Articolo 26 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 25Articolo 27
Versione
28 agosto 1982
Art. 26.
Ai gestori delle ricevitorie del lotto e' fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attivita' dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.
Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.
Per le procedure i controlli e le responsabilita' si applicano le norme gia' vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982