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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, nelle persone dei magistrati
PresidenteDott. Marcello Maggi
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2244 - 2022 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
Parte_1 ifesa e rappresentata dall'avv. Brunella CALIANNO
E
Controparte_1 - difeso e rappresentato dall'avv. Daniela GAROFALO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.04.2022 la ricorrente: premesso che il giorno 31/05/2009 aveva contratto matrimonio concordatario in Gravina di Puglia con il sig. che dall'unione Controparte_1 nascevano due figli, Per_1 nato il [...] a [...] e Per_2 nato il 30.06.2014 a
AS, che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente si costituiva in giudizio, in data 11.07.2022 il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Con sentenza parziale n. 1035/2023 pubbl. il 04/05/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza si fissava la data di udienza per il prosieguo per le ulteriori questioni accessorie.
Va rilevato che all'udienza del 04/12/2025, le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, hanno chiesto di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nel verbale di accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 03-12-2025, allegato al verbale dell'udienza summenzionata, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, come da allegato accordo al verbale di udienza del 04.12.2025, già depositato in data 03.12.2025 cui ci si riporta integralmente, considerata la situazione complessiva delle parti, considerato che l'accordo soddisfa anche le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti, il Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue.
Spese integralmente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da Parte_1 nata il [...] a [...] nei confronti di nato il [...] a [...]_1 depositata in data 14.04.2022 così provvede:
DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e della prole in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo depositato in data 03/12/2025 e allegato al verbale dell'udienza del 04/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gravina in Puglia;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, nelle persone dei magistrati
PresidenteDott. Marcello Maggi
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2244 - 2022 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
Parte_1 ifesa e rappresentata dall'avv. Brunella CALIANNO
E
Controparte_1 - difeso e rappresentato dall'avv. Daniela GAROFALO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.04.2022 la ricorrente: premesso che il giorno 31/05/2009 aveva contratto matrimonio concordatario in Gravina di Puglia con il sig. che dall'unione Controparte_1 nascevano due figli, Per_1 nato il [...] a [...] e Per_2 nato il 30.06.2014 a
AS, che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente si costituiva in giudizio, in data 11.07.2022 il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Con sentenza parziale n. 1035/2023 pubbl. il 04/05/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza si fissava la data di udienza per il prosieguo per le ulteriori questioni accessorie.
Va rilevato che all'udienza del 04/12/2025, le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, hanno chiesto di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nel verbale di accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 03-12-2025, allegato al verbale dell'udienza summenzionata, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, come da allegato accordo al verbale di udienza del 04.12.2025, già depositato in data 03.12.2025 cui ci si riporta integralmente, considerata la situazione complessiva delle parti, considerato che l'accordo soddisfa anche le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti, il Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue.
Spese integralmente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da Parte_1 nata il [...] a [...] nei confronti di nato il [...] a [...]_1 depositata in data 14.04.2022 così provvede:
DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e della prole in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo depositato in data 03/12/2025 e allegato al verbale dell'udienza del 04/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gravina in Puglia;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi