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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/07/2025, n. 10881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10881 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMBARELLO Controparte_1 P.IVA_1
LI e dell'avv. PISSAGROIA ANDREA ( ) VIA LORENZO RESPIGHI 13 C.F._1
00197 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI 13 00197 ROMA
ITALIA presso il difensore avv. TUMBARELLO LI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentante pro – Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in 80129 NAPOLI, Via Michele Kerbaker 91;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via preliminare la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto ella domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente che ha instato per l'accoglimento del ricorso;
considerato che
la domanda contenuta nel ricorso introduttivo è suffragata dalla documentazione allegata al ricorso e precisamente consistente nel verbale di consegna del bene all'odierno resistente nonché nella sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del contratto di locazione e delle condizioni generali del contratto;
sono stati allegati i documenti consistenti nell'estratto conto debitorio e nell'attestazione dello scomputo del prezzo ottenuto previa alienazione del bene dall'ammontare del debito della parte resistente;
è stata provata la mancata restituzione del bene da parte del resistente nonostante la diffida a tal fine intimata dall'Istituto bancario;
non sono stati offerti elementi di contrasto alla pretesa del ricorrente stante la contumacia della società, sicchè non vi sono elementi ostativi all'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto del giudizio e precisamente rif.500D08/122 n. int.235449 ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni contrattuali, e l'inadempimento al pagamento dei canoni scaduti a far data dal 1/4/2023 sino alla scadenza del contratto rif.100844/11282 n. int.198295;
2) Condanna la parte resistente, la società al pagamento in favore della Controparte_3 ricorrente, per le causali del ricorso, della somma di € 53.184,77, oltre interessi convenuti dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
3) Condanna altresì la parte resistente, la società a rimborsare alla parte Controparte_3 ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per esborsi, incluso contributo unificato, ed 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 2 di 3 ROMA, 19 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMBARELLO Controparte_1 P.IVA_1
LI e dell'avv. PISSAGROIA ANDREA ( ) VIA LORENZO RESPIGHI 13 C.F._1
00197 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI 13 00197 ROMA
ITALIA presso il difensore avv. TUMBARELLO LI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentante pro – Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in 80129 NAPOLI, Via Michele Kerbaker 91;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via preliminare la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto ella domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente che ha instato per l'accoglimento del ricorso;
considerato che
la domanda contenuta nel ricorso introduttivo è suffragata dalla documentazione allegata al ricorso e precisamente consistente nel verbale di consegna del bene all'odierno resistente nonché nella sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del contratto di locazione e delle condizioni generali del contratto;
sono stati allegati i documenti consistenti nell'estratto conto debitorio e nell'attestazione dello scomputo del prezzo ottenuto previa alienazione del bene dall'ammontare del debito della parte resistente;
è stata provata la mancata restituzione del bene da parte del resistente nonostante la diffida a tal fine intimata dall'Istituto bancario;
non sono stati offerti elementi di contrasto alla pretesa del ricorrente stante la contumacia della società, sicchè non vi sono elementi ostativi all'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto del giudizio e precisamente rif.500D08/122 n. int.235449 ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni contrattuali, e l'inadempimento al pagamento dei canoni scaduti a far data dal 1/4/2023 sino alla scadenza del contratto rif.100844/11282 n. int.198295;
2) Condanna la parte resistente, la società al pagamento in favore della Controparte_3 ricorrente, per le causali del ricorso, della somma di € 53.184,77, oltre interessi convenuti dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
3) Condanna altresì la parte resistente, la società a rimborsare alla parte Controparte_3 ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per esborsi, incluso contributo unificato, ed 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
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Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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