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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2846/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Passaro, Per_1 C.F._3
dom.ti come in atti;
attori
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianni Controparte_1
Migliorino, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il , Controparte_1
in persona del pt, al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente CP_2
convenuto nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti da , per complessivi € 13.200,00, ovvero per la Persona_1 diversa somma, minore o maggiore, accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva il , in persona del l.r.p.t, il quale eccepiva in via preliminare la Controparte_1
carenza e/o il difetto di legittimazione attiva poiché sugli attori ( e incombe la CP_3 CP_4 prova della loro legittimazione attiva rectius dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
; sempre in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio carente dei Persona_1
requisiti di cui all'art. 163, nn. 3-4, c.p.c.; nel merito contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via subordinata, e previa declaratoria di concorrente colpa di parte attorea, chiedeva accogliere la domanda solo in proporzione e per quanto di ragione con compensazione delle spese di giudizio.
In via preliminare.
Nessun pregio ha l'eccezione di carenza e/o difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dal convenuto, atteso che gli attori agiscono in giudizio quali esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sul minore come comprovato dal certificato di stato di famiglia in atti. Persona_1
Nel merito.
La domanda è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ha dedotto Persona_1 che quest'ultimo mentre si trovava in bicicletta, nel percorrere la Rampa San Modestino in , CP_1
a causa di un avvallamento dell'asfalto formatosi in adiacenza di un tombino -non visibile e non segnalato- cadeva rovinosamente al suolo, procurandosi lesioni diffuse ed un danno dentario. Parte attrice non ha fornito prova sufficiente, del cui onere è gravata, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la caduta ed il danno del quale chiede il risarcimento.
Il teste escusso, , ha dichiarato di aver visto l'incidente dal balcone di casa e di essere Tes_1
accorso per soccorrere il ragazzo, ma non ha fornito alcuna specificazione in ordine alle lesioni riportate dal minore, cadute necessariamente sotto la sua percezione diretta.
Il referto redatto al PS ove il minore veniva condotto nell'immediatezza, con allegati tutti gli esami eseguiti, ha attestato un trauma cranio facciale non commotivo, con escoriazioni multiple, ma né nel referto di dimissione del PS né nei singoli referti degli accertamenti diagnostici eseguiti, tra i quali
Tac cranio – encefalo - massiccio facciale, viene riscontrata la sussistenza di un danno all'arcata dentaria né fratture di denti.
La relazione dell'odontoiatra dr. , redatta dopo tre mesi dall'evento in data 29.10.2021, attesta Per_2
la frattura del margine incisale del 21 e 22 primo tipo di Ellis, e riferisce di un trauma contusivo genericamente senza specificare né il tipo di trauma subito, nè la data, né il luogo.
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che il danno dentario, non riscontrato dagli esami diagnostici eseguiti al PS, veniva diagnosticato tre mesi dopo senza che sia evincibile dalla relazione dell'odontoiatra alcun collegamento né in termini di causalità materiale né di collegamento temporale tra la caduta e la frattura agli incisivi.
Pertanto nessuna congruenza è ravvisabile tra il referto del PSS del 26/07/2021 da cui emerge un
“trauma cranio facciale non commotivo polincontuso con escoriazioni multiple” e la relazione del medico odontoiatra dott. del 29 ottobre 2021, da cui emerge una “frattura del margine Persona_3
incisale del 21 e 22 primo tipo di Ellis”.
Né a tal fine rilevano le foto prodotte da parte attrice atteso che le stesse non hanno data certa e non documentano un trauma facciale sovrapponibile alla descrizione fatta nel referto del PS: il volto del minore appare privo di escoriazioni e di ematomi, tranne la frattura all'incisivo e una minima escoriazione sotto il mento, elementi non compatibili con la descrizione del PS che invece documenta un trauma cranio facciale con escoriazioni multiple senza riferire fratture dentali.
In assenza di prova, il cui onere gravava sull'attore, del nesso causale tra la caduta provocata dalla cosa in custodia del convenuto (strada dissestata in adiacenza del tombino) e i danni ai denti CP_1
per i quali si richiede il risarcimento, la domanda va rigettata senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3800,00 per compensi, oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Avellino 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2846/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Passaro, Per_1 C.F._3
dom.ti come in atti;
attori
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianni Controparte_1
Migliorino, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il , Controparte_1
in persona del pt, al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente CP_2
convenuto nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti da , per complessivi € 13.200,00, ovvero per la Persona_1 diversa somma, minore o maggiore, accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva il , in persona del l.r.p.t, il quale eccepiva in via preliminare la Controparte_1
carenza e/o il difetto di legittimazione attiva poiché sugli attori ( e incombe la CP_3 CP_4 prova della loro legittimazione attiva rectius dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
; sempre in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio carente dei Persona_1
requisiti di cui all'art. 163, nn. 3-4, c.p.c.; nel merito contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via subordinata, e previa declaratoria di concorrente colpa di parte attorea, chiedeva accogliere la domanda solo in proporzione e per quanto di ragione con compensazione delle spese di giudizio.
In via preliminare.
Nessun pregio ha l'eccezione di carenza e/o difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dal convenuto, atteso che gli attori agiscono in giudizio quali esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sul minore come comprovato dal certificato di stato di famiglia in atti. Persona_1
Nel merito.
La domanda è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ha dedotto Persona_1 che quest'ultimo mentre si trovava in bicicletta, nel percorrere la Rampa San Modestino in , CP_1
a causa di un avvallamento dell'asfalto formatosi in adiacenza di un tombino -non visibile e non segnalato- cadeva rovinosamente al suolo, procurandosi lesioni diffuse ed un danno dentario. Parte attrice non ha fornito prova sufficiente, del cui onere è gravata, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la caduta ed il danno del quale chiede il risarcimento.
Il teste escusso, , ha dichiarato di aver visto l'incidente dal balcone di casa e di essere Tes_1
accorso per soccorrere il ragazzo, ma non ha fornito alcuna specificazione in ordine alle lesioni riportate dal minore, cadute necessariamente sotto la sua percezione diretta.
Il referto redatto al PS ove il minore veniva condotto nell'immediatezza, con allegati tutti gli esami eseguiti, ha attestato un trauma cranio facciale non commotivo, con escoriazioni multiple, ma né nel referto di dimissione del PS né nei singoli referti degli accertamenti diagnostici eseguiti, tra i quali
Tac cranio – encefalo - massiccio facciale, viene riscontrata la sussistenza di un danno all'arcata dentaria né fratture di denti.
La relazione dell'odontoiatra dr. , redatta dopo tre mesi dall'evento in data 29.10.2021, attesta Per_2
la frattura del margine incisale del 21 e 22 primo tipo di Ellis, e riferisce di un trauma contusivo genericamente senza specificare né il tipo di trauma subito, nè la data, né il luogo.
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che il danno dentario, non riscontrato dagli esami diagnostici eseguiti al PS, veniva diagnosticato tre mesi dopo senza che sia evincibile dalla relazione dell'odontoiatra alcun collegamento né in termini di causalità materiale né di collegamento temporale tra la caduta e la frattura agli incisivi.
Pertanto nessuna congruenza è ravvisabile tra il referto del PSS del 26/07/2021 da cui emerge un
“trauma cranio facciale non commotivo polincontuso con escoriazioni multiple” e la relazione del medico odontoiatra dott. del 29 ottobre 2021, da cui emerge una “frattura del margine Persona_3
incisale del 21 e 22 primo tipo di Ellis”.
Né a tal fine rilevano le foto prodotte da parte attrice atteso che le stesse non hanno data certa e non documentano un trauma facciale sovrapponibile alla descrizione fatta nel referto del PS: il volto del minore appare privo di escoriazioni e di ematomi, tranne la frattura all'incisivo e una minima escoriazione sotto il mento, elementi non compatibili con la descrizione del PS che invece documenta un trauma cranio facciale con escoriazioni multiple senza riferire fratture dentali.
In assenza di prova, il cui onere gravava sull'attore, del nesso causale tra la caduta provocata dalla cosa in custodia del convenuto (strada dissestata in adiacenza del tombino) e i danni ai denti CP_1
per i quali si richiede il risarcimento, la domanda va rigettata senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3800,00 per compensi, oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Avellino 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino