Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 552/2024 RGA tra:
con il patrocinio degli avvocati Manuel CARVELLO e Gianni Parte_1 CASADIO ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio degli Controparte_1 avvocati Mariateresa NASSO e Oreste MANZI resistente in riassunzione
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. - CP_1 ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte di appello di Bologna ha accolto il ricorso dell' ed in riforma della sentenza del Tribunale CP_1 di Ravenna ha rigettato la domanda di tesa al riconoscimento Parte_1 della reversibilità della pensione contributiva nella Gestione Giocatori Calcio, già erogata al coniuge in base alla convenzione dell' con le due Leghe dei giocatori CP_1 professionisti e semiprofessionisti, a decorrere dal 1.6.2018. Il giudice di appello ha ritenuto che vertendosi nel campo dell'assistenza privata, che a norma dell'art. 38 Cost. è libera di stipulare le condizioni di assicurazione e di regolare il sinallagma tra finanziamento e prestazioni, non sussistevano profili di incostituzionalità che potevano riflettersi sulla disposizione convenzionale dell'art. 12 che esclude dalla reversibilità il coniuge il cui matrimonio sia stato contratto,
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2. Ha riassunto il giudizio la , chiedendo respingersi il primigenio appello. Pt_1
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di , che ha reiterato le difese CP_1 svolte in prime cure e deducendo, più in particolare, che “il Signor , Persona_1 deceduto in data 17 maggio 2018, risultava titolare di tre trattamenti pensionistici:
- VO AUT 01010862 con decorrenza aprile 2005
- VO 10045941 con decorrenza marzo 2005
pag. 2 di 4 - VGC (vecchiaia giocatori di calcio) con decorrenza maggio 2013 Il coniuge superstite, attuale ricorrente, ha presentato domanda di pensione di reversibilità per le tre pensioni La ricorrente ha contratto matrimonio il 30 dicembre 2000, quando il dante causa aveva 60 anni (essendo nato nell'anno 1940), La sede di Ravenna ha liquidato la pensione di reversibilità relativamente alle prime due pensioni, ma non quella relativa alla pensione di vecchiaia giocatori calcio. Difatti la circolare n. 201064 del 21 marzo 1960 (agli atti), avente per CP_1 oggetto “assicurazione facoltativa per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei giocatori di calcio professionisti e semiprofessionisti” ha fornito istruzioni operative per l'applicazione della Convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l' e la CP_1
dei giocatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla FIGC. CP_2
Nel caso in esame la Convenzione prevede:
- Il diritto alla pensione ai superstiti è corrisposta al coniuge o in mancanza di esso ai figli di età inferiore ai 18 anni o inabili (art. 12)
- la pensione ai superstiti n misura pari alla metà dell'importo della pensione già liquidata all'iscritto (art. 11)
- il coniuge superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti quando il matrimonio è stato contratto dall'iscritto dopo l'età di 50 anni (art. 12) La Convenzione sopra richiamata, come detto nei precedenti gradi di giudizio, ha introdotto una assicurazione facoltativa e non obbligatoria (obbligatoria in quanto traente fondamento nella Legge). Difatti in difetto della predetta Convenzione non sussisterebbe neppure il diritto a pensione del dante causa e conseguentemente del coniuge superstiti. Ciò posto occorre rilevare che vero è che, come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 1420/24, la citata convenzione alla lettera ·c) dispone che il diritto non sussiste "quando il . matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopa compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma" ma, in realtà l'eccezione prevista (salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma) si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi ossia del matrimonio contratto dopo aver conseguita la pensione d'invalidità. Ne deriva pertanto la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall . CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Perimetrato come sopra il tema di decisione (relativo, dunque, alla più attenta lettura della convenzione previdenziale), pare che poche parole siano sufficienti alla decisione del caso: il testo ha infatti una chiarezza che la Corte rescindente ha inteso valorizzare. Si legge che “Non ha diritto alla pensione per i superstiti la vedova: a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'iscritto sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;
pag. 3 di 4 b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte del pensionato o dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma;
c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;
d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per di lei colpa” Nel caso di specie, non è contestato in punto di fatto che abbia Persona_1 contratto matrimonio con la ricorrente il 30 dicembre 2000 (doc. n. 1 allegato al ricorso di primo grado); che lo stesso sia deceduto a Ravenna il 17 maggio 2018 e che, a tale data, fosse ancora coniugato con la ricorrente . Parte_1
Ben più di due anni anteriore alla morte è dunque il contratto matrimonio, il che deve ricondurre la fattispecie all'eccezione di cui alla seconda parte del punto c). Nè invero si comprende il riferimento di alla circostanza che “in realtà CP_1
l'eccezione prevista (salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma) si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi ossia del matrimonio contratto dopo aver conseguita la pensione d'invalidità”: il dato testuale certo non lo consente (vista la particella disgiuntiva “o”: quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso...) e non sono indicate ragioni per così dire di sistema che depongano per questa lettura. Deve pertanto confermarsi la decisione presa a suo tempo dal Tribunale di Ravenna.
4. Le spese del processo – da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. in tutte le fasi – seguono la soccombenza.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, Parte_1 CP_1 assorbita o respinta, 1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 151/2020 del CP_1
Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno 24/9/2020; 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate CP_1
- in €.4.000,00 per compenso di primo grado,
- in €.3.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.3.000,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.3.500,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 20/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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