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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 204/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaella Crocitti e Virginia Nicotera;
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore
Triolo;
-appellato-
Nonché contro
in persona del L.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 28.06.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002578356/000, notificata in data 05.04.2022 in relazione al sotteso avviso di addebito n. 394 2016 0000661249
000, presuntivamente notificato in data 12.05.2026 per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, per l'importo totale di € 2.424,54 a titolo di contributi previdenziali I.V.S. anni 2015/2016.
L'originaria ricorrente deduceva che dalla notifica dell'avviso di addebito alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era decorso il termine di prescrizione quinquennale di ex L. n. 335/95.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: delle somme portate dall'intimazione n°09420229002578356/000 del 05.04.2022 relativa all'avviso di addebito n°39420160000661249000 con conseguente annullamento dello stesso e della intimazione opposta;
conseguentemente dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di € CP_ 2.424,54 richiesta per conto dell' >
Si costituiva in giudizio l' mentre l' restava CP_1 Controparte_2 contumace.
Con sentenza n. 181/2023, pubblicata in data 15.02.2023, il Tribunale di Palmi, accogliendo preliminarmente la sola eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, rigettava l'opposizione e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Accertava che l'avviso di addebito n. 39420160000661249000 era stato regolarmente notificato in data 12.05.2016, così come l'intimazione opposta pervenuta in data 05.04.2022
e che la prescrizione quinquennale non fosse maturata nell'arco temporale compreso tra la notificazione dell'avviso di addebito (avvenuta il 12.05.2016) e la notificazione dell'intimazione esattoriale in oggetto (avvenuta il 05.04.2022) in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 542 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione.
La sentenza veniva appellata dalla la quale lamentava l'applicazione di una Pt_1
sospensione più lunga rispetto a quanto previsto in materia.
In particolare, affermava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato 542 giorni di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L.18/2020, che non si applicherebbero alla fattispecie, ma solo alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza di pagamento nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l'art. 37, posto che all'appellante non è stato notificato un avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, ma un'intimazione riferibile ad un avviso di addebito già notificato nel 2016.
Chiedeva, quale conseguenza dell'accoglimento del primo e unico motivo di gravame, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva solo l' evidenziando che dal 12/04/2016, data di notifica dell' avviso di CP_1
addebito n. 3942012/0000859453000, al 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado, nessuna prescrizione quinquennale era intervenuta, posto che dal 08/03/2020 al 31/08/2021 i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 12/05/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 394 2016 0000661249 000, ed il 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto
2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
(cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 12/05/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420160000661249 000, ed il 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' di Reggio Calabria, avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 181/2023, pubblicata in data 15.02.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
quantificate in € 1.700 oltre accessori di legge;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 204/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaella Crocitti e Virginia Nicotera;
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore
Triolo;
-appellato-
Nonché contro
in persona del L.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 28.06.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002578356/000, notificata in data 05.04.2022 in relazione al sotteso avviso di addebito n. 394 2016 0000661249
000, presuntivamente notificato in data 12.05.2026 per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, per l'importo totale di € 2.424,54 a titolo di contributi previdenziali I.V.S. anni 2015/2016.
L'originaria ricorrente deduceva che dalla notifica dell'avviso di addebito alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era decorso il termine di prescrizione quinquennale di ex L. n. 335/95.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: delle somme portate dall'intimazione n°09420229002578356/000 del 05.04.2022 relativa all'avviso di addebito n°39420160000661249000 con conseguente annullamento dello stesso e della intimazione opposta;
conseguentemente dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di € CP_ 2.424,54 richiesta per conto dell' >
Si costituiva in giudizio l' mentre l' restava CP_1 Controparte_2 contumace.
Con sentenza n. 181/2023, pubblicata in data 15.02.2023, il Tribunale di Palmi, accogliendo preliminarmente la sola eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, rigettava l'opposizione e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Accertava che l'avviso di addebito n. 39420160000661249000 era stato regolarmente notificato in data 12.05.2016, così come l'intimazione opposta pervenuta in data 05.04.2022
e che la prescrizione quinquennale non fosse maturata nell'arco temporale compreso tra la notificazione dell'avviso di addebito (avvenuta il 12.05.2016) e la notificazione dell'intimazione esattoriale in oggetto (avvenuta il 05.04.2022) in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 542 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione.
La sentenza veniva appellata dalla la quale lamentava l'applicazione di una Pt_1
sospensione più lunga rispetto a quanto previsto in materia.
In particolare, affermava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato 542 giorni di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L.18/2020, che non si applicherebbero alla fattispecie, ma solo alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza di pagamento nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l'art. 37, posto che all'appellante non è stato notificato un avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, ma un'intimazione riferibile ad un avviso di addebito già notificato nel 2016.
Chiedeva, quale conseguenza dell'accoglimento del primo e unico motivo di gravame, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva solo l' evidenziando che dal 12/04/2016, data di notifica dell' avviso di CP_1
addebito n. 3942012/0000859453000, al 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado, nessuna prescrizione quinquennale era intervenuta, posto che dal 08/03/2020 al 31/08/2021 i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 12/05/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 394 2016 0000661249 000, ed il 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto
2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020
(cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 12/05/2016, data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420160000661249 000, ed il 05/04/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' di Reggio Calabria, avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 181/2023, pubblicata in data 15.02.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
quantificate in € 1.700 oltre accessori di legge;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti