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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.V.G. 6652/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Cristina Piscitelli
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Cinzia Ammirati
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 19/20.2.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I ricorrenti vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale sita in Roma,
Via Amba Aradam n. 16, rimarrà a disposizione della famiglia e i ricorrenti si alterneranno nella
Per_ stessa ogni 7 giorni per accudire le figlie;
3. La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e vivrà nella casa familiare di Roma, Via Amba Aradam n. 16 ove i genitori si alterneranno secondo le seguenti modalità:
4. Il padre, a settimane alterne, avrà con sé la figlia nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 8,00 del lunedì alle ore 8,00 della domenica;
5. La madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà nella settimana di spettanza del padre, compatibilmente con le esigenze della stessa e previa comunicazione ed accordo con il padre, così sarà anche per il padre;
in ogni caso, quale regime minimo di frequentazione, la madre o il padre 2 potranno vedere e tenere con sé la figlia come da separato piano genitoriale, sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6. Il padre e la madre potranno sempre e comunque far visita alla figlia quando vorranno, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, ed anzi si impegnano a collaborare fin d'ora per tutelare la serenità della figlia e garantire i detti tempi di visita con buonsenso, privilegiando sempre l'accordo e la stabilità della minore, e garantendo un clima di tranquillità e anche di reciproca stima e cooperazione;
7. Il IG. corrisponderà entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 1000,00
e cioè 334 euro per ogni figlia;
tale importo verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal mese di giugno 2025, in base alla variazione dell'indice ISTAT;
8. Il IGnor a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della moglie , verserà entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 mediante bonifico bancario, l'importo di euro 200,00 (Euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge a partire dal mese di giugno 2025; 9.
Saranno a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie, preventivamente concordate Parte_1
tra i coniugi, necessarie per le figlie. I coniugi concordano che per la classificazione delle spese straordinarie aderiscono al Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente trascritto;
tali spese, se anticipate dalla madre, saranno restituite dal padre, entro il quinto giorno di ogni mese successivo;
10. Il IGnor si impegna e obbliga fin da ora a Parte_1 pagare l'affitto dell'abitazione familiare che dovrà essere reperita quando i ricorrenti perderanno il diritto all'alloggio ad incarico attualmente assegnato. In tale circostanza il IG. si Parte_1
impegnerà, oltre al versamento del mantenimento come sopra specificato, a corrispondere un importo massimo di 1.000 € al mese comprensivo di contratto di locazione, relative spese accessorie ed utenze. Una volta decaduto il diritto del IG. all'assegnazione all'alloggio Parte_1 di Via dell'Amba Aradam, la sig.ra e il signor si impegnano sin d'ora a rilasciare Pt_2 Parte_1
l'alloggio entro i termini temporali e secondo le prescrizioni che saranno comunicate dall'Amministrazione FE, per evitare contenziosi a carico del titolare dell'alloggio (IG.
; 11. La casa di proprietà al 50% sita in EL (RM), via Colle Canale, n. 33, Parte_1
sarà messa in vendita non appena possibile e i proventi della eventuale vendita verranno ripartiti tra i due proprietari al 50%; 12. Il IG. continuerà a farsi carico esclusivo fino alla Parte_1 scadenza del mutuo contratto per l'acquisto della sopra citata casa di proprietà e dei prestiti contratti negli anni passati con la banca e l'PD (per un ammontare complessivo mensile ad oggi di circa 1.040€); 13. Il IG. continuerà a farsi carico delle bollette e le spese Parte_1 relative alla abitazione di Via dell'Amba Aradam in quanto assegnatario ad incarico dell'Alloggio da parte dell'Amministrazione FE (per una spesa complessiva media annua di 300 €/mese tra elettricità e riscaldamento); 14. Il IG. continuerà a farsi carico delle assicurazioni Parte_1 3 sanitarie attualmente in atto per la IG.ra e le figlie (pari a 110 € al mese); 15. I ricorrenti si Pt_2 concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23.11.1972 e , nata Roma il 15.06.1972, alle condizioni come integralmente Parte_2
riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 00102, parte II,
Serie A05);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 13.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi