Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 86. (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".
"Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".
"Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
Commentari • 3
- 1. Violazione colposa di doveri sulla custodia di cose sottoposte a sequestroAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 25 ottobre 2022 · 5.001202
[…] Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.) Per completezza dell'esposizione, in premessa, giova ricordare che la norma in scrutinio è stata modificata sia nella rubrica che nel testo dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale – in materia di depenalizzazione. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/04/2021, n. 301Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente, SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 864 del 2018 R.G.A.C., RA T Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) e [...] (C.F. C.F._2 ), rappresentati e difesi lena Co in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati, nel suo Studio, sito in Tropea (VV), in Via Tondo, n. 83, - Appellanti - NEI CONFRONTI DI Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici siti in via …Leggi di più...
- termine emissione ordinanza prefettizia·
- art. 213 Codice della Strada·
- art. 86 Codice della Strada·
- confisca veicolo·
- appello civile·
- contributo unificato·
- responsabilità proprietario veicolo·
- improcedibilità confisca·
- spese di lite·
- art. 196 Codice della Strada