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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; E_ C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Pintucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Fatebenefratelli
n. 15;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica nella Per_1 casa familiare in Brugherio (MB) Via Dante n. 48 ove continuerà a vivere in modo prevalente con la mamma.
2) La casa familiare, in comproprietà delle parti per la quota del 50% ciascuno, è assegnata unitamente a quanto la arreda alla sig.ra che vi continua ad abitare con dopo l'interruzione E_ Per_1 della convivenza (novembre 2024).
3) Le parti concordano i seguenti tempi di frequentazione del padre con : Per_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica entro le ore 19.00, prima della cena;
- nelle settimane che si concludono con il week-end del padre dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in giorni non scolastici);
- nelle settimane che si concludono con il week-end della madre il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in giorni non scolastici);
- festività natalizie: starà con la madre nel periodo dalla fine della scuola sino al 29/12; starà con il Per_1 padre dal 29/12 sino al 06/01 quando la riaccompagnerà presso la sua residenza in Brugherio. Il passaggio di da un genitore all'altro del 29/12 avverrà come in passato a metà strada tra le abitazioni dei Per_1 nonni materni e dei nonni paterni (quindi indicativamente a Taranto), con relativi costi suddivisi tra le parti, salvo diversi accordi tra le stesse;
- festività pasquali: l'intero periodo ad anni alterni con la madre (2025 con il padre);
- il compleanno di ad anni alterni con la madre (27/08/2025 con la mamma); Per_1
- vacanze scolastiche estive: due settimane nel mese di agosto (stesso diritto per la madre, con eventuale previsione di alternanza annuale del periodo di agosto); sarà possibile concordare ulteriori settimane della bambina con i genitori e/o con i nonni di entrambi i lati genitoriali
In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi le località in cui condurranno la minore. Su preventivo accordo delle parti ciascun genitore potrà trascorrere con ulteriori periodi di villeggiatura fuori Per_1
Milano e ciò nei rispettivi weekend di competenza.
4) continuerà a frequentare la scuola dell'infanzia presso l'istituto paritario a cui è iscritta sino al Per_1 termine del ciclo scolastico e tutte le relative spese saranno a carico di ciascun genitore al 50% (in via esemplificativa e non esaustiva: iscrizione, retta, mensa, tempo prolungato, materiale scolastico, gite).
5) Fino a quando le parti sosterranno il costo della scuola dell'infanzia paritaria, di cui al punto precedente,
i costi di mantenimento ordinario di (tra cui tutto l'abbigliamento e i farmaci anche da banco) Per_1 continueranno ad essere ripartiti tra loro al 50% così come tutte le spese straordinarie di cui alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Monza in data 07 maggio 2018, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, anche riguardo alle modalità di richiesta e di rimborso di dette spese.
6) Qualora venisse iscritta per le elementari in un istituto pubblico a partire dal mese successivo Per_1 alla cessazione del costo della scuola paritaria di cui ai punti precedenti (estate 2026) il sig. verserà Pt_2 alla sig.ra a titolo di contributo indiretto al mantenimento di la somma mensile di € E_ Per_1
250,00 entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di cui alle richiamate “Linee
Guida”.
7) Le spese occasionali per la baby-sitter rimarranno a carico del genitore che se ne avvalga nei tempi di sua competenza.
8) A ciascun genitore spetterà il 50% dell'assegno unico universale INPS per la minore e rimarrà Per_1 fiscalmente a carico di ciascuno di loro al 50%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le rate del mutuo cointestato tra le parti acceso sulla casa familiare in Brugherio (MB) Via Dante n. 48 assegnata alla sig.ra continueranno ad essere pagate da ciascuna parte al 50% come da relativo E_ contratto, così come tutti gli oneri e accessori ad esso connessi. Le spese condominiali ordinarie e quelle di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della sig.ra in ragione dell'assegnazione. E_
10) Le parti convengono, nel rispetto dei principi di legge quindi in caso di significative modifiche delle loro posizioni personali e/o economiche, di rivedere le condizioni innanzi concordate con possibilità di prendere in esame anche la vendita della casa familiare assegnata alla sig.ra con ritorni per E_ ciascuna parte degli esborsi iniziali effettuati, sempre avendo come criterio prioritario la tutela dell'interesse di . Per_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla E_ Parte_2 quale è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.8.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E_
, con ricorso depositato in data 18.2.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; E_ C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Pintucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Fatebenefratelli
n. 15;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica nella Per_1 casa familiare in Brugherio (MB) Via Dante n. 48 ove continuerà a vivere in modo prevalente con la mamma.
2) La casa familiare, in comproprietà delle parti per la quota del 50% ciascuno, è assegnata unitamente a quanto la arreda alla sig.ra che vi continua ad abitare con dopo l'interruzione E_ Per_1 della convivenza (novembre 2024).
3) Le parti concordano i seguenti tempi di frequentazione del padre con : Per_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica entro le ore 19.00, prima della cena;
- nelle settimane che si concludono con il week-end del padre dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in giorni non scolastici);
- nelle settimane che si concludono con il week-end della madre il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in giorni non scolastici);
- festività natalizie: starà con la madre nel periodo dalla fine della scuola sino al 29/12; starà con il Per_1 padre dal 29/12 sino al 06/01 quando la riaccompagnerà presso la sua residenza in Brugherio. Il passaggio di da un genitore all'altro del 29/12 avverrà come in passato a metà strada tra le abitazioni dei Per_1 nonni materni e dei nonni paterni (quindi indicativamente a Taranto), con relativi costi suddivisi tra le parti, salvo diversi accordi tra le stesse;
- festività pasquali: l'intero periodo ad anni alterni con la madre (2025 con il padre);
- il compleanno di ad anni alterni con la madre (27/08/2025 con la mamma); Per_1
- vacanze scolastiche estive: due settimane nel mese di agosto (stesso diritto per la madre, con eventuale previsione di alternanza annuale del periodo di agosto); sarà possibile concordare ulteriori settimane della bambina con i genitori e/o con i nonni di entrambi i lati genitoriali
In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi le località in cui condurranno la minore. Su preventivo accordo delle parti ciascun genitore potrà trascorrere con ulteriori periodi di villeggiatura fuori Per_1
Milano e ciò nei rispettivi weekend di competenza.
4) continuerà a frequentare la scuola dell'infanzia presso l'istituto paritario a cui è iscritta sino al Per_1 termine del ciclo scolastico e tutte le relative spese saranno a carico di ciascun genitore al 50% (in via esemplificativa e non esaustiva: iscrizione, retta, mensa, tempo prolungato, materiale scolastico, gite).
5) Fino a quando le parti sosterranno il costo della scuola dell'infanzia paritaria, di cui al punto precedente,
i costi di mantenimento ordinario di (tra cui tutto l'abbigliamento e i farmaci anche da banco) Per_1 continueranno ad essere ripartiti tra loro al 50% così come tutte le spese straordinarie di cui alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Monza in data 07 maggio 2018, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, anche riguardo alle modalità di richiesta e di rimborso di dette spese.
6) Qualora venisse iscritta per le elementari in un istituto pubblico a partire dal mese successivo Per_1 alla cessazione del costo della scuola paritaria di cui ai punti precedenti (estate 2026) il sig. verserà Pt_2 alla sig.ra a titolo di contributo indiretto al mantenimento di la somma mensile di € E_ Per_1
250,00 entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di cui alle richiamate “Linee
Guida”.
7) Le spese occasionali per la baby-sitter rimarranno a carico del genitore che se ne avvalga nei tempi di sua competenza.
8) A ciascun genitore spetterà il 50% dell'assegno unico universale INPS per la minore e rimarrà Per_1 fiscalmente a carico di ciascuno di loro al 50%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le rate del mutuo cointestato tra le parti acceso sulla casa familiare in Brugherio (MB) Via Dante n. 48 assegnata alla sig.ra continueranno ad essere pagate da ciascuna parte al 50% come da relativo E_ contratto, così come tutti gli oneri e accessori ad esso connessi. Le spese condominiali ordinarie e quelle di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della sig.ra in ragione dell'assegnazione. E_
10) Le parti convengono, nel rispetto dei principi di legge quindi in caso di significative modifiche delle loro posizioni personali e/o economiche, di rivedere le condizioni innanzi concordate con possibilità di prendere in esame anche la vendita della casa familiare assegnata alla sig.ra con ritorni per E_ ciascuna parte degli esborsi iniziali effettuati, sempre avendo come criterio prioritario la tutela dell'interesse di . Per_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla E_ Parte_2 quale è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.8.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E_
, con ricorso depositato in data 18.2.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi