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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4124/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
ROSA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIEROTTI STEFANIA, giusta procura speciale P.IVA_1 in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1035/2021 del 01.10.2021 con il quale il
Tribunale di Civitavecchia gli ingiungeva il pagamento di euro 46.144,62 oltre interessi al tasso legale dal 15.09.2011 al saldo, nonché le spese del presente procedimento.
pagina 1 di 7 Parte opponente deduceva che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione originava da un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile n. 416896 (ex n. 90228), concluso il 27.05.2011 per un importo di euro
45.000,00 da restituire in 120 rate mensili di euro 375,00 ciascuna con decorrenza dal
01.06.2011 e dal contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio n. 422190 (ex n. 92594), concluso il 21.06.2011 per un importo di euro 14.700,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 245,00 ciascuna con decorrenza dal 01.07.2011. In particolare, nel ricorso per ingiunzione la evidenziava che con riferimento ai Controparte_1 predetti contratti aveva eseguito soltanto due pagamenti a titolo di Parte_1 restituzione delle somme erogate, i quali venivano interrotti a causa della cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno opponente con la e in data 15.09.2011 e Pt_2 Controparte_2 che l'opposta non avrebbe percepito nulla a titolo di TFR vincolato al contratto di cessione del quinto stesso.
Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché il pagamento delle somme erogate in favore di a titolo di prestito era garantito dalle polizze n. 116999 Pt_1
e n. 120824 in virtù delle quali CF assicurazioni S.p.A. doveva corrispondere un indennizzo a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell'assicurato per qualunque causa
(art.
2.1 CGA). Difatti, l'evento garantito dalle predette coperture assicurative si verificava in data 15.09.2011 in seguito al licenziamento di parte opponente. Dopo il licenziamento, con due Racc. A/R del 19.04.2012, la per conto di UNIFIN S.p.a. Controparte_3
(rappresentante di comunicava a che il residuo debito del finanziamento CP_1 Pt_1 ammontava rispettivamente a euro 43.125,00 e 14.455,00 per un ammontare complessivo di euro 57.580,00 e di aver provveduto a richiedere alla lo svincolo Parte_3 delle somme accantonate a titolo di spettanze di fine rapporto.
Al contempo, la divisione sinistri della CF Assicurazioni S.p.A (vedi doc. 10 e 11) comunicava con riferimento alle polizze sottoscritte n. 116999 e n. 120824 di aver ricevuto da parte della Finanziaria UNIFIN la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro che aveva determinato l'interruzione delle quote mensili di rimborso dallo stesso dovute alla società in forza di contratti di finanziamento e ricordava all'opponente di comunicare alla finanziaria e alla Unifin i dati identificativi del nuovo datore di lavoro per la prosecuzione del piano di ammortamento (come previsto dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione). Infine, la pagina 2 di 7 divisione sinistri comunicava a che aveva diritto di richiedergli la restituzione di Pt_1 parte dell'eventuale indennizzo corrisposto alla Società erogatrice del prestito in misura del numero delle rate di rimborso maturate per tutto il periodo della nuova successiva occupazione.
Successivamente con Racc A/R del 28/09/2012 la diffidava la CP_3 Parte_3
e l'odierno opponente, suo ex dipendente, ad effettuare il pagamento del TFR e delle
[...] competenze finali dovute al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e vincolate ad UNIFIN.
Passati otto anni, in data 24/09/2020, i contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento venivano rinotificati al nuovo datore di lavoro, il quale, però, trattandosi di consulenza non poteva procedere alla trattenuta del quinto dello stipendio e, pertanto, il risultava ancora debitore dell'opponente. Pt_1
Tutto quanto sopra premesso, secondo l'opponente il decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittimo perché la CF Assicurazioni S.p.A. risultava tenuta all'indennizzo in quanto garante dell'opponente per la perdita d'impiego del 15.09.2011.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale insisteva nella propria pretesa creditoria, ritenendo l'importo ingiunto facilmente determinabile sulla scorta delle somme rimborsate e di quelle che rimaste insolute. L'opposta, inoltre, evidenziava che con Racc. A/R del
27.10.2016 richiedeva al il pagamento delle somme ancora dovute in forza dei Pt_1 contratti di finanziamento sottoscritti e che, soltanto all'esito del tentativo di rinotifica dei contratti di prestito con richiesta di prosecuzione delle rate di rimborso a mezzo di trattenuta stipendiale da effettuarsi presso il nuovo datore di lavoro, il in data 15.10.2020, Pt_1 comunicava alla di disconoscere la firma apposta sui relativi contratti instaurando CP_1 in merito anche un procedimento di mediazione, il quale però terminava con esito negativo attesa l'assenza di volontà di di raggiungere un accordo. In merito alle polizze Pt_1 sottoscritte a garanzia del prestito, la evidenziava che la Compagnia interveniva in CP_1 tutti i casi in cui il cedente/fruitore del prestito a seguito del mancato ricollocamento, entro
180 giorni dalla cessazione de rapporto lavorativo, non fosse più in grado di poter onorare le proprie obbligazioni di pagamento per impossibilità di proseguire con le rate di rimborso a mezza trattenuta stipendiale e per tale motivo la CF assicurazioni con le missive, prodotte dalla stessa opponente, ricordava al Cicerone i propri obblighi.
pagina 3 di 7 In ogni caso, l'opposta rilevava che la CF assicurazioni non procedeva all'indennizzo avendo rilevato delle irregolarità sui documenti prodotti e, pertanto, svolgeva tutte le successive attività a tutela delle proprie ragioni creditorie anche in considerazione del fatto che trattandosi di contratti conclusi nella forma della “cessione del credito pro solvendo” il debitore originario non è esonerato dall'obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di mutuo fino alla completa estinzione dei prestiti ottenuti.
Con la prima memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c., l'opponente ha modificato le proprie conclusioni formulando domanda riconvenzionale e chiedendo di accertare la violazione da parte di del principio generale della buona fede contrattuale con conseguente CP_1 condanna al risarcimento del danno pari all'importo che la CF assicurazioni avrebbe dovuto versate a a copertura dei prestiti. CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 3.04.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art.
pagina 4 di 7 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie la sottoscrizione dei contratti di finanziamenti nelle modalità e termini indicati dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad essere documentato in atti mediante deposito dei contratti e degli estratti conto, non è oggetto di contestazione tra le parti e deve pertanto ritenersi circostanza pacifica e provata.
Altrettanto pacifico e documentato risulta il pagamento delle sole prime due rate dei predetti finanziamenti, atteso il licenziamento dell'opponente in data 15.09.2011. Non sussiste pertanto alcuna carenza probatoria in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del credito vantato.
Non colgono nel segno le eccezioni svolte dall'opponente.
Invero sebbene il avesse stipulato due assicurazioni per il pagamento Pt_1 dell'indennizzo in caso di licenziamento, parte convenuta ha documentato di non aver potuto azionare la garanzia assicurativa, in quanto la Compagnia assicuratrice ha contestato delle gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese dall'assicurato e ha negato il pagamento dell'indennizzo (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Né la circostanza dedotta nelle memorie istruttorie per cui il avesse incaricato una società terza per la presentazione Pt_1 delle pratiche per l'attivazione dell'assicurazione consente di ritenere il medesimo esente da responsabilità in ordine all'erroneità delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate. Peraltro, ai sensi dell'art. 10 dei contratti di finanziamento sottoscritti la cessazione del rapporto di lavoro non esime il cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte della compagnia assicuratrice, come nel caso di specie, è legittima la richiesta di pagamento diretta al beneficiario del finanziamento da parte della
[...]
Nel caso di specie, inoltre, l'opponente non ha chiesto di estendere il CP_1 contraddittorio alla compagnia assicuratrice chiedendo di essere manlevato, pertanto il pagina 5 di 7 giudizio in ordine alla legittimità o meno del rifiuto opposta alla medesima al pagamento dell'indennizzo richiesto dall'opposta esula dal presente giudizio.
Anche con riferimento al versamento del TFR da parte del datore di lavoro dell'odierno opponente, deve rilevarsi come la parte opposta abbia documentato la chiusura del fallimento della società datrice di lavoro del con attestazione dell'assenza di attivo, per cui Pt_1 alcuna ulteriore posta attiva è stata percepita dall'opposta con riferimento ai finanziamenti oggetto di causa.
Né può ritenersi contraria a buona fede la condotta della società convenuta, come dedotto dall'opponente nelle memorie istruttorie, avendo la medesima documentato di essersi prontamente attivata per ottenere sia dalla compagnia assicuratrice che dal datore di lavoro dell'opponente il pagamento delle somme dovute dalla prima a titolo di indennizzo e dal secondo a titolo di TFR, non ottenendo alcun pagamento per causa a lei non imputabile.
Non coglie infine nel segno l'eccezione di prescrizione del credito in ragione dell'asserita mancata ricezione della diffida di pagamento del 26.10.2016.
Invero detta diffida risulta regolarmente recapitata all'indirizzo di residenza dell'opponente mediante raccomandata A/R.
Secondo le ordinarie regole del servizio postale, l'ufficiale postale non deve documentare specificamente l'identità del ricevente, non essendo necessario che lo stesso sia il destinatario dell'avviso o persona legata da un particolare rapporto con lo stesso. E' quindi indifferente ai fini del perfezionamento della notifica che la persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si l'attore od altro soggetto come ad esempio un familiare, un collaboratore domestico o il portiere (cfr. Cass. n. 25705/13).
L'assenza di necessità della relata di notifica determina l'irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sulla stessa o sulla ricevuta di ritorno, né d'altra parte Parte_1 sarebbe ammissibile la querela di falso.
In merito, infatti la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il pagina 6 di 7 destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020).
In altre parole, ove l'attore non abbia contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia la consegna delle raccomandate e la sottoscrizione degli avvisi a soggetto abilitato secondo la disciplina richiamata, limitandosi a contestare la genuinità delle sottoscrizioni ivi apposte negando che esse siano di propria mano, la relativa querela di falso deve ritenersi inammissibile, atteso che è stata finalizzata ad accertare la falsità di sottoscrizioni apposte su documenti che non hanno formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale (cfr. da ultimo, Tribunale Milano Sez. VI, Sent.,
21/01/2022; in termini, Tribunale Ancona Sez. I, Sent., 03/01/2022; Tribunale di Milano, sentenze n.9778/2013, n.10286/2013, n.2666/2018; sez.1 sent. n.14159/2016). Ed invero, in base alla disciplina sopra richiamata, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000).
In ragione delle predette valutazioni l'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1035/2021 del 01.10.2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.809 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4124/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
ROSA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIEROTTI STEFANIA, giusta procura speciale P.IVA_1 in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1035/2021 del 01.10.2021 con il quale il
Tribunale di Civitavecchia gli ingiungeva il pagamento di euro 46.144,62 oltre interessi al tasso legale dal 15.09.2011 al saldo, nonché le spese del presente procedimento.
pagina 1 di 7 Parte opponente deduceva che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione originava da un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile n. 416896 (ex n. 90228), concluso il 27.05.2011 per un importo di euro
45.000,00 da restituire in 120 rate mensili di euro 375,00 ciascuna con decorrenza dal
01.06.2011 e dal contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio n. 422190 (ex n. 92594), concluso il 21.06.2011 per un importo di euro 14.700,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 245,00 ciascuna con decorrenza dal 01.07.2011. In particolare, nel ricorso per ingiunzione la evidenziava che con riferimento ai Controparte_1 predetti contratti aveva eseguito soltanto due pagamenti a titolo di Parte_1 restituzione delle somme erogate, i quali venivano interrotti a causa della cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno opponente con la e in data 15.09.2011 e Pt_2 Controparte_2 che l'opposta non avrebbe percepito nulla a titolo di TFR vincolato al contratto di cessione del quinto stesso.
Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché il pagamento delle somme erogate in favore di a titolo di prestito era garantito dalle polizze n. 116999 Pt_1
e n. 120824 in virtù delle quali CF assicurazioni S.p.A. doveva corrispondere un indennizzo a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell'assicurato per qualunque causa
(art.
2.1 CGA). Difatti, l'evento garantito dalle predette coperture assicurative si verificava in data 15.09.2011 in seguito al licenziamento di parte opponente. Dopo il licenziamento, con due Racc. A/R del 19.04.2012, la per conto di UNIFIN S.p.a. Controparte_3
(rappresentante di comunicava a che il residuo debito del finanziamento CP_1 Pt_1 ammontava rispettivamente a euro 43.125,00 e 14.455,00 per un ammontare complessivo di euro 57.580,00 e di aver provveduto a richiedere alla lo svincolo Parte_3 delle somme accantonate a titolo di spettanze di fine rapporto.
Al contempo, la divisione sinistri della CF Assicurazioni S.p.A (vedi doc. 10 e 11) comunicava con riferimento alle polizze sottoscritte n. 116999 e n. 120824 di aver ricevuto da parte della Finanziaria UNIFIN la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro che aveva determinato l'interruzione delle quote mensili di rimborso dallo stesso dovute alla società in forza di contratti di finanziamento e ricordava all'opponente di comunicare alla finanziaria e alla Unifin i dati identificativi del nuovo datore di lavoro per la prosecuzione del piano di ammortamento (come previsto dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione). Infine, la pagina 2 di 7 divisione sinistri comunicava a che aveva diritto di richiedergli la restituzione di Pt_1 parte dell'eventuale indennizzo corrisposto alla Società erogatrice del prestito in misura del numero delle rate di rimborso maturate per tutto il periodo della nuova successiva occupazione.
Successivamente con Racc A/R del 28/09/2012 la diffidava la CP_3 Parte_3
e l'odierno opponente, suo ex dipendente, ad effettuare il pagamento del TFR e delle
[...] competenze finali dovute al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e vincolate ad UNIFIN.
Passati otto anni, in data 24/09/2020, i contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento venivano rinotificati al nuovo datore di lavoro, il quale, però, trattandosi di consulenza non poteva procedere alla trattenuta del quinto dello stipendio e, pertanto, il risultava ancora debitore dell'opponente. Pt_1
Tutto quanto sopra premesso, secondo l'opponente il decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittimo perché la CF Assicurazioni S.p.A. risultava tenuta all'indennizzo in quanto garante dell'opponente per la perdita d'impiego del 15.09.2011.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale insisteva nella propria pretesa creditoria, ritenendo l'importo ingiunto facilmente determinabile sulla scorta delle somme rimborsate e di quelle che rimaste insolute. L'opposta, inoltre, evidenziava che con Racc. A/R del
27.10.2016 richiedeva al il pagamento delle somme ancora dovute in forza dei Pt_1 contratti di finanziamento sottoscritti e che, soltanto all'esito del tentativo di rinotifica dei contratti di prestito con richiesta di prosecuzione delle rate di rimborso a mezzo di trattenuta stipendiale da effettuarsi presso il nuovo datore di lavoro, il in data 15.10.2020, Pt_1 comunicava alla di disconoscere la firma apposta sui relativi contratti instaurando CP_1 in merito anche un procedimento di mediazione, il quale però terminava con esito negativo attesa l'assenza di volontà di di raggiungere un accordo. In merito alle polizze Pt_1 sottoscritte a garanzia del prestito, la evidenziava che la Compagnia interveniva in CP_1 tutti i casi in cui il cedente/fruitore del prestito a seguito del mancato ricollocamento, entro
180 giorni dalla cessazione de rapporto lavorativo, non fosse più in grado di poter onorare le proprie obbligazioni di pagamento per impossibilità di proseguire con le rate di rimborso a mezza trattenuta stipendiale e per tale motivo la CF assicurazioni con le missive, prodotte dalla stessa opponente, ricordava al Cicerone i propri obblighi.
pagina 3 di 7 In ogni caso, l'opposta rilevava che la CF assicurazioni non procedeva all'indennizzo avendo rilevato delle irregolarità sui documenti prodotti e, pertanto, svolgeva tutte le successive attività a tutela delle proprie ragioni creditorie anche in considerazione del fatto che trattandosi di contratti conclusi nella forma della “cessione del credito pro solvendo” il debitore originario non è esonerato dall'obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di mutuo fino alla completa estinzione dei prestiti ottenuti.
Con la prima memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c., l'opponente ha modificato le proprie conclusioni formulando domanda riconvenzionale e chiedendo di accertare la violazione da parte di del principio generale della buona fede contrattuale con conseguente CP_1 condanna al risarcimento del danno pari all'importo che la CF assicurazioni avrebbe dovuto versate a a copertura dei prestiti. CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 3.04.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art.
pagina 4 di 7 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie la sottoscrizione dei contratti di finanziamenti nelle modalità e termini indicati dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad essere documentato in atti mediante deposito dei contratti e degli estratti conto, non è oggetto di contestazione tra le parti e deve pertanto ritenersi circostanza pacifica e provata.
Altrettanto pacifico e documentato risulta il pagamento delle sole prime due rate dei predetti finanziamenti, atteso il licenziamento dell'opponente in data 15.09.2011. Non sussiste pertanto alcuna carenza probatoria in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del credito vantato.
Non colgono nel segno le eccezioni svolte dall'opponente.
Invero sebbene il avesse stipulato due assicurazioni per il pagamento Pt_1 dell'indennizzo in caso di licenziamento, parte convenuta ha documentato di non aver potuto azionare la garanzia assicurativa, in quanto la Compagnia assicuratrice ha contestato delle gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese dall'assicurato e ha negato il pagamento dell'indennizzo (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Né la circostanza dedotta nelle memorie istruttorie per cui il avesse incaricato una società terza per la presentazione Pt_1 delle pratiche per l'attivazione dell'assicurazione consente di ritenere il medesimo esente da responsabilità in ordine all'erroneità delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate. Peraltro, ai sensi dell'art. 10 dei contratti di finanziamento sottoscritti la cessazione del rapporto di lavoro non esime il cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte della compagnia assicuratrice, come nel caso di specie, è legittima la richiesta di pagamento diretta al beneficiario del finanziamento da parte della
[...]
Nel caso di specie, inoltre, l'opponente non ha chiesto di estendere il CP_1 contraddittorio alla compagnia assicuratrice chiedendo di essere manlevato, pertanto il pagina 5 di 7 giudizio in ordine alla legittimità o meno del rifiuto opposta alla medesima al pagamento dell'indennizzo richiesto dall'opposta esula dal presente giudizio.
Anche con riferimento al versamento del TFR da parte del datore di lavoro dell'odierno opponente, deve rilevarsi come la parte opposta abbia documentato la chiusura del fallimento della società datrice di lavoro del con attestazione dell'assenza di attivo, per cui Pt_1 alcuna ulteriore posta attiva è stata percepita dall'opposta con riferimento ai finanziamenti oggetto di causa.
Né può ritenersi contraria a buona fede la condotta della società convenuta, come dedotto dall'opponente nelle memorie istruttorie, avendo la medesima documentato di essersi prontamente attivata per ottenere sia dalla compagnia assicuratrice che dal datore di lavoro dell'opponente il pagamento delle somme dovute dalla prima a titolo di indennizzo e dal secondo a titolo di TFR, non ottenendo alcun pagamento per causa a lei non imputabile.
Non coglie infine nel segno l'eccezione di prescrizione del credito in ragione dell'asserita mancata ricezione della diffida di pagamento del 26.10.2016.
Invero detta diffida risulta regolarmente recapitata all'indirizzo di residenza dell'opponente mediante raccomandata A/R.
Secondo le ordinarie regole del servizio postale, l'ufficiale postale non deve documentare specificamente l'identità del ricevente, non essendo necessario che lo stesso sia il destinatario dell'avviso o persona legata da un particolare rapporto con lo stesso. E' quindi indifferente ai fini del perfezionamento della notifica che la persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si l'attore od altro soggetto come ad esempio un familiare, un collaboratore domestico o il portiere (cfr. Cass. n. 25705/13).
L'assenza di necessità della relata di notifica determina l'irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sulla stessa o sulla ricevuta di ritorno, né d'altra parte Parte_1 sarebbe ammissibile la querela di falso.
In merito, infatti la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il pagina 6 di 7 destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020).
In altre parole, ove l'attore non abbia contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia la consegna delle raccomandate e la sottoscrizione degli avvisi a soggetto abilitato secondo la disciplina richiamata, limitandosi a contestare la genuinità delle sottoscrizioni ivi apposte negando che esse siano di propria mano, la relativa querela di falso deve ritenersi inammissibile, atteso che è stata finalizzata ad accertare la falsità di sottoscrizioni apposte su documenti che non hanno formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale (cfr. da ultimo, Tribunale Milano Sez. VI, Sent.,
21/01/2022; in termini, Tribunale Ancona Sez. I, Sent., 03/01/2022; Tribunale di Milano, sentenze n.9778/2013, n.10286/2013, n.2666/2018; sez.1 sent. n.14159/2016). Ed invero, in base alla disciplina sopra richiamata, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000).
In ragione delle predette valutazioni l'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1035/2021 del 01.10.2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.809 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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