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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2024, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3579/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Felicetti e dall'avv. Francesca Piorico, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso le predette avvocate
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini CP_1 C.F._2 giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.7.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e che dall'unione erano nati i figli (il 17.10.1995) e (il 24.1.2005); che in data 5.6.2015 il tribunale di Per_1 Per_2
IA aveva omologato la separazione consensuale;
che il figlio era divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, essendosi laureato in Beni culturali ed essendo stato assunto presso l'azienda Brunello Cucinelli s.p.a., da cui percepiva uno stipendio mensile di € 1.200,00; di lavorare come consulente informatico presso la Engineering con sede a Siena;
che il proprio stipendio si era ridotto negli ultimi tempi, in quanto era venuta meno l'attività di trasferta che prima svolgeva a Milano;
di guadagnare ora la somma di circa € 2.000,00 mensili (in luogo della somma di € 3.000,00 percepita in precedenza); che la moglie era proprietaria dell'agenzia “Identità Terra” s.r.l.s., operante nel settore del turismo;
che la moglie era rimasta ad abitare nella casa coniugale, a lei intestata, anche se acquistata con denaro di esso marito;
che la moglie al momento della separazione aveva ricevuto una somma una tantum di € 35.000,00 e aveva goduto dell'assegno di mantenimento (fissato in € 300,00 mensili) previsto in sede di separazione;
che la moglie aveva ricevuto in eredità un immobile a Marano di
Napoli e aveva un rilevante patrimonio mobiliare.
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso del figlio minore, collocamento paritetico e mantenimento diretto;
chiedeva inoltre la revoca del contributo previsto in favore del figlio , ormai indipendente. Per_1
, costituitasi per la fase presidenziale, contestava la raggiunta indipendenza economica CP_1 del figlio , deducendo che aveva lavorato presso la Cucinelli s.p.a. solo nell'estate del 2020, Per_1 con contratto a tempo determinato, e poi si era iscritto a corso magistrale in Storia dell'Arte presso l'Università di IA. Esponeva inoltre: che il figlio minore viveva presso di lei e aveva sempre rifiutato gli inviti del padre a trasferirsi da lui;
di avere percepito nel 2020 un reddito annuo di € 6.600,00; che il proprio patrimonio mobiliare ammontava a € 50.000,00; che la casa coniugale a lei intestata era stata acquistata in parte con denaro donato dalla famiglia di origine del marito e in parte con risparmi comuni dei coniugi;
di avere sempre lavorato part time, impiegando i propri guadagni per la famiglia;
di essere rimasta priva di reddito con la chiusura della ditta individuale “IA eventi” nel dicembre 2014; che la somma di € 35.000,00 ricevuta in sede di separazione era inferiore al 50% del saldo presente sul conto corrente del marito (ammontante all'epoca ad € 120.000,00), ossia alla quota di sua spettanza della comunione legale;
che dopo la nascita del primo figlio aveva abbandonato il percorso di studi a pochi mesi dalla laurea e si era dedicata alla cura dei figli, svolgendo solo lavori saltuari e senza prospettive di carriera. Deduceva ancora che il marito svolgeva anche attività di trader online.
La resistente concludeva quindi chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
In occasione dell'audizione presidenziale, tenuta all'udienza del 18.6.19, il signor ha Pt_1 precisato di avere un reddito di € 2.300 mensili oltre a un bonus mensile dell'importo di € 1.000, non costantemente percepito;
ha rettificato quanto affermato in ordine all'autonomia economica del figlio precisando che lo stesso pur avendo lavorato per un periodo per l'azienda Cucinelli ha cessato Per_1 tale lavoro nel novembre 2020 e ha ripreso a studiare per conseguire la laurea magistrale usufruendo di una borsa di studio annuale dell'importo di € 2.000.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 18.6.19, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione ad eccezione del contributo in favore del figlio , che riduceva alla somma di € 200,00 mensili;
rimetteva le parti dinanzi al giudice Per_1 istruttore.
La causa veniva dunque istruita con l'assunzione di prove testimoniali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 con termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente.
All'udienza del 3.7.2024, la difesa del ricorrente dava atto che la dichiarazione dei redditi 2023 della resistente , depositata in data 10.5.2024, era incompleta, in quanto composta solo delle prime CP_1 due pagine contenenti esclusivamente le indicazioni anagrafiche. La difesa della resistente chiedeva termine per depositare la documentazione in formato integrale. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini, stante la rinuncia delle parti.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dalla data della comparsa dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 Legge n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli il giorno 8.9.1994 tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 24.8.1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marano di Napoli al n. 180, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Rimette le parti davanti alla giudice istruttrice Gaia Muscato come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
pagina 3 di 4 3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in IA, nella camera di consiglio del 08/11/2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Felicetti e dall'avv. Francesca Piorico, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso le predette avvocate
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini CP_1 C.F._2 giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.7.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e che dall'unione erano nati i figli (il 17.10.1995) e (il 24.1.2005); che in data 5.6.2015 il tribunale di Per_1 Per_2
IA aveva omologato la separazione consensuale;
che il figlio era divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, essendosi laureato in Beni culturali ed essendo stato assunto presso l'azienda Brunello Cucinelli s.p.a., da cui percepiva uno stipendio mensile di € 1.200,00; di lavorare come consulente informatico presso la Engineering con sede a Siena;
che il proprio stipendio si era ridotto negli ultimi tempi, in quanto era venuta meno l'attività di trasferta che prima svolgeva a Milano;
di guadagnare ora la somma di circa € 2.000,00 mensili (in luogo della somma di € 3.000,00 percepita in precedenza); che la moglie era proprietaria dell'agenzia “Identità Terra” s.r.l.s., operante nel settore del turismo;
che la moglie era rimasta ad abitare nella casa coniugale, a lei intestata, anche se acquistata con denaro di esso marito;
che la moglie al momento della separazione aveva ricevuto una somma una tantum di € 35.000,00 e aveva goduto dell'assegno di mantenimento (fissato in € 300,00 mensili) previsto in sede di separazione;
che la moglie aveva ricevuto in eredità un immobile a Marano di
Napoli e aveva un rilevante patrimonio mobiliare.
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso del figlio minore, collocamento paritetico e mantenimento diretto;
chiedeva inoltre la revoca del contributo previsto in favore del figlio , ormai indipendente. Per_1
, costituitasi per la fase presidenziale, contestava la raggiunta indipendenza economica CP_1 del figlio , deducendo che aveva lavorato presso la Cucinelli s.p.a. solo nell'estate del 2020, Per_1 con contratto a tempo determinato, e poi si era iscritto a corso magistrale in Storia dell'Arte presso l'Università di IA. Esponeva inoltre: che il figlio minore viveva presso di lei e aveva sempre rifiutato gli inviti del padre a trasferirsi da lui;
di avere percepito nel 2020 un reddito annuo di € 6.600,00; che il proprio patrimonio mobiliare ammontava a € 50.000,00; che la casa coniugale a lei intestata era stata acquistata in parte con denaro donato dalla famiglia di origine del marito e in parte con risparmi comuni dei coniugi;
di avere sempre lavorato part time, impiegando i propri guadagni per la famiglia;
di essere rimasta priva di reddito con la chiusura della ditta individuale “IA eventi” nel dicembre 2014; che la somma di € 35.000,00 ricevuta in sede di separazione era inferiore al 50% del saldo presente sul conto corrente del marito (ammontante all'epoca ad € 120.000,00), ossia alla quota di sua spettanza della comunione legale;
che dopo la nascita del primo figlio aveva abbandonato il percorso di studi a pochi mesi dalla laurea e si era dedicata alla cura dei figli, svolgendo solo lavori saltuari e senza prospettive di carriera. Deduceva ancora che il marito svolgeva anche attività di trader online.
La resistente concludeva quindi chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
In occasione dell'audizione presidenziale, tenuta all'udienza del 18.6.19, il signor ha Pt_1 precisato di avere un reddito di € 2.300 mensili oltre a un bonus mensile dell'importo di € 1.000, non costantemente percepito;
ha rettificato quanto affermato in ordine all'autonomia economica del figlio precisando che lo stesso pur avendo lavorato per un periodo per l'azienda Cucinelli ha cessato Per_1 tale lavoro nel novembre 2020 e ha ripreso a studiare per conseguire la laurea magistrale usufruendo di una borsa di studio annuale dell'importo di € 2.000.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 18.6.19, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione ad eccezione del contributo in favore del figlio , che riduceva alla somma di € 200,00 mensili;
rimetteva le parti dinanzi al giudice Per_1 istruttore.
La causa veniva dunque istruita con l'assunzione di prove testimoniali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 con termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente.
All'udienza del 3.7.2024, la difesa del ricorrente dava atto che la dichiarazione dei redditi 2023 della resistente , depositata in data 10.5.2024, era incompleta, in quanto composta solo delle prime CP_1 due pagine contenenti esclusivamente le indicazioni anagrafiche. La difesa della resistente chiedeva termine per depositare la documentazione in formato integrale. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini, stante la rinuncia delle parti.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dalla data della comparsa dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 Legge n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli il giorno 8.9.1994 tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 24.8.1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marano di Napoli al n. 180, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Rimette le parti davanti alla giudice istruttrice Gaia Muscato come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
pagina 3 di 4 3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in IA, nella camera di consiglio del 08/11/2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
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