Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/04/2025, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04869/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4869 del 2023, proposto da
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, Marta Bianchi, Fabrizio De' Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della società -OMISSIS- alla restituzione nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. dell'importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) per l'impianto fotovoltaico di potenza di 993,60 kw sito nel Comune di Mesagne (BR) loc. Epifani per euro 2.559.682,69 in dipendenza del provvedimento di decadenza del GSE prot. -OMISSIS-del 5 ottobre 2016 e della nota del GSE -OMISSIS- del 23 novembre 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva la condanna della -OMISSIS- alla restituzione nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. dell'importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) per l'impianto fotovoltaico di potenza di 993,60 kw sito nel Comune di Mesagne (BR) loc. Epifani per euro 2.559.682,69 in dipendenza del provvedimento di decadenza del GSE prot. -OMISSIS-del 5 ottobre 2016 e della nota del GSE -OMISSIS- del 23 novembre 2016.
2. Si costituiva la resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
3. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
3.1. Il credito per cui il GSE agisce è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta.
Il credito consegue all’inoppugnabilità del provvedimento di decadenza, stante la conferma in grado d’appello nel corso dell’odierno giudizio della sentenza che ha respinto la relativa impugnativa e alla formulazione di apposita richiesta di pagamento del 23 novembre 2016 prodotta in atti.
Si tratta di credito restitutorio che trova la sua fonte nell’art. 2033 cod. civ. sulla ripetizione dell’indebito: stante la formulazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, alla decadenza del rapporto incentivante si accompagna l’obbligo per l’operatore economico di restituire le somme già erogate.
3.2. Le eccezioni della resistente sono infondate.
La richiesta di restituzione non è contestata dalla società nel merito ma quanto a:
-gli intervenuti pagamenti di imposta direttamente a carico della società, non già dell’amministratore giudiziario e custode degli incentivi;
-l’estraneità della società al rapporto con l’amministratore giudiziario, che ha incassato parte delle somme;
-l’accordo conciliativo, che implicherebbe rinuncia reciproca agli interessi.
Sostiene poi la società, in memoria di replica, la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso stante l’intervenuto saldo in corso di causa.
In merito a dette eccezioni si osserva quanto segue.
Il pagamento di imposte implica al massimo, per la eventualità neanche chiarita in cui la resistente non fosse effettiva debitrice d’imposta, un’azione per la ripetizione dell’indebito fiscale da parte della società, ma non è un fattore in grado di duplicare le obbligazioni sul piano civilistico (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 7 aprile 2025, n. 6941, che richiama il precedente sezionale n. 5020/2018, confermato da Cons. Stato, Sez. II, 10 giugno 2022, n. 4753).
L’amministratore giudiziario è persona indicata dall’autorità giudiziaria quale rappresentante della società, dapprima come amministratore giudiziario e poi quale custode, quindi autorizzata dalla legge o dal giudice a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1188 cod. civ.
Infondata è la tesi di una presunta alterità tra l’amministratore e la società, perché se ne dovrebbe desumere che il pagamento degli incentivi è avvenuto a un creditore apparente ma l’amministratore è stato nominato tale dall’autorità giudiziaria e successivamente altresì nominato custode.
Interviene quindi un’applicazione dell’art. 1188 cod. civ., nel senso che il pagamento è stato regolarmente fatto al soggetto a suo tempo creditore, sia pure in persona di un rappresentante nominato dall’autorità giudiziaria a fini di amministrazione e poi di custodia.
Gli interessi non sono stati poi oggetto di valida ed effettiva rinuncia.
Non v’è prova che il verbale sia un valido accordo conciliativo o transattivo, che abbia spiegato effetto novativo rispetto al titolo dell’obbligazione riguardo al GSE, in assenza della spendita di poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 cod. civ.
Mancano inoltre le reciproche concessioni quale elemento indefettibile della causa della transazione, in assenza di una concessione delle controparti del GSE a quest’ultimo.
Improduttiva di interessi legali, in subordine alle precedenti considerazioni, sarebbe poi da considerarsi la determinata somma custodita dall’amministratore giudiziario e non già l’obbligazione comunque nascente ex art. 2033 cod. civ. nei confronti della destinataria degli incentivi.
II.2.8. Cionondimeno, il Tribunale prende atto dell’intervenuta modifica in corso di causa, in sede di memoria di replica del ricorrente, delle conclusioni originarie del ricorso, con richiesta nel senso della condanna al pagamento dell’importo « di € 2.559.682,69 indebitamente percepito a titolo di tariffe incentivanti, di cui € 353.127,25 da corrispondersi oltre interessi al saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo », ciò in base alla delimitazione del thema decidendum permessa ove la parte rinunci alla domanda o a sue parti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3453, con conclusioni che risultano applicabili a un’azione civilistica esercitata nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, nel senso che « il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa »).
Ne segue che va accolta la domanda del GSE di pagamento degli interessi legali maturati sulla somma di € 353.127,25, anziché sul totale, dalla domanda e sino al soddisfo.
II.2.9. Infine, il pagamento solo parziale del debito in corso di causa, pari a € 353.127,25, esclude la fondatezza dell’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse.
II.3. In conclusione il ricorso, con le riferite precisazioni, è fondato e va accolto.
II.3.1. In punto di quantificazione della somma dovuta, rileva l’intervenuto pagamento in corso di causa del citato importo a favore del GSE in data 7 marzo 2025: tale pagamento per come fondatamente sostenuto dal ricorrente è imputabile dapprima a titolo di interessi e poi in conto di capitale ai sensi dell’art. 1194, comma 2, cod. civ.
II.3.2. Ne deriva che è dovuta in favore del GSE la somma totale chiesta in linea capitale, detratto il pagamento di € 353.127,25 , da imputarsi primariamente agli interessi legali maturati dalla domanda, ed oltre interessi legali fino al saldo.
II.3.3. In tal senso risulta corretto l’elenco di precisazione delle somme depositato in data 8 aprile 2025 (doc. 13 GSE), da cui si desume, per la -OMISSIS-, che:
-il totale inizialmente dovuto e richiesto è pari alla somma degli incentivi erogati direttamente alla società (€ 353.127,25) e degli incentivi erogati agli amministratori giudiziari in nome e per conto della società (€ 2.206.555,44);
-sugli incentivi erogati direttamente alla società sono decorsi interessi legali dalla data della domanda del 23 novembre 2016 al 7 marzo 2025, pari ad euro 36.723,30;
-la somma degli incentivi erogati direttamente alla società e degli interessi legali decorsi al 7 marzo 2025 è pari a € 389.850,55;
-in data 7 marzo 2025 la società ha restituito al GSE la somma di € 353.127,25;
-conteggiando detto ultimo pagamento dapprima in conto di interessi maturati e poi in conto di capitale, risulta una differenza di capitale residuo, dovuto al predetto titolo (il versamento diretto alla società) pari a € 36.723,30;
-su detto capitale residuo al predetto titolo sono maturati interessi legali dalla data della domanda del 23 novembre 2016 al 9 aprile 2025 pari a € 3.8885,43;
-la somma del capitale residuo al predetto titolo e degli interessi legali scaduti al 9 aprile 2025 è pari a € 40.608,73;
-il totale dovuto oggetto della presente sentenza di condanna è quindi pari ad € 2.247.164,17, ossia la somma degli incentivi erogati all’amministratore giudiziario quale rappresentante della società, € 2.206.555,44, e della predetta somma del capitale residuo rispetto a quanto versato direttamente alla società e degli interessi legali scaduti al 9 aprile 2025, € 40.608,73, oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi sul capitale fino al saldo.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna la -OMISSIS- al pagamento in favore del GSE di euro 2.247.164,17, oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi sul capitale sino al saldo.
Condanna la -OMISSIS- alla refusione, in favore del GSE, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone che la Segreteria provveda, altresì, a trasmettere la sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone coinvolte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.