TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RGC 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
D.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC n. 801/2023 riservata in decisione all'udienza del
15.04.2025 vertente sulla separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis 51 c.p.c. su ricorso congiunto
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Primerano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Soriano
Calabro alla Via Francesco Pellegrino n. 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07.08.1966 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ada Liberata Panzera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pizzo via Nazionale loc. Trentacapilli, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Interventore ex lege Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.06.2023, e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologazione della separazione personale, ricorrendone i presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano: di aver contratto matrimonio concordatario in data
22.12.1990, in Mileto, ed in regime di comunione dei beni;
che dall'unione della coppia erano nate due figlie entrambe maggiorenni: (4.11.1992) economicamente Per_1
autosufficiente, e (16.12.1998) studentessa residente con la madre;
che in data Per_2
30.06.2006, acquistava l'immobile sito in Vibo Valentia fraz. Bivona, via Del Parte_1
Pescatore n. 38, denominato “Condominio Bianco”, adibito a casa coniugale;
che in data
6.10.2008, i ricorrenti optavano per il regime della separazione dei beni e successivamente, il 9.10.2008 donava alla coniuge la propria quota di comproprietà Controparte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale. Rilevavano, infine, come da diverso tempo, la vita matrimoniale e la convivenza si fosse rivelata intollerabile, per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era ormai impossibile il proseguimento.
Veniva disposta la comparazioni delle parti e rilevata la dichiarazione della loro volontà di non riconciliarsi all'udienza del 15.04.2023, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e, in particolare le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c..
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Vibo Valentia fraz. Bivona alla Via del Pescatore n. 38, di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi Parte_1
contenuti.
Il marito, IG. , si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre Controparte_1
il mese di ottobre 2023.
3. La LI , di anni 24, studentessa universitaria presso l'università Magna Grecia Per_2
di Catanzaro, facoltà di Psicologia, vivrà unitamente alla madre.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento e a qualunque altra pretesa futura.
5. In particolare, la IG.ra provvederà al mantenimento della LI , Parte_1 Per_2 per come sopra detto studentessa universitaria, facendosi totalmente carico sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, fintantoché la LI non diverrà economicamente autosufficiente.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra perché non contrario a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate e precisate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), sull'Atto di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, n. 48;
C) nulla per le spese.
Così deciso in Vibo Valentia, C.C. del 14.05.2025;
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
Il Giudice est.
dott.ssa Gaia Calafiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
D.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC n. 801/2023 riservata in decisione all'udienza del
15.04.2025 vertente sulla separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis 51 c.p.c. su ricorso congiunto
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Primerano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Soriano
Calabro alla Via Francesco Pellegrino n. 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07.08.1966 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ada Liberata Panzera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pizzo via Nazionale loc. Trentacapilli, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Interventore ex lege Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.06.2023, e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologazione della separazione personale, ricorrendone i presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano: di aver contratto matrimonio concordatario in data
22.12.1990, in Mileto, ed in regime di comunione dei beni;
che dall'unione della coppia erano nate due figlie entrambe maggiorenni: (4.11.1992) economicamente Per_1
autosufficiente, e (16.12.1998) studentessa residente con la madre;
che in data Per_2
30.06.2006, acquistava l'immobile sito in Vibo Valentia fraz. Bivona, via Del Parte_1
Pescatore n. 38, denominato “Condominio Bianco”, adibito a casa coniugale;
che in data
6.10.2008, i ricorrenti optavano per il regime della separazione dei beni e successivamente, il 9.10.2008 donava alla coniuge la propria quota di comproprietà Controparte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale. Rilevavano, infine, come da diverso tempo, la vita matrimoniale e la convivenza si fosse rivelata intollerabile, per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era ormai impossibile il proseguimento.
Veniva disposta la comparazioni delle parti e rilevata la dichiarazione della loro volontà di non riconciliarsi all'udienza del 15.04.2023, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e, in particolare le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c..
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Vibo Valentia fraz. Bivona alla Via del Pescatore n. 38, di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi Parte_1
contenuti.
Il marito, IG. , si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre Controparte_1
il mese di ottobre 2023.
3. La LI , di anni 24, studentessa universitaria presso l'università Magna Grecia Per_2
di Catanzaro, facoltà di Psicologia, vivrà unitamente alla madre.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento e a qualunque altra pretesa futura.
5. In particolare, la IG.ra provvederà al mantenimento della LI , Parte_1 Per_2 per come sopra detto studentessa universitaria, facendosi totalmente carico sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, fintantoché la LI non diverrà economicamente autosufficiente.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra perché non contrario a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate e precisate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), sull'Atto di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, n. 48;
C) nulla per le spese.
Così deciso in Vibo Valentia, C.C. del 14.05.2025;
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
Il Giudice est.
dott.ssa Gaia Calafiore