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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MICHELE DE MARIA Presidente
2. Dott. CATERINA GRECO Consigliere
3. Dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1030/2022 R.G.L. promossa in grado di appello
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato
[...]
Vincenzo D'Isidoro
- Appellante -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Asaro e Carlo Margiotta Parte_2
- Appellata -
All'udienza del 30 gennaio 2015 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.08.2020 formulava opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n.728/2020, emesso il 03.06.2020 dal Tribunale di Palermo e notificatole il
10.07.2020, per il pagamento della somma complessiva di € 52.737,22 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni, interessi e rivalutazione in favore della
[...]
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali [di seguito, Parte_1 anche o ], per il periodo dal 2008 al 2016 (con l'eccezione dell'annualità del Parte_1 Pt_1
2014, riscossa mediante ruolo esattoriale).
A fondamento dell'azione proposta, deduceva l'infondatezza e l'indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, nonché in ogni caso la prescrizione dello stesso in ragione dell'assenza di validi atti idonei ad interromperne il decorso.
Si costituiva regolarmente in giudizio la con memoria del 23.09.2020, Parte_1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo la valida interruzione della decorrenza del termine prescrizionale, per mezzo delle diffide di pagamento del 22.12.2013, dell'1.12.2017 e del 13.12.2019 dalla stessa regolarmente notificate alla controparte. Con sentenza n. 1393/2022 pubblicata il 26.04.2022, il Tribunale di Palermo adito revocava il provvedimento monitorio opposto.
L'adito magistrato - disattesa la preliminare eccezione dell'opponente circa l'infondatezza nell'an
e nel quantum del credito ingiunto sul presupposto che le attestazioni del responsabile della Cassa previdenziale, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, configurassero prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo - dichiarava prescritta la pretesa azionata in via monitoria.
Riteneva, infatti, il decidente non validamente notificate – e come tale inidonee ad interrompere la prescrizione – sia la diffida di pagamento del 22.12.2013 (sfornita di prova dell'avvenuta ricezione, non essendo stata prodotta la ricevuta di consegna nella sua integrità, ma soltanto una parte incompleta del pacchetto dati) sia quella dell'1.12.2017 (sprovvista del timbro di spedizione, perfezionatasi per compiuta giacenza e inviata ad indirizzo differente da quello di residenza dell'opponente, come attestato da certificato di residenza storico in atti).
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello la , con ricorso depositato il Pt_1
03.10.2022, dolendosi in via prioritaria dell'omesso esame da parte dell'adito magistrato della validità della diffida di pagamento del 13.12.2019, munita di avviso di ricevimento e inviata all'indirizzo di residenza della debitrice, ad interrompere i termini di prescrizione, con conseguente esclusione della prescrizione limitatamente alle pretese contributive relative agli anni 2015 e 2016.
Lamenta poi l'appellante l'errore del Tribunale nel non aver considerato, in ogni caso, quale valido atto interruttivo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 10.07.2020, anch'essa utile al riconoscimento del credito azionato per le annualità del 2015 e del 2016.
Ha resistito al gravame, con memoria del 14.01.2025, contestando la Controparte_1 fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 30.01.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa
è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che alcuna contestazione è stata mossa in sede di gravame da parte della in ordine alla inidoneità delle diffide del 22.12.2013 e dell'1.12.2017 ad Pt_1 interrompere il decorso prescrizionale, talché deve ritenersi definitivamente prescritta la pretesa contributiva relativa agli anni dal 2008 al 2013, essendosi formato il giudicato sul punto.
Ne deriva che l'oggetto del presente gravame è circoscritto alla debenza dei contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre accessori, per le annualità del 2015 e del 2016, riconoscendo quale atto interruttivo della prescrizione la diffida di pagamento del 13.12.2019 e/o la notifica del decreto ingiuntivo compiuta in data 10.07.2020.
Tanto premesso, non coglie nel segno la tesi di parte appellante circa la validità della diffida di pagamento del 13.12.2019 ad interrompere la decorrenza della prescrizione, sulla quale si appunta il primo motivo di gravame.
Per come correttamente eccepito da parte appellata, dalla documentazione versata in atti dalla risulta, sul fronte della cartolina con l'avviso di ricevimento, che la predetta diffida sia stata Pt_1 spedita al destinatario “MARINA RUNZA VIALE MINERVA 26” (v.
“all._03.1_opp_ricevuta_a.r._diffida2019” prodotto da parte appellante) e, dunque, ad indirizzo diverso da quello di residenza dell'appellata (che, per come dimostrato anche in prime cure tramite deposito del certificato di residenza storico, non è più a lei riferibile dal 23.06.2017, tenuto peraltro conto che, in ogni caso, l'indirizzo corretto sarebbe stato al numero civico 27 di Viale Minerva). E', invece, meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “con la notifica del decreto ingiuntivo,
l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n.
20176)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 15/02/2023).
Sicché, in adesione al suesposto principio di massima, deve certamente riconoscersi effetto interruttivo permanente della prescrizione ex artt. 2943 e 2945 cod. civ. alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 10.07.2020 (cfr. “all._d._decreto_notificato” prodotto dall'appellante). Priva di pregio risulta, infatti, la contestazione di controparte circa l'inammissibilità di tale motivo d'appello per violazione del divieto di nova di cui all'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso lato e, in quanto tale, rilevabile in ogni caso d'ufficio dal giudice sulla base degli atti ritualmente acquisiti (cfr. massima contenuta in Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del
13/04/2023:“l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.
Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati 'ex actis'”).
Occorre, tuttavia, precisare che, in conseguenza della fondatezza del secondo motivo di gravame, devono ritenersi dovute soltanto le pretese relative all'anno 2015, e non anche quelle relative all'annualità 2016.
Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta, risulta che in data 01.01.2016 Pt_2 ha proceduto alla cancellazione della propria iscrizione dall'albo “per cessazione dell'effettivo
[...] esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità” (cfr.
“all._02_opp_estrattocontounico” prodotto dall'appellante e doc. E2 di parte appellata), talché la posizione contributiva della stessa per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 risulta quella di
“cancellato/esonerato” (v. p. 13 di “all._02_opp_estrattocontounico” cit.). A conferma di ciò, nella “ricognizione contributiva dal 2004”, in corrispondenza della riga dedicata all'anno 2016, figura sotto ogni voce la debenza di “0.00” (v.
“all._01_opp_estrattocontosemplice” della e, del pari, anche il riepilogo della posizione Pt_1 reddituale e contributiva si arresta al 2015 (v. “all._02_opp_estrattocontounico” cit., p. 11).
Per le suesposte ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere Parte_2 condannata al pagamento in favore della appellante della somma di € 4.376,97 a titolo di omessi Pt_1 contributi per l'anno 2015, oltre interessi legali dal 10.07.2020 (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto) sino al soddisfo.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della n.1393/2022, emessa in data 26 aprile 2022 dal Tribunale di Palermo, condanna al CP_2 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 4.376,97 oltre interessi legali dal 10 luglio
2020 al soddisfo.
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria