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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato
Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14316/2023 RG discussa all'udienza del 4/4/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DELL'ANNA PIERLUIGI
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI ANTONIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Dichiarare il diritto del sig. a percepire le maggiorazioni per l'orario Parte_1
notturno svolto giornalmente dalle ore 5,00 alle ore 6,00 dal 1 febbraio 2021 al 6 dicembre 2021;
Contro 2) Conseguentemente condannare al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
835,33 e/o a quella somma maggiore / minore che risulterà all'esito della lite …
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 a) Il sig. è dipendente di sin dal 1° dicembre 2017, in Parte_1 CP_1
servizio presso il Cantiere di Veglie, con mansioni di autista;
il CCNL applicato è quello FISE
ASSOAMBIENTE;
b) Sin dall'assunzione e fino al 6/12/2021 il lavoratore ha espletato in via continuativa servizio in orario notturno, dalle ore 5,00 alle ore 6,00.
c) Il datore di lavoro ha corrisposto al ricorrente le maggiorazioni dovute per il periodo febbraio
2018 – gennaio 2021 solo a seguito della sentenza n. 1939/2023 del 01/06/2023 resa dal Tribunale di Lecce, in persona del G.L. Dott.ssa F. Costa, con la quale ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire le maggiorazioni per l'orario notturno svolto giornalmente dalle ore 5,00 alle ore 6,00 con decorrenza febbraio 2018, condannando al pagamento dell'importo CP_1
di 1.604,75 oltre interessi legali /o rivalutazione monetaria come per legge.
d) Tuttavia non sono state ancora corrisposte le maggiorazioni dovute per le medesime causali per i mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021.
[…] f) ha motivato il diniego a corrispondere la maggiorazione dovuta per il CP_1
lavoro notturno richiamando un presunto accordo contrattuale con il ricorrente, per il quale lo stesso avrebbe rinunciato a quanto spettantegli a tempo indeterminato, anche per le prestazioni future.
Sulla base di 202 ore di lavoro notturno (per le quali applica maggiorazione del 33%) chiede quindi il pagamento delle differenze di cui alle conclusioni.
Contr
- nel costituirsi - ha fatto presente che la maggiorazione non spetterebbe in quanto quello in oggetto non può considerarsi lavoro notturno sulla base dell'interpretazione del ccnl e del dlgs 66/2003. Inoltre, vi sarebbe stato un accordo tra azienda e dipendente al fine di escludere la sussistenza di compensi per lo svolgimento di tale orario. Ed ancora in ogni caso le ore oggetto di giudizio non sarebbero 202 ma 165. In ogni caso, non spetterebbe la maggiorazione del 33% sulle ore di lavoro in questione.
Le parti sono state autorizzate a depositare note.
***
1) In primo luogo, va confermato che le ore oggetto di teorica maggiorazione devono essere identificate in 165 in quanto le maggiori ore indicate in ricorso sono prive di
2 prova. Infatti, vi sono solo 2 buste paga relative al periodo oggetto di questo ricorso.
Inoltre, il capitolo di prova dedotto sul punto (Sin dall'assunzione e fino al 6/12/2021 il lavoratore ha espletato in via continuativa servizio in orario notturno, dalle ore 5,00 alle ore 6,00.) appare genericamente formulato in assenza del predetto supporto documentale.
Pertanto, le ore oggetto di giudizio possono essere considerate 165.
2) La presunta rinuncia depositata dalla società non appare idonea a paralizzare la pretesa del ricorrente. Infatti, trattasi di mera rinuncia a diritti futuri e pertanto priva di qualsiasi efficacia preclusiva, data la sua nullità ai sensi dell'art. 2113 cc. (arg. ex Cass. 6664/2023).
3) L'argomentazione spesa dal resistente nel confronto tra ccnl e dlgs 66/2003 appare priva di rilievo. Infatti, è vero che la definizione del dlgs 66 cit. è: d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
…
Ma l'art. 20 c. 7 ccnl prevede la diversa estensione del lavoro notturno, ai soli fini retributivi. Essa - quindi - è norma di maggior favore sotto il profilo economico e, pertanto, appare corretta l'interpretazione già seguita da questo Tribunale, dott.ssa Costa cit., e dal Tribunale di Taranto (sentenza prodotta con le note dal ricorrente).
Quindi l'ora dalle 5 alle 6, ai fini retributivi, è orario notturno.
Né rileva la diversa previsione del comma 12. Infatti, quella norma prevede che l'ora dalle 5 alle 6 sia orario diurno in caso di turni che cominciano alle 4 del mattino e ciò perché vi è già il pagamento di un'ora di lavoro notturno. Tanto più che la stessa norma prevede la possibilità di una maggiorazione del 20% per un'ora considerata diurna.
4) Resta, comunque, da individuare quale sia la percentuale spettante per la maggiorazione. Al riguardo, appare condivisibile la scelta della sentenza di questo
Tribunale (dott.ssa Costa) con le seguenti precisazioni.
Infatti, il ccnl prevede una propria autonoma definizione di lavoro notturno ai soli fini retributivi. La maggiorazione del 33% mira espressamente a compensare il lavoro su turni in quanto maggiormente penoso (e non vi è neppure allegazione di questa circostanza) mentre irrilevante appare la modifica di cui al successivo contratto collettivo
3 (argomento speso dal ricorrente nelle note) in quanto non univocamente destinata a una diversa interpretazione “autentica” del presente contratto applicato.
Per quanto riguarda, invece il comma 12, esso è espressamente richiamato dal comma
7. Il comma 12 prevede una maggiorazione eventuale del 20% - in presenza di orario di inizio alle 4 del mattino – per l'orario tra le 5 e le 6. Tuttavia, appare irragionevole ipotizzare che in questo caso si possa retribuire maggiormente l'ora tra le 5 e le 6 quando essa è considerata orario diurno e non quando è ora notturna ai sensi del ccnl stesso.
Deve quindi ritenersi che la maggiorazione del 20% sia applicabile in questa ipotesi anche senza contrattazione integrativa (necessaria per retribuirla con maggiorazione quando lo stesso ccnl la considera ora diurna). Infatti, il comma 7 parlando di “fini retributivi” ontologicamente prevede che quelle ore siano retribuite “in più”. L'unico dubbio interpretativo riguarda la percentuale della maggiorazione. Per l'ora dalle 5 alle
6 data la sua disciplina pattizia appare unica interpretazione sistematica coerente quella che la vede maggiorata del 20% (sempre quando il ccnl la considera orario notturno;
a seguito di accordo negoziale, quando il ccnl la considera orario diurno).
In sintesi, deve ritenersi, da una lettura congiunta dell'art. 2108 c. 2 cc, del dlgs 66/20023
e del citato comma 12, che per i lavoratori non turnisti (come il dipendente ricorrente) che effettuano lavoro notturno la percentuale di maggiorazione sia quella del 20% per l'ora dalle 5 alle 6. Appare questa l'interpretazione sistematica maggiormente corretta.
Tenuto conto della retribuzione base di € 12,51 l'ora e aumentando del 20%, la stessa si arriva a una somma di € 15,01 euro e quindi a una differenza di 2,50 euro l'ora. Il tutto va moltiplicato per le ore riconosciute pari a 165 (come detto, parte resistente ha pacificamente indicato in tale ammontare le ore “contestate” e parte ricorrente non ha fornito – come sopra argomentato – elementi per supportare la propria maggior richiesta). In totale, si ha 412,5 euro a titolo differenze in favore del lavoratore.
Rispetto alle spese, va rilevato che la minor somma riconosciuta non comporta soccombenza reciproca alla luce di Cass. SU 32061/2022.
La causa va inquadrata nel I scaglione dm 55/14 (4 fasi).
4
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14316/2023, così provvede: Cont accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento di € 412,5 a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge per quanto in motivazione;
Cont condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 350,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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