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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5078/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 nella causa civile iscritta al n. 5078/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
già , in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Loredana Marasco, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di
Napoli n. 21;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Norberto Romano, elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco, alla via G.
Carducci n. 21;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 845/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 26.07.2019 e pubblicata in data 13.03.2020.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1
al fine di accertare la responsabilità della stessa convenuta nella Parte_1
causazione dell'evento dannoso de quo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma, da determinare in corso di causa, a titolo di risarcimento danni per le riparazioni autonomamente effettuate alla propria caldaia, oltre al danno morale, da liquidarsi entro il limite di € 1.033,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al difensore anticipatario. All'uopo l'attore deduceva che, durante l'intero mese di febbraio 2017, per quattro/cinque volte non consecutive si erano verificate improvvise interruzioni del servizio idrico, fornito dalla a causa di alcuni lavori eseguiti da operai Parte_1
pagina 2 di 10 che avevano interessato la Via Dei Romani in Sant'Anastasia; esponeva, Pt_1
inoltre, che dopo le interruzioni ed in concomitanza con la ripresa del servizio idrico,
l'acqua era melmosa e sabbiosa, tanto da dover farla scorrere per molto tempo prima che ritornasse limpida;
deduceva, quindi, che in data 04.03.2017 si erano verificati danni alla caldaia ed ad altri elettrodomestici serviti dall'acqua e che lo stesso aveva sostenuto una spesa pari ad € 750,00 per la riparazione della caldaia e la sostituzione di alcuni dei suoi elementi.
Si costituiva in giudizio la già Parte_1 Parte_2
, che, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa, nonché la nullità della citazione per assoluta genericità dei fatti narrati, contestava la domanda attorea eccependone l'assoluta infondatezza.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 845/2020, disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla carenza di legittimazione passiva, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al pagamento, a titolo di risarcimento, a favore Parte_1
di parte attrice della somma di € 750,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza, la già Parte_1 Parte_2
, ha proposto il presente gravame, chiedendo la riforma totale della
[...]
pronuncia impugnata. A fondamento della propria richiesta ha eccepito, in particolare, la violazione e falsa applicazione di legge in merito al proprio difetto di legittimazione passiva per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa. Inoltre, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha eccepito, reiterando quanto già sollevato nel giudizio di primo grado, la nullità della citazione per assoluta genericità dei fatti dedotti in atti.
Ha, poi, impugnato la sentenza de qua lamentando la violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c., la contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'errata interpretazione, applicazione e violazione degli artt. 1218 e 2697
pagina 3 di 10 cc, nonché l'errore e il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure in merito al nesso di causalità tra l'evento ed il danno;
in merito, infine, al regolamento delle spese di lite ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento degli onorari e spese del doppio grado di giudizio e la condanna dello stesso attore alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.
Si è costituito l'appellato che, sulla base delle argomentazioni in atti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, III co. c.p.c., nonché ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello poiché non può qualificarsi il giudizio espletato dinnanzi al Giudice di pace come giudizio secondo equità, a norma degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c, versandosi in materia contrattuale e nella specie di contratto di somministrazione concluso a norma del 1342 c.c., per cui risulta irrilevante il valore esiguo della controversia inferiore a 1100 euro.
Inoltre, sempre in via preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 4 di 10 L'appellante lamenta con il primo motivo di appello che il Giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto provata la legittimazione passiva della stessa in quanto ai sensi dell'art. 21, co. 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il gestore “non risponde in nessun caso dei danni causati a valle dell'allacciamento”.
La censura è infondata.
In primo luogo, il Giudice di prime cure, correttamente, ha sussunto il caso di specie nell'alveo applicativo dell'art. 1218 c.c.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado l'attore ha provato l'esistenza tra le parti di un contratto di somministrazione, fornendo copia di una fattura e del relativo bollettino regolamento pagato.
La dunque, in forza di detto contratto è obbligata a fornire acqua Parte_1
potabile a Controparte_1
Orbene, il mancato adempimento da parte dell'appellata di quanto stabilito nel contratto di fornitura ravvisa un inadempimento contrattuale che comporta il sorgere in capo alla stessa dell'obbligazione di risarcire i danni patiti dall'utente, odierno appellato, in conseguenza dell'inadempimento stesso.
Ed invero, la circostanza che, dopo l'interruzione di fornitura idrica, l'acqua risultava torbida, sabbiosa e melmosa per molto tempo prima che ritornasse limpida, oltre a non essere stata mai contesta dalla convenuta, è stata confermata dai testimoni escussi.
Pertanto, poiché tale situazione si è verificata all'incirca 4/5 volte in un mese, la stessa integra un inadempimento contrattuale da parte della che è obbligata a fornire Pt_1
all'utente, si ribadisce, acqua potabile, con obbligo della stessa di risarcire i danni conseguenziali a tale inadempimento.
Il Tribunale, quindi, ritiene che le norme invocate dall'appellante a sostegno dell'esonero da responsabilità non siano idonee allo scopo. Ed infatti, se appare indiscutibile che il gestore ha la responsabilità delle condotte fino al punto di adduzione dell'acqua ai singoli punti di utenza, cioè della parte “a monte” dei singoli contatori, mentre dal punto in cui le tubazioni si diramano negli spazi di proprietà privata degli pagina 5 di 10 utenti (cioè nella parte “a valle”) l'obbligo di custodia insorge a carico degli stessi, tuttavia la condotta della di inadempimento all'obbligo contrattuale di Parte_1
fornitura di acqua potabile costituisce una condotta omissiva, contrattualmente rilevante e tale da concorrere a determinare i lamentati danni.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ritiene che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto provata la legittimazione passiva della Parte_1
Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per assoluta genericità dei fatti narrati e per incongruenza tra i fatti e quanto richiesto”, sollevata in primo grado dall'odierna appellata e reiterata con il secondo motivo di appello, risultando la stessa sufficientemente determinata in tutti i suoi elementi costitutivi.
D'altra parte, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nel caso di specie, la è stata messa in grado di appuntare chiaramente e Parte_1
puntualmente le proprie difese e la domanda non può dichiararsi nulla.
In merito, poi, al terzo e quarto motivo di appello, gli stessi vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Orbene, oggetto del giudizio è la richiesta di ristoro dei danni patiti dal in CP_1
seguito all'avvenuta interruzione dell'erogazione della fornitura di acqua, imputabile all'inadempimento della Parte_1
pagina 6 di 10 Nella fattispecie, l'azione risarcitoria intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo, viceversa, sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 826/2015; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, n.16324/2021 ).
Pertanto, applicando al caso di specie, gli esposti principi relativi alle regole di riparto dell'onere della prova, si osserva che l'attore in primo grado nell'atto di citazione ha riferito di un'interruzione della fornitura d'acqua per quattro/cinque volte durante il mese di febbraio a causa dei lavori effettuati dagli operai della e che, Parte_1
alla ripresa della fornitura idrica, l'acqua fornita dal gestore del servizio idrico era
“sabbiosa e melmosa” e tanto determinava la rottura della caldaia.
Tali circostanze risultano provate.
Ebbene, in primo luogo, la prospettazione attorea non è stata contestata specificatamente dalla convenuta, inoltre, è stata confermata dal reso istruttorio.
Ed invero, i testimoni escussi - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in considerazione che le dichiarazioni sono concordanti e dettagliate, non rilavando, in senso differente, il rapporto di coniugio esistente tra l'attore e la teste - Testimone_1
hanno confermato che nel periodo indicato vi sono state delle interruzioni di fornitura pagina 7 di 10 idrica, senza alcun preavviso, precisando che, alla ripresa della detta fornitura, l'acqua era decisamente torbida e piena di residui.
La teste a tal proposito, ha dichiarato: “Quando l'acqua ritornava si Testimone_1
presentava scura, melmosa, piena di detriti e doveva scorrere per molto tempo per ritornare limpida”.
Ugualmente il testimone confermava che “ … dopo le interruzioni, che Testimone_2
duravano anche per 3 ore circa, al ritorno dell'acqua, la stessa si presentava scura, melmosa e piena di detriti e col calcare e questo comportava una serie di problemi e disservizi in casa” (si veda il verbale di udienza del 06.03.2019 del giudizio di primo grado).
Inoltre, la circostanza è confermata anche dal rapporto del tecnico, datato 04.03.2017, intervenuto su richiesta di parte attrice per verificare e risolvere le problematiche riscontrate alla propria caldaia, regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado:
“dopo verifica si riscontra scambiatore primario otturato di calcare e sabbia.
Scambiatore a piastre otturato (detriti e calcare) + kit flusso stato sanitario oltre alla riparazione alla caldaia si effettua lavaggio chimico impianto sanitario (pressione bassa) otturata”.
Ebbene, da quanto evidenziato si ritiene provato che i lamentati danni alla caldaia sono stati provocati proprio dall'immissione di acqua torbida nelle condutture da parte della
Parte_1
Ed invero, è verosimile che l'acqua sia rimasta contaminata a seguito dei lavori effettuati dai tecnici dell'appellante, in considerazione delle conseguenze immediate e dirette che si sono verificate all'interno dell'abitazione dell'attore (acqua torbida, melmosa, piena di detriti e rottura della caldaia), risultando, quindi, provato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e i lamentati danni.
Di contro la non ha ottemperato al proprio onere probatorio, in quanto Parte_1
non ha allegato alcun fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa, rappresentato o dal pagina 8 di 10 corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento alla stessa.
In merito al quantum debeatur, parimenti risulta corretta la quantificazione del Giudice di prime cure in considerazione della documentata spesa da parte dell'attore di € 750,00 per la riparazione della caldaia (si veda il summenzionato rapporto di intervento sottoscritto dal tecnico e dall'attore: “sostituzione pezzi sopra elencati più manodopera €
750,00”).
Pertanto, come sopra anticipato, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 845/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
pagina 9 di 10 delle spese di lite, che si liquidano, in euro 662,00, per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 nella causa civile iscritta al n. 5078/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
già , in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Loredana Marasco, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di
Napoli n. 21;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Norberto Romano, elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco, alla via G.
Carducci n. 21;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 845/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 26.07.2019 e pubblicata in data 13.03.2020.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1
al fine di accertare la responsabilità della stessa convenuta nella Parte_1
causazione dell'evento dannoso de quo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma, da determinare in corso di causa, a titolo di risarcimento danni per le riparazioni autonomamente effettuate alla propria caldaia, oltre al danno morale, da liquidarsi entro il limite di € 1.033,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al difensore anticipatario. All'uopo l'attore deduceva che, durante l'intero mese di febbraio 2017, per quattro/cinque volte non consecutive si erano verificate improvvise interruzioni del servizio idrico, fornito dalla a causa di alcuni lavori eseguiti da operai Parte_1
pagina 2 di 10 che avevano interessato la Via Dei Romani in Sant'Anastasia; esponeva, Pt_1
inoltre, che dopo le interruzioni ed in concomitanza con la ripresa del servizio idrico,
l'acqua era melmosa e sabbiosa, tanto da dover farla scorrere per molto tempo prima che ritornasse limpida;
deduceva, quindi, che in data 04.03.2017 si erano verificati danni alla caldaia ed ad altri elettrodomestici serviti dall'acqua e che lo stesso aveva sostenuto una spesa pari ad € 750,00 per la riparazione della caldaia e la sostituzione di alcuni dei suoi elementi.
Si costituiva in giudizio la già Parte_1 Parte_2
, che, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa, nonché la nullità della citazione per assoluta genericità dei fatti narrati, contestava la domanda attorea eccependone l'assoluta infondatezza.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 845/2020, disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla carenza di legittimazione passiva, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al pagamento, a titolo di risarcimento, a favore Parte_1
di parte attrice della somma di € 750,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza, la già Parte_1 Parte_2
, ha proposto il presente gravame, chiedendo la riforma totale della
[...]
pronuncia impugnata. A fondamento della propria richiesta ha eccepito, in particolare, la violazione e falsa applicazione di legge in merito al proprio difetto di legittimazione passiva per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa. Inoltre, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha eccepito, reiterando quanto già sollevato nel giudizio di primo grado, la nullità della citazione per assoluta genericità dei fatti dedotti in atti.
Ha, poi, impugnato la sentenza de qua lamentando la violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c., la contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'errata interpretazione, applicazione e violazione degli artt. 1218 e 2697
pagina 3 di 10 cc, nonché l'errore e il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure in merito al nesso di causalità tra l'evento ed il danno;
in merito, infine, al regolamento delle spese di lite ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento degli onorari e spese del doppio grado di giudizio e la condanna dello stesso attore alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.
Si è costituito l'appellato che, sulla base delle argomentazioni in atti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, III co. c.p.c., nonché ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello poiché non può qualificarsi il giudizio espletato dinnanzi al Giudice di pace come giudizio secondo equità, a norma degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c, versandosi in materia contrattuale e nella specie di contratto di somministrazione concluso a norma del 1342 c.c., per cui risulta irrilevante il valore esiguo della controversia inferiore a 1100 euro.
Inoltre, sempre in via preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 4 di 10 L'appellante lamenta con il primo motivo di appello che il Giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto provata la legittimazione passiva della stessa in quanto ai sensi dell'art. 21, co. 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il gestore “non risponde in nessun caso dei danni causati a valle dell'allacciamento”.
La censura è infondata.
In primo luogo, il Giudice di prime cure, correttamente, ha sussunto il caso di specie nell'alveo applicativo dell'art. 1218 c.c.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado l'attore ha provato l'esistenza tra le parti di un contratto di somministrazione, fornendo copia di una fattura e del relativo bollettino regolamento pagato.
La dunque, in forza di detto contratto è obbligata a fornire acqua Parte_1
potabile a Controparte_1
Orbene, il mancato adempimento da parte dell'appellata di quanto stabilito nel contratto di fornitura ravvisa un inadempimento contrattuale che comporta il sorgere in capo alla stessa dell'obbligazione di risarcire i danni patiti dall'utente, odierno appellato, in conseguenza dell'inadempimento stesso.
Ed invero, la circostanza che, dopo l'interruzione di fornitura idrica, l'acqua risultava torbida, sabbiosa e melmosa per molto tempo prima che ritornasse limpida, oltre a non essere stata mai contesta dalla convenuta, è stata confermata dai testimoni escussi.
Pertanto, poiché tale situazione si è verificata all'incirca 4/5 volte in un mese, la stessa integra un inadempimento contrattuale da parte della che è obbligata a fornire Pt_1
all'utente, si ribadisce, acqua potabile, con obbligo della stessa di risarcire i danni conseguenziali a tale inadempimento.
Il Tribunale, quindi, ritiene che le norme invocate dall'appellante a sostegno dell'esonero da responsabilità non siano idonee allo scopo. Ed infatti, se appare indiscutibile che il gestore ha la responsabilità delle condotte fino al punto di adduzione dell'acqua ai singoli punti di utenza, cioè della parte “a monte” dei singoli contatori, mentre dal punto in cui le tubazioni si diramano negli spazi di proprietà privata degli pagina 5 di 10 utenti (cioè nella parte “a valle”) l'obbligo di custodia insorge a carico degli stessi, tuttavia la condotta della di inadempimento all'obbligo contrattuale di Parte_1
fornitura di acqua potabile costituisce una condotta omissiva, contrattualmente rilevante e tale da concorrere a determinare i lamentati danni.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ritiene che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto provata la legittimazione passiva della Parte_1
Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per assoluta genericità dei fatti narrati e per incongruenza tra i fatti e quanto richiesto”, sollevata in primo grado dall'odierna appellata e reiterata con il secondo motivo di appello, risultando la stessa sufficientemente determinata in tutti i suoi elementi costitutivi.
D'altra parte, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nel caso di specie, la è stata messa in grado di appuntare chiaramente e Parte_1
puntualmente le proprie difese e la domanda non può dichiararsi nulla.
In merito, poi, al terzo e quarto motivo di appello, gli stessi vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Orbene, oggetto del giudizio è la richiesta di ristoro dei danni patiti dal in CP_1
seguito all'avvenuta interruzione dell'erogazione della fornitura di acqua, imputabile all'inadempimento della Parte_1
pagina 6 di 10 Nella fattispecie, l'azione risarcitoria intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo, viceversa, sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 826/2015; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, n.16324/2021 ).
Pertanto, applicando al caso di specie, gli esposti principi relativi alle regole di riparto dell'onere della prova, si osserva che l'attore in primo grado nell'atto di citazione ha riferito di un'interruzione della fornitura d'acqua per quattro/cinque volte durante il mese di febbraio a causa dei lavori effettuati dagli operai della e che, Parte_1
alla ripresa della fornitura idrica, l'acqua fornita dal gestore del servizio idrico era
“sabbiosa e melmosa” e tanto determinava la rottura della caldaia.
Tali circostanze risultano provate.
Ebbene, in primo luogo, la prospettazione attorea non è stata contestata specificatamente dalla convenuta, inoltre, è stata confermata dal reso istruttorio.
Ed invero, i testimoni escussi - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in considerazione che le dichiarazioni sono concordanti e dettagliate, non rilavando, in senso differente, il rapporto di coniugio esistente tra l'attore e la teste - Testimone_1
hanno confermato che nel periodo indicato vi sono state delle interruzioni di fornitura pagina 7 di 10 idrica, senza alcun preavviso, precisando che, alla ripresa della detta fornitura, l'acqua era decisamente torbida e piena di residui.
La teste a tal proposito, ha dichiarato: “Quando l'acqua ritornava si Testimone_1
presentava scura, melmosa, piena di detriti e doveva scorrere per molto tempo per ritornare limpida”.
Ugualmente il testimone confermava che “ … dopo le interruzioni, che Testimone_2
duravano anche per 3 ore circa, al ritorno dell'acqua, la stessa si presentava scura, melmosa e piena di detriti e col calcare e questo comportava una serie di problemi e disservizi in casa” (si veda il verbale di udienza del 06.03.2019 del giudizio di primo grado).
Inoltre, la circostanza è confermata anche dal rapporto del tecnico, datato 04.03.2017, intervenuto su richiesta di parte attrice per verificare e risolvere le problematiche riscontrate alla propria caldaia, regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado:
“dopo verifica si riscontra scambiatore primario otturato di calcare e sabbia.
Scambiatore a piastre otturato (detriti e calcare) + kit flusso stato sanitario oltre alla riparazione alla caldaia si effettua lavaggio chimico impianto sanitario (pressione bassa) otturata”.
Ebbene, da quanto evidenziato si ritiene provato che i lamentati danni alla caldaia sono stati provocati proprio dall'immissione di acqua torbida nelle condutture da parte della
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Ed invero, è verosimile che l'acqua sia rimasta contaminata a seguito dei lavori effettuati dai tecnici dell'appellante, in considerazione delle conseguenze immediate e dirette che si sono verificate all'interno dell'abitazione dell'attore (acqua torbida, melmosa, piena di detriti e rottura della caldaia), risultando, quindi, provato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e i lamentati danni.
Di contro la non ha ottemperato al proprio onere probatorio, in quanto Parte_1
non ha allegato alcun fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa, rappresentato o dal pagina 8 di 10 corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento alla stessa.
In merito al quantum debeatur, parimenti risulta corretta la quantificazione del Giudice di prime cure in considerazione della documentata spesa da parte dell'attore di € 750,00 per la riparazione della caldaia (si veda il summenzionato rapporto di intervento sottoscritto dal tecnico e dall'attore: “sostituzione pezzi sopra elencati più manodopera €
750,00”).
Pertanto, come sopra anticipato, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 845/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
pagina 9 di 10 delle spese di lite, che si liquidano, in euro 662,00, per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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