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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. e P.IV , rappresentata in forza di procura Parte_1 P.IV_1
speciale del 17/12/2021 per atto Notaio Rep. 43.511, Racc. Persona_1
19.930 (doc. n. 1 primo grado), dalla procuratrice speciale (C.F. Parte_2
), rappresentata, assistita e difesa, dall'Avv. Andrea Rivellini P.IV_2
appellante contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessandra Vignoli appellato contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe De Gregori appellato contro (C.F.: P.IV: già Controparte_3 P.IV_3 P.IV_4 [...]
, in persona del Procuratore, Dott. in forza di procura CP_4 Persona_2
speciale in autentica Notaio , in data 27/09/2022, Rep. n. 16835 e Racc. Persona_3
n. 8973, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv.
Andrea Rivellini appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
in riforma della sentenza n.
2603/2022 Tribunale di Genova, Sezione I, Giudice Unico Dott.ssa Emanuela Giordano, resa all'esito del procedimento n. 6576/2020 R.G. e pubblicata in data 17/11/2022, successivamente notificata a mezzo P.E.C. il giorno 27/11/2022; - in via principale: accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti del creditore Parte_1
nella qualità di cessionaria del credito precedentemente vantato da Controparte_3
del contratto stipulato dai Sigg. e con atto
[...] CP_1 Controparte_2
pubblico rogato in data 16/03/2017 dal Notaio di Chiavari Rep. n. Persona_4
183.749, Racc. n. 33.090, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di La Spezia in data 23/03/2017, al n. 2328 Reg. gen. e n. 1697 Reg. Part, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: N.C.E.U. del Comune di Carro (SP), foglio 16, mappale 524 categoria
A/7 sito in via Pasqualetti n. 6, piano T-1 vani 21 r.c. € 2494,49; N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 18, part. 43, nat. T, cons. 15 are 30 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 35, nat. T, cons. 24 are e 50 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 39, nat. T, cons. 27 are e 30 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 40, nat. T. cons. 39 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 42, nat. T., cons. 69 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 82, nat. T, cons. 23 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 16, part. 304, nat. T., cons. 22 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 389, nat. T., cons. 11 are e 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro
pag. 2/12 (SP), foglio 16, part. 391, nat. T., cons. 11 are 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro
(SP), foglio 16, part. 518, nat. T., cons. 25 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 53, nat. T., cons. 8 are e 70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 459, nat. T. cons 1 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 412, nat. T., cons. 13 are 45 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 390, nat. T., cons. 2 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 303, nat. T., cons. 7 are e 70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 17, part. 447 nat. T. cons. 1 are e 70 centiare. Con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c. - in ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con consequenziale ripetizione delle spese di lite già corrisposte all'esito del primo grado di giudizio”
Per la parte appellata : CP_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respingere l'appello di erché infondato confermando Parte_1
in toto la Sentenza 2603 del 2022 del Tribunale di Genova e in ogni caso accertato che l'appellante ha temerariamente proposto appello per i motivi sopra esposti dichiari responsabile di lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 c.p.c. e Parte_1
conseguentemente la condanni al risarcimento del danno da liquidarsi in Euro 2.000 o in subordine secondo le risultanze di causa o in ulteriore subordine secondo equità ex Art.
1226 c.c. nonché al pagamento delle spese e onorari di causa al difensore che si dichiara antistatario. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, osservare e domandare Con salvezza di ogni diritto”.
Per la parte appellata : Controparte_2
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respingere l'appello di erché infondato confermando Parte_1
in toto la Sentenza 2603 del 2022 del Tribunale di Genova e in ogni caso accertato che l'appellante ha temerariamente proposto appello per i motivi sopra esposti dichiari responsabile di lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 c.p.c. e Parte_1
conseguentemente la condanni al risarcimento del danno materiale da liquidarsi equitativamente in Euro 1.400 e al risarcimento del danno non patrimoniale da pag. 3/12 liquidarsi in base alla consulenza tecnica medico legale da disporsi sulla persona del
Geom. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello Controparte_2
scrivente difensore che si dichiara antistatario Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, osservare e domandare Con salvezza di ogni diritto”.
Per la parte appellata (già .: Controparte_3 CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
- in via principale: accogliere l'appello proposto da (e, per essa, da , essendo la Parte_1 Parte_2 predetta l'attuale titolare del credito portato in atti, per tutto quanto Parte_1
esposto in parte narrativa della presente comparsa di costituzione;
- in via subordinata: accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti di e/o Controparte_3
della cessionaria appellante del contratto stipulato dai Sigg. Parte_1 [...]
e con atto pubblico rogato in data 16/03/2017 dal CP_1 Controparte_2
Notaio di Chiavari Rep. n. 183.749, Racc. n. 33.090, trascritto presso la Persona_4
Conservatoria dei RR. II. di La Spezia in data 23/03/2017, al n. 2328 Reg. gen. e n.
1697 Reg. Part, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: N.C.E.U. del Comune di
Carro (SP), foglio 16, mappale 524 categoria A/7 sito in via Pasqualetti n. 6, piano T-1 vani 21 r.c. € 2494,49; N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 18, part. 43, nat. T,
cons. 15 are 30 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 35, nat. T,
cons. 24 are e 50 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 39, nat. T,
cons. 27 are e 30 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 40, nat. T.
cons. 39 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 42, nat. T.,
cons. 69 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 82, nat. T,
cons. 23 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 304, nat.
T., cons. 22 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 389, nat. T., cons. 11 are e 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 391, nat. T., cons.
11 are 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 518, nat. T., cons.
25 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 53, nat. T., cons. 8 are e
70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 459, nat. T. cons 1 are;
pag. 4/12 N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 412, nat. T., cons. 13 are 45 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 390, nat. T., cons. 2 are;
N.C.T. del
Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 303, nat. T., cons. 7 are e 70 centiare;
N.C.T. del
Comune di Carro (SP), foglio 17, part. 447 nat. T. cons. 1 are e 70 centiare. Con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c. - in ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2603/2022 del 17/11/2022 il Tribunale di Genova respingeva la domanda proposta (già ) per sentire dichiarare la Parte_3 CP_4 sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 cc, e la conseguente inefficacia nei confronti del creditore (quale cessionario di credito Parte_1
precedentemente vantato da , già ) del contratto di Parte_3 CP_4
compravendita immobiliare, intercorso tra e , a CP_1 Controparte_2
rogito notaio di Chiavari in data 16/03/2017 rep. 183749 racc. 33090, Persona_4
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di La Spezia in data 23/03/2017 n.2328 Reg. gen. E n.1697 Reg. Part.. Con la sentenza di primo grado veniva rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta da per risarcimento danni Controparte_2 conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica dello stesso determinata dall'azione di , già . La sentenza dichiarava compensate le spese del Parte_3 CP_4 giudizio tra la società attrice e il convenuto condannava l'attrice al pagamento CP_2
delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dichiarava non ripetibili le spese di CP_1 lite dell'intervenuta Con la sentenza di primo grado è stato escluso Parte_1
l'eventus damni in capo al creditore, in quanto l'acquirente aveva pagato il CP_2
corrispettivo della compravendita ponendo in compensazione un proprio credito (già oggetto di precetto notificato) nei confronti della venditrice costituito retribuzioni CP_1
per lavoro subordinato, assistito da privilegio ai sensi dell'art.2751 bis n.1 cc, con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art.2776 cc., prevalente sul credito chirografario di (già ), con prevedibile infruttuosità Parte_3 CP_4 dell'esecuzione forzata sul bene, in relazione al cui atto di vendita è stata chiesta la pag. 5/12 dichiarazione di inefficacia ex art.2901 cc., non avendo la banca offerto la prova che il valore di presumibile realizzo in sede esecutiva sarebbe stato superiore al credito oggetto del precetto che aveva notificato a ove aveva, al CP_2 CP_1 CP_2
contrario, offerto la prova che il valore del compendio immobiliare era inferiore all'entità del credito privilegiato vantato dallo stesso. La domanda riconvenzionale svolta da veniva rigettata in quanti non provati il nesso causale e il danno. CP_2
2- – intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del Parte_1
credito – ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i seguenti due motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato l'eventus damni; ha contestato l'appellante che incombesse sul creditore l'onere di provare l'esistenza, ove fosse stata disposta la revocazione, di un margine per potersi rivalere sul bene oggetto dell'atto dispositivo;
ha dedotto che l'unico onere a carico del creditore era quello di provare il depauperamento patrimoniale del debitore, essendo sufficiente un danno meramente potenziale;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha valutato le ragioni di credito della banca, la natura gratuita dell'atto dispositivo, il consilium fraudis, il vincolo di parentela tra e rispettivamente figlio e madre, CP_2 CP_1
il licenziamento di per riduzione di attività, le modalità anomale CP_2 dell'estinzione del credito vantato da per prestazioni di lavoro CP_2 dipendente, attuate mediante datio in solutum, l'inapplicabilità del disposto dell'art.2901 comma 3 cc..
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 29/03/2023 l'appellante ha chiesto inoltre disporsi la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione dell'appellato CP_2
3- L'appellato (già ) ha proposto appello Parte_3 CP_4 incidentale condizionato svolgendo deduzioni identiche a quelle svolte dall'appellante
Parte_1
pag. 6/12 4- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello e CP_1 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante. Riproponendo le allegazioni svolte nel primo grado di giudizio, deduceva che, cessato il rapporto di lavoro con
(per licenziamento in data 31 dicembre 2011 per riduzione Controparte_2 dell'attività), all'esito di un contenzioso giuslavoristico che non veniva definito tra le parti, il lavoratore otteneva la pronuncia di decreto ingiuntivo n.198/2017 della Sezione
Lavoro del Tribunale di Genova per le competenze non percepite durante e all'esito del rapporto di lavoro. Sulla base di tale decreto ingiuntivo veniva notificato alla atto CP_1 di precetto 9 marzo 2017, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
240.000,77 oltre alle successive spese, oltre interessi e alla rivalutazione dal 31 gennaio
2017 al saldo. Essendo il credito fondato su titolo esecutivo (decreto ingiuntivo con formula esecutiva), ed essendo credito con privilegio in quanto discendente dal diritto al pagamento di retribuzioni e TFR, le parti si accordavano per il pagamento mediante cessione di immobili, avvenuto con rogito 16 marzo 2017 Notaio di Persona_4
Chiavari, 783749 Repertorio e n.33090 Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari della Spezia in data 23/3/2017 al n. 2328 e n. 1697 Reg. Part.E. La cessione dei beni immobili veniva effettuato per il prezzo di € 240.000,00 pagato mediante compensazione con il credito, derivante da prestazioni lavorative, di
(di cui al decreto ingiuntivo n198/2017 del Tribunale di Genova, Controparte_2
il cui pagamento era stato intimato con atto di precetto del 9 marzo 2017). Ha svolto domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc.
5- L'appellato si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello e Controparte_2 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante. Preliminarmente ha eccepito l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto d'appello, eseguita a mezzo PEC al difensore domiciliatario limitatamente al giudizio di primo grado. Sempre in via preliminare ha eccepito l'improponibilità dell'appello in quanto l'eventuale effetto sanante della costituzione dell'appellato si è verificato oltre il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado. Ha anche eccepito la nullità dell'atto d'appello per mancanza dei motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc.
L'appellato ha dedotto – riproponendo quanto già oggetto di allegazione e CP_2
pag. 7/12 prova nel primo grado di giudizio – di aver maturato un credito per € 195.606,04, oltre a interessi e rivalutazione, per retribuzioni non corrisposte e TFR relativi al rapporto di lavoro intercorso con l'impresa Albergo Ristorante “U Rustegu” di NA RM
(cessato a seguito del licenziamento 31 dicembre 2011), e di aver costituito in mora la debitrice successivamente al mancato adempimento di un piano rateale di pagamento del dovuto, ottenendo la pronuncia di decreto ingiuntivo 9 marzo 2017 per l'importo sopra indicato. Ribadiva che seguiva atto di precetto, notificato in data 9 marzo 2017 per complessivi € 240.000,77, oltre spese successive, interessi e rivalutazione. Il pagamento, non esaustivo, di quanto dovuto da a CP_1 Controparte_2
avveniva con datio in solutum mediante la vendita del compendio immobiliare di cui al rogito notarile 16 marzo 2017 Notaio di Chiavari, 783749 Repertorio e Persona_4
n.33090 Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia in data 23/3/2017 al n. 2328 e n. 1697 Reg. Part.E. . Ha svolto domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc.
6- Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine ai sensi dell'art. 190 cpc di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica, e decisa in camera di consiglio sulla relazione del consigliere relatore.
7- Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inesistenza o nullità della notifica dell'atto d'appello svolte dall'appellato La CP_2
notificazione eseguita a mezzo PEC al difensore di nel primo grado di giudizio, CP_2
non è inesistente ma nulla, e tale nullità appare sanata dalla costituzione in appello di il quale ha svolto articolate e compiute difese nel merito con riguardo alle CP_2 ragioni d'appello dedotto da . L'effetto sanante della costituzione in Parte_1
giudizio – con riguardo all'originaria notificazione – esclude la fondatezza dell'eccezione di improponibilità dell'appello.
8- Nel merito, questa Corte ritiene che l'appello principale debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo d'appello, restando assorbito il primo.
pag. 8/12 8.1 – L'atto oggetto di revocatoria rappresenta una datio in solutum a soddisfazione del credito vantato da nei confronti di in forza di Controparte_2 CP_1
decreto ingiuntivo della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova, assistito da privilegio speciale ex art. 2725 bis n.1 cc. L'esistenza, la natura, e l'entità del credito sono stati oggetto di accertamento giudiziale con il decreto ingiuntivo n.198/2017 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Genova. Le deduzioni, meramente accennate, da parte appellante circa l'inesistenza di tale credito non sono supportate da alcuna specifica allegazione né offerta di prova, né, tantomeno, domanda di contrario accertamento. E' pertanto infondata ogni deduzione di parte appellante in ordine alla natura gratuita dell'atto di cessione dei beni oggetto della domanda revocatoria.
8.2 – Il credito maturato da nei confronti di per retribuzioni e TFR (in CP_2 CP_1
conseguenza del licenziamento del 31 dicembre 2011), è anteriore alla intimazione rivolta da a con raccomandata del 29/07/2016 relativa alle Parte_3 CP_1
ragioni di credito della banca. Il pregiudizio alle ragioni di credito della banca è pertanto circostanza irrilevante in quanto il credito privilegiato di era scaduto CP_2
anteriormente. Irrilevante è anche il rapporto familiare (figlio e madre) tra e CP_2
stante la natura del credito discendente dal rapporto lavorativo intercorso, e non CP_1
costituisce elemento di per sé atto ad escludere il credito di come oggetto di CP_2 accertamento in sede giudiziale. La contiguità temporale tra l'intimazione di pagamento rivolta dalla banca alla debitrice, l'azione giudiziaria di nei confronti di CP_2 CP_1
(che ha portato alla pronuncia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova), le attività poste in essere da per la predisposizione di documentazione idonea al CP_1
successivo atto di cessione degli immobili, non sono neppure essi elementi atti ad escludere l'esistenza del credito di Non sussiste pertanto alcun elemento per CP_2 poter affermare la configurabilità del consilium fraudis dedotto dall'appellante.
8.3 Considerato quanto sopra, ritiene questa Corte che la datio in solutum con cui è stato estinto il credito vantato da costituisca atto riconducibile alla previsione di cui CP_2 all'art.2901 co.3 cc, in quanto pagamento di debito scaduto, non revocabile. La Corte di pag. 9/12 Cassazione ha recentemente riaffermato il principio secondo cui, “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass.Sez.3, 16 novembre 2023, n.31941, riaffermando il principio di cui alla precedente pronuncia Cass.Sez.1, 7 giugno 2013, n.14420). La circostanza che la datio in solutum debba ritenersi essere stato l'unico modo per saldare il debito di nei CP_1
confronti di appare desumibile dalle deduzioni svolte nel primo grado giudizio CP_2
da in ordine alla pendenza di procedura di esecuzione immobiliare n.274/2017 CP_1
Tribunale di Genova, promossa da (ora ) contro CP_4 Parte_3
e , in relazione al restante patrimonio immobiliare della CP_1 Parte_4
debitrice, e relativa ad altro immobile valutato appena € 52.000 nel predetto procedimento di esecuzione immobiliare.
8.4 La ritenuta riconducibilità dell'atto oggetto di revocatoria alla previsione di non revocabilità di cui all'art.2901 co.3 cc determina l'infondatezza del secondo motivo d'appello, e l'assorbimento del primo, con conseguente rigetto dell'appello principale.
9- Per le ragioni sopra esposte non può trovare accoglimento l'appello incidentale svolto da , in quanto fondato sulle medesime deduzioni – ritenute Parte_3
infondate – su cui è stato svolto l'appello principale.
10- Non ritiene questa Corte che siano riconoscibili i presupposti minimi per la pronuncia di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, stante il non semplice sviluppo in fatto delle circostanze oggetto di causa.
11- Non ritiene inoltre questa Corte che debba disporsi la cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive richiesta dall'appellante – con note scritte in sostituzione d'udienza del giorno 29 marzo 2023 – con riferimento alla comparsa di costituzione dell'appellato Le espressioni contenute nella comparsa di costituzione CP_2
pag. 10/12 dell'appellato non appaiono travalicare i limiti di una pur accesa e intensa CP_2 difesa delle proprie ragioni difensive, e non sono da considerarsi avulse dall'oggetto della controversia.
12- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante principale e della parte appellante incidentale e sono liquidate, secondo i valori massimi della vigente TF (in considerazione della complessità ed articolazione delle questioni oggetto di causa), con riguardo al valore di causa (€ 240.000,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: in favore di fase di studio della controversia € CP_1
4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.687,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
in favore di : fase di studio Controparte_2 della controversia € 4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.687,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente €
21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale svolto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale svolto da;
Parte_3
3) rigetta le domande ex art.96 cpc;
4) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che CP_1
liquida in € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e in favore dell'appellato che liquida in € Controparte_2
pag. 11/12 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. e P.IV , rappresentata in forza di procura Parte_1 P.IV_1
speciale del 17/12/2021 per atto Notaio Rep. 43.511, Racc. Persona_1
19.930 (doc. n. 1 primo grado), dalla procuratrice speciale (C.F. Parte_2
), rappresentata, assistita e difesa, dall'Avv. Andrea Rivellini P.IV_2
appellante contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessandra Vignoli appellato contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe De Gregori appellato contro (C.F.: P.IV: già Controparte_3 P.IV_3 P.IV_4 [...]
, in persona del Procuratore, Dott. in forza di procura CP_4 Persona_2
speciale in autentica Notaio , in data 27/09/2022, Rep. n. 16835 e Racc. Persona_3
n. 8973, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv.
Andrea Rivellini appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
in riforma della sentenza n.
2603/2022 Tribunale di Genova, Sezione I, Giudice Unico Dott.ssa Emanuela Giordano, resa all'esito del procedimento n. 6576/2020 R.G. e pubblicata in data 17/11/2022, successivamente notificata a mezzo P.E.C. il giorno 27/11/2022; - in via principale: accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti del creditore Parte_1
nella qualità di cessionaria del credito precedentemente vantato da Controparte_3
del contratto stipulato dai Sigg. e con atto
[...] CP_1 Controparte_2
pubblico rogato in data 16/03/2017 dal Notaio di Chiavari Rep. n. Persona_4
183.749, Racc. n. 33.090, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di La Spezia in data 23/03/2017, al n. 2328 Reg. gen. e n. 1697 Reg. Part, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: N.C.E.U. del Comune di Carro (SP), foglio 16, mappale 524 categoria
A/7 sito in via Pasqualetti n. 6, piano T-1 vani 21 r.c. € 2494,49; N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 18, part. 43, nat. T, cons. 15 are 30 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 35, nat. T, cons. 24 are e 50 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 39, nat. T, cons. 27 are e 30 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 40, nat. T. cons. 39 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 42, nat. T., cons. 69 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 19, part. 82, nat. T, cons. 23 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di
Carro (SP), foglio 16, part. 304, nat. T., cons. 22 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 389, nat. T., cons. 11 are e 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro
pag. 2/12 (SP), foglio 16, part. 391, nat. T., cons. 11 are 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro
(SP), foglio 16, part. 518, nat. T., cons. 25 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 53, nat. T., cons. 8 are e 70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 459, nat. T. cons 1 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 412, nat. T., cons. 13 are 45 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 390, nat. T., cons. 2 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 303, nat. T., cons. 7 are e 70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 17, part. 447 nat. T. cons. 1 are e 70 centiare. Con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c. - in ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con consequenziale ripetizione delle spese di lite già corrisposte all'esito del primo grado di giudizio”
Per la parte appellata : CP_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respingere l'appello di erché infondato confermando Parte_1
in toto la Sentenza 2603 del 2022 del Tribunale di Genova e in ogni caso accertato che l'appellante ha temerariamente proposto appello per i motivi sopra esposti dichiari responsabile di lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 c.p.c. e Parte_1
conseguentemente la condanni al risarcimento del danno da liquidarsi in Euro 2.000 o in subordine secondo le risultanze di causa o in ulteriore subordine secondo equità ex Art.
1226 c.c. nonché al pagamento delle spese e onorari di causa al difensore che si dichiara antistatario. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, osservare e domandare Con salvezza di ogni diritto”.
Per la parte appellata : Controparte_2
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respingere l'appello di erché infondato confermando Parte_1
in toto la Sentenza 2603 del 2022 del Tribunale di Genova e in ogni caso accertato che l'appellante ha temerariamente proposto appello per i motivi sopra esposti dichiari responsabile di lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 c.p.c. e Parte_1
conseguentemente la condanni al risarcimento del danno materiale da liquidarsi equitativamente in Euro 1.400 e al risarcimento del danno non patrimoniale da pag. 3/12 liquidarsi in base alla consulenza tecnica medico legale da disporsi sulla persona del
Geom. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello Controparte_2
scrivente difensore che si dichiara antistatario Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, osservare e domandare Con salvezza di ogni diritto”.
Per la parte appellata (già .: Controparte_3 CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
- in via principale: accogliere l'appello proposto da (e, per essa, da , essendo la Parte_1 Parte_2 predetta l'attuale titolare del credito portato in atti, per tutto quanto Parte_1
esposto in parte narrativa della presente comparsa di costituzione;
- in via subordinata: accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti di e/o Controparte_3
della cessionaria appellante del contratto stipulato dai Sigg. Parte_1 [...]
e con atto pubblico rogato in data 16/03/2017 dal CP_1 Controparte_2
Notaio di Chiavari Rep. n. 183.749, Racc. n. 33.090, trascritto presso la Persona_4
Conservatoria dei RR. II. di La Spezia in data 23/03/2017, al n. 2328 Reg. gen. e n.
1697 Reg. Part, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: N.C.E.U. del Comune di
Carro (SP), foglio 16, mappale 524 categoria A/7 sito in via Pasqualetti n. 6, piano T-1 vani 21 r.c. € 2494,49; N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 18, part. 43, nat. T,
cons. 15 are 30 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 35, nat. T,
cons. 24 are e 50 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 39, nat. T,
cons. 27 are e 30 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 40, nat. T.
cons. 39 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 42, nat. T.,
cons. 69 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 19, part. 82, nat. T,
cons. 23 are e 60 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 304, nat.
T., cons. 22 are;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 389, nat. T., cons. 11 are e 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 391, nat. T., cons.
11 are 40 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 518, nat. T., cons.
25 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 53, nat. T., cons. 8 are e
70 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 459, nat. T. cons 1 are;
pag. 4/12 N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 25, part. 412, nat. T., cons. 13 are 45 centiare;
N.C.T. del Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 390, nat. T., cons. 2 are;
N.C.T. del
Comune di Carro (SP), foglio 16, part. 303, nat. T., cons. 7 are e 70 centiare;
N.C.T. del
Comune di Carro (SP), foglio 17, part. 447 nat. T. cons. 1 are e 70 centiare. Con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c. - in ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2603/2022 del 17/11/2022 il Tribunale di Genova respingeva la domanda proposta (già ) per sentire dichiarare la Parte_3 CP_4 sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 cc, e la conseguente inefficacia nei confronti del creditore (quale cessionario di credito Parte_1
precedentemente vantato da , già ) del contratto di Parte_3 CP_4
compravendita immobiliare, intercorso tra e , a CP_1 Controparte_2
rogito notaio di Chiavari in data 16/03/2017 rep. 183749 racc. 33090, Persona_4
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di La Spezia in data 23/03/2017 n.2328 Reg. gen. E n.1697 Reg. Part.. Con la sentenza di primo grado veniva rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta da per risarcimento danni Controparte_2 conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica dello stesso determinata dall'azione di , già . La sentenza dichiarava compensate le spese del Parte_3 CP_4 giudizio tra la società attrice e il convenuto condannava l'attrice al pagamento CP_2
delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dichiarava non ripetibili le spese di CP_1 lite dell'intervenuta Con la sentenza di primo grado è stato escluso Parte_1
l'eventus damni in capo al creditore, in quanto l'acquirente aveva pagato il CP_2
corrispettivo della compravendita ponendo in compensazione un proprio credito (già oggetto di precetto notificato) nei confronti della venditrice costituito retribuzioni CP_1
per lavoro subordinato, assistito da privilegio ai sensi dell'art.2751 bis n.1 cc, con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art.2776 cc., prevalente sul credito chirografario di (già ), con prevedibile infruttuosità Parte_3 CP_4 dell'esecuzione forzata sul bene, in relazione al cui atto di vendita è stata chiesta la pag. 5/12 dichiarazione di inefficacia ex art.2901 cc., non avendo la banca offerto la prova che il valore di presumibile realizzo in sede esecutiva sarebbe stato superiore al credito oggetto del precetto che aveva notificato a ove aveva, al CP_2 CP_1 CP_2
contrario, offerto la prova che il valore del compendio immobiliare era inferiore all'entità del credito privilegiato vantato dallo stesso. La domanda riconvenzionale svolta da veniva rigettata in quanti non provati il nesso causale e il danno. CP_2
2- – intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del Parte_1
credito – ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i seguenti due motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato l'eventus damni; ha contestato l'appellante che incombesse sul creditore l'onere di provare l'esistenza, ove fosse stata disposta la revocazione, di un margine per potersi rivalere sul bene oggetto dell'atto dispositivo;
ha dedotto che l'unico onere a carico del creditore era quello di provare il depauperamento patrimoniale del debitore, essendo sufficiente un danno meramente potenziale;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha valutato le ragioni di credito della banca, la natura gratuita dell'atto dispositivo, il consilium fraudis, il vincolo di parentela tra e rispettivamente figlio e madre, CP_2 CP_1
il licenziamento di per riduzione di attività, le modalità anomale CP_2 dell'estinzione del credito vantato da per prestazioni di lavoro CP_2 dipendente, attuate mediante datio in solutum, l'inapplicabilità del disposto dell'art.2901 comma 3 cc..
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 29/03/2023 l'appellante ha chiesto inoltre disporsi la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione dell'appellato CP_2
3- L'appellato (già ) ha proposto appello Parte_3 CP_4 incidentale condizionato svolgendo deduzioni identiche a quelle svolte dall'appellante
Parte_1
pag. 6/12 4- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello e CP_1 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante. Riproponendo le allegazioni svolte nel primo grado di giudizio, deduceva che, cessato il rapporto di lavoro con
(per licenziamento in data 31 dicembre 2011 per riduzione Controparte_2 dell'attività), all'esito di un contenzioso giuslavoristico che non veniva definito tra le parti, il lavoratore otteneva la pronuncia di decreto ingiuntivo n.198/2017 della Sezione
Lavoro del Tribunale di Genova per le competenze non percepite durante e all'esito del rapporto di lavoro. Sulla base di tale decreto ingiuntivo veniva notificato alla atto CP_1 di precetto 9 marzo 2017, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
240.000,77 oltre alle successive spese, oltre interessi e alla rivalutazione dal 31 gennaio
2017 al saldo. Essendo il credito fondato su titolo esecutivo (decreto ingiuntivo con formula esecutiva), ed essendo credito con privilegio in quanto discendente dal diritto al pagamento di retribuzioni e TFR, le parti si accordavano per il pagamento mediante cessione di immobili, avvenuto con rogito 16 marzo 2017 Notaio di Persona_4
Chiavari, 783749 Repertorio e n.33090 Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari della Spezia in data 23/3/2017 al n. 2328 e n. 1697 Reg. Part.E. La cessione dei beni immobili veniva effettuato per il prezzo di € 240.000,00 pagato mediante compensazione con il credito, derivante da prestazioni lavorative, di
(di cui al decreto ingiuntivo n198/2017 del Tribunale di Genova, Controparte_2
il cui pagamento era stato intimato con atto di precetto del 9 marzo 2017). Ha svolto domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc.
5- L'appellato si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello e Controparte_2 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante. Preliminarmente ha eccepito l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto d'appello, eseguita a mezzo PEC al difensore domiciliatario limitatamente al giudizio di primo grado. Sempre in via preliminare ha eccepito l'improponibilità dell'appello in quanto l'eventuale effetto sanante della costituzione dell'appellato si è verificato oltre il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado. Ha anche eccepito la nullità dell'atto d'appello per mancanza dei motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc.
L'appellato ha dedotto – riproponendo quanto già oggetto di allegazione e CP_2
pag. 7/12 prova nel primo grado di giudizio – di aver maturato un credito per € 195.606,04, oltre a interessi e rivalutazione, per retribuzioni non corrisposte e TFR relativi al rapporto di lavoro intercorso con l'impresa Albergo Ristorante “U Rustegu” di NA RM
(cessato a seguito del licenziamento 31 dicembre 2011), e di aver costituito in mora la debitrice successivamente al mancato adempimento di un piano rateale di pagamento del dovuto, ottenendo la pronuncia di decreto ingiuntivo 9 marzo 2017 per l'importo sopra indicato. Ribadiva che seguiva atto di precetto, notificato in data 9 marzo 2017 per complessivi € 240.000,77, oltre spese successive, interessi e rivalutazione. Il pagamento, non esaustivo, di quanto dovuto da a CP_1 Controparte_2
avveniva con datio in solutum mediante la vendita del compendio immobiliare di cui al rogito notarile 16 marzo 2017 Notaio di Chiavari, 783749 Repertorio e Persona_4
n.33090 Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia in data 23/3/2017 al n. 2328 e n. 1697 Reg. Part.E. . Ha svolto domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc.
6- Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine ai sensi dell'art. 190 cpc di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica, e decisa in camera di consiglio sulla relazione del consigliere relatore.
7- Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inesistenza o nullità della notifica dell'atto d'appello svolte dall'appellato La CP_2
notificazione eseguita a mezzo PEC al difensore di nel primo grado di giudizio, CP_2
non è inesistente ma nulla, e tale nullità appare sanata dalla costituzione in appello di il quale ha svolto articolate e compiute difese nel merito con riguardo alle CP_2 ragioni d'appello dedotto da . L'effetto sanante della costituzione in Parte_1
giudizio – con riguardo all'originaria notificazione – esclude la fondatezza dell'eccezione di improponibilità dell'appello.
8- Nel merito, questa Corte ritiene che l'appello principale debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo d'appello, restando assorbito il primo.
pag. 8/12 8.1 – L'atto oggetto di revocatoria rappresenta una datio in solutum a soddisfazione del credito vantato da nei confronti di in forza di Controparte_2 CP_1
decreto ingiuntivo della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova, assistito da privilegio speciale ex art. 2725 bis n.1 cc. L'esistenza, la natura, e l'entità del credito sono stati oggetto di accertamento giudiziale con il decreto ingiuntivo n.198/2017 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Genova. Le deduzioni, meramente accennate, da parte appellante circa l'inesistenza di tale credito non sono supportate da alcuna specifica allegazione né offerta di prova, né, tantomeno, domanda di contrario accertamento. E' pertanto infondata ogni deduzione di parte appellante in ordine alla natura gratuita dell'atto di cessione dei beni oggetto della domanda revocatoria.
8.2 – Il credito maturato da nei confronti di per retribuzioni e TFR (in CP_2 CP_1
conseguenza del licenziamento del 31 dicembre 2011), è anteriore alla intimazione rivolta da a con raccomandata del 29/07/2016 relativa alle Parte_3 CP_1
ragioni di credito della banca. Il pregiudizio alle ragioni di credito della banca è pertanto circostanza irrilevante in quanto il credito privilegiato di era scaduto CP_2
anteriormente. Irrilevante è anche il rapporto familiare (figlio e madre) tra e CP_2
stante la natura del credito discendente dal rapporto lavorativo intercorso, e non CP_1
costituisce elemento di per sé atto ad escludere il credito di come oggetto di CP_2 accertamento in sede giudiziale. La contiguità temporale tra l'intimazione di pagamento rivolta dalla banca alla debitrice, l'azione giudiziaria di nei confronti di CP_2 CP_1
(che ha portato alla pronuncia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova), le attività poste in essere da per la predisposizione di documentazione idonea al CP_1
successivo atto di cessione degli immobili, non sono neppure essi elementi atti ad escludere l'esistenza del credito di Non sussiste pertanto alcun elemento per CP_2 poter affermare la configurabilità del consilium fraudis dedotto dall'appellante.
8.3 Considerato quanto sopra, ritiene questa Corte che la datio in solutum con cui è stato estinto il credito vantato da costituisca atto riconducibile alla previsione di cui CP_2 all'art.2901 co.3 cc, in quanto pagamento di debito scaduto, non revocabile. La Corte di pag. 9/12 Cassazione ha recentemente riaffermato il principio secondo cui, “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass.Sez.3, 16 novembre 2023, n.31941, riaffermando il principio di cui alla precedente pronuncia Cass.Sez.1, 7 giugno 2013, n.14420). La circostanza che la datio in solutum debba ritenersi essere stato l'unico modo per saldare il debito di nei CP_1
confronti di appare desumibile dalle deduzioni svolte nel primo grado giudizio CP_2
da in ordine alla pendenza di procedura di esecuzione immobiliare n.274/2017 CP_1
Tribunale di Genova, promossa da (ora ) contro CP_4 Parte_3
e , in relazione al restante patrimonio immobiliare della CP_1 Parte_4
debitrice, e relativa ad altro immobile valutato appena € 52.000 nel predetto procedimento di esecuzione immobiliare.
8.4 La ritenuta riconducibilità dell'atto oggetto di revocatoria alla previsione di non revocabilità di cui all'art.2901 co.3 cc determina l'infondatezza del secondo motivo d'appello, e l'assorbimento del primo, con conseguente rigetto dell'appello principale.
9- Per le ragioni sopra esposte non può trovare accoglimento l'appello incidentale svolto da , in quanto fondato sulle medesime deduzioni – ritenute Parte_3
infondate – su cui è stato svolto l'appello principale.
10- Non ritiene questa Corte che siano riconoscibili i presupposti minimi per la pronuncia di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, stante il non semplice sviluppo in fatto delle circostanze oggetto di causa.
11- Non ritiene inoltre questa Corte che debba disporsi la cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive richiesta dall'appellante – con note scritte in sostituzione d'udienza del giorno 29 marzo 2023 – con riferimento alla comparsa di costituzione dell'appellato Le espressioni contenute nella comparsa di costituzione CP_2
pag. 10/12 dell'appellato non appaiono travalicare i limiti di una pur accesa e intensa CP_2 difesa delle proprie ragioni difensive, e non sono da considerarsi avulse dall'oggetto della controversia.
12- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante principale e della parte appellante incidentale e sono liquidate, secondo i valori massimi della vigente TF (in considerazione della complessità ed articolazione delle questioni oggetto di causa), con riguardo al valore di causa (€ 240.000,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: in favore di fase di studio della controversia € CP_1
4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.687,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
in favore di : fase di studio Controparte_2 della controversia € 4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.687,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente €
21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale svolto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale svolto da;
Parte_3
3) rigetta le domande ex art.96 cpc;
4) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che CP_1
liquida in € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e in favore dell'appellato che liquida in € Controparte_2
pag. 11/12 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12