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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6916/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AP NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6916/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NA DI AP (NA) il 04/10/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MARRAZZO DOMENICO e DOMENICO
MARRAZZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. SPINELLI ANTONELLO CIRO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 10.5.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249005740828000 relativa ai contributi e relativi accessori indicati nell'avviso di addebito n. 37120120009009082000; la prescrizione dei crediti.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della relativa trattazione scritta sostitutiva in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum della controversia è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata dai resistenti limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nell'intimazione opposta.
La domanda, così come proposta dall'istante, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento ai fatti estintivi successivi alla presunta notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito.
INTERESSE AD AGIRE
Sussiste, infatti, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile
(Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente
2 Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla usa notifica e l'opposizione in esame
è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA PROPOSTA
Per tale motivo di opposizione deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, così come formulata da parte resistente.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, così come eccepito dai resistenti, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto (prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
Per tali ragioni, non sono rilevanti i precedenti giurisprudenziali depositati da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
3 l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione
4 venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012).
PRESCRIZIONE SUCCESSIVA
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l.
335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
5 titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_3 modif., dalla l n. 122 del 2010)”. Con tale sentenza, infatti, le Sezioni
Unite hanno posto fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura quinquennale ovvero decennale della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, pur considerando la data di notifica dell'avviso di addebito (17.10.2012) ed indipendentemente dalle criticità connesse al mancato deposito della comunicazione di avvenuto deposito relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120179022791701000, risulta decorso più di un quinquennio alla data di notifica di tale intimazione, risalente al 2018.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con condanna in solido tra l'agente della riscossione ed il titolare della pretesa creditoria così come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23627/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'insussistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nell'avviso di addebito n. 37120120009009082000;
6 2. condanna l' ed al CP_1 Controparte_4 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.865,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AP NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6916/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NA DI AP (NA) il 04/10/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MARRAZZO DOMENICO e DOMENICO
MARRAZZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. SPINELLI ANTONELLO CIRO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 10.5.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249005740828000 relativa ai contributi e relativi accessori indicati nell'avviso di addebito n. 37120120009009082000; la prescrizione dei crediti.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della relativa trattazione scritta sostitutiva in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum della controversia è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata dai resistenti limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nell'intimazione opposta.
La domanda, così come proposta dall'istante, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento ai fatti estintivi successivi alla presunta notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito.
INTERESSE AD AGIRE
Sussiste, infatti, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile
(Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente
2 Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla usa notifica e l'opposizione in esame
è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA PROPOSTA
Per tale motivo di opposizione deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, così come formulata da parte resistente.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, così come eccepito dai resistenti, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto (prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
Per tali ragioni, non sono rilevanti i precedenti giurisprudenziali depositati da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
3 l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione
4 venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012).
PRESCRIZIONE SUCCESSIVA
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l.
335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
5 titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_3 modif., dalla l n. 122 del 2010)”. Con tale sentenza, infatti, le Sezioni
Unite hanno posto fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura quinquennale ovvero decennale della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, pur considerando la data di notifica dell'avviso di addebito (17.10.2012) ed indipendentemente dalle criticità connesse al mancato deposito della comunicazione di avvenuto deposito relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120179022791701000, risulta decorso più di un quinquennio alla data di notifica di tale intimazione, risalente al 2018.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con condanna in solido tra l'agente della riscossione ed il titolare della pretesa creditoria così come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23627/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'insussistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nell'avviso di addebito n. 37120120009009082000;
6 2. condanna l' ed al CP_1 Controparte_4 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.865,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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