solo la legittimità della notifica effettuata con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820190000625540000, che esula dall'eccezione di giurisdizione);
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57), nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615, secondo comma, c.p.c. (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che il limite oltre il quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso, bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2, primo comma, seconda parte.
pagina 8 di 12 Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quali sono i diritti camerali e l'Imposta Straordinaria sugli Immobili) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale,
l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti convenute merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2, comma 1, primo periodo d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. n. 23832/2007, n.
14648/2017, n. 8770/2016, n. 10668/2019).
2.3. In secondo luogo, parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di
[...]
considerato che la chiamata in giudizio di quest'ultima sarebbe collegata al Controparte_2
ruolo di mero soggetto creditore.
La censura è fondata.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal dpr n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi.
Occorre, tuttavia, considerare, nel caso siano evocati in giudizio anche gli enti creditori, quali siano le doglianze effettivamente allegate da parte attrice alla pretesa creditoria.
pagina 9 di 12 Invero, nel caso di specie, le censure attengono alla correttezza del procedimento notificatorio con riguardo alla fase di riscossione, di competenza dell' , restando Controparte_1 [...]
el tutto estranea. Controparte_2
2.4. Con riferimento alle restanti tre cartelle di pagamento, l'attore ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito con riferimento alle cartelle di pagamento n. 06820130177634642001 e n.
06820130188981551000 e l'omessa notifica per la cartella di pagamento n. 06820180014280554000.
Esaminata la documentazione allegata da – stante la contumacia Controparte_6
degli enti creditori – e stante la pacifica prescrizione quinquennale dei crediti in esame (trattandosi di violazioni al Codice della Strada), emerge quanto segue:
- la cartella di pagamento n. 06820130177634642001, relativa a crediti per violazioni del Codice della
Strada vantati dal per l'anno 2011, è stata notificata all'attore in data 05- Controparte_4
02-2014 mediante deposito alla Casa Comunale di Cornaredo (doc. n. 5 di parte convenuta);
- la cartella di pagamento n. 06820130188981551000, relativa a crediti per violazioni del Codice della
Strada vantati dal per l'anno 2011, è stata notificata all'attore in data 15-02-2014 Controparte_5
mediante deposito alla Casa Comunale di Cornaredo.
Entrambe le notifiche sono state correttamente eseguite presso la residenza del sig. Parte_1
atteso che l'iscrizione all'AIRE è successiva.
Successivamente in data 30-11-2018 emetteva l'intimazione di Controparte_6
pagamento n. 06820189038397064000, relativa alla sola cartella di pagamento n.
06820090006792708000 notificata in data 22-01-2020: tale atto non vale ad interrompere la prescrizione per le due suindicate cartelle, non menzionate nell'intimazione.
In assenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il credito portato nelle due suindicate cartelle di pagamento risulta prescritto. Con Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 06820180014280554000 relativa a crediti vantati da della per sanzioni portate nell'ordinanza di ingiunzione dalla stessa Controparte_9
emessa, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
- il verbale di contestazione della violazione è stato notificato in data 06-06-2012 (doc. n. 1 di ATS); Con
- l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 25-05-2025 (doc. n. 3 di;
- non vi è contezza delle intimazioni di pagamento che avrebbe Controparte_6
Con emesso a far tempo dal 2019, come dichiarato da non essendo il prospetto allegato (doc. n. 4 di
ATS) sufficiente a dimostrare la sussistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine pagina 10 di 12 prescrizionale successivi al 25-05-2016, che, quindi, è maturato.
In conclusione, l'intimazione di pagamento avversata va annullata con riferimento alle tre cartelle di pagamento n. 06820130177634642001, n. 06820130188981551000 e n. 06820180014280554000, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore di quello tributario con riferimento alle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000.
3. Quanto alle spese di lite, stante la pronuncia in rito sulla giurisdizione e l'accoglimento parziale delle domande formulate dall'attore, si ritiene congruo procedere alla compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% , ponendo la restante quota a carico esclusivo di Controparte_1
, atteso che la prescrizione risulta essere maturata per omessa notifica degli atti
[...]
interruttivi da parte di quest'ultima nella fase di riscossione, mentre la condotta delle altre parti convenute è immune da responsabilità.
Le spese di lite tra attore e le altre parti convenute vengono compensate, attesa la contumacia di e di e la condotta di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
con riferimento alle notifiche contestate.
La liquidazione dei compensi viene determinata come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata, all'assenza della fase istruttoria e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della eccezione di parte convenuta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla domanda svolta dall'attore con riferimento al credito portato nelle cartelle di pagamento n. 06820090006792708000 e n. 0682019000062554000, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario;
2) in accoglimento dell'opposizione dell'attore, dichiara l'illegittimità e annulla l'intimazione di pagamento n. 06820249007210418/000 per euro 18.044,80, notificata in data 01-07-2024, emessa da con riferimento ai crediti portati nelle cartelle di pagamento n. Controparte_6
06820130177634642001, n. 06820130188981551000 e n. 06820180014280554000;
3) condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_6
di lite, liquidate nella misura già compensata di euro 1.300,00, per compensi professionali, oltre 15%
pagina 11 di 12 per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, oltre al 50% del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, se versati;
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e le altre parti convenute.
Milano, 19 luglio 2025
Il Giudice
ER ND
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