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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2945/2024, avente ad oggetto “Occupazione senza titolo di immobile” tra
(C.F : , Parte_1 CodiceFiscale_1
DI (C.F. Parte_2 C.F._2
DI (C.F.: ) Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Avv.ti Matteo Sciuto e Nino Sciuto del
Foro di Catania con studio in Catania Via Monserrato n. 95, giusta procura in atti
- RICORRENTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], res.te in Catania, Controparte_1 CodiceFiscale_4
via Del Bosco n. 210,
- RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29.05.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio
[...]
per sentire dichiarare l'illegittimità dell'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà Controparte_1
sito in Catania, Via Del Bosco n. 210 p.1 da parte del resistente e, per l'effetto, sentirlo condannare all'immediato rilascio dell'immobile.
I ricorrenti hanno allegato:
- di essere proprietari dell' immobile suddetto, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio
70, particella 320, sub. 7, cat. A3, classe 4, vani 4,5, rendita catastale € 348,61, via Del Bosco n°210 P1, per averlo ricevuto per successione ereditaria di deceduto l'08/05/2018; Persona_1 -che il loro dante causa ha concesso in locazione a parte resistente l'appartamento suddetto con contratto scritto ma non registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che tale contratto è da ritenersi pertanto nullo;
- che è stato esperito il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della parte chiamata, odierna resistente.
Parte resistente non si è costituita in giudizio benchè il ricorso e il decreto di fissazione di udienza gli siano stati regolarmente notificati presso la sua residenza e precisamente presso l'immobile occupato. Deve, quindi, essere dichiarata la sua contumacia.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
[... Dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto denominato di “locazione” stipulato tra e non è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Persona_1 Controparte_1
Esso è quindi nullo e privo di giuridici effetti tra le parti. Conseguentemente l'occupazione dell'immobile da parte del resistente deve ritenersi sine titulo non sussistendo un valido titolo che giustifichi la sua permanenza nell'immobile.
La mancata partecipazione del resistente al presente procedimento non consente di apprezzare elementi di segno contrario.
Deve ritenersi raggiunta pertanto la prova dell'occupazione illegittima dell'immobile posto che i ricorrenti hanno allegato e attestato la loro proprietà dell'immobile, inoltre dalla documentazione in atti si evince che il resistente risiede presso l'immobile per cui è causa e la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata all'indirizzo dell'immobile occupato.
Ne discende che il resistente deve essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per le attività effettivamente svolte, come quantificate in dispositivo tenendo conto della natura documentale e contumaciale della causa e dell'attività processuale concretamente espletata, avuto riguardo ai parametri minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che occupa senza titolo l'immobile Controparte_1
sito in Catania, Via Del Bosco n. 210 p.1 di proprietà dei ricorrenti;
-condanna all'mmediato rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e Controparte_1
cose in favore dei ricorrenti;
-condanna a pagare ai ricorrenti le spese processuali del presente giudizio che Controparte_1 liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07.01.2025
La Giudice Onorario
Carmela Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2945/2024, avente ad oggetto “Occupazione senza titolo di immobile” tra
(C.F : , Parte_1 CodiceFiscale_1
DI (C.F. Parte_2 C.F._2
DI (C.F.: ) Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Avv.ti Matteo Sciuto e Nino Sciuto del
Foro di Catania con studio in Catania Via Monserrato n. 95, giusta procura in atti
- RICORRENTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], res.te in Catania, Controparte_1 CodiceFiscale_4
via Del Bosco n. 210,
- RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29.05.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio
[...]
per sentire dichiarare l'illegittimità dell'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà Controparte_1
sito in Catania, Via Del Bosco n. 210 p.1 da parte del resistente e, per l'effetto, sentirlo condannare all'immediato rilascio dell'immobile.
I ricorrenti hanno allegato:
- di essere proprietari dell' immobile suddetto, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio
70, particella 320, sub. 7, cat. A3, classe 4, vani 4,5, rendita catastale € 348,61, via Del Bosco n°210 P1, per averlo ricevuto per successione ereditaria di deceduto l'08/05/2018; Persona_1 -che il loro dante causa ha concesso in locazione a parte resistente l'appartamento suddetto con contratto scritto ma non registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che tale contratto è da ritenersi pertanto nullo;
- che è stato esperito il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della parte chiamata, odierna resistente.
Parte resistente non si è costituita in giudizio benchè il ricorso e il decreto di fissazione di udienza gli siano stati regolarmente notificati presso la sua residenza e precisamente presso l'immobile occupato. Deve, quindi, essere dichiarata la sua contumacia.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
[... Dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto denominato di “locazione” stipulato tra e non è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Persona_1 Controparte_1
Esso è quindi nullo e privo di giuridici effetti tra le parti. Conseguentemente l'occupazione dell'immobile da parte del resistente deve ritenersi sine titulo non sussistendo un valido titolo che giustifichi la sua permanenza nell'immobile.
La mancata partecipazione del resistente al presente procedimento non consente di apprezzare elementi di segno contrario.
Deve ritenersi raggiunta pertanto la prova dell'occupazione illegittima dell'immobile posto che i ricorrenti hanno allegato e attestato la loro proprietà dell'immobile, inoltre dalla documentazione in atti si evince che il resistente risiede presso l'immobile per cui è causa e la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata all'indirizzo dell'immobile occupato.
Ne discende che il resistente deve essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per le attività effettivamente svolte, come quantificate in dispositivo tenendo conto della natura documentale e contumaciale della causa e dell'attività processuale concretamente espletata, avuto riguardo ai parametri minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che occupa senza titolo l'immobile Controparte_1
sito in Catania, Via Del Bosco n. 210 p.1 di proprietà dei ricorrenti;
-condanna all'mmediato rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e Controparte_1
cose in favore dei ricorrenti;
-condanna a pagare ai ricorrenti le spese processuali del presente giudizio che Controparte_1 liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07.01.2025
La Giudice Onorario
Carmela Torrisi