Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12104 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PALERMO, p.zza G. Amendola, 43, presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA LAURA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a TORINO in data a [...]/04/1955; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni del divorzio da , di cui alla sentenza Controparte_1
3091/2019 dei 17-21/06/2019, passata in giudicato, mediante la revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Persona_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha rappresentato che il figlio, ad oggi trentenne, ha concluso il suo percorso di studio, conseguendo la laurea specialistica in
Altresì, ha riferito di essere residente a [...]fin dall'epoca della separazione e di non avere nessun rapporto filiale con il ragazzo che ha, da sempre, vissuto con la madre.
Il ricorrente, addetto alla vigilanza con uno stipendio di circa 1.600,00 euro, ha rappresentato di dovere affrontare le spese di locazione del proprio immobile pari a euro
500,00 e il pagamento delle tasse per la propria abitazione pari a 368,00 annui.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 09/05/2025 la parte ha insistito per l'accoglimento della propria domanda alla luce anche della documentazione allegata e la causa è stata posta in decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di citata e Controparte_1 non costituitasi nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso nei termini che vanno a esporsi.
Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato): "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente auto sufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n. 29264).
A ben veder, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I - 14/08/2020, n. 17183).
Ancora, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui
"in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato" (così, tra gli altri,
Tribunale sez. I - Cuneo, 13/07/2021, n. 577).
Nel caso di specie, va osservato che parte resistente non si è costituita in giudizio per contestare l'eventuale mancata indipendenza del figlio , ma di contro avrebbe Per_1 consegnato dichiarazione con la quale la stessa e il figlio dichiarano che “che nulla osta all'accettazione della predetta revoca da parte del figlio divenuto maggiorenne e della madre sig.r .” Controparte_1
Tenuto conto, quindi, che era onere della parte avente diritto all'assegno contestare l'assunto e potendosi trarre argomento di prova dalla dichiarazione versata in atti, il
Collegio accoglie la domanda proposta da di revoca del mantenimento per Parte_1 il figlio , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del Persona_1 presente provvedimento, essendo la decisione fondata sulle risultanze probatorie.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente e revoca l'obbligo in capo ad di versare il contributo al mantenimento per il figlio con Parte_1 Persona_1 decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente provvedimento;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.