Art. 8. 1. Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 12 (Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti). - 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'art. 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile".
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 :
"Art. 1 (Istituzione del registro internazionale).
- 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato ''Registro internazionale'', nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 12 (Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti). - 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'art. 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile".
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 :
"Art. 1 (Istituzione del registro internazionale).
- 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato ''Registro internazionale'', nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali".