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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2099/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Alessia Persona_1
Ratti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Francesco CP_1
Niccolai, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di appello civile di Firenze, contrariis reiectis: - in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 871/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Giudice Dr. Pruneti, nell'ambito del giudizio numero 474/2021 RG, deposita in cancelleria in data 7.7.2023, notificata in data 20.09.2023, accogliere le conclusioni avanzate già nel giudizio di primo grado, ovvero “Voglia nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria, in quanto trattasi di credito totalmente prescritto”. - In ipotesi, dichiarare come prescritto il credito da febbraio 2011 a giugno 2011 inclusi. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevata dall'appellato innanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposto nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, -in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
Per_ l'appello proposto dal sig. perché tardivo per tutti i motivi indicati in premessa, procedendo ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.; -nel merito, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza n° 871/2023 del Tribunale di Pisa. Condannare in ogni caso l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese generali 15, c.a.p. ed i.v.a. come per legge”.
MOTIVAZIONE
1) Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 871/2023 del Persona_1
Tribunale di Pisa, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig.
Per_ nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1698/2020, emesso dal Tribunale di Pisa su ricorso del sig. , per l'importo di € 10.200,00 (a titolo di pagamento di CP_1
canoni di locazione scaduti e non versati).
1.1) Il decreto ingiuntivo predetto era infatti stato emesso su istanza del sig. CP_1
Per_ che, allegando di aver concesso in locazione al sig. un immobile sito in Pisa, via
Per_ Fucini n. 48, dall'aprile 2009, aveva esposto come lo stesso sig. si fosse poi reso moroso nel pagamento dei canoni: per tale motivo era stato intimato sfratto per morosità, con domanda poi accolta con sentenza n. 848/20216 del Tribunale di Pisa.
2 Residuando un debito per canoni non pagati (o, più correttamente, per il differenziale dell'ammontare del canone dovuto in forza del nuovo contratto di locazione intercorso tra le parti nel 2011), per l'importo di € 10.200,00, il sig. aveva quindi CP_1
chiesto ed ottenuto il predetto decreto. Per_ 1.2) Con ricorso depositato in data 9.2.2021, sig. aveva dunque proposto opposizione nei confronti di tale decreto, allegando che:
• il credito vantato in sede monitoria era interamente prescritto, dal momento che lo stesso atteneva alla differenza tra i canoni di locazione pattuiti nel tempo tra le parti, in particolare con riferimento al periodo compreso tra febbraio 2011 e agosto
2013;
• la prescrizione quinquennale relativa a tale credito non era stata interrotta da alcun atto, tantomeno dall'atto introduttivo della pregressa causa intercorsa tra le parti, con la quale era stato unicamente intimato lo sfratto per morosità, senza alcuna richiesta di pagamento degli importi ancora dovuti a titolo di canone;
• il aveva inviato un fax, in data 28.6.2017, che non poteva tuttavia assurgere a CP_1
valido atto interruttivo della prescrizione o, in denegata ipotesi, poteva valere solo per quelli successivi a maggio 2012.
Per_ 1.2.1) Il sig. aveva quindi chiesto: “1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.; 2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria, in quanto trattasi di credito totalmente prescritto;
3) in ipotesi subordinata, Voglia dichiarare prescritti i canoni di locazione da giugno 2011 ad agosto 2013 in virtù dell'effetto estintivo immediato dell'instaurazione del procedimento 2692/2011 RG;
4) in ultima e denegata ipotesi, ritenere prescritta la differenza di canone fino a maggio 2012 incluso;
5) in diritto, Voglia ritenere improcedibile la domanda dispiegata in via monitoria per assenza di una condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.3) Il sig. costituitosi in prime cure, aveva contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, in particolare eccependo anzitutto la tardività dell'opposizione e l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 650 c.p.c.
Il predetto convenuto opposto aveva poi evidenziato che:
o il pagamento dei canoni (nella misura prevista dall'originario contratto) era già stato chiesto con l'intimazione di sfratto per morosità;
o “...prima del decreto ingiuntivo qui opposto il Sig. aveva già effettuato CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, (D.I. 156/18), anch'esso opposto tardivamente dal Per_ Sig. al fine di richiedere la differenza dei canoni dovuti, a seguito del quale
3 ha notificato anche atto di precetto, anch'esso opposto, con giudizio inerente
l'opposizione, giudizio che, (a differenza di quello di opposizione a decreto ingiuntivo), si è concluso con sentenza del 23.11.2020 Giudice Dr. L. Pastacaldi che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto in ragione di un vizio di forma che inficiava la validità del decreto ingiuntivo in quanto non riferibile al Sig.
Per_
per un errore materiale non corretto nel decreto del Tribunale di Pisa”;
o l'eccezione di prescrizione era dunque infondata.
1.3.1) Il sig. aveva quindi chiesto: “In via preliminare rigettare la richiesta CP_1 di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. In via subordinata e nel rito, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 1698/2020 in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c., e per l'effetto confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto;
In via subordinata nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'opposizione a decreto in quanto infondata. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era fondata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell'opposto, sollevata da parte opponente all'esito di tale costituzione, in quanto:
o “...a mente dell'art. 416 c.p.c. è onere di parte convenuta costituirsi nel termine dei 10 giorni precedenti all'udienza, al fine di non incorrere nella decadenza dai mezzi istruttori, inclusa la produzione documentale”;
o “Essendosi Gotta costituito in data 28.6.2023, con udienza fissata al
1.7.2021, questi è incorso in decadenza: ne consegue che non sono utilizzabili ai fini della decisione i documenti allegati alla comparsa di costituzione. Né la circostanza che l'udienza sia stata rinviata al 19.7.2021 può giovare alla stregua di una rimessione in termini, essendo il decreto di differimento dell'udienza, intervenuto quando il termine per la costituzione era già scaduto”
− l'opposizione era infondata, essendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto:
o doveva “...ritenersi idonea ai fini interruttivi la comunicazione via fax inviata all'avvocato di parte opponente, e datata 28.6.2016”;
o “...nel caso in esame è incontroverso che la missiva sia stata inviata a mezzo fax il 28.6.2016 all'avv. Alessia Ratti, che ha difeso e rappresentato Per_ nel giudizio R.G. n. 2692/2011 Tribunale di Pisa, definito con sentenza n. 848/2016 del 22.6.2016 (cfr. allegati monitorio). Oltre alla
4 contiguità temporale, tra la missiva e il deposito della sentenza vi è una stretta correlazione, tale da non poter far dubitare degli elementi oggettivi della richiesta di pagamento – del resto ben esplicitata nella comunicazione a mezzo fax, ad onta di quanto sostenuto dall'opponente – ricavabili anche per relationem, quelli soggettivi essendo invece ben espressi. Trattasi di elementi seri e univoci nel senso della rappresentanza
Per_ anche in sede stragiudiziale da parte del difensore di che, del resto, nel forte quadro di presunzioni indicato, non ha apportato elementi di segno contrario (ad es. altri rapporti di dare/avere tra le parti)”.
1.4.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi respinto l'opposizione e condannato il sig.
Per_ al pagamento del 50% delle spese di lite (con compensazione del residuo), liquidate a tal fine in € 1.900,00 oltre accessori. Per_ 2) Nei confronti di tale sentenza ha quindi proposto appello il sig. con atto di citazione notificato il 19.10.2024.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sulla idoneità della comunicazione a mezzo fax”, contestando la valenza interruttiva della prescrizione ad essa attribuita dal giudice di prime cure;
2°. “Intervenuta prescrizione parziale”, rilevando che, anche a voler riconoscere la predetta efficacia interruttiva, essa non si sarebbe estesa ai canoni maturati da febbraio 2011 a giugno 2011, con conseguente non debenza – quindi – dell'importo di € 1.700,00
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha preliminarmente eccepito CP_1
Per_ l'inammissibilità dell'appello per tardività della relativa proposizione, avendo il sig. proposto l'impugnazione in oggetto con atto di citazione che era stato notificato in data
19.10.2023, con iscrizione a ruolo avvenuta poi in data 26.10.2023 e ciò, tuttavia, nonostante che la sentenza di primo grado fosse stata notificata a controparte in data
20.9.2023.
L'appello, infatti, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e, anche se la proposizione con atto di citazione non inficiava la validità dell'instaurazione, nondimeno la citazione avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria entro il termine di trenta giorni fissato per la proposizione dell'appello, come ritenuto dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
5 Contestato infine anche il merito dell'opposizione, l'appellato ne ha chiesto la reiezione con conferma della sentenza impugnata, presentando le conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Con provvedimento del 23.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito, con passaggio ex artt. 426 e 439 c.p.c. al rito locatizio, assegnazione di termini per il deposito di memorie e documenti integrativi degli atti introduttivi e fissazione di udienza di discussione.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello debba essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata da parte appellata.
3.1) La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se
l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (così Cass. 9530 del 22.4.2010; nello stesso senso, cfr Cass. 14401 del 10.7.2015, cfr Cass. 8947 del 18.4.2006, Cass. 5150 del
12.3.2004).
Dunque, essendo pacifico che:
− la sentenza impugnata è stata notificata all'appellante in data 20.9.2023, per stessa allegazione dell'appellante medesimo;
− l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato via pec in data 19.10.2023
(come da documentazione dimessa dall'appellante);
− l'atto notificato è stato depositato in cancelleria in data 26.10.2023 ed iscritta a ruolo in tale data (come da risultanze emergenti dal registro storico della cancelleria telematica del fascicolo in oggetto).
Dunque risulta come l'atto sia stato depositato dopo il decorso del termine di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza, ex art. 326 c.p.c.
3.2) Ne consegue la tardività della proposizione del gravame e l'inammissibilità dello stesso.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
6 € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Persona_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Persona_1 CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, Per_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2099/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Alessia Persona_1
Ratti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Francesco CP_1
Niccolai, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di appello civile di Firenze, contrariis reiectis: - in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 871/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Giudice Dr. Pruneti, nell'ambito del giudizio numero 474/2021 RG, deposita in cancelleria in data 7.7.2023, notificata in data 20.09.2023, accogliere le conclusioni avanzate già nel giudizio di primo grado, ovvero “Voglia nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria, in quanto trattasi di credito totalmente prescritto”. - In ipotesi, dichiarare come prescritto il credito da febbraio 2011 a giugno 2011 inclusi. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevata dall'appellato innanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposto nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, -in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
Per_ l'appello proposto dal sig. perché tardivo per tutti i motivi indicati in premessa, procedendo ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.; -nel merito, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza n° 871/2023 del Tribunale di Pisa. Condannare in ogni caso l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese generali 15, c.a.p. ed i.v.a. come per legge”.
MOTIVAZIONE
1) Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 871/2023 del Persona_1
Tribunale di Pisa, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig.
Per_ nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1698/2020, emesso dal Tribunale di Pisa su ricorso del sig. , per l'importo di € 10.200,00 (a titolo di pagamento di CP_1
canoni di locazione scaduti e non versati).
1.1) Il decreto ingiuntivo predetto era infatti stato emesso su istanza del sig. CP_1
Per_ che, allegando di aver concesso in locazione al sig. un immobile sito in Pisa, via
Per_ Fucini n. 48, dall'aprile 2009, aveva esposto come lo stesso sig. si fosse poi reso moroso nel pagamento dei canoni: per tale motivo era stato intimato sfratto per morosità, con domanda poi accolta con sentenza n. 848/20216 del Tribunale di Pisa.
2 Residuando un debito per canoni non pagati (o, più correttamente, per il differenziale dell'ammontare del canone dovuto in forza del nuovo contratto di locazione intercorso tra le parti nel 2011), per l'importo di € 10.200,00, il sig. aveva quindi CP_1
chiesto ed ottenuto il predetto decreto. Per_ 1.2) Con ricorso depositato in data 9.2.2021, sig. aveva dunque proposto opposizione nei confronti di tale decreto, allegando che:
• il credito vantato in sede monitoria era interamente prescritto, dal momento che lo stesso atteneva alla differenza tra i canoni di locazione pattuiti nel tempo tra le parti, in particolare con riferimento al periodo compreso tra febbraio 2011 e agosto
2013;
• la prescrizione quinquennale relativa a tale credito non era stata interrotta da alcun atto, tantomeno dall'atto introduttivo della pregressa causa intercorsa tra le parti, con la quale era stato unicamente intimato lo sfratto per morosità, senza alcuna richiesta di pagamento degli importi ancora dovuti a titolo di canone;
• il aveva inviato un fax, in data 28.6.2017, che non poteva tuttavia assurgere a CP_1
valido atto interruttivo della prescrizione o, in denegata ipotesi, poteva valere solo per quelli successivi a maggio 2012.
Per_ 1.2.1) Il sig. aveva quindi chiesto: “1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.; 2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria, in quanto trattasi di credito totalmente prescritto;
3) in ipotesi subordinata, Voglia dichiarare prescritti i canoni di locazione da giugno 2011 ad agosto 2013 in virtù dell'effetto estintivo immediato dell'instaurazione del procedimento 2692/2011 RG;
4) in ultima e denegata ipotesi, ritenere prescritta la differenza di canone fino a maggio 2012 incluso;
5) in diritto, Voglia ritenere improcedibile la domanda dispiegata in via monitoria per assenza di una condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.3) Il sig. costituitosi in prime cure, aveva contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, in particolare eccependo anzitutto la tardività dell'opposizione e l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 650 c.p.c.
Il predetto convenuto opposto aveva poi evidenziato che:
o il pagamento dei canoni (nella misura prevista dall'originario contratto) era già stato chiesto con l'intimazione di sfratto per morosità;
o “...prima del decreto ingiuntivo qui opposto il Sig. aveva già effettuato CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, (D.I. 156/18), anch'esso opposto tardivamente dal Per_ Sig. al fine di richiedere la differenza dei canoni dovuti, a seguito del quale
3 ha notificato anche atto di precetto, anch'esso opposto, con giudizio inerente
l'opposizione, giudizio che, (a differenza di quello di opposizione a decreto ingiuntivo), si è concluso con sentenza del 23.11.2020 Giudice Dr. L. Pastacaldi che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto in ragione di un vizio di forma che inficiava la validità del decreto ingiuntivo in quanto non riferibile al Sig.
Per_
per un errore materiale non corretto nel decreto del Tribunale di Pisa”;
o l'eccezione di prescrizione era dunque infondata.
1.3.1) Il sig. aveva quindi chiesto: “In via preliminare rigettare la richiesta CP_1 di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. In via subordinata e nel rito, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 1698/2020 in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c., e per l'effetto confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto;
In via subordinata nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'opposizione a decreto in quanto infondata. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era fondata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell'opposto, sollevata da parte opponente all'esito di tale costituzione, in quanto:
o “...a mente dell'art. 416 c.p.c. è onere di parte convenuta costituirsi nel termine dei 10 giorni precedenti all'udienza, al fine di non incorrere nella decadenza dai mezzi istruttori, inclusa la produzione documentale”;
o “Essendosi Gotta costituito in data 28.6.2023, con udienza fissata al
1.7.2021, questi è incorso in decadenza: ne consegue che non sono utilizzabili ai fini della decisione i documenti allegati alla comparsa di costituzione. Né la circostanza che l'udienza sia stata rinviata al 19.7.2021 può giovare alla stregua di una rimessione in termini, essendo il decreto di differimento dell'udienza, intervenuto quando il termine per la costituzione era già scaduto”
− l'opposizione era infondata, essendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto:
o doveva “...ritenersi idonea ai fini interruttivi la comunicazione via fax inviata all'avvocato di parte opponente, e datata 28.6.2016”;
o “...nel caso in esame è incontroverso che la missiva sia stata inviata a mezzo fax il 28.6.2016 all'avv. Alessia Ratti, che ha difeso e rappresentato Per_ nel giudizio R.G. n. 2692/2011 Tribunale di Pisa, definito con sentenza n. 848/2016 del 22.6.2016 (cfr. allegati monitorio). Oltre alla
4 contiguità temporale, tra la missiva e il deposito della sentenza vi è una stretta correlazione, tale da non poter far dubitare degli elementi oggettivi della richiesta di pagamento – del resto ben esplicitata nella comunicazione a mezzo fax, ad onta di quanto sostenuto dall'opponente – ricavabili anche per relationem, quelli soggettivi essendo invece ben espressi. Trattasi di elementi seri e univoci nel senso della rappresentanza
Per_ anche in sede stragiudiziale da parte del difensore di che, del resto, nel forte quadro di presunzioni indicato, non ha apportato elementi di segno contrario (ad es. altri rapporti di dare/avere tra le parti)”.
1.4.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi respinto l'opposizione e condannato il sig.
Per_ al pagamento del 50% delle spese di lite (con compensazione del residuo), liquidate a tal fine in € 1.900,00 oltre accessori. Per_ 2) Nei confronti di tale sentenza ha quindi proposto appello il sig. con atto di citazione notificato il 19.10.2024.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sulla idoneità della comunicazione a mezzo fax”, contestando la valenza interruttiva della prescrizione ad essa attribuita dal giudice di prime cure;
2°. “Intervenuta prescrizione parziale”, rilevando che, anche a voler riconoscere la predetta efficacia interruttiva, essa non si sarebbe estesa ai canoni maturati da febbraio 2011 a giugno 2011, con conseguente non debenza – quindi – dell'importo di € 1.700,00
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha preliminarmente eccepito CP_1
Per_ l'inammissibilità dell'appello per tardività della relativa proposizione, avendo il sig. proposto l'impugnazione in oggetto con atto di citazione che era stato notificato in data
19.10.2023, con iscrizione a ruolo avvenuta poi in data 26.10.2023 e ciò, tuttavia, nonostante che la sentenza di primo grado fosse stata notificata a controparte in data
20.9.2023.
L'appello, infatti, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e, anche se la proposizione con atto di citazione non inficiava la validità dell'instaurazione, nondimeno la citazione avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria entro il termine di trenta giorni fissato per la proposizione dell'appello, come ritenuto dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
5 Contestato infine anche il merito dell'opposizione, l'appellato ne ha chiesto la reiezione con conferma della sentenza impugnata, presentando le conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Con provvedimento del 23.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito, con passaggio ex artt. 426 e 439 c.p.c. al rito locatizio, assegnazione di termini per il deposito di memorie e documenti integrativi degli atti introduttivi e fissazione di udienza di discussione.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello debba essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata da parte appellata.
3.1) La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se
l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (così Cass. 9530 del 22.4.2010; nello stesso senso, cfr Cass. 14401 del 10.7.2015, cfr Cass. 8947 del 18.4.2006, Cass. 5150 del
12.3.2004).
Dunque, essendo pacifico che:
− la sentenza impugnata è stata notificata all'appellante in data 20.9.2023, per stessa allegazione dell'appellante medesimo;
− l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato via pec in data 19.10.2023
(come da documentazione dimessa dall'appellante);
− l'atto notificato è stato depositato in cancelleria in data 26.10.2023 ed iscritta a ruolo in tale data (come da risultanze emergenti dal registro storico della cancelleria telematica del fascicolo in oggetto).
Dunque risulta come l'atto sia stato depositato dopo il decorso del termine di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza, ex art. 326 c.p.c.
3.2) Ne consegue la tardività della proposizione del gravame e l'inammissibilità dello stesso.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
6 € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Persona_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Persona_1 CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, Per_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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