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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. analisi dell'art. 96 c.p.c.Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 settembre 2025
L'istituto della responsabilità processuale aggravata, comunemente noto come “danno da lite temeraria“, rappresenta un fondamentale presidio a tutela del corretto funzionamento della giustizia e della parte che subisce un'azione o una resistenza in giudizio palesemente infondata. Disciplinato dall'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, questo strumento non solo mira a risarcire il soggetto danneggiato dall'abuso dello strumento processuale, ma assume anche una funzione sanzionatoria e deflattiva, volta a disincentivare l'instaurazione di contenziosi pretestuosi che gravano sul sistema giudiziario. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la portata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza cartolare del 10.04.2025 e vertente
TRA partita IVA con sede in Ficarazzi (PA), Corso Parte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 989, in persona del suo legale rappresentante _1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Pietro Galioto con studio in Bagheria (PA), via Libertà n.26. giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- parte opponente -
E
(C.F. ), n.q. di titolare Controparte_2 C.F._1
dell'omonima Ditta individuale (P. IVA ), con sede in Lercara P.IVA_2
Friddi (PA), Via E. Berlinguer n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Cangialosi del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Lercara Friddi (PA), Via L.
Ferrara n. 5, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi apposta in calce allo stesso,
- parte opposta – avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, valore della causa: € 11.712,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi e come da note scritte, tempestivamente depositate, per l'udienza cartolare del
10.04.2025 cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, il Sig. Controparte_1 CP_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per ivi CP_2
sentire annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 111/2024 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto nell'ambito del procedimento monitorio n.
2777/2023 R.G., veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del
Sig. della somma di €. 11.712,00, oltre interessi e le spese Controparte_2
del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la società opponente dichiarava, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere formalmente il “CONTRATTO DI
NOLO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre
2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, fossero del legale rappresentante della società Parte_1
Eccepiva, pertanto, l'insussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e contestava le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tutti questi motivi, la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante , rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1
dare atto che la società opponente, rappresentata al suo legale rappresentante _1
disconosce formalmente il “CONTRATTO DI NOLO A FREDDO DI
[...]
MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2. per l'effetto ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 114/2024 (R.G.
2777/2023) opposto e specificato in epigrafe;
3. ritenere e dichiarare che la società nulla deve alla ditta Parte_1 CP_2
[...]
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.07.2024, si costituiva il Sig. nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2
ditta individuale, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- Concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- Rigettare, nel merito, le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
- Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto.
- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 del 26.02.2024, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese (R.G. n. 2777/2023) e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte comprensive degli accessori, delle spese e dei compensi liquidati.
- Condannare altresì l'opponente al risarcimento danni ex art. 96 comma 1 c.p.c., e/o al pagamento di una somma determinata in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore dell'opposto.
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- Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
oltre, l'aumento del 30%, ex art. 4, co.
1-bis del D.M. 55/14, in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante
l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”.
Con decreto reso in data 24.07.2024, dopo le verifiche preliminari, ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice confermava l'udienza del 24.10.2024 per la trattazione.
Con ordinanza riservata resa in data 03.11.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza cartolare del 21.11.2024, onerando l'opposta di depositare l'originale del contratto di nolo a freddo del 10.10.2017.
Con ordinanza riservata resa in data 30.11.2024, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opposto, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 10.04.2025, per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 189
c.p.c., con l'assegnazione dei termini ivi previsti.
Con ordinanza riservata resa in data 10.04.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è
l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni
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di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sull'opposto, che agisce per ottenere la condanna della società opponente al pagamento della somma di €. 11.712,00 oltre interessi e spese giudiziali del procedimento monitorio, incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
In sede di procedimento monitorio, il credito vantato dal Sig. nella CP_2
spiegata qualità, deriva dalle fatture, meglio descritte in atti, relative a fornitura di mezzi ed al contratto di nolo a freddo, che le parti avrebbero stipulato.
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Più precisamente, il decreto ingiuntivo veniva richiesto ed emesso in forza di rapporti commerciali con la società oggi opponente, sorti da un contratto di noleggio “a freddo”, per l'esecuzione di lavori in alcuni cantieri di Palermo, giusto contratto del 10.10.2017.
Sulla scorta del predetto contratto, l'opponente risultava inadempiente in ordine al pagamento delle fatture n. 10 del 30.11.2017 e n. 11 del 31.12.2017.
Sul punto, la Cassazione ha, invero, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata,
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mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Invero, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997;
Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che l'opponente ha dichiarato espressamente di disconoscere, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., di disconoscere formalmente il citato “CONTRATTO DI NOLO A
FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, rubricato al numero 1 della produzione documentale allegata al ricorso per ingiunzione iscritto al n.222/2023 Ruolo generale, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
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Contestava anche le fatture citate in ricorso per decreto ingiuntivo e, precisamente, la n. 10 del 30 novembre 2017 e la n. 11 del 31 dicembre 2017, allegate al ricorso per ingiunzione al numero 2 della produzione del creditore procedente.
L'opponente, pertanto, ha contestato le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo di non avere mai sottoscritto il contratto di nolo a freddo del 10.10.2017, come sopra specificato.
Tale disconoscimento è stato dunque effettuato in modo specifico e determinato;
invero, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22.01.2018, n. 1537).
Premesso quanto sopra, si osserva che, per effetto dell'avvenuto disconoscimento, i documenti, oggetto di causa, non rivestono alcuna efficacia probatoria.
Prevede, infatti, l'art. 216 c.p.c. che “la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Nel caso di specie, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ma non ha prodotto l'originale del contratto disconosciuto.
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È pacifico che, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che la abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla suddetta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione.
Il fulcro della controversia, oggetto di esame, ruota intorno all'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio prodotto dal creditore a fondamento della propria pretesa creditoria.
L'opponente ha espressamente disconosciuto la firma presente sul documento, negando categoricamente di aver mai stipulato alcun accordo con la controparte.
La società opponente, ai fini del disconoscimento della firma, in atto di citazione in opposizione, ha rappresentato che dalla firma rilasciata in calce alla procura dal legale rappresentante della risultava già evidente Parte_1
che la firma apposta sul contratto de quo fosse apocrifa.
Tale disconoscimento poneva a carico del creditore l'onere di chiedere la verificazione della documentazione, al fine di dimostrare l'autenticità della sottoscrizione e quindi l'esistenza del proprio credito.
Il caso in esame chiama in causa la disciplina della scrittura privata e del suo disconoscimento, regolata dagli articoli 214 e seguenti del codice di procedura civile.
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L'art. 216, primo comma, c.p.c. stabilisce che “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Il principio fondamentale è quello enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre
i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).
Questa pronuncia della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile gli oneri probatori gravanti sulla parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta. In particolare, si evidenzia come non sia sufficiente la mera richiesta di verificazione, ma sia necessario fornire concreti elementi a sostegno della stessa, in primis le scritture di comparazione.
Nel caso di specie, l'opposto ha formulato istanza di verificazione, omettendo di produrre o indicare scritture di comparazione: ciò determina l'inefficacia probatoria delle fatture e dei documenti allegati.
Con una recente ordinanza, la Cassazione ha poi statuito: “Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e
l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a
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tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui – all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall'art. 2702 c.c.” (cfr. Cassazione, sez. II civile, ordinanza 22 marzo 2023, n. 8161).
La decisione si fonda essenzialmente sulla mancata prova dell'esistenza del contratto di noleggio, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente.
Il punto cruciale della decisione riguarda le conseguenze del disconoscimento della firma apposta sul contratto prodotto dalla società. A fronte dell'espresso disconoscimento operato dall'opponente, l'opposto ha sì formulato istanza di verificazione della scrittura privata, ma lo ha fatto in modo del tutto carente.
Ed invero, l'opposto nulla ha prodotto o indicato a sostegno della propria richiesta di verificazione, non avendo fornito idonea prova circa l'esistenza del credito vantato e richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Passando al codice di rito, l'art. 634, comma 2, c.p.c., dispone che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
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Con riferimento, ancora, al codice di rito, si rammenti, però, che lo stesso art. 634, comma 2, c.p.c., attraverso il riferimento all'art. 2214 c.c., eleva le fatture commerciali a prova scritta idonea alla concessione dell'ingiunzione, purché, si badi, esse siano “... regolarmente tenute”.
Sempre con riferimento alle fatture commerciali, dalla lettera dell'art. 2214, comma 2, c.c., si evince che l'imprenditore deve “. . . conservare ordinatamente per ciascun affare . . . le copie delle fatture spedite”.
Ed invero con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 299 la Suprema corte di
Cassazione, confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove
“ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n°
6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass.
28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n°
23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532;
Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014
n° 3159).
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La pronuncia in commento riprende il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ripetutamente affermato l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca dell'avvenuta effettiva prestazione delle forniture effettuate nonché la necessità che la società di somministrazione provi le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi.
Di tutto quanto detto da ultimo vi è altresì traccia nel consolidatissimo orientamento che ascrive alla fattura commerciale la natura di “atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris”, riconoscendo che la stessa non possiede alcun valore probatorio assoluto in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione - come nell'archetipo della vertenza tra debitore e creditore - dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi.
Come sostiene l'unanime giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende
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avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente,
Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”(così, Cass. sent. n.
3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n.
6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib.
Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
Per quanto sopra esposto, invero, costituiva preciso onere di parte opposta dimostrare nel corso del giudizio di avere effettuato le forniture di cui pretende il pagamento, nonché l'effettività e la congruità delle stesse.
Nondimeno, nessuna prova è stata fornita sul punto da parte opposta.
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Alla luce delle premesse operate sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie l'opposto non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti, al contrario, la prova della infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è invece stata fornita.
Mette conto evidenziare, peraltro, che i buoni consegna allegati dalla ditta opposta non sono riferibili alla società, oggi opponente, ma ad altra società.
Ed invero, appare verosimile che le prestazioni siano state eseguite in favore di questa ultima società, e che pertanto, nessun Controparte_3
inadempimento può essere imputato alla tanto più che la stessa Parte_1
ditta opposta ha ammesso che i macchinari sarebbero stati consegnati alla società Controparte_3
Per quanto sopra, appare evidente l'estraneità della società ad un Parte_1
eventuale rapporto contrattuale intercorso fra la e la società CP_2 [...]
- Controparte_4
A conferma di quanto sopra esposto, occorre richiamare anche il contenuto dei buoni di consegna allegati alla comparsa di costituzione della ditta
[...]
CP
ed indicati con il n.3, i quali recano tutti quale destinatario la CP_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
confermando, anche per tale aspetto, la estraneità della società CP_3
opponente alle prestazioni il cui pagamento viene a torto richiesto alla Pt_1
-
[...]
Per ultimo, si osserva che, come si desume dalla documentazione versata in atti, l'opponente ha contestato le fatture, oggetto del monitorio, e al tal fine ha prodotto l'invito ad emettere nota di credito (cfr. nota n. 2 del 26.01.2018).
Nella predetta nota, è specificato che il contratto del 10 ottobre 2017 non è stato convenuto con Parte_1
Con Più precisamente, nella nota si legge: “Si fa rifermento alla ditta
[...]
con accordi contrattuali stupulati il 10 Ottobre 2017, per noleggio a freddo di CP_2
mezzi industriali, che relativo contratto non è stato accordato con la in quanto Parte_1
i lavori eseguiti, sono stati accordati tra Voi e e le relative fatture Controparte_5
emesse n. 10 e 11 per l' importo di € 11712,00 dovranno essere Fatturate ad essa stessa
Per tanto si fa N.C. delle due Fatture € 11.712,00 per errata emissione”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, merita accoglimento l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, stante l'assenza di tutti i presupposti di legge.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.:
La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l'art. 96 del codice di procedura civile che consta di tre commi ben distinti.
Quando si parla di lite temeraria si allude a quel comportamento della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o
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eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Conseguenza ne è che viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
L'art. 96 c.p.c., al comma 3, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. Ne consegue che la condanna per responsabilità aggravata, o lite temeraria che dir si voglia, presuppone dunque:
1. un requisito oggettivo, costituito dalla soccombenza (totale, secondo una parte rilevante della giurisprudenza);
2. un requisito soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente (in particolare, è necessario che venga accertata, in capo alla parte soccombente, la sussistenza di mala fede quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza);
3. il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
Abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata:
La rubrica dell'art. 96 c.p.c. configura la responsabilità per lite temeraria come una forma di responsabilità aggravata, in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.
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L'introduzione di tale previsione di una forma di responsabilità del genere è stata dettata dall'intenzione, da parte del legislatore, di deflazionare il contenzioso introducendo la possibilità, in capo al Giudice, di condannare l'attore e/o il convenuto, che abbiano agito o si siano difesi in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma quale sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., con lo scopo di impedire la realizzazione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Come emerge chiaramente anche dal testo del primo comma dell'articolo 96
c.p.c., chi avvia una lite temeraria pone in essere un comportamento illecito dal quale può discendere l'obbligo di risarcire la controparte di tutti i danni subiti dall'essersi trovato costretto a partecipare e difendersi in un giudizio del tutto privo di giustificazione. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il Giudice può provvedervi anche d'ufficio.
A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o, almeno, che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa (sul punto cfr. Cass. n. 18169/2004).
Si precisa che, in ogni caso, il giudice può provvedere anche a una liquidazione equitativa del danno.
La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e la sua quantificazione:
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: i danni cd. psicologici. La domanda di risarcimento danni per lite temeraria va proposta nel medesimo giudizio nel quale i danni stessi si sono verificati. Infatti,
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la competenza ad accertare la responsabilità processuale aggravata è del
Giudice del merito adito, che è poi chiamato a liquidare i danni in maniera precisa senza poter provvedere a un'eventuale condanna generica. Se la decisione giudiziale è adeguatamente motivata, l'accertamento della temerarietà non può essere censurato in sede di legittimità.
La domanda per lite temeraria può essere proposta anche per la prima volta in Cassazione, ma solo se si tratta di danni che possono essere collegati esclusivamente a tale fase di giudizio.
Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento, gli elementi che vengono in rilievo sono diversi. Occorre, infatti, valutare ad esempio:
- la gravità dell'abuso;
- l'incidenza che questo ha avuto sulla durata del processo;
- l'intensità dell'elemento soggettivo.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, come accennato, può anche provvedere alla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Ciò avviene in assenza di prova del danno patito e tenendo conto di tutti gli elementi della controversia.
Più nel dettaglio, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, il
Giudice deve fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili
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secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Corte di
Cassazione n. 20995/2011 e cfr. Corte di Cassazione n. 3057/2009).
Inoltre, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla Legge n.
89 del 2001 (che ha natura risarcitoria ed è commisurato solo al ritardo della giustizi senza permettere di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce dei principi di lealtà e probità), ma, altresì, può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (così Cassazione Civile, Sez. III, 04 luglio 2019, n.
17902).
Ad abundantiam, secondo quanto statuito anche dalla Corte di Appello di
Roma, Sez. Lavoro, 22 febbraio 2019, n. 624: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico -fisico che, secondo nozioni di comune esperienza.”.
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In relazione, invece, alla riconoscibilità dei danni cd. psicologici (principio trattato dalla sentenza su citata della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20995 del 12 ottobre 2011), sulla base della quale la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione all'equilibrio psico-fisico subita dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio per opera delle ingiustificate condotte processuali della controparte; la suddetta lesione all'equilibrio psico-fisico è desumibile in virtù di nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Infine, per completezza, giova precisare che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2016, si è pronunciata favorevolmente sulla questione del risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della parte respingendo una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze il quale sosteneva che vi fosse un contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Infatti, la Consulta afferma che la norma (art. 96, comma 3 c.p.c.) fa riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segnando così una netta differenza terminologica rispetto al risarcimento
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dei danni, oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. facendo emergere maggiormente la funzione deflattiva e punitiva della norma in esame.
La funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria:
PUNITIVE DAMAGES:
Scatta d'ufficio la sanzione per lite temeraria per chi agisce o resiste pretestuosamente in giudizio. L'indirizzo della Corte di Cassazione sull'assenza di dolo o colpa grave.
Proprio al fine di evitare un abuso dell'utilizzo del processo, la Corte di
Cassazione è intervenuta recentemente sul tema della funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96, 3 comma c.p.c.
Ciò ha comportato l'evoluzione della fattispecie dei cd. danni punitivi che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
La Suprema Corte prende in esame soprattutto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., il quale prevede che, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il
Giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”.
La condanna prevista dal comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
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La sua applicazione, pertanto, non richiede, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
In relazione a ciò, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza pubblicata in data 11 ottobre 2018 e, più recentemente, con sentenza n. 16898 del 25 giugno 2019,
ha ribadito, a mero titolo esemplificativo, che, “ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per condannare il Sig. n.q., ai sensi dell'art. Controparte_2
96, 3° comma, c.p.c. -
Ed invero, malgrado le evidenti e provate contestazioni, da parte della società opponente, il Sig. si è costituito nel presente giudizio, resistendo CP_2
all'opposizione ex adverso dedotta, senza fornire alcuna valida prova del credito vantato e del contratto di nolo a freddo, dal quale sarebbe scaturito tale credito.
Peraltro, a fronte del disconoscimento del contratto de quo, ha sì formulato istanza di verificazione ma non ha fornito idonea prova al fine di smentire
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l'assunto di parte opponente, privando di efficacia probatoria il documento disconosciuto.
Per ultimo, va osservato che la documentazione versata in atti dall'opposto ha acclarato la circostanza che nessun contratto di nolo a freddo era stato sottoscritto tra la ed il trattandosi piuttosto di un Parte_1 CP_2
contratto sottoscritto dal con un'altra società. CP_2
Ebbene, malgrado tali prove evidenti, l'opposto ha perseverato nella sua azione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel credito ivi riportato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare equo condannare l'opposto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c.; tale somma può essere quantificata in complessivi € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri medi del DM n. 55/2014, aggiornati con le
Tabelle di cui al DM n. 147/2022, che rientrano nello scaglione compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
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- si dà atto che la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante , ha disconosciuto formalmente il Controparte_1
“CONTRATTO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
- accoglie l'opposizione proposta dalla società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante , avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
114/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
- visto l'art. 96, 3° comma c.p.c., condanna il Sig. , nella Controparte_2
qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale al pagamento, in favore della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 _1
, della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della
[...]
pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Sig. nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2
Ditta individuale al pagamento, in favore della società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante , delle spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 3.661,00 di cui € 286,00 per spese non imponibili ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 10.05.2025
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL Giudice
Dr.ssa Maria Margherita Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza cartolare del 10.04.2025 e vertente
TRA partita IVA con sede in Ficarazzi (PA), Corso Parte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 989, in persona del suo legale rappresentante _1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Pietro Galioto con studio in Bagheria (PA), via Libertà n.26. giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- parte opponente -
E
(C.F. ), n.q. di titolare Controparte_2 C.F._1
dell'omonima Ditta individuale (P. IVA ), con sede in Lercara P.IVA_2
Friddi (PA), Via E. Berlinguer n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvo
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Cangialosi del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Lercara Friddi (PA), Via L.
Ferrara n. 5, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi apposta in calce allo stesso,
- parte opposta – avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, valore della causa: € 11.712,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi e come da note scritte, tempestivamente depositate, per l'udienza cartolare del
10.04.2025 cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, il Sig. Controparte_1 CP_2
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, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per ivi CP_2
sentire annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 111/2024 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto nell'ambito del procedimento monitorio n.
2777/2023 R.G., veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del
Sig. della somma di €. 11.712,00, oltre interessi e le spese Controparte_2
del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la società opponente dichiarava, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere formalmente il “CONTRATTO DI
NOLO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre
2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, fossero del legale rappresentante della società Parte_1
Eccepiva, pertanto, l'insussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e contestava le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tutti questi motivi, la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante , rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1
dare atto che la società opponente, rappresentata al suo legale rappresentante _1
disconosce formalmente il “CONTRATTO DI NOLO A FREDDO DI
[...]
MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
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2. per l'effetto ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 114/2024 (R.G.
2777/2023) opposto e specificato in epigrafe;
3. ritenere e dichiarare che la società nulla deve alla ditta Parte_1 CP_2
[...]
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.07.2024, si costituiva il Sig. nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2
ditta individuale, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- Concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- Rigettare, nel merito, le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
- Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto.
- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 del 26.02.2024, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese (R.G. n. 2777/2023) e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte comprensive degli accessori, delle spese e dei compensi liquidati.
- Condannare altresì l'opponente al risarcimento danni ex art. 96 comma 1 c.p.c., e/o al pagamento di una somma determinata in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore dell'opposto.
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- Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
oltre, l'aumento del 30%, ex art. 4, co.
1-bis del D.M. 55/14, in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante
l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”.
Con decreto reso in data 24.07.2024, dopo le verifiche preliminari, ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice confermava l'udienza del 24.10.2024 per la trattazione.
Con ordinanza riservata resa in data 03.11.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza cartolare del 21.11.2024, onerando l'opposta di depositare l'originale del contratto di nolo a freddo del 10.10.2017.
Con ordinanza riservata resa in data 30.11.2024, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opposto, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 10.04.2025, per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 189
c.p.c., con l'assegnazione dei termini ivi previsti.
Con ordinanza riservata resa in data 10.04.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è
l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni
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di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sull'opposto, che agisce per ottenere la condanna della società opponente al pagamento della somma di €. 11.712,00 oltre interessi e spese giudiziali del procedimento monitorio, incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
In sede di procedimento monitorio, il credito vantato dal Sig. nella CP_2
spiegata qualità, deriva dalle fatture, meglio descritte in atti, relative a fornitura di mezzi ed al contratto di nolo a freddo, che le parti avrebbero stipulato.
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Più precisamente, il decreto ingiuntivo veniva richiesto ed emesso in forza di rapporti commerciali con la società oggi opponente, sorti da un contratto di noleggio “a freddo”, per l'esecuzione di lavori in alcuni cantieri di Palermo, giusto contratto del 10.10.2017.
Sulla scorta del predetto contratto, l'opponente risultava inadempiente in ordine al pagamento delle fatture n. 10 del 30.11.2017 e n. 11 del 31.12.2017.
Sul punto, la Cassazione ha, invero, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata,
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mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Invero, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997;
Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che l'opponente ha dichiarato espressamente di disconoscere, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., di disconoscere formalmente il citato “CONTRATTO DI NOLO A
FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, rubricato al numero 1 della produzione documentale allegata al ricorso per ingiunzione iscritto al n.222/2023 Ruolo generale, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
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Contestava anche le fatture citate in ricorso per decreto ingiuntivo e, precisamente, la n. 10 del 30 novembre 2017 e la n. 11 del 31 dicembre 2017, allegate al ricorso per ingiunzione al numero 2 della produzione del creditore procedente.
L'opponente, pertanto, ha contestato le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo di non avere mai sottoscritto il contratto di nolo a freddo del 10.10.2017, come sopra specificato.
Tale disconoscimento è stato dunque effettuato in modo specifico e determinato;
invero, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22.01.2018, n. 1537).
Premesso quanto sopra, si osserva che, per effetto dell'avvenuto disconoscimento, i documenti, oggetto di causa, non rivestono alcuna efficacia probatoria.
Prevede, infatti, l'art. 216 c.p.c. che “la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Nel caso di specie, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ma non ha prodotto l'originale del contratto disconosciuto.
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È pacifico che, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che la abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla suddetta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione.
Il fulcro della controversia, oggetto di esame, ruota intorno all'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio prodotto dal creditore a fondamento della propria pretesa creditoria.
L'opponente ha espressamente disconosciuto la firma presente sul documento, negando categoricamente di aver mai stipulato alcun accordo con la controparte.
La società opponente, ai fini del disconoscimento della firma, in atto di citazione in opposizione, ha rappresentato che dalla firma rilasciata in calce alla procura dal legale rappresentante della risultava già evidente Parte_1
che la firma apposta sul contratto de quo fosse apocrifa.
Tale disconoscimento poneva a carico del creditore l'onere di chiedere la verificazione della documentazione, al fine di dimostrare l'autenticità della sottoscrizione e quindi l'esistenza del proprio credito.
Il caso in esame chiama in causa la disciplina della scrittura privata e del suo disconoscimento, regolata dagli articoli 214 e seguenti del codice di procedura civile.
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L'art. 216, primo comma, c.p.c. stabilisce che “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Il principio fondamentale è quello enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre
i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).
Questa pronuncia della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile gli oneri probatori gravanti sulla parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta. In particolare, si evidenzia come non sia sufficiente la mera richiesta di verificazione, ma sia necessario fornire concreti elementi a sostegno della stessa, in primis le scritture di comparazione.
Nel caso di specie, l'opposto ha formulato istanza di verificazione, omettendo di produrre o indicare scritture di comparazione: ciò determina l'inefficacia probatoria delle fatture e dei documenti allegati.
Con una recente ordinanza, la Cassazione ha poi statuito: “Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e
l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a
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tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui – all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall'art. 2702 c.c.” (cfr. Cassazione, sez. II civile, ordinanza 22 marzo 2023, n. 8161).
La decisione si fonda essenzialmente sulla mancata prova dell'esistenza del contratto di noleggio, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente.
Il punto cruciale della decisione riguarda le conseguenze del disconoscimento della firma apposta sul contratto prodotto dalla società. A fronte dell'espresso disconoscimento operato dall'opponente, l'opposto ha sì formulato istanza di verificazione della scrittura privata, ma lo ha fatto in modo del tutto carente.
Ed invero, l'opposto nulla ha prodotto o indicato a sostegno della propria richiesta di verificazione, non avendo fornito idonea prova circa l'esistenza del credito vantato e richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Passando al codice di rito, l'art. 634, comma 2, c.p.c., dispone che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
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Con riferimento, ancora, al codice di rito, si rammenti, però, che lo stesso art. 634, comma 2, c.p.c., attraverso il riferimento all'art. 2214 c.c., eleva le fatture commerciali a prova scritta idonea alla concessione dell'ingiunzione, purché, si badi, esse siano “... regolarmente tenute”.
Sempre con riferimento alle fatture commerciali, dalla lettera dell'art. 2214, comma 2, c.c., si evince che l'imprenditore deve “. . . conservare ordinatamente per ciascun affare . . . le copie delle fatture spedite”.
Ed invero con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 299 la Suprema corte di
Cassazione, confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove
“ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n°
6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass.
28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n°
23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532;
Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014
n° 3159).
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La pronuncia in commento riprende il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ripetutamente affermato l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca dell'avvenuta effettiva prestazione delle forniture effettuate nonché la necessità che la società di somministrazione provi le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi.
Di tutto quanto detto da ultimo vi è altresì traccia nel consolidatissimo orientamento che ascrive alla fattura commerciale la natura di “atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris”, riconoscendo che la stessa non possiede alcun valore probatorio assoluto in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione - come nell'archetipo della vertenza tra debitore e creditore - dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi.
Come sostiene l'unanime giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende
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avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente,
Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”(così, Cass. sent. n.
3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n.
6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib.
Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
Per quanto sopra esposto, invero, costituiva preciso onere di parte opposta dimostrare nel corso del giudizio di avere effettuato le forniture di cui pretende il pagamento, nonché l'effettività e la congruità delle stesse.
Nondimeno, nessuna prova è stata fornita sul punto da parte opposta.
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Alla luce delle premesse operate sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie l'opposto non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti, al contrario, la prova della infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è invece stata fornita.
Mette conto evidenziare, peraltro, che i buoni consegna allegati dalla ditta opposta non sono riferibili alla società, oggi opponente, ma ad altra società.
Ed invero, appare verosimile che le prestazioni siano state eseguite in favore di questa ultima società, e che pertanto, nessun Controparte_3
inadempimento può essere imputato alla tanto più che la stessa Parte_1
ditta opposta ha ammesso che i macchinari sarebbero stati consegnati alla società Controparte_3
Per quanto sopra, appare evidente l'estraneità della società ad un Parte_1
eventuale rapporto contrattuale intercorso fra la e la società CP_2 [...]
- Controparte_4
A conferma di quanto sopra esposto, occorre richiamare anche il contenuto dei buoni di consegna allegati alla comparsa di costituzione della ditta
[...]
CP
ed indicati con il n.3, i quali recano tutti quale destinatario la CP_2
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confermando, anche per tale aspetto, la estraneità della società CP_3
opponente alle prestazioni il cui pagamento viene a torto richiesto alla Pt_1
-
[...]
Per ultimo, si osserva che, come si desume dalla documentazione versata in atti, l'opponente ha contestato le fatture, oggetto del monitorio, e al tal fine ha prodotto l'invito ad emettere nota di credito (cfr. nota n. 2 del 26.01.2018).
Nella predetta nota, è specificato che il contratto del 10 ottobre 2017 non è stato convenuto con Parte_1
Con Più precisamente, nella nota si legge: “Si fa rifermento alla ditta
[...]
con accordi contrattuali stupulati il 10 Ottobre 2017, per noleggio a freddo di CP_2
mezzi industriali, che relativo contratto non è stato accordato con la in quanto Parte_1
i lavori eseguiti, sono stati accordati tra Voi e e le relative fatture Controparte_5
emesse n. 10 e 11 per l' importo di € 11712,00 dovranno essere Fatturate ad essa stessa
Per tanto si fa N.C. delle due Fatture € 11.712,00 per errata emissione”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, merita accoglimento l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, stante l'assenza di tutti i presupposti di legge.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.:
La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l'art. 96 del codice di procedura civile che consta di tre commi ben distinti.
Quando si parla di lite temeraria si allude a quel comportamento della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o
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eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Conseguenza ne è che viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
L'art. 96 c.p.c., al comma 3, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. Ne consegue che la condanna per responsabilità aggravata, o lite temeraria che dir si voglia, presuppone dunque:
1. un requisito oggettivo, costituito dalla soccombenza (totale, secondo una parte rilevante della giurisprudenza);
2. un requisito soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente (in particolare, è necessario che venga accertata, in capo alla parte soccombente, la sussistenza di mala fede quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza);
3. il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
Abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata:
La rubrica dell'art. 96 c.p.c. configura la responsabilità per lite temeraria come una forma di responsabilità aggravata, in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.
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L'introduzione di tale previsione di una forma di responsabilità del genere è stata dettata dall'intenzione, da parte del legislatore, di deflazionare il contenzioso introducendo la possibilità, in capo al Giudice, di condannare l'attore e/o il convenuto, che abbiano agito o si siano difesi in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma quale sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., con lo scopo di impedire la realizzazione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Come emerge chiaramente anche dal testo del primo comma dell'articolo 96
c.p.c., chi avvia una lite temeraria pone in essere un comportamento illecito dal quale può discendere l'obbligo di risarcire la controparte di tutti i danni subiti dall'essersi trovato costretto a partecipare e difendersi in un giudizio del tutto privo di giustificazione. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il Giudice può provvedervi anche d'ufficio.
A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o, almeno, che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa (sul punto cfr. Cass. n. 18169/2004).
Si precisa che, in ogni caso, il giudice può provvedere anche a una liquidazione equitativa del danno.
La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e la sua quantificazione:
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: i danni cd. psicologici. La domanda di risarcimento danni per lite temeraria va proposta nel medesimo giudizio nel quale i danni stessi si sono verificati. Infatti,
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la competenza ad accertare la responsabilità processuale aggravata è del
Giudice del merito adito, che è poi chiamato a liquidare i danni in maniera precisa senza poter provvedere a un'eventuale condanna generica. Se la decisione giudiziale è adeguatamente motivata, l'accertamento della temerarietà non può essere censurato in sede di legittimità.
La domanda per lite temeraria può essere proposta anche per la prima volta in Cassazione, ma solo se si tratta di danni che possono essere collegati esclusivamente a tale fase di giudizio.
Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento, gli elementi che vengono in rilievo sono diversi. Occorre, infatti, valutare ad esempio:
- la gravità dell'abuso;
- l'incidenza che questo ha avuto sulla durata del processo;
- l'intensità dell'elemento soggettivo.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, come accennato, può anche provvedere alla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Ciò avviene in assenza di prova del danno patito e tenendo conto di tutti gli elementi della controversia.
Più nel dettaglio, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, il
Giudice deve fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili
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secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Corte di
Cassazione n. 20995/2011 e cfr. Corte di Cassazione n. 3057/2009).
Inoltre, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla Legge n.
89 del 2001 (che ha natura risarcitoria ed è commisurato solo al ritardo della giustizi senza permettere di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce dei principi di lealtà e probità), ma, altresì, può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (così Cassazione Civile, Sez. III, 04 luglio 2019, n.
17902).
Ad abundantiam, secondo quanto statuito anche dalla Corte di Appello di
Roma, Sez. Lavoro, 22 febbraio 2019, n. 624: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico -fisico che, secondo nozioni di comune esperienza.”.
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In relazione, invece, alla riconoscibilità dei danni cd. psicologici (principio trattato dalla sentenza su citata della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20995 del 12 ottobre 2011), sulla base della quale la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione all'equilibrio psico-fisico subita dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio per opera delle ingiustificate condotte processuali della controparte; la suddetta lesione all'equilibrio psico-fisico è desumibile in virtù di nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Infine, per completezza, giova precisare che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2016, si è pronunciata favorevolmente sulla questione del risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della parte respingendo una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze il quale sosteneva che vi fosse un contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Infatti, la Consulta afferma che la norma (art. 96, comma 3 c.p.c.) fa riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segnando così una netta differenza terminologica rispetto al risarcimento
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dei danni, oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. facendo emergere maggiormente la funzione deflattiva e punitiva della norma in esame.
La funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria:
PUNITIVE DAMAGES:
Scatta d'ufficio la sanzione per lite temeraria per chi agisce o resiste pretestuosamente in giudizio. L'indirizzo della Corte di Cassazione sull'assenza di dolo o colpa grave.
Proprio al fine di evitare un abuso dell'utilizzo del processo, la Corte di
Cassazione è intervenuta recentemente sul tema della funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96, 3 comma c.p.c.
Ciò ha comportato l'evoluzione della fattispecie dei cd. danni punitivi che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
La Suprema Corte prende in esame soprattutto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., il quale prevede che, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il
Giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”.
La condanna prevista dal comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
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La sua applicazione, pertanto, non richiede, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
In relazione a ciò, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza pubblicata in data 11 ottobre 2018 e, più recentemente, con sentenza n. 16898 del 25 giugno 2019,
ha ribadito, a mero titolo esemplificativo, che, “ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per condannare il Sig. n.q., ai sensi dell'art. Controparte_2
96, 3° comma, c.p.c. -
Ed invero, malgrado le evidenti e provate contestazioni, da parte della società opponente, il Sig. si è costituito nel presente giudizio, resistendo CP_2
all'opposizione ex adverso dedotta, senza fornire alcuna valida prova del credito vantato e del contratto di nolo a freddo, dal quale sarebbe scaturito tale credito.
Peraltro, a fronte del disconoscimento del contratto de quo, ha sì formulato istanza di verificazione ma non ha fornito idonea prova al fine di smentire
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l'assunto di parte opponente, privando di efficacia probatoria il documento disconosciuto.
Per ultimo, va osservato che la documentazione versata in atti dall'opposto ha acclarato la circostanza che nessun contratto di nolo a freddo era stato sottoscritto tra la ed il trattandosi piuttosto di un Parte_1 CP_2
contratto sottoscritto dal con un'altra società. CP_2
Ebbene, malgrado tali prove evidenti, l'opposto ha perseverato nella sua azione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel credito ivi riportato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare equo condannare l'opposto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c.; tale somma può essere quantificata in complessivi € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri medi del DM n. 55/2014, aggiornati con le
Tabelle di cui al DM n. 147/2022, che rientrano nello scaglione compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
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- si dà atto che la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante , ha disconosciuto formalmente il Controparte_1
“CONTRATTO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA” recante la data del 10 ottobre 2017, negando in particolare che la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle che figurano a margine di ogni singolo foglio, siano del legale rappresentante della società Parte_1
- accoglie l'opposizione proposta dalla società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante , avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
114/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 febbraio 2024, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
- visto l'art. 96, 3° comma c.p.c., condanna il Sig. , nella Controparte_2
qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale al pagamento, in favore della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 _1
, della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della
[...]
pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Sig. nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2
Ditta individuale al pagamento, in favore della società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante , delle spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 3.661,00 di cui € 286,00 per spese non imponibili ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 10.05.2025
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IL Giudice
Dr.ssa Maria Margherita Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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