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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N 223/23 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 223/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall' Avv. Sabina Pizzuto, giusta Parte_1 procura in atti
- appellante -
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Controparte_1 avv. Angela M. Laganà, giusta procura in atti
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 10 maggio 2023, la sig.ra ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 1607/22 del 17 novembre 2022 del Tribunale - G.L. di Palmi, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attuale appellante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità alla morte della madre, per insussistenza della condizione d'inabilità al tempo del decesso della stessa, avvenuto in data 25 aprile 2018.
Denuncia l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito specificati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, infondato e temerario. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 08 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda della per Pt_1 assenza del requisito dell'inabilità in capo alla stessa al momento del decesso della madre, così come attestato nel giudizio di primo grado dal CTU, dott. nella relazione di consulenza medico- Persona_1 legale del 05 dicembre 2021.
La censura le sentenza deducendo l'eroneità della statuizione del Giudice “1) nella parte Pt_1 in cui il Giudice, errando, ha ritenuto che la Sig.ra al momento del decesso della Parte_1 madre non possedeva uno dei due requisiti previsti per il riconoscimento della pensione di reversibilità, quello cioè della inabilità al lavoro;
2) nella parte in cui ha ritenuto che il CTU ha risposto in modo completo ed esaustivo alle osservazioni sollevate alla bozza da parte ricorrente;
3) nella parte in cui ha condiviso la consulenza tecnica, ritenendola ampiamente e logicamente motivata, nonché priva di vizi di ragionamento nell'analisi dei dati di fatto raccolti;
4) nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione del CTU può essere condivisa, in quanto ampiamente e logicamente motivata, nonché priva di vizi di ragionamento nell'analisi dei dati di fatto raccolti;
5) nella parte in cui il Giudice di primo grado, acriticamente, ha fatto proprie le considerazioni del tutto errate e illogiche della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale l'appellante aveva espresso articolate riserve”.
I suddetti motivi di appello sono infondati.
Il CTU con motivazione logica e concretamente supportata dalla documentazione in atti ha escluso che al momento del decesso della madre, la si trovasse in condizione di infermità tale da Pt_1 escludere la possibilità di procurarsi una fonte di guadagno.
Infatti, ha sottolineato come a quella data l'unica condizione patologica collocabile cronologicamente, in quanto sufficientemente attendibile, fosse rappresentata esclusivamente dagli esiti, ben consolidati e a contenuta incidenza funzionale, dell'intervento per l'asportazione della neoformazione a carico dell'emitorace destro, mentre la patologia che la ricorrente affermava (senza alcuna attestazione) di patire da qualche tempo, vale a dire la sarcoidosi polmonare, era stata diagnosticata in epoca successiva al decesso della madre, ossia nel 2019.
Riguardo alla patologia psichiatrica, dalle cartelle cliniche agli atti risulta che la schizofrenia era stata trattata, e quindi presente, dal 1993 al 2008, pertanto, era cessata già un decennio prima rispetto al decesso della madre. l disturbo “bipolare”, invece, viene riferito esclusivamente nella CTU relativa al giudizio n.
1342/17 RG instaurato dall'odierna appellante al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, ma relativamente a tale disturbo non vi è in atti alcuna documentazione specifica.
Ma, Come correttamente valutato dal dott. da tale consulenza traspare uno stato psichico di Per_1 entità molto contenuta tanto è vero che il codice tabellare attribuito in quella occasione era stato il 2205, pari al 25%. Il CTU evidenzia come fosse la neoplasia maligna a caratterizzare la gravità del complesso clinico funzionale, mentre i timori paventati nell'elaborato circa “la patologia oncologica grave e sempre capace di recidive, tali da compromettere l'esistenza stessa della perizianda” erano già stati fugati dalle relazioni oncologiche, al termine delle visite e degli esami di controllo. Infatti, fin dalla
TAC del 12/09/2013 la condizione risultava “oncologicamente negativa”, come ribadito il 12/02/2014 e poi il 05/09/2014: “assenza di segni attuali di malattia”; inoltre, fino al 06/05/2016, data dell'ultima visita documentata in atti, non era stata menzionata alcuna condizione di rilievo circa una eventuale ripresa e/o diffusione della malattia, permanendo quindi uno stato di esito positivo sufficientemente consolidato.
Vi è in atti un unico documento, la scheda di dimissioni dell'Asp del 7 marzo 2012 nel quale viene indicata la diagnosi di “psicosi in trattamento”, documento sporadico e del tutto insufficiente per attestare una patologia con i contorni di gravità descritti in giudizio, che laddove esistente avrebbe dovuto avere suppoprto una documentazione medica corposa. Peraltro nella cartella clinica dell'IRCCS di fine marzo 2012 viene riferito solo della schizofrenia trattata farmacologicamente dal 1993 al 2008 e viene indicato che la paziente non effettua alcuna terapia farmacologica.
Dunque l'assenza di documentazione in atti relativi al disturbo bipolare unitamente alla circostanza che anche nella ctu che il medesimo disturbo aveva riconosciuto, lo stesso era stato valutato a modesta incidenza funzionale portano a concludere che al momento del decesso della madre, la era non Pt_1 possedeva uno dei requisiti previsti per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ossia quello della inabilità al lavoro.
L'insistenza dell'appellante sulla circostanza di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% impone qualche precisazione.
Il concetto di inabilità allo svolgimento di attività lavorativa ai fini pensionistici è indipendente dalla percentuale di invalidità e persino dalla richiesta di invalidità ed è differente anche dal concetto di inabilità ai fini lavorativi e viene verificata dall'ente previdenziale di riferimento. I figli riconosciuti
“inabili al lavoro” hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.
E' importante chiarire innanzitutto cosa la legge intenda per “inabile”. La lettera della legge consente di ritenere che in tali casi l'inabilità sia un concetto diverso dall'invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del “100% con necessità di assistenza continua”, non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il
75% non ne è automaticamente escluso, ma devono essere riconosciuti “inabili al lavoro”.
A mente dell'art.2, della legge n. 222 del 12 giugno 1984: “si considera inabile [… colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere attuale ed esistente al momento della domanda e/o dell'accertamento valutativo.
La Cassazione, con sentenza n. 27448 del 2017, in un caso avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di reversibilità ha precisato che al momento della morte del soggetto, il superstite deve essere inabile e ha osservato che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984 devono considerarsi
“inabili” coloro che “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Nella presente fattispecie, il CTU di primo grado con motivazione esaustiva e coerentemente motivata ha ritenuto che all'epoca del decesso della madre (25-04-2018) alla non fosse Pt_1 preclusa qualsiasi attività lavorativa, potendo, per a quel tempo, svolgere attività sedentarie che non richiedevano un impegno motorio rilevante o particolari sforzi fisici, tenendo presente che come emerge dalla Ctu la ricorrente possiede il titolo di avvocato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione e art 152 disp.att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 1607/2022 del Parte_1 CP_1
Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 17 novembre 2022, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, solo ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 223/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall' Avv. Sabina Pizzuto, giusta Parte_1 procura in atti
- appellante -
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Controparte_1 avv. Angela M. Laganà, giusta procura in atti
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 10 maggio 2023, la sig.ra ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 1607/22 del 17 novembre 2022 del Tribunale - G.L. di Palmi, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attuale appellante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità alla morte della madre, per insussistenza della condizione d'inabilità al tempo del decesso della stessa, avvenuto in data 25 aprile 2018.
Denuncia l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito specificati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, infondato e temerario. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 08 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda della per Pt_1 assenza del requisito dell'inabilità in capo alla stessa al momento del decesso della madre, così come attestato nel giudizio di primo grado dal CTU, dott. nella relazione di consulenza medico- Persona_1 legale del 05 dicembre 2021.
La censura le sentenza deducendo l'eroneità della statuizione del Giudice “1) nella parte Pt_1 in cui il Giudice, errando, ha ritenuto che la Sig.ra al momento del decesso della Parte_1 madre non possedeva uno dei due requisiti previsti per il riconoscimento della pensione di reversibilità, quello cioè della inabilità al lavoro;
2) nella parte in cui ha ritenuto che il CTU ha risposto in modo completo ed esaustivo alle osservazioni sollevate alla bozza da parte ricorrente;
3) nella parte in cui ha condiviso la consulenza tecnica, ritenendola ampiamente e logicamente motivata, nonché priva di vizi di ragionamento nell'analisi dei dati di fatto raccolti;
4) nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione del CTU può essere condivisa, in quanto ampiamente e logicamente motivata, nonché priva di vizi di ragionamento nell'analisi dei dati di fatto raccolti;
5) nella parte in cui il Giudice di primo grado, acriticamente, ha fatto proprie le considerazioni del tutto errate e illogiche della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale l'appellante aveva espresso articolate riserve”.
I suddetti motivi di appello sono infondati.
Il CTU con motivazione logica e concretamente supportata dalla documentazione in atti ha escluso che al momento del decesso della madre, la si trovasse in condizione di infermità tale da Pt_1 escludere la possibilità di procurarsi una fonte di guadagno.
Infatti, ha sottolineato come a quella data l'unica condizione patologica collocabile cronologicamente, in quanto sufficientemente attendibile, fosse rappresentata esclusivamente dagli esiti, ben consolidati e a contenuta incidenza funzionale, dell'intervento per l'asportazione della neoformazione a carico dell'emitorace destro, mentre la patologia che la ricorrente affermava (senza alcuna attestazione) di patire da qualche tempo, vale a dire la sarcoidosi polmonare, era stata diagnosticata in epoca successiva al decesso della madre, ossia nel 2019.
Riguardo alla patologia psichiatrica, dalle cartelle cliniche agli atti risulta che la schizofrenia era stata trattata, e quindi presente, dal 1993 al 2008, pertanto, era cessata già un decennio prima rispetto al decesso della madre. l disturbo “bipolare”, invece, viene riferito esclusivamente nella CTU relativa al giudizio n.
1342/17 RG instaurato dall'odierna appellante al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, ma relativamente a tale disturbo non vi è in atti alcuna documentazione specifica.
Ma, Come correttamente valutato dal dott. da tale consulenza traspare uno stato psichico di Per_1 entità molto contenuta tanto è vero che il codice tabellare attribuito in quella occasione era stato il 2205, pari al 25%. Il CTU evidenzia come fosse la neoplasia maligna a caratterizzare la gravità del complesso clinico funzionale, mentre i timori paventati nell'elaborato circa “la patologia oncologica grave e sempre capace di recidive, tali da compromettere l'esistenza stessa della perizianda” erano già stati fugati dalle relazioni oncologiche, al termine delle visite e degli esami di controllo. Infatti, fin dalla
TAC del 12/09/2013 la condizione risultava “oncologicamente negativa”, come ribadito il 12/02/2014 e poi il 05/09/2014: “assenza di segni attuali di malattia”; inoltre, fino al 06/05/2016, data dell'ultima visita documentata in atti, non era stata menzionata alcuna condizione di rilievo circa una eventuale ripresa e/o diffusione della malattia, permanendo quindi uno stato di esito positivo sufficientemente consolidato.
Vi è in atti un unico documento, la scheda di dimissioni dell'Asp del 7 marzo 2012 nel quale viene indicata la diagnosi di “psicosi in trattamento”, documento sporadico e del tutto insufficiente per attestare una patologia con i contorni di gravità descritti in giudizio, che laddove esistente avrebbe dovuto avere suppoprto una documentazione medica corposa. Peraltro nella cartella clinica dell'IRCCS di fine marzo 2012 viene riferito solo della schizofrenia trattata farmacologicamente dal 1993 al 2008 e viene indicato che la paziente non effettua alcuna terapia farmacologica.
Dunque l'assenza di documentazione in atti relativi al disturbo bipolare unitamente alla circostanza che anche nella ctu che il medesimo disturbo aveva riconosciuto, lo stesso era stato valutato a modesta incidenza funzionale portano a concludere che al momento del decesso della madre, la era non Pt_1 possedeva uno dei requisiti previsti per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ossia quello della inabilità al lavoro.
L'insistenza dell'appellante sulla circostanza di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% impone qualche precisazione.
Il concetto di inabilità allo svolgimento di attività lavorativa ai fini pensionistici è indipendente dalla percentuale di invalidità e persino dalla richiesta di invalidità ed è differente anche dal concetto di inabilità ai fini lavorativi e viene verificata dall'ente previdenziale di riferimento. I figli riconosciuti
“inabili al lavoro” hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.
E' importante chiarire innanzitutto cosa la legge intenda per “inabile”. La lettera della legge consente di ritenere che in tali casi l'inabilità sia un concetto diverso dall'invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del “100% con necessità di assistenza continua”, non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il
75% non ne è automaticamente escluso, ma devono essere riconosciuti “inabili al lavoro”.
A mente dell'art.2, della legge n. 222 del 12 giugno 1984: “si considera inabile [… colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere attuale ed esistente al momento della domanda e/o dell'accertamento valutativo.
La Cassazione, con sentenza n. 27448 del 2017, in un caso avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di reversibilità ha precisato che al momento della morte del soggetto, il superstite deve essere inabile e ha osservato che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984 devono considerarsi
“inabili” coloro che “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Nella presente fattispecie, il CTU di primo grado con motivazione esaustiva e coerentemente motivata ha ritenuto che all'epoca del decesso della madre (25-04-2018) alla non fosse Pt_1 preclusa qualsiasi attività lavorativa, potendo, per a quel tempo, svolgere attività sedentarie che non richiedevano un impegno motorio rilevante o particolari sforzi fisici, tenendo presente che come emerge dalla Ctu la ricorrente possiede il titolo di avvocato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione e art 152 disp.att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 1607/2022 del Parte_1 CP_1
Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 17 novembre 2022, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, solo ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)