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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 602/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 602/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1111/2021, depositata il 14.06.2021, e non notificata,
vertente tra
Avv. CATALDO , elettivamente domiciliato in Lizzano (Ta), alla via Pier delle Parte_1
Vigne n. 28, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Polignano a Mare (Ba), alla via P. Sarnelli n. 280, presso lo studio dell'Avv. Vito Sportelli, dal quale è rappresentato e difeso giusto decreto sindacale n. 7 del 4.05.2023 e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
13.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 12.01.2022, l'Avv. CATALDO EL
Gaetano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 1210/2020) depositata il 14.06.2021,
n. 1111, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dallo stesso Avv. TA avverso il verbale di accertamento n. 12601/2019 del 15.11.2019, notificato il
7.01.2020, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. n. 5945, matr. misuratore n. 5923, deducendo quali motivi di gravame, l'omesso esame di un punto decisivo di cui al punto 9) dei motivi di opposizione in primo grado inerente il disconoscimento dell'auto fotografata nelal produzione di controparte nonché, quale secondo motivo di gravame, la violazione dell'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sulla proprietà dello strumento di rilevamento in quanto il CP_1 resistente-odierno appellato “non ha indicato e non ha fornito il titolo di proprietà dell'apparecchio di
1 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. misurazione di velocità “Velomatic 512D matr. 5945” collocato in postazione temporanea”, sul rilievo, dunque, di una errata interpretazione delle norme legislative disciplinanti la materia, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.08.2023 si costituiva nel presente giudizio d'appello il il quale deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di appello.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 13.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di appello non era stato proposto in maniera specifica e dettagliata in primo grado e non può, quindi, essere proposto per la prima volta in appello.
Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa del appellato, nel richiamato paragrafo sub 9) CP_1 del ricorso introduttivo della opposizione spiegata in prime cure, il ricorrente deduceva genericamente che “si impugna e si contesta che le risultanze documentali e fotografiche, che il Comando della Polizia Locale di dice di avere, possano essere validamente utilizzate come fonte di prova poste a base della Controparte_1 pretesa contestazione (per la quale è la presente opposizione) a carico della ricorrente non sussistendo alcun collegamento con il ricorrente TA EL Gaetano”.
Nel motivo di gravame invece il ricorrente, richiamando il predetto punto 9) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si riporta ad una doglianza differente ossia che “l'opponente non riconosce come sua
l'autovettura fotografata nella produzione di controparte;
deriva da quanto precede che le fotografie prodotte in giudizio da controparte non possono essere utilizzate come fonte di prova poste a base della pretesa contestazione a carico del ricorrente”, in tal modo risultando evidente che l'appellante sia incorso nel divieto di nova sancito dall'art. 345 co. 1 c.p.c..
Ad ogni buon conto, vale la pena rammentare che, in realtà, alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto. CP_1
Ed infatti la Corte di Cassazione afferma in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con
D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura
"autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino
a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che
2 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
Anche l'ulteriore doglianza inerente l'asserita violazione dell'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e l'omesso accertamento della proprietà dello strumento elettronico della velocità appare priva di pregio giuridico e deve essere rigettata, atteso che, come noto, trattasi di doglianza ex se inidonea ad inficiare la validità del verbale, in difetto di qualsivoglia ulteriore riscontro da cui poter desumere il presunto utilizzo a non domino della suddetta apparecchiatura, risultando comunque ex actis che lo strumento adoperato dagli agenti al momento dell'accertamento era nella “piena disponibilità” dell'Ente, come si evince dal verbale oggetto di impugnazione.
L'art. 61 prevede, infatti, che “1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.”.
Ebbene, tale previsione normativa riguarda le risorse a mezzo delle quali gli enti locali possono procedere al rilevamento delle violazioni al C.d.S. e quindi un aspetto organizzativo interno all'amministrazione che ha proceduto all'accertamento che, in quanto tale, alcuna rilevanza esterna può avere e quindi in alcun modo può incidere sulla validità dell'accertamento strumentale eseguito, in assenza di espressa previsione di legge che tanto disponga.
Peraltro avendo ad oggetto il presente giudizio la sussistenza o meno della violazione contestata di eccesso di velocità, il titolo in virtù del quale l'amministrazione possiede il mezzo tecnico di rilevamento, perfettamente funzionante omologato tarato e testato, non sembra possa incidere in ordine all'accertata effettiva sussistenza della condotta contestata.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'appello, tenuto conto, peraltro, della omessa specifica riproposizione in questa sede degli altri motivi di opposizione rigettati in prime cure e da intendersi, pertanto, rinunciati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c..
L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n.
1111/2021 del Giudice di Pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di specifica impugnazione incidentale in punto di statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato Controparte_1
ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n.
[...]
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per
3 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez.
2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'Avv. CATALDO EL Gaetano avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Bari n. 1111/2021, depositata il 14.06.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna l'Avv. CATALDO EL Gaetano alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal he liquida in complessivi €. 662,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 13.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
4 Dott. Luca Sforza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 602/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1111/2021, depositata il 14.06.2021, e non notificata,
vertente tra
Avv. CATALDO , elettivamente domiciliato in Lizzano (Ta), alla via Pier delle Parte_1
Vigne n. 28, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Polignano a Mare (Ba), alla via P. Sarnelli n. 280, presso lo studio dell'Avv. Vito Sportelli, dal quale è rappresentato e difeso giusto decreto sindacale n. 7 del 4.05.2023 e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
13.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 12.01.2022, l'Avv. CATALDO EL
Gaetano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 1210/2020) depositata il 14.06.2021,
n. 1111, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dallo stesso Avv. TA avverso il verbale di accertamento n. 12601/2019 del 15.11.2019, notificato il
7.01.2020, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. n. 5945, matr. misuratore n. 5923, deducendo quali motivi di gravame, l'omesso esame di un punto decisivo di cui al punto 9) dei motivi di opposizione in primo grado inerente il disconoscimento dell'auto fotografata nelal produzione di controparte nonché, quale secondo motivo di gravame, la violazione dell'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sulla proprietà dello strumento di rilevamento in quanto il CP_1 resistente-odierno appellato “non ha indicato e non ha fornito il titolo di proprietà dell'apparecchio di
1 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. misurazione di velocità “Velomatic 512D matr. 5945” collocato in postazione temporanea”, sul rilievo, dunque, di una errata interpretazione delle norme legislative disciplinanti la materia, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.08.2023 si costituiva nel presente giudizio d'appello il il quale deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di appello.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 13.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di appello non era stato proposto in maniera specifica e dettagliata in primo grado e non può, quindi, essere proposto per la prima volta in appello.
Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa del appellato, nel richiamato paragrafo sub 9) CP_1 del ricorso introduttivo della opposizione spiegata in prime cure, il ricorrente deduceva genericamente che “si impugna e si contesta che le risultanze documentali e fotografiche, che il Comando della Polizia Locale di dice di avere, possano essere validamente utilizzate come fonte di prova poste a base della Controparte_1 pretesa contestazione (per la quale è la presente opposizione) a carico della ricorrente non sussistendo alcun collegamento con il ricorrente TA EL Gaetano”.
Nel motivo di gravame invece il ricorrente, richiamando il predetto punto 9) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si riporta ad una doglianza differente ossia che “l'opponente non riconosce come sua
l'autovettura fotografata nella produzione di controparte;
deriva da quanto precede che le fotografie prodotte in giudizio da controparte non possono essere utilizzate come fonte di prova poste a base della pretesa contestazione a carico del ricorrente”, in tal modo risultando evidente che l'appellante sia incorso nel divieto di nova sancito dall'art. 345 co. 1 c.p.c..
Ad ogni buon conto, vale la pena rammentare che, in realtà, alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto. CP_1
Ed infatti la Corte di Cassazione afferma in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con
D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura
"autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino
a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che
2 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
Anche l'ulteriore doglianza inerente l'asserita violazione dell'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e l'omesso accertamento della proprietà dello strumento elettronico della velocità appare priva di pregio giuridico e deve essere rigettata, atteso che, come noto, trattasi di doglianza ex se inidonea ad inficiare la validità del verbale, in difetto di qualsivoglia ulteriore riscontro da cui poter desumere il presunto utilizzo a non domino della suddetta apparecchiatura, risultando comunque ex actis che lo strumento adoperato dagli agenti al momento dell'accertamento era nella “piena disponibilità” dell'Ente, come si evince dal verbale oggetto di impugnazione.
L'art. 61 prevede, infatti, che “1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.”.
Ebbene, tale previsione normativa riguarda le risorse a mezzo delle quali gli enti locali possono procedere al rilevamento delle violazioni al C.d.S. e quindi un aspetto organizzativo interno all'amministrazione che ha proceduto all'accertamento che, in quanto tale, alcuna rilevanza esterna può avere e quindi in alcun modo può incidere sulla validità dell'accertamento strumentale eseguito, in assenza di espressa previsione di legge che tanto disponga.
Peraltro avendo ad oggetto il presente giudizio la sussistenza o meno della violazione contestata di eccesso di velocità, il titolo in virtù del quale l'amministrazione possiede il mezzo tecnico di rilevamento, perfettamente funzionante omologato tarato e testato, non sembra possa incidere in ordine all'accertata effettiva sussistenza della condotta contestata.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'appello, tenuto conto, peraltro, della omessa specifica riproposizione in questa sede degli altri motivi di opposizione rigettati in prime cure e da intendersi, pertanto, rinunciati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c..
L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n.
1111/2021 del Giudice di Pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di specifica impugnazione incidentale in punto di statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato Controparte_1
ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n.
[...]
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per
3 Dott. Luca Sforza n. 602/2022 R.G. ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez.
2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'Avv. CATALDO EL Gaetano avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Bari n. 1111/2021, depositata il 14.06.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna l'Avv. CATALDO EL Gaetano alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal he liquida in complessivi €. 662,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 13.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
4 Dott. Luca Sforza