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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 87/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 87 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra _1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Cardone, e (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Nicola Minasi.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 94/2021 pubblicata il 5 febbraio 2021, il Tribunale di Palmi ha rigettato l'opposizione proposta da , ritenendo valida la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo e inammissibile l'opposizione tardiva.
2.1 L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Palmi deducendo I) l'erroneità della qualificazione della notifica del decreto ingiuntivo come nulla anziché come inesistente (con conseguente, erronea esclusione dell'inefficacia del titolo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.), II) la tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (sostenendo come – a seguito dell'estinzione della precedente procedura esecutiva – l'opposizione qui delibata fosse stata proposta tempestivamente), nonché III) l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, trattandosi di somma dovuta solo in caso di trasferimento effettivo d'una quota societaria, divenuto impossibile per cessazione della società.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello,
3.1. RO – in particolare – afferma (al più) la nullità (e non l'inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo (da lui ottenuto), l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per infruttuosa decorrenza dei relativi termini, la validità del credito azionato, e la definitività del titolo esecutivo, così concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 9 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante non ha smentito la circostanza – addotta tempestivamente in prima _1 cura dall'ingiungente (opposto, e) appellato – per la quale l'ingiunta (opponente, e) Parte_2 appellante avesse presentato – il 23 ottobre 2017 – una prima opposizione _1
(all'esecuzione mobiliare verso terzi, avente numero 1181/2017), ivi deducendo la mancata notifica dell'identico titolo qui controverso (e rappresentato dal decreto ingiuntivo numero
285/2017, ottenuto da nei confronti di , mediante adizione del Tribunale di Parte_2 _1
Palmi).
7. Va – pertanto – condivisa la deduzione dell'ingiungente , in forza della quale già Parte_2
in epoca precedente (all'esordio di quell'opposizione all'esecuzione poi sfociata nell'appello qui esaminato) avesse avuto comunque conoscenza d'un provvedimento monitorio _1
(spiccato nei confronti di lei).
8. Orbene, la constatazione è fondamentale al fine di sondare l'ammissibilità della (diversa e successiva) opposizione all'esecuzione – avente numero 1599/2018 – introdotta da _1
con citazione del 2 ottobre 2018 (la cui sentenza definitoria, avente numero 94/2021, è risultata – appunto – gravata davanti a questa Corte).
2 9. Così ripercorsa la cronologia degli accadimenti (rilevanti in vista della decisione sull'impugnazione), è aggiuntivamente necessario rammentare – a condivisione delle valutazioni compiute dal Tribunale – come il fatto sotteso al dedotto vizio di notifica (del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ) dia luogo a un'ipotesi di nullità – e non di _1 inesistenza – della notificazione del decreto controverso.
10. Come – infatti – chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 4529/2019, «La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.»: la quale opposizione tardiva deve – però – essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (intrapreso nei confronti dell'ingiunto).
11. È bene rammentare – a questo punto della trattazione – come (al più tardi nella sopraricordata data del 23 ottobre 2017, di notificazione all'ingiungente Parte_2
dell'opposizione presentata da contro l'esecuzione mobiliare presso terzi: quindi _1 all'incirca un anno prima dell'esordio – in primo grado – del procedimento qui esaminato)
l'appellante avesse avuto conoscenza di un'esecuzione intrapresa nei propri _1 confronti (appunto per averla – pacificamente – opposta, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., sostenendo non sussistente l'altrui diritto di procedere esecutivamente).
12. Conseguentemente, nel termine di dieci giorni dalla conoscenza dell'esecuzione frattanto subita, l'interessata avrebbe dovuto opporsi (anche) al decreto ingiuntivo, davanti al pertinente giudice della cognizione (innanzi a cui dolersi della nullità della notifica dell'atto ingiunzionale).
13. Nel (secondo) giudizio (d'opposizione all'esecuzione) intrapreso nel 2018, ha _1
(reiteratamente) contestato il diritto di a procedere in forma esecutiva in danno di Parte_2
, sul presupposto della sopravvenuta inefficacia del sotteso titolo esecutivo (ossia il _1 summenzionato decreto ingiuntivo numero 285/2017), poiché – ad avviso dell'appellante – mai notificato.
14. Sennonché, il mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo – a motivo della conclusione del procedimento di notificazione presso una residenza non più attuale del debitore ingiunto – non determina l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo (e nemmeno l'inesistenza dello stesso titolo esecutivo), bensì – e solamente – la nullità della notificazione del provvedimento ingiuntivo.
3 15. Invero – e conformemente a Cass., Sez. VI-3, ord. n. 29729/2019 – «La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio».
16. Considerato – pertanto – come l'opponente a) non abbia tempestivamente provocato la caducazione del titolo sotteso all'esecuzione qui opposta, e b) abbia erroneamente lamentato l'inesistenza d'un titolo esecutivo invece valido ed efficace, la dedotta carenza – in capo a
– del diritto d'agire nelle forme dell'esecuzione forzata (contro ) non è Parte_2 _1
riscontrabile.
17. Né potrebbero veicolarsi in questa sede – ove è discussa un'opposizione all'esecuzione
– doglianze inerenti al credito sotteso (per fatti non successivi alla sua venuta a esistenza), giacché eventuali contestazioni circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato avrebbero dovuto porsi in sede d'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
18. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va respinto integralmente.
19. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di _1
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,0020
20. Considerati a) l'evidenza e cristallinità della motivazione della decisione impugnata, b) lo storico consolidamento della giurisprudenza in materia di rapporti fra opposizione all'esecuzione (scaturente da un decreto ingiuntivo) e opposizione (nel merito) al provvedimento monitorio (e relativi presupposti di proponibilità), c) la radicale insussistenza dei presupposti di valorizzazione del gravame a qualsiasi titolo, e d) la finalità complessivamente dilatoria dell'impugnazione (desumibile – oltreché dalle circostanze appena evocate – anche dall'intervenuta presentazione di un'infondata istanza sospensiva,
4 poi – appunto – respinta), si riscontrano le condizioni per la condanna dell'appellante ex art. 96, III c., c.p.c., in misura pari alla metà dell'importo delle competenze processuali, liquidate come sopra.
21. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato, e liquidate complessivamente in 7.160,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
- condanna – altresì – l'appellante al versamento all'appellato della somma – ex art. 96,
III c., c.p.c. – pari a 3.580,00 euro;
- dà atto del rigetto integrale dell'appello, al fine della verifica – da compiersi a cura della
Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 87 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra _1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Cardone, e (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Nicola Minasi.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 94/2021 pubblicata il 5 febbraio 2021, il Tribunale di Palmi ha rigettato l'opposizione proposta da , ritenendo valida la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo e inammissibile l'opposizione tardiva.
2.1 L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Palmi deducendo I) l'erroneità della qualificazione della notifica del decreto ingiuntivo come nulla anziché come inesistente (con conseguente, erronea esclusione dell'inefficacia del titolo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.), II) la tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (sostenendo come – a seguito dell'estinzione della precedente procedura esecutiva – l'opposizione qui delibata fosse stata proposta tempestivamente), nonché III) l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, trattandosi di somma dovuta solo in caso di trasferimento effettivo d'una quota societaria, divenuto impossibile per cessazione della società.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello,
3.1. RO – in particolare – afferma (al più) la nullità (e non l'inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo (da lui ottenuto), l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per infruttuosa decorrenza dei relativi termini, la validità del credito azionato, e la definitività del titolo esecutivo, così concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 9 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante non ha smentito la circostanza – addotta tempestivamente in prima _1 cura dall'ingiungente (opposto, e) appellato – per la quale l'ingiunta (opponente, e) Parte_2 appellante avesse presentato – il 23 ottobre 2017 – una prima opposizione _1
(all'esecuzione mobiliare verso terzi, avente numero 1181/2017), ivi deducendo la mancata notifica dell'identico titolo qui controverso (e rappresentato dal decreto ingiuntivo numero
285/2017, ottenuto da nei confronti di , mediante adizione del Tribunale di Parte_2 _1
Palmi).
7. Va – pertanto – condivisa la deduzione dell'ingiungente , in forza della quale già Parte_2
in epoca precedente (all'esordio di quell'opposizione all'esecuzione poi sfociata nell'appello qui esaminato) avesse avuto comunque conoscenza d'un provvedimento monitorio _1
(spiccato nei confronti di lei).
8. Orbene, la constatazione è fondamentale al fine di sondare l'ammissibilità della (diversa e successiva) opposizione all'esecuzione – avente numero 1599/2018 – introdotta da _1
con citazione del 2 ottobre 2018 (la cui sentenza definitoria, avente numero 94/2021, è risultata – appunto – gravata davanti a questa Corte).
2 9. Così ripercorsa la cronologia degli accadimenti (rilevanti in vista della decisione sull'impugnazione), è aggiuntivamente necessario rammentare – a condivisione delle valutazioni compiute dal Tribunale – come il fatto sotteso al dedotto vizio di notifica (del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ) dia luogo a un'ipotesi di nullità – e non di _1 inesistenza – della notificazione del decreto controverso.
10. Come – infatti – chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 4529/2019, «La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.»: la quale opposizione tardiva deve – però – essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (intrapreso nei confronti dell'ingiunto).
11. È bene rammentare – a questo punto della trattazione – come (al più tardi nella sopraricordata data del 23 ottobre 2017, di notificazione all'ingiungente Parte_2
dell'opposizione presentata da contro l'esecuzione mobiliare presso terzi: quindi _1 all'incirca un anno prima dell'esordio – in primo grado – del procedimento qui esaminato)
l'appellante avesse avuto conoscenza di un'esecuzione intrapresa nei propri _1 confronti (appunto per averla – pacificamente – opposta, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., sostenendo non sussistente l'altrui diritto di procedere esecutivamente).
12. Conseguentemente, nel termine di dieci giorni dalla conoscenza dell'esecuzione frattanto subita, l'interessata avrebbe dovuto opporsi (anche) al decreto ingiuntivo, davanti al pertinente giudice della cognizione (innanzi a cui dolersi della nullità della notifica dell'atto ingiunzionale).
13. Nel (secondo) giudizio (d'opposizione all'esecuzione) intrapreso nel 2018, ha _1
(reiteratamente) contestato il diritto di a procedere in forma esecutiva in danno di Parte_2
, sul presupposto della sopravvenuta inefficacia del sotteso titolo esecutivo (ossia il _1 summenzionato decreto ingiuntivo numero 285/2017), poiché – ad avviso dell'appellante – mai notificato.
14. Sennonché, il mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo – a motivo della conclusione del procedimento di notificazione presso una residenza non più attuale del debitore ingiunto – non determina l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo (e nemmeno l'inesistenza dello stesso titolo esecutivo), bensì – e solamente – la nullità della notificazione del provvedimento ingiuntivo.
3 15. Invero – e conformemente a Cass., Sez. VI-3, ord. n. 29729/2019 – «La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio».
16. Considerato – pertanto – come l'opponente a) non abbia tempestivamente provocato la caducazione del titolo sotteso all'esecuzione qui opposta, e b) abbia erroneamente lamentato l'inesistenza d'un titolo esecutivo invece valido ed efficace, la dedotta carenza – in capo a
– del diritto d'agire nelle forme dell'esecuzione forzata (contro ) non è Parte_2 _1
riscontrabile.
17. Né potrebbero veicolarsi in questa sede – ove è discussa un'opposizione all'esecuzione
– doglianze inerenti al credito sotteso (per fatti non successivi alla sua venuta a esistenza), giacché eventuali contestazioni circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato avrebbero dovuto porsi in sede d'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
18. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va respinto integralmente.
19. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di _1
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,0020
20. Considerati a) l'evidenza e cristallinità della motivazione della decisione impugnata, b) lo storico consolidamento della giurisprudenza in materia di rapporti fra opposizione all'esecuzione (scaturente da un decreto ingiuntivo) e opposizione (nel merito) al provvedimento monitorio (e relativi presupposti di proponibilità), c) la radicale insussistenza dei presupposti di valorizzazione del gravame a qualsiasi titolo, e d) la finalità complessivamente dilatoria dell'impugnazione (desumibile – oltreché dalle circostanze appena evocate – anche dall'intervenuta presentazione di un'infondata istanza sospensiva,
4 poi – appunto – respinta), si riscontrano le condizioni per la condanna dell'appellante ex art. 96, III c., c.p.c., in misura pari alla metà dell'importo delle competenze processuali, liquidate come sopra.
21. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato, e liquidate complessivamente in 7.160,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
- condanna – altresì – l'appellante al versamento all'appellato della somma – ex art. 96,
III c., c.p.c. – pari a 3.580,00 euro;
- dà atto del rigetto integrale dell'appello, al fine della verifica – da compiersi a cura della
Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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