Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14252/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott.ssa Chiara Comune Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 11.4.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede legale in Alessandria, Piazza Ambrosoli Controparte_1
n. 5, P.I.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Sciolla (C.F.: P.IVA_1 C.F._1
, (C.F.: ), e (C.F. )
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3 del Foro di Torino, ed (C.F.: ) del Foro di Alessandria, ed Parte_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso lo Studio dei primi tre in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92
ATTRICE contro nata a [...] il [...] ( ), res. in Controparte_2 C.F._5
Alessandria, via .C. Battisti, 23, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Massimo Strozzi del Foro di
Alessandria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, via Mazzini n. 46
CONVENUTA
OGGETTO: , rapporti sociali, esclusione socio, Controparte_1
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“A) in via istruttoria: per tuziorismo, previa occorrendo revoca dell'Ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie della attrice, si insta per l'ammissione di tutte le prove documentali depositate CP_1 in giudizio, e di quelle orali dedotte nelle memorie istruttorie;
B) nel merito:
pagina 1 di 8
Cooperativa attrice ha legittimamente escluso la convenuta IG.ra da socia della Controparte_2
Cooperativa, ex art. 11, dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, censito al NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 4, categoria
A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 24 cat. C6 classe 4 che dunque oggi detiene sine nullo titulo;
2) dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta IG.ra a rilasciare Controparte_2 immediatamente il predetto alloggio sociale, sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, censito al
NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 4, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 24 cat. C6 classe 4, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo;
3) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere Controparte_2 alla Cooperativa attrice l'importo di € 5.452,62 per i canoni di assegnazione e spese accessorie così risultante: € 247,01 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per DICEMBRE 2019; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per GENNAIO 2020; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per FEBBRAIO 2020; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per € 251,99 per residuo sul canone di Parte_4 godimento e spese accessorie per APRILE 2020; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per Parte_5
€ 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per LUGLIO 2020; € Parte_6
251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per 2020; € 251,99 per Pt_7 residuo sul canone di godimento e spese accessorie per SETTEMBRE 2020 ; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per 2020; € 251,99 per residuo sul canone di Pt_8 godimento e spese accessorie per NOVEMBRE 2020; € 251,99 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per DICEMBRE 2020; € 712,66 per CONGUAGLIO Controparte_3
€ 53,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per 2021; € 53,59 per Pt_9 residuo sul canone di godimento e spese accessorie per FEBBRAIO 2021; € 53,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per MARZO 2021; € 53,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per APRILE 2021; € 33,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per € 73,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per Parte_10
€ 93,59 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie per LUGLIO 2021; € Parte_11
1.053,94 per 020; Parte_12
4) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere Controparte_2 alla Cooperativa attrice l'importo di € 20.703,58 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo relativa ai mesi da agosto 2021 a gennaio 2025, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di
NOVEMBRE 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2022; € 353,32 per indennità pagina 2 di 8 di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO 2022; € 1.793,89 per conguaglio spese condominiali 2021; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2022; € 353,32 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2022; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2022; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2022; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE
2022; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO
2023; € 1.539,90 per 2022; € 374,40 per indennità di Parte_12 occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2023; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO
2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2024; €
374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2024; € 1.940,11 per conguaglio spese condominiali 2023; €
374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2024 ; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2024; € 374,40 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di
GENNAIO 2025 così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento maggiorato del 20%, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l'importo;
5) dichiarare tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere alla Controparte_2
attrice le indennità di occupazione senza titolo che matureranno nelle more del giudizio CP_1 sino all'emanazione della sentenza nonché quelle successive sino all'effettiva liberazione dell'unità abitativa, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento così come mensilmente determinato dalla Cooperativa maggiorato del 20% ovvero, in alternativa, al pagina 3 di 8 risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal
Giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l'importo;
6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino alla domanda e con gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo, come per legge.
C) Sulle eccezioni e difese avversarie:
C.1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni, difese e conclusioni di parte convenuta:
i) per carenza di legittimazione attiva ed interesse, essendo controparte irrimediabilmente esclusa dalla Compagine sociale e decaduta dall'assegnazione; ii) per mancata impugnazione della delibera di esclusione e decadenza dall'assegnazione adottata dal
C.d.A. della con delibera in data 21/07/2021; CP_1
iii) per tardiva costituzione di parte convenuta, oltre il termine di 20 giorni precedenti la prima udienza indicativa ex art. 167 c.p.c., con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra le quali rientrano le contestazioni avverse;
C.2) nel merito: respingere le eccezioni e difese avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto oltreché sfornite di prova.
D) In via riconvenzionale subordinata, rispetto alla eccezione di nullità ex adverso formulata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle conclusioni rassegnate dal convenuto in comparsa di risposta:
1) accertare e dichiarare che l'occupazione dell'alloggio sociale è ab origine sine titulo e, conseguentemente, condannare la convenuta IG.ra al rilascio immediato Controparte_2 dell'alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, censito al NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 4, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp.
1257, sub. 24 cat. C6 classe 4;
2) dichiarare tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere alla Controparte_2
Cooperativa attrice una indennità a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per l'occupazione senza titolo dell'alloggio, in misura pari ai canoni sociali ed alle spese non pagati fino all'esclusione per un importo di €. 5.452,62, nonché pari alle indennità di occupazione maturate successivamente all'esclusione e fino alla sentenza, ad oggi ammontanti ad € 20.703,58, come indicato nel precedente punto B.4). Il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino alla domanda e con gli interessi di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c. dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo, come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
PARTE CONVENUTA
“Dichiarare la nullità dell'atto di assegnazione dell'alloggio e box prenotati dalla sig. CP_2
, ma per motivi ben diversi da quelli denunciati dalla cooperativa, dal momento che la condizione
[...] stabilita anche nello statuto, che fossero ultimati i lavori di costruzione del complesso immobiliare non si era ancora verificata;
pagina 4 di 8 2) Dichiarare quindi illegittimo e respingere l'atto di esclusione della sig. come socia Controparte_2 della cooperativa e annullare tutti gli atti che ne sono conseguiti, con particolare riferimento alla domanda di rilascio dell'alloggio prenotato e intempestivamente assegnato;
3) Dichiarare illegittime e respingere le richieste di condanna a corrispondere alla cooperativa le somme indicate nei punti nn. 3,4 e 5 dell'atto di citazione dando atto di quanto versato da parte della sig.
e come conseguenza dell'illegittimità dell'atto di assegnazione non preceduto Controparte_2 dall'ultimazione dei lavori di costruzione ed ora anche perché la cooperativa, sospendendo illegittimamente l'erogazione dei servizi, ha illegalmente costretto alcuni soci a corrispondere gli importi indicati in citazione prima che ne fosse maturato il diritto alla relativa riscossione.
4) Dichiarare illegittima la pretesa di porre a carico dei soci unilateralmente un'indennità di occupazione abusiva, senza rinunciare al contributo mutualistico cessato con la presunta esclusione da socia.
Con rifusione delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione la prospetta, in sintesi, le seguenti circostanze: Controparte_1
- la convenuta è socia della cooperativa dal 22/1/2018, e dal 19/3/2018 gode dell'assegnazione dell'alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare Battisti 23, alloggio realizzato dalla cooperativa nell'ambito di un intervento di edilizia abitativa convenzionata e sottoposto alla disciplina prevista nell'apposita convenzione stipulata con il Comune di Alessandria;
- le norme interne prevedono, a carico dell'assegnatario, il pagamento di un canone di godimento determinato con i criteri individuati dalla citata convenzione e nel contratto di assegnazione;
- dal mese di novembre 2018 la socia ha smesso di corrispondere il canone mensile dovuto;
- con lettera del 17/5/2021, essa è stata messa in mora per il pagamento delle mensilità fino a quel momento scadute, pari a complessivi € 5.641,50, da pagarsi nel termine perentorio di 30 giorni pena l'esclusione da socia e la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio;
- essa non ha corrisposto quanto dovuto;
- con delibera del C.d.A. del 21/7/2021, la Cooperativa ha deliberato la sua esclusione e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale;
- in pari data, la ha annotato l'esclusione sul libro Soci;
CP_1
- l'esclusione è stata comunicata al convenuto con lettera raccomandata del 19/8/2021, unitamente all'avviso che avrebbe potuto proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni;
- nessuna opposizione è stata proposta entro tale termine;
- dal mese di agosto 2021, la convenuta continua ad occupare l'immobile senza titolo.
2) Pertanto, parte attrice chiede la condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni scaduti e delle spese accessorie (per i mesi da dicembre 2019 a luglio 2021, per € 5.452,62), dell'indennità di occupazione per il periodo successivo fino alla data della precisazione delle conclusioni (€ 20.703,58 per i mesi da agosto 2021 a gennaio 2025, calcolati come da contratto in misura corrispondente ai canoni di godimento maggiorati del 20%).
pagina 5 di 8 3) La convenuta, regolarmente costituita, ha contestato la fondatezza della domanda per i seguenti motivi:
- in primo luogo, sarebbe nullo l'atto di assegnazione dell'alloggio, non essendo mai stati ultimati i lavori dell'edificio, come attestato da una relazione tecnica di parte che documenta numerosi vizi e lacune nell'alloggio e nelle parti comuni;
- inoltre, sarebbe illegittimità la richiesta di contributi mutualistici, introdotti con modifica statutaria successiva alla sua ammissione quale socia, nonché la sospensione dei servizi comuni disposta dalla
Cooperativa;
- infine, vi sarebbero errori nei conteggi delle somme richieste.
4) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Nelle more, mutato il giudice istruttore, parte attrice ha dato atto dell'evento interruttivo determinato dal decesso del legale di controparte. Il giudizio
è stato interrotto con provvedimento del 5.9.2024, e riassunto in data 3.10.2024. La convenuta si è costituita con nuovo difensore e all'udienza del 9.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termini ridotti per le memorie conclusioni e di replica.
5) Le domande attoree sono fondate, essendo documentalmente provati sia l'assegnazione del bene alla convenuta sia la sua successiva esclusione da socia della cooperativa (docc. da 1 a 9).
La convenuta, a sua volta, non ha invece dimostrato il versamento delle somme dovute per il godimento dell'alloggio e delle sue pertinenze. Anche l'indennità di occupazione per il periodo successivo all'esclusione è dovuta, nella misura richiesta e determinata in base all'art. 5 del contratto di assegnazione (doc. 3 di parte convenuta), ma anche in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c., considerato quale “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011; Cass. 15301/2000).
6) Più precisamente, per quanto riguarda l'esclusione dalla Cooperativa, la relativa delibera non risulta impugnata nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 2533 c.c., e pertanto i suoi effetti sono definitivamente stabilizzati, ed è anche venuto meno il titolo che abilita la al godimento CP_2 dell'immobile (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10425 del 18/05/2005) Pertanto, è pacifico che la convenuta dovrà rilasciare l'immobile, non avendo più alcun titolo per occuparlo.
7) Per quanto riguarda l'incidenza dei presunti vizi dell'alloggio sulla validità dell'atto di assegnazione per mancata ultimazione dei lavori, si deve osservare che l'esistenza di vizi e di opere ancora da completare non incidono sulla abitabilità dell'alloggio, che infatti risulta occupato dalla CP_2 ancora oggi. Come doc. 14 la ha prodotto la “segnalazione certificata di agibilità” inviata CP_1 dal Direttore dei Lavori al Comune di Alessandria, e non risulta che lo stesso Comune abbia successivamente negato l'agibilità.
In ogni caso, non sono dedotti elementi concreti, né sul piano normativo né su quello contrattuale, per poter ritenere che la presenza di lavori da ultimare determini la nullità dell'assegnazione dell'alloggio pagina 6 di 8 alla convenuta. L'assegnazione, in realtà, trova la sua disciplina fondamentale nel contratto stipulato tra le parti, nel quale l'assegnataria ha dichiarato di accettare l'immobile nello stato in cui si trova. Infatti, si deve ricordare che “in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma” (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013).
Al rapporto di scambio paiono applicabili per analogia le norme sulla locazione (cfr., per l'ipotesi di subentro del coniuge assegnatario della casa familiare, Cass. 12114/2020).
La convenuta, quindi, avrebbe potuto attivare i rimedi previsti dall'art. 1578 c.c. per i vizi della cosa locata, chiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, ma non risulta che abbia fatto né l'uno né l'altro, in sostanza limitandosi a pretendere di godere dell'alloggio per molti anni senza corrispondere alcun corrispettivo.
8) Parimenti infondata è la contestazione circa la legittimità dei contributi mutualistici.
Rientra nei poteri dell'assemblea modificare lo statuto introducendo nuovi obblighi contributivi, purché funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico. Nel caso di specie, la modifica statutaria è stata validamente deliberata dall'assemblea straordinaria del 12/04/2018 ed i contributi richiesti sono destinati a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
Si tratta, d'altra parte, di modifica che la convenuta non solo non ha mai impugnato, ma ha anche accettato, se si considera il fatto che essa ha stipulato il contratto di assegnazione dell'alloggio ed il contratto di rapporto mutualistico il 28.9.2018 (docc. 3 e 4 di parte attrice), e quindi ha accettato le condizioni di partecipazione alla Cooperativa quando la suddetta modifica statutaria era stata già approvata.
9) Per quanto riguarda infine l'ammontare della morosità, le eccezioni della convenuta sono essenzialmente due.
La prima sviluppata in atto di citazione, è esposta nei seguenti termini: “Data la difficoltà di rivedere i conteggi predisposti dalla cooperativa, anche per la mancata disponibilità delle bollette, delle fatture e della documentazione contabile, ci si limita all'esemplificazione di alcune voci relative alle spese di amministrazione, al consumo dell'acqua e all'assurdità di rilevare che nell'elenco di quanto dovuto mensilmente per spese accessorie, figura persino un importo relativo ai box che, come sappiamo, non erano ultimati né utilizzabili,
a) Quanto alle spese di amministrazione, si osserva che essa viene pretesa dalla società almeno due volte: una prima volta nel c.d. contratto di assegnazione del 3.8.18 al paragrafo n.13 dove si espone che le spese di amministrazione dell'immobile sono pari al 5% del canone e una seconda nel c.d. contratto di rapporto mutualistico sottoscritto il 30.8.18 dove sono indicate in
€.3.500,00 annui + IVA. Quanto alla seconda, si segnalano le segg. anomalie risultanti dalle tabelle che si allegano: il consumo condominiale nel '19 è stato di mc 352,54, nel 20 di 408,84
e nel 21 di 5.313,11; anche il costo ha subito uno strano rialzo: nel 19 era di €.0,522, nel 20 di 0,741 e nel 21 di 4,278; anche per i costi dell'acqua calda insorgono perplessità: nel 19 il costo al mc era di e.19,568, nel 20 era di 21,269 e nel 21 di 41,135”.
Si tratta, quindi, di una contestazione estremamente generica, come tale non significativa, che per un verso confonde le spese di amministrazione dell'alloggio, inerenti al rapporto sinallagmatico di scambio, con il contributo mutualistico dovuto dal socio, finalizzato ad assicurare alla cooperative le pagina 7 di 8 risorse per perseguire il suo oggetto sociale, per altro verso si limita ad adombrare dubbi sulla correttezza dei consumi addebitati, senza alcuna allegazione più specifica.
La seconda contestazione, precisata in prima memoria ex art. 183 c.p.c., è che la ha CP_2 provveduto a pagamenti in favore della per l'importo complessivo di €. 5.753,96. La CP_1 circostanza è però irrilevante, trattandosi di somme già detratte dal debito a suo carico nel conteggio della morosità prodotto dalla parte attrice.
10) In conclusione, la domanda deve essere accolta, e, pertanto, la convenuta deve essere condannata a rilasciare l'immobile e, sulla base di conteggi prospettati dall'attrice e mai efficacemente contestati, a pagare le somme richieste.
Su tali somme sono dovuti interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo, non invece la rivalutazione monetaria richiesta, non essendo stato provato il maggior danno.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, applicando in misura prossima ai minimi i parametri previsti per il valore della causa, tenuto conto della semplicità delle questioni dedotte e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accerta l'esclusione di dalla Controparte_2 Controparte_1
a decorrere dal 19/7/2021, e la sua decadenza dal rapporto di assegnazione
[...] dell'alloggio di proprietà della stessa;
CP_1
- condanna a rilasciare immediatamente alla Controparte_2 Controparte_1
l'alloggio sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, censito al NCEU
[...] al foglio 120, mapp. 1257, sub. 4, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 24 cat. C6 classe 4, libero da persone e cose;
- condanna a pagare alla , a Controparte_2 Controparte_1 titolo di canoni di godimento scaduti, la somma di € 5.452,62, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a pagare alla , a Controparte_2 Controparte_1 titolo di indennità di occupazione, la somma di € 20.703,58, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna a pagare alla le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.809, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva.
Torino, 13.4.2025
Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8