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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1472 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1472/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esecizio responsabilità genitoriale e pendente TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
GIOIOSI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. SIMONA CP_1 C.F._2
BERNARDINETTI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 08.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ritualmente notificato a ha chiesto emettersi Parte_1 CP_1 provvedimento dir azione della responsabil in relazione alla figlia minore nata il [...]. A tal riguardo, dopo aver dato conto delle rispettive condizioni Per_1 delle parti, ha avanzato specifiche richieste in merito alle modalità di incontro padre/figlia ed all'entità del mantenimento da stabilire in favore della minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla contestando in merito alla modalità di affidamento e di collocazione della minore, ha contestato le deduzioni di merito in ordine alla quantificazione del contributo per il mantenimento della minore Nel corso della prima udienza le parti hanno aderito alla seguente proposta del giudice:
“1. affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 15,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1 Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 40% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
3. spese processuali compensate”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che alla luce dell'intervenuto accordo risulta provata l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendosi, pertanto, accogliere la domanda;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dispone in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di nata il Parte_1
04/03/1969 a VETRALLA e nato a NETTUNO il [...] in [...] alla figlia CP_1 minore nata il [...] secondo quanto concordato dalle parti e riportato in Persona_2 parte motiva della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 08/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1472/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esecizio responsabilità genitoriale e pendente TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
GIOIOSI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. SIMONA CP_1 C.F._2
BERNARDINETTI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 08.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ritualmente notificato a ha chiesto emettersi Parte_1 CP_1 provvedimento dir azione della responsabil in relazione alla figlia minore nata il [...]. A tal riguardo, dopo aver dato conto delle rispettive condizioni Per_1 delle parti, ha avanzato specifiche richieste in merito alle modalità di incontro padre/figlia ed all'entità del mantenimento da stabilire in favore della minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla contestando in merito alla modalità di affidamento e di collocazione della minore, ha contestato le deduzioni di merito in ordine alla quantificazione del contributo per il mantenimento della minore Nel corso della prima udienza le parti hanno aderito alla seguente proposta del giudice:
“1. affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 15,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1 Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 40% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
3. spese processuali compensate”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che alla luce dell'intervenuto accordo risulta provata l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendosi, pertanto, accogliere la domanda;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dispone in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di nata il Parte_1
04/03/1969 a VETRALLA e nato a NETTUNO il [...] in [...] alla figlia CP_1 minore nata il [...] secondo quanto concordato dalle parti e riportato in Persona_2 parte motiva della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 08/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco