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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diego
Guariglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15544/2023 promossa da:
(RICAMBI AUTO PIOVESE) (C.F. Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Mazzucato ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piove di Sacco (PD), Via E.C. Davila, n. 18,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Prini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Orbassano n. 191/15,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per attrice opponente RAP:
“Nel merito. Previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza dei vizi contestati nonché della responsabilità di a socio unico ex art. 1490 c.c., disporre la riduzione rectius azzeramento del Controparte_1 prezzo di vendita del motore per grave inadempimento del convenuto opposto. In ogni caso, accertarsi e dichiarazione dell'esistenza di un danno subito da Parte_3
nonché della responsabilità di a socio unico ex art.
[...] Controparte_1 Parte 1494 c.c., danno pari agli esborsi sopportati da per la riparazione del motore, per le spese di trasporto da e
1 per la sede del convenuto opposto, per il fermo di 15 giorni del veicolo del cliente finale, danno che si quantifica in €.5.187,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa. Con vittoria di competenze e spese di causa ex D. n.55/2014.”.
Per convenuta opposta CP_1
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione. rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti
Con condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento dei danni per responsabilità aggravata da liquidarsi equitativamente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie di legge, IVA e CPA.”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 6.6.2022, R.A.P. di Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2788/2022 emesso dal Giudice di
[...]
Pace di Torino, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 3.786,37 in favore di
[...]
Controparte_1
Nel medesimo giudizio, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi del motore acquistato, quantificati in € 5.187,00.
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 7.6.2023, rimetteva le parti davanti al Tribunale di Torino per la sola domanda riconvenzionale, essendo questa di valore superiore alla propria competenza.
La causa veniva quindi riassunta davanti a questo Tribunale con atto di citazione del 5.9.2023.
La parte convenuta opposta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
All'esito della prima udienza, questo Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'obbligo di negoziazione assistita non si applica nei procedimenti per ingiunzione per espressa previsione dell'art. 3, lett. A D.L. 132/2014.
Nella medesima udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.
All'udienza del 16 settembre 2024 parte attrice richiamava le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., mentre la parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie per prova orale formulate dalla parte attrice, ritenendo i fatti dedotti nei capitoli di prova pacifici, documentali, irrilevanti e generici. Dichiarata conclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza
2 di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta per il 4 novembre 2024, assegnando termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino a tale data.
Le parti precisate le conclusioni, depositavano le comparse conclusionali.
Parte La domanda riconvenzionale proposta da deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio che su di esso incombeva. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
11748/2019, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (vd. anche Cass. n. 18125/2013).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare genericamente che “i meccanici che provvedevano alla riparazione riscontravano che bronzine di banco e biella erano parzialmente fuse (pur avendo il motore percorso solo 6000 km circa) circostanza da addebitarsi o all'errato assemblaggio dei componenti del motore o alla scarsa qualità del materiale utilizzato”, senza tuttavia fornire alcuna prova tecnica a supporto di tali affermazioni.
Considerato, infatti, che il motore, come ammesso dall'attore, una volta installato ha funzionato, anche se per 6000 km, non si può ritenere, senza un'adeguata indagine, che il guasto sia conseguenza di vizi originari, anziché di sopravvenute circostanze estrinseche, ovvero derivato da una errata manutenzione del mezzo (come eccepito dalla convenuta) quando il veicolo era già nel possesso dell'acquirente.
Escludendo quindi la presunzione che il motore fosse ab origine difettoso, le prove orali e la CTU sulla valutazione della congruità dei costi di riparazione non hanno potuto trovare accesso nel presente giudizio in quanto non si riferiscono alla natura dei vizi, presupposto del diritto al risarcimento.
Al contrario, dalle verifiche effettuate dalla convenuta è emerso che l'avaria lamentata non CP_1
era dovuta ad un vizio intrinseco del motore, bensì probabilmente ad un difetto di lubrificazione, fattore esterno al motore compravenduto, come documentato nella relazione tecnica del 4/8/2021 prodotta in atti (doc. 2 convenuto).
Va inoltre evidenziato come il motore sia stato restituito alla convenuta privo di una bronzina (vd. email del 4/08/21, doc 6 convenuto), condizione che non solo ha reso impossibile effettuare ulteriori verifiche approfondite (circostanza non contestata), ma che suggerisce anche che sono stati effettuati
3 interventi tecnici non autorizzati che possono aver causato il danneggiamento del bene e di conseguenza la decadenza dalla garanzia.
Significativo è anche il comportamento successivo dell'attore che, ricevuta la comunicazione della non operatività della garanzia ed il preventivo per la riparazione di € 1.800,00 oltre IVA, ha chiesto la restituzione del motore dichiarando che lo avrebbe fatto riparare autonomamente e che avrebbe
“inviato una dettagliata relazione” (doc. 5 attore) che però non è stata prodotta in atti.
Tale condotta dell'attore, la riparazione del motore in autonomia senza far effettuare alcuna perizia preventiva in contraddittorio, ha precluso così definitivamente la possibilità di accertare l'esistenza dei pretesi vizi originari.
A questo si aggiunge nel caso di specie, che non solo non è stata fornita la prova dei vizi originari del motore, ma non è stata nemmeno offerta alcuna prova dei danni asseritamente subiti.
Parte Il documento prodotto come “fattura relativa alle spese sostenute da per la riparazione del motore” (doc. 6 attore), è in realtà un mero elenco di voci di spesa redatto unilateralmente dallo stesso attore, privo di qualsiasi riscontro documentale e quindi inidoneo a costituire prova dei danni asseriti
Per tutti questi motivi, in mancanza della prova del “vizio” del motore usato venduto, ossia della specifica causa del danno subito dal motore, le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno formulate da parte attrice ex artt. 1490 e 1494 c.c. non possono pertanto trovare accoglimento.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ravvisando colpa grave nel comportamento dell'attore opponente.
1. Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri medi di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
55/14 e diminuite in considerazione dell'attività svolta:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 1701
E dunque in totale € 4.237,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte ATTRICE opponente
[...]
; Parte_3
Condanna la parte ATTRICE opponente Parte_3
alla rifusione, in favore della parte CONVENUTA opposta
[...] [...]
, delle spese di giudizio che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 13 gennaio 2024
Il GOP
Dott. Diego Guariglia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diego
Guariglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15544/2023 promossa da:
(RICAMBI AUTO PIOVESE) (C.F. Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Mazzucato ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piove di Sacco (PD), Via E.C. Davila, n. 18,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Prini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Orbassano n. 191/15,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per attrice opponente RAP:
“Nel merito. Previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza dei vizi contestati nonché della responsabilità di a socio unico ex art. 1490 c.c., disporre la riduzione rectius azzeramento del Controparte_1 prezzo di vendita del motore per grave inadempimento del convenuto opposto. In ogni caso, accertarsi e dichiarazione dell'esistenza di un danno subito da Parte_3
nonché della responsabilità di a socio unico ex art.
[...] Controparte_1 Parte 1494 c.c., danno pari agli esborsi sopportati da per la riparazione del motore, per le spese di trasporto da e
1 per la sede del convenuto opposto, per il fermo di 15 giorni del veicolo del cliente finale, danno che si quantifica in €.5.187,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa. Con vittoria di competenze e spese di causa ex D. n.55/2014.”.
Per convenuta opposta CP_1
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione. rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti
Con condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento dei danni per responsabilità aggravata da liquidarsi equitativamente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie di legge, IVA e CPA.”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 6.6.2022, R.A.P. di Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2788/2022 emesso dal Giudice di
[...]
Pace di Torino, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 3.786,37 in favore di
[...]
Controparte_1
Nel medesimo giudizio, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi del motore acquistato, quantificati in € 5.187,00.
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 7.6.2023, rimetteva le parti davanti al Tribunale di Torino per la sola domanda riconvenzionale, essendo questa di valore superiore alla propria competenza.
La causa veniva quindi riassunta davanti a questo Tribunale con atto di citazione del 5.9.2023.
La parte convenuta opposta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
All'esito della prima udienza, questo Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'obbligo di negoziazione assistita non si applica nei procedimenti per ingiunzione per espressa previsione dell'art. 3, lett. A D.L. 132/2014.
Nella medesima udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.
All'udienza del 16 settembre 2024 parte attrice richiamava le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., mentre la parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie per prova orale formulate dalla parte attrice, ritenendo i fatti dedotti nei capitoli di prova pacifici, documentali, irrilevanti e generici. Dichiarata conclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza
2 di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta per il 4 novembre 2024, assegnando termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino a tale data.
Le parti precisate le conclusioni, depositavano le comparse conclusionali.
Parte La domanda riconvenzionale proposta da deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio che su di esso incombeva. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
11748/2019, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (vd. anche Cass. n. 18125/2013).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare genericamente che “i meccanici che provvedevano alla riparazione riscontravano che bronzine di banco e biella erano parzialmente fuse (pur avendo il motore percorso solo 6000 km circa) circostanza da addebitarsi o all'errato assemblaggio dei componenti del motore o alla scarsa qualità del materiale utilizzato”, senza tuttavia fornire alcuna prova tecnica a supporto di tali affermazioni.
Considerato, infatti, che il motore, come ammesso dall'attore, una volta installato ha funzionato, anche se per 6000 km, non si può ritenere, senza un'adeguata indagine, che il guasto sia conseguenza di vizi originari, anziché di sopravvenute circostanze estrinseche, ovvero derivato da una errata manutenzione del mezzo (come eccepito dalla convenuta) quando il veicolo era già nel possesso dell'acquirente.
Escludendo quindi la presunzione che il motore fosse ab origine difettoso, le prove orali e la CTU sulla valutazione della congruità dei costi di riparazione non hanno potuto trovare accesso nel presente giudizio in quanto non si riferiscono alla natura dei vizi, presupposto del diritto al risarcimento.
Al contrario, dalle verifiche effettuate dalla convenuta è emerso che l'avaria lamentata non CP_1
era dovuta ad un vizio intrinseco del motore, bensì probabilmente ad un difetto di lubrificazione, fattore esterno al motore compravenduto, come documentato nella relazione tecnica del 4/8/2021 prodotta in atti (doc. 2 convenuto).
Va inoltre evidenziato come il motore sia stato restituito alla convenuta privo di una bronzina (vd. email del 4/08/21, doc 6 convenuto), condizione che non solo ha reso impossibile effettuare ulteriori verifiche approfondite (circostanza non contestata), ma che suggerisce anche che sono stati effettuati
3 interventi tecnici non autorizzati che possono aver causato il danneggiamento del bene e di conseguenza la decadenza dalla garanzia.
Significativo è anche il comportamento successivo dell'attore che, ricevuta la comunicazione della non operatività della garanzia ed il preventivo per la riparazione di € 1.800,00 oltre IVA, ha chiesto la restituzione del motore dichiarando che lo avrebbe fatto riparare autonomamente e che avrebbe
“inviato una dettagliata relazione” (doc. 5 attore) che però non è stata prodotta in atti.
Tale condotta dell'attore, la riparazione del motore in autonomia senza far effettuare alcuna perizia preventiva in contraddittorio, ha precluso così definitivamente la possibilità di accertare l'esistenza dei pretesi vizi originari.
A questo si aggiunge nel caso di specie, che non solo non è stata fornita la prova dei vizi originari del motore, ma non è stata nemmeno offerta alcuna prova dei danni asseritamente subiti.
Parte Il documento prodotto come “fattura relativa alle spese sostenute da per la riparazione del motore” (doc. 6 attore), è in realtà un mero elenco di voci di spesa redatto unilateralmente dallo stesso attore, privo di qualsiasi riscontro documentale e quindi inidoneo a costituire prova dei danni asseriti
Per tutti questi motivi, in mancanza della prova del “vizio” del motore usato venduto, ossia della specifica causa del danno subito dal motore, le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno formulate da parte attrice ex artt. 1490 e 1494 c.c. non possono pertanto trovare accoglimento.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ravvisando colpa grave nel comportamento dell'attore opponente.
1. Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri medi di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
55/14 e diminuite in considerazione dell'attività svolta:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 1701
E dunque in totale € 4.237,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte ATTRICE opponente
[...]
; Parte_3
Condanna la parte ATTRICE opponente Parte_3
alla rifusione, in favore della parte CONVENUTA opposta
[...] [...]
, delle spese di giudizio che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 13 gennaio 2024
Il GOP
Dott. Diego Guariglia
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