Sentenza 30 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2017, proposto da OF LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio eletto presso lo studio Davide Ferrazzano in ER, via Diaz 22;
contro
Comune di S. Marzano sul Sarno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) della nota prot. n. 18267 del 05.12.2016, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di San Marzano Sul Sarno ha negato alla Sig.ra LA la proroga, di cui all'art. 15, comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all Permesso di Costruire prot n. 40 del 28.05.2007 e ha contestualmente diffidato la ricorrente medesima dal dar corso alla ripresa dei lavori e dall'intraprendere qualsiasi attività edilizia in relazione alle opere assentite con il citato Permesso di Costruire;
b) per quanto di ragione, della precedente nota prot. n. 16852 del 10.11.2016, successivamente notificata, con cui il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di San Marzano Sul Sarno ha diffidato la ricorrente dalla continuazione dei lavori di cui al citato Permesso di Costruire n. 40 del 28.5.2007;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non noto, con riserva di produrre motivi aggiunti, nonché
per l'accertamento:
del diritto della ricorrente alla proroga della durata temporale del Permesso di Costruire n. 40/2007, nonché ancora per la condanna:
dell'Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni patiti dalla ricorrente a seguito del suo comportamento illegittimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 20 gennaio 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La nominata ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato la nota prot. n. 18267 del 05.12.2016, con la quale il Comune di San Marzano sul Sarno le ha negato la proroga di cui all’art. 15, comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 con riferimento al permesso di costruire prot n. 40 del 28.05.2007 e le ha contestualmente diffidato dal proseguire i lavori e dall’intraprendere qualsiasi attività edilizia in relazione alle opere assentite con il citato permesso di costruire. La nominata ricorrente ha impugnato altresì la precedente analoga diffida di cui alla nota prot. n. 16852 del 10.11.2016. Parte ricorrente ha formulato anche domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti.
La nominata ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, nonché ha sostenuto che vi fossero i presupposti per la proroga.
L’amministrazione intimata non si è costituita.
All’esito dell’udienza di smaltimento fissata per il giorno 20.1.2023 e svolta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione.
2. Dagli atti risulta che la ricorrente, in relazione al terreno di sua proprietà, sito in San Marzano Sul Sarno alla via Martiri della Loggia, identificato al catasto al foglio n. 05, mappale 549, ottenne dal Comune intimato il rilascio di apposito permesso di costruire n. 40 del 28.05.2007 per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo, il quale prevedeva che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro un anno dal rilascio del permesso ed essere ultimati entro tre anni dal loro inizio. Tuttavia, quando erano già iniziati i lavori (almeno secondo la prospettazione di parte ricorrente), in data 27.2.2008 l'Autorità Giudiziaria dispose ed eseguì il sequestro del fabbricato in costruzione, durato fino al 9.9.2013, e in tal periodo i lavori non furono proseguiti. Dissequestrato il terreno per intervenuta prescrizione dell’azione penale, parte ricorrente con nota prot. n. 10667 del 04.07.2016 ha chiesto che il termine di ultimazione dei lavori venisse prorogato fino al 9.9.2018.
Con nota prot. n. 16601 del 07.11.2016, inoltrata al Comune intimato, la ricorrente ha poi comunicato la sostituzione della Direzione dei Lavori.
Con nota prot. n. 16852 del 10.11.2016 l’amministrazione comunale, in riscontro alla richiesta di proroga, ha diffidato dallo svolgimento dei lavori in quanto i termini di ultimazione dei lavori risultavano ormai già scaduti.
In replica, la nominata ricorrente con nota del 15.11.2016 ha ribadito la sussistenza dei presupposti per la proroga, in ragione del periodo di sequestro dell’immobile.
Tuttavia, con nota prot. n. 18267 del 5.12.2016 l’amministrazione comunale ha ritenuto non applicabile l’art. 15, comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, ribadendo l’insussistenza dei presupposti della proroga, essendo il permesso di costruire ormai “… scaduto, in quanto il periodo interruttivo, dovuto al sequestro da parte dell'A.G. (27.2.2008 al 9.9.2013) non può essere considerato alla stregua di “iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate…”, e ciò perché “…il dissequestro è stato concesso per intervenuta prescrizione dei reati e, quindi, non a seguito di sentenza assolutoria …”.
3. Ciò premesso, con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto non sarebbe stato comunicato il preavviso di rigetto.
Il motivo è infondato. Tra amministrazione e TT vi è stato, nel caso concreto, un fitto scambio di istanze, osservazioni, e note, per cui il procedimento ha assicurato il contraddittorio. A fronte dell’istanza di proroga, con nota del 10.11.2016 l’amministrazione ha ritenuto scaduti i termini per eseguire i lavori e ne ha diffidato dalla ripresa. A tale nota l’odierna ricorrente ha presentato osservazioni, le quali però sono state disattese dall’amministrazione con il provvedimento del giorno 5.12.2016.
A parte tale assorbente rilievo, il motivo di censura sarebbe comunque infondato; il potere di proroga di cui all’art. 15 c. 2 bis del dpr 380/01 è un potere vincolato, come fatto palese dal tenore letterale, secondo cui “ La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata …”; non avendo parte ricorrente allegato gli elementi che avrebbero convinto l’amministrazione in caso di regolare comunicazione di avvio del procedimento, il motivo è infondato.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 15, comma 2-bis, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, ritenendo che sussistano i presupposti per la proroga.
Il citato comma 2 bis prevede che “ La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate ”. Secondo parte ricorrente la pronuncia di prescrizione del reato sarebbe assimilabile ad iniziative dell’autorità giudiziaria “ rivelatesi poi infondate ”.
Tale assunto non può essere condiviso. L’art. 129 c. 2 c.p.p. prevede che “ Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedure con la formula prescritta ”. Quindi la pronuncia di estinzione presuppone che non possa essere pronunciata l’assoluzione con formula più favorevole per l’imputato, non risultando evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Insomma, la pronuncia di prescrizione non presuppone affatto che l’iniziativa dell’autorità giudiziaria si sia rivelata infondata, in quanto, altrimenti, il giudice penale avrebbe adottato una formula assolutoria più favorevole nei termini descritti.
Ne consegue che parte ricorrente non può invocare la proroga di cui al citato art. comma 2 bis dell’art. 15 dpr 380/01.
5. Con il terzo motivo parte ricorrente ha sostenuto che la proroga avrebbe potuto essere disposta anche ai sensi del comma 2 del citato art. 15, secondo cui “ il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari ”. La proroga regolata dalla norma in esame può essere richiesta solo prima della scadenza, mentre nel caso in esame, in base a quanto documentato dalla produzione in atti, la proroga è stata richiesta per la prima volta con istanza del 4.7.2016; i lavori, secondo le affermazioni della parte ricorrente, erano iniziati già prima del sequestro avvenuto in data 27.2.2008, e da tale momento, nei tre anni successivi, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati. Ne consegue che è tardiva la proroga richiesta in data 4.7.2016, in quanto a tale data era già scaduto il termine di esecuzione dei lavori. Ne consegue l’inapplicabilità del citato art. 15 c. 2 dpr 380/01.
Peraltro, a fronte di fatti impeditivi dei lavori riconducibili alle iniziative dell’autorità giudiziaria, trova applicazione la previsione speciale di cui al citato art. 15 c. 2 bis , che riguarda appunto la speciale tipologia di fatti impeditivi riconducibili a iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria; così individuata la norma in astratto applicabile al caso in esame (in cui il fatto impeditivo sarebbe costituito da un sequestro, quindi da una iniziativa dell’autorità giudiziaria), in concreto la norma non può essere invocata, in quanto, come sopra già rilevato, dagli atti è emerso che l’iniziativa dell’autorità giudiziaria non è stata infondata, in quanto il giudice ha pronunciato l’estinzione del reato per prescrizione, evidentemente non sussistendo i presupposti per una pronuncia assolutoria più favorevole e tale da escludere il collegamento dell’imputato con il reato.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. In ragione della mancata costituzione dell’amministrazione non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Antonella Lariccia, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Antonella Lariccia |
IL SEGRETARIO