Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.19084/22 R.G.L. vertente tra
, rapp.to e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato Pt_1 dall'Avv. Emanuele Guarino e con lui elett.te dom.to in Napoli alla Via Bologna n 138
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giorgia Gaudino per procura in calce alla memoria presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via dei Mille, 16
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legare rappresentante pro tempore., sig. CP_1 CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Giorgia Gaudino, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Giuseppe Fiorelli n. 5
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dei diritti di credito nascenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti con conseguente condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione delle seguenti somme: 1) € 5.677,68 a titolo di indennità di pausa non fruita pari a 10 minuti giornalieri per il periodo che va dal 15/04/2010 alla data di cessazione del rapporto di lavoro del
30/09/2022; 2) € 5.995,64 a titolo di permesso a conguaglio maturati dal 15/04/2010 e sino al 30/09/2022;
3) € 778.34 per indennità di ore di permesso non fruite cui al CCNL di settore, per ogni giornata di lavoro prestata, pari 13 ore per ciascun anno di lavoro per il periodo che va dal 01/01/2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro del 30/09/2022;
4) € 3.033,35 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate per il periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2022;
5) € 2.182,02 a titolo di indennità sostitutiva per le ex festività in numero di 5 giorni per ciascun anno di lavoro per il periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2022;
6) € 1.150,55 a titolo di 13^ mensilità per l'anno 2022 con conseguente condanna della resistente;
7) € 31.298,96 a titolo di TFR maturato condanna delle resistenti in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione;
8) il tutto per un totale di € 49.104,19,con condanna delle resistenti in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione in virtù dell'art 2112 c.c che fa divenire la CP_1 debitrice per l'intero e la per il periodo di sua competenza, oltre Controparte_1
1
A tal fine ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 01/2.2021, con CP_1 mansioni di vigilante e inquadramento nel livello 4^ del CCNL Istituti di Vigilanza e servizi fiduciari sino al 30.9.2022;
- di aver osservato un orario di lavoro su turni di 5 giorni lavorati ed 1 di riposo, dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 22.00 recuperando le ore mancanti per il raggiungimento delle 40 settimanali, lavorando nella giornata del sabato per 5 ore con servizio disponibile;
- di essere divenuto dipendente della resistente in ragione di un fitto di ramo CP_1 di azienda compiuto ai sensi dell'art 2112 c.c., conservando l'anzianità di servizio dal 15/04/2010 in ragione di una successione nei vari fitti e cessioni ex art 2112 c.c. nei quali si sono succedute la: “La nuova , la “ e la CP_3 Controparte_1
“ , conservando l'anzianità convenzionale di servizio, livello e grado CP_1 acquisiti nonché mansioni;
- di aver conservato all'atto della cessione tutti gli emolumenti arretrati e maturati con il precedente datore di lavoro con integrale applicazione del CCNL di categoria, della legge L. 300/70 e degli accordi integrativi rimanendo invariate le medesime mansioni;
- di aver sempre svolto attività di piantonamento fisso descrivendola in dettaglio e indicando gli appalti cui è stato adibito in relazione a specificati periodi, rimarcando l'identità della prestazione e dell'organizzazione;
- di aver svolto dal 15/04/2010 e sino al 31/01/2019, mansioni di guardia giurata particolare presso la sede della sita in Napoli alla via Argine n. 245 Controparte_4 prestando la propria attività di lavoro, su turni, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 22.00; il sabato era a disposizione di parte datoriale;
- di aver osservato dal 01/02/2019, presso il complesso “Città Nuova Immobiliare”, l'orario dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 22.00 e al sabato a disposizione di parte datoriale;
- di aver sempre osservato un orario giornaliero di almeno sette ore secondo il turno
5 +1, dalle 07.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 22.00, dal lunedì al venerdì, con recupero delle ore mancanti al raggiungimento del full time, con prestazione da eseguirsi il sabato in turno disponibile;
- di non aver mai fruito della pausa giornaliera prevista dal CCNL sottoscritto dalla triplice ed applicato in via diretta dalla resistente né tantomeno dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, in dispregio dell'art. 74 del CCNL né i 7 giorni annui di permesso disposti dall'art. 76 del medesimo CCNL differenti dai ROL di cui all'art. 84 del medesimo contratto;
- di essersi dimesso perché la parte datoriale, perduto l'appalto per il servizio di vigilanza presso la “Città Nuova Immobiliare”, si era rifiutata di dare corso al cd passaggio diretto ed immediato di cantiere in cui subentrava la Prestige S.r.l., senza che l'impresa uscente avesse diritto di trattenere il preavviso;
- di aver sempre ricevuto gli importi come indicati in busta paga, i ratei di 14^ mensilità , nulla a titolo di indennità di pausa, né a titolo di riposo compensativo non fruito né, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro il rateo di 13° per l'anno
2 2022, il TFR, né alcun compenso per le ferie maturate e non godute, ex festività, ROL, ciò a far data dall'anno 2016 e sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del 30/09/2022;
- di aver goduto di un numero di giorni di ferie sempre inferiori a quelle maturate e spettati in ragione di 26 giorni all'anno;
- di non aver ricevuto il pagamento delle 5 festività annuali.
Argomentato in diritto sui vari emolumenti rivendicati ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente, ha confutato estensivamente l'avversa CP_1 eccependo la prescrizione quinquennale essendo il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso 17.11.2022 e concludendo per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
Anche si è costituita tempestivamente con la medesima Controparte_1 impostazione difensiva e le medesime eccezioni insistendo per la reiezione della domanda col favore delle spese.
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente, è stata emessa ingiunzione di pagamento ex art.423 c.p.c. per complessivi € 33791,91 per indennità sostitutiva di ferie ( € 1402,12), per rateo di 13^ mensilità (€ 1091,03) , per tfr (€ 31298,76 ) . Quindi, sono state acquisite le deposizioni rese dai testi, indicati anche nel presente giudizio, raccolte nel processo n. RG 288/2021 tra contro ed Pt_2 CP_1
,ancora , è stata ammessa ed assunta prova per testi . Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa, previa riformulazione dei conteggi, mediante sentenza comunicata alle parti, dopo il deposito di note di trattazione scritta.
La domanda attorea è in parte fondata.
Prescrizione
Parte resistente eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati in favore del lavoratore fino al 2016 essendo il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo risalente al 17.11.2022.
Occorre distinguere tra le somme richieste a titolo di indennità per mancata pausa che , avendo natura di indennità risarcitoria da inadempimento contrattuale, soggiace al termine di prescrizione decennale, rispetto alle altre rivendicazioni (quale il permesso a conguaglio in ragione di 7 giorni annui), che in quanto di natura retributiva, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
L'eccezione è solo in parte fondata. E' noto come la Corte Costituzionale, a partire dalla sentenze n. 63/1966 e n.
174/1972 ha affermato la non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi durante la pendenza del rapporto di lavoro qualora questo non sia caratterizzato da stabilità. Il lavoratore può infatti astenersi dall'agire in giudizio contro il datore di lavoro, facendo valere i suoi diritti, per paura di ritorsioni o di essere licenziato.
3 Per tale ragione, tutte le volte in cui il rapporto di lavoro non è connotato da stabilità, essendo concreto il pericolo della risoluzione, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre se non alla cessazione del rapporto. La soluzione si impone, ad avviso della Consulta, per impedire una rinuncia implicita all'esercizio di un proprio diritto la cui invalidità è sancita dall'art. 36 Cost. Tuttavia, il legislatore dapprima con la legge Fornero e successivamente con il Jobs Act ha modificato l'intera materia per cui oggi, nella maggior parte dei casi, il rapporto di lavoro non è caratterizzato da stabilità. La regola è infatti la tutela risarcitoria (art. 18 commi 5 e 6 L. n. 300 del
1970), diversamente l'eccezione è la tutela reale (art. 18 commi 1, 4 e 7 L. n. 300 del 1970). Si aggiunga che nel corso del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (in questo senso la
Corte di appello di Milano nella sentenza n. 8 del 2021). In tale contesto, atteso che i rapporti di lavoro non risultano oggi caratterizzati da stabilità, se non in ipotesi eccezionali da accertarsi comunque ex post nel corso del giudizio, il principio affermato dalla Corte Costituzionale relativamente alla mancata decorrenza del termine di prescrizione opera anche in seguito alla modifica avvenuta con la Legge
Fornero.
Pertanto nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, per i diritti di natura retributiva sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l.
n.92/12 (18-7-12), la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto. Ed invero, secondo Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246 "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Ne consegue che il credito per permesso a conguaglio è prescritto sino al 18.7.2012 ; da allora, la prescrizione, sospesa dal 2012, ha preso a decorrere nuovamente dal
30.9.2022 (data di cessazione del rapporto) mentre il ricorso in oggetto risulta essere stato notificato in data 17.11.2022 (cfr Tribunale di Milano n. 2725/'21).
Tutti gli altri sono stati rivendicati con successive decorrenze e dunque non prescritti.
Pacifici sono tra le parti la durata del rapporto e l'inquadramento professionale e l'applicazione dapprima del CCNL Vigilanza privata sottoscritto dalla triplice e dal 01/02/2016 il CCNL di Vigilanza privata stipulato nell'ottobre 2015 con CP_5 sino al 1^.7.2019; dal 2 luglio 2019 si è tornati di nuovo all'applicazione al CCNL Vigilanza Privata sottoscritto dalla Triplice. Pertanto le pretese qui azionate vanno vagliate sotto la vigenza della rispettiva fonte contrattuale secondo il seguente schema cronologico:
CCNL Triplice dal 15.4.2010 al 31.1.2016;
4 CCNL SA dal 1^.
2.2016 al 1^ luglio 2019.
CCNL Triplice dal 2 luglio 2019 al 30.9.2022
Vanno partitamente esaminate le singole domande.
Indennità per mancata pausa
Assumendo di non aver mai usufruito della pausa giornaliera di dieci e poi quindici minuti dal 15 aprile 2010 al 30 settembre 2022, e di non aver nemmeno fruito dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, l'istante ha quantificato il pagamento di una somma quale “indennità” per mancato godimento della pausa e del riposo.
Rivedendo il proprio orientamento, già espresso in senso sfavorevole alla tesi attorea, melius re perpensa, la decidente reputa di accogliere la domanda, in ciò adeguandosi anche all'orientamento del S.C. nella specifica materia Cassazione civile sez. lav., 02/04/2024, n.8626 e Cassazione civile sez. lav., 15/04/2024, n.10070 in punto di ripartizione dell'onere probatorio. L'art. 74 del C.C.N.L. di settore prevede: “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi”. La norma non prevede che la pausa sia retribuita né contempla alcun beneficio economico in caso di mancato godimento, ma solo la possibilità entro un termine successivo, ristretto a 30 giorni, di ottenere un riposo compensativo.
La domanda risulta formulata quale azione di risarcimento da inadempimento contrattuale ed è assoggettata al termine di prescrizione decennale Il teste sig. , indifferente perché dipendente di un terzo e pertanto Testimone_1 sicuramente attendibile per la equidistanza tra le parti ha riferito:
Ho lavorato alle dipendenze della Petrolchimica Partenopea gruppo Butan Gas dal febbraio 2004 fino a maggio 2021, epoca in cui mi sono dimesso. Ho svolto compiti di supervisore del responsabile del deposito.Ho conosciuto il ricorrente quando ho iniziato a lavorare nel febbraio 2004 e lui già era lì come guardia giurata.
Il mio orario di lavoro è stato tendenzialmente dalle 6:40 fino alle 19:00 perché dovevo essere a disposizione. Incontravo il ricorrente all'ingresso e lui si tratteneva lì, in portineria, osservando un orario continuo fino alle 15:00/15:30 . Non mi sono mai intrattenuto con il ricorrente a prendere un caffè perché ero sempre impegnato, ma lo incontravo quando andavo a prendere le presenze o perché lui mi poneva un problema da risolvere.
5 Il ricorrente era tenuto sia a sorvegliare i luoghi del deposito mediante le telecamere, sia a chiudere e aprire le barre di ingresso, sia a registrare e consentire l'accesso dei lavoratori sia degli ATP, autocarri speciali che trasportano GPL. Escludo che il ricorrente potesse fare anche ridotte pause perché dalle 11: 30 alle 14:00 c'era un via vai di atp perché distribuivamo GPL in tutto il territorio nazionale.
Preciso che in portineria, dove il ricorrente aveva la postazione di lavoro, transitavano tutti i dipendenti perché lì c'era l'orologio marcatempo. Il Pt_1 lavorava da solo. Dopo le 15:30 subentrava un'altra guardia giurata con le stesse modalità lavorative ma molto meno intense perché non c'era più il via vai.
Il ricorrente ha sempre svolto questo turno lavorativo.
Per un tempo alquanto lungo il teste narra con dovizia di particolari dell'impossibilità per il ricorrente di godere di una pausa sia pur ridotta stante la tipologia di attività e la fascia oraria.
Il teste collega con analoga lite contro le Testimone_2 convenute, ha dichiarato: “ Sono dipendente della Prestige. Ho lavorato alle dipendenze della fino ad ottobre 2022 , quando ho dato le Controparte_6 dimissioni. Anche il ricorrente attualmente lavora con me alla Prestige. Ho lavorato, come il ricorrente, sempre come guardia giurata e subentravamo l'uno al turno dell'altro nel senso che lavorava dalle 7:00 alle 15:00 ed io dalle Pt_1
15:00 alle 23:00, salvo diversi accordi che segnalavamo alla centrale. Il turno includeva anche il sabato e la domenica godendo di riposi settimanali a scalare.
Parlo dei turni di lavoro presso il cantiere della Butan Gas, dove io andavo in sostituzione perché il mio posto di lavoro era un altro, ossia Città Nuova immobiliare dove qualche volta è venuto anche il ricorrente a fare sostituzione.
Ho fatto la sostituzione presso la Butan Gas per una ventina di anni e questo dai principi del 2000, invece stava lì anche da prima. E per entrambi i turni di Pt_1 cui ho detto nessuno poteva godere neanche di una pausa minima perché era un turno continuo. Nonostante la rivendicazione di una pausa che era un nostro diritto, anche mediante le sigle sindacali, non l'abbiamo mai ottenuta.
Gli ispettori venivano di tanto in tanto a controllarci ma era una cosa rara perché eravamo 600 unità. Nei vent'anni di cui ho detto, sul posto della Butan Gas mi sono sempre avvicendato con il;
non so dire se in questo arco di tempo il ricorrente sia stato adibito Pt_1 ad altri cantieri perché io venivo chiamato all'occorrenza. Preciso che nell'attività appena descritta lavoravamo, in questo cantiere della Butan Gas, come singoli e non come squadra. Anche su cantiere di Città Nuova Immobiliare valeva la stessa modalità organizzativa che ho descritto per la Butan Gas.
Questo essendo il tenore delle deposizioni, non può farsi maggior affidamento su quelle rese nell'analogo giudizio ( contro ) poiché rispetto alla Pt_2 CP_1 posizione dell'odierno ricorrente, né il teste né il teste né il Tes_3 Tes_4 teste in quel giudizio escussi, possono riferire del servizio di vigilanza sugli Tes_5 specifici cantieri della Butan Gas e della Città Immobiliare, mentre il peso della
6 deposizione proveniente da , unico a non essere né in lite né dipendente Tes_1 delle convenute ma della società appaltante il servizio, non è scalfito in alcun modo.
Così sintetizzate le risultanze istruttorie deve affermarsi che a fronte del dato pacifico che il ricorrente abbia lavorato oltre le sei ore, la parte datoriale, non ha offerto da parte sua la prova dell'avvenuta pausa ovvero del godimento del riposo compensativo.
Va ribadito che secondo le citate pronunce di legittimità Cassazione civile sez. lav., 02/04/2024, n.8626, Cassazione civile sez. lav., 02/04/2024, , n.8626, Cassazione civile sez. lav., 15/04/2024, n.10070 che “Nel caso di mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio
2006 e dell'8 aprile 2013, poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative
o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.
Ciò tuttavia può valere solo per il periodo corrente tra il 19 luglio 2012 (ripresa del termine di prescrizione ) e il gennaio 2016.
Parte resistente obietta , e ciò non è contrastato, che in relazione al periodo successivo dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2019 la parte datoriale non ha più applicato il CCNL della triplice bensì quello CISAL SINALV
Quanto a tale ultima contrattazione, l'art 134 regola l'“INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI” e dispone: “La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da
30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e
in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con CP_7 quelle familiari o personali. Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal
Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i
15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato” Le parti sociali, dunque, hanno stabilito che la pausa di refezione può essere gestita autonomamente dal lavoratore che, pur prestando attenzione alle esigenze del servizio, può esercitare tale diritto con organizzazione personale.
In caso di impedimenti, sarebbe stato allora onere del lavoratore informare il datore ed indicare le ragioni del mancato godimento;
conseguentemente, il lavoratore che autonomamente avrebbe dovuto godere della pausa e, non avendo allegato nessuna circostanza impeditiva, nulla può rivendicare in caso di assunto mancato godimento.
7 La domanda per il periodo successivo al 31.1.2016 è, dunque, infondata.
Di contro per il periodo successivo, dal 2 luglio 2019 sino alla fine del rapporto (30.9.2022) è stato nuovamente applicato il CCNL della Vigilanza privata firmato da
. CP_8 A questo riguardo, l'azienda deduce e prova che è stato sottoscritto con le RSA aziendali, il 19 dicembre 2019 (doc. sub n. 5 resistente), un accordo sindacale con decorrenza dal 1^gennaio 2020. Con tale accordo le parti hanno convenuto di riconoscere per l'anno 2020 un ticket mensa di cui vi è pieno riscontro dall'esame delle buste paga in atti.
Ciò comporta che per l'anno 2020 nulla è dovuto a titolo di indennità di pausa compensata in virtù dell'accordo non contestato e delle buste paga ( ticket pause per Pers 19.12.2019) . Si aggiunga che per gli anni 2021 e 2022 dalle stesse buste paga depositate da parte attrice risulta l'avvenuto pagamento del c.d. ticket elettronico mensa, il che, nella totale carenza di contestazione di parte attrice, secondo la dialettica processuale circolare, può considerarsi satisfattivo della mancata pausa di dieci minuti.
Ricapitolando: al netto delle somme prescritte e di quelle non dovute per la vigenza di altra fonte contrattuale l'indennità per mancata pausa spetta dal 15.4.2010 al 31.1.2016; dal 2.7.2019 al 31.12.2019.
Su punto possono recepirsi i conteggi svolti da ultimo da parte ricorrente e depositati il 7.3.2025 per un totale di € 2814,10
Permessi Annuali di conguaglio ex at.76 ( Con Quanto ai permessi ex articolo 76 del CCNL sottoscritto da , e , deve CP_8 CP_8 evidenziarsi una discrasia tra quanto domandato in ricorso ( dal 2016 fino al
30.9.2022) e quanto riportato nei conteggi (dal 2010 al 2022) .
Si reputa prevalente la richiesta come articolata poichè i conteggi restano la mera rappresentazione contabile della domanda sicchè la pretesa deve dirsi azionata dal
2016 al 2022.
Ora occorre rilevare che per il periodo dal gennaio 2016 essi non sono contemplati dalla normativa contrattuale poiché il CCNL Vigilanza Privata sottoscritto da SA non li prevede e questo sino al 1^.7.2019.
I permessi in questione sono quelli previsti dal CCNL (stipulato dalla triplice con efficacia dal 2.7.2019) per i turnisti e non vanno assimilati a quelli di cui all'art. 84
CCNL Dispone l''art. 76 dell'invocato CCNL: “Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quanto l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5 + 1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. […
8 E' pacifico che l'orario osservato dal ricorrente fosse di sette ore secondo il turno 5+1. Ora tali permessi a conguaglio pari a 49 ore all'anno (7h*7gg) così come da allegato conteggio non fatto oggetto di specifica contestazione non sono mai stati erogati.
Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto alla liquidazione di numero 7 giorni di permesso a compensazione annuali, mai erogati dalla resistente, ma solo dal 2.7.2019 al 30.9.2022 e quantificati in complessivi € 1412,14.
Permessi Rol Essi sono domandati dal 2016 al 2022
Senonchè ha dedotto e dimostrato che in data 27/6/2019, ha Controparte_1 sottoscritto con le OO.SS un accordo sindacale, con il quale sono stati regolati, per Parte quanto di interesse anche i Secondo la previsione di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge dalla l. n. 148/2011 e in vigore dal 17 settembre 2011), che disciplina la contrattazione collettiva a livello aziendale o territoriale consentendone anche la deroga in peius della contrattazione collettiva, a condizione che vengono sottoscritti da organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, attraverso un criterio maggioritario (50% +1).
Ricorrendo la pendenza della procedura di mobilità , come previsto dal ridetto art. 8, l'azienda e le parti sociali, hanno convenuto, tra l'altro, una rinunzia da parte dei lavoratori al diritto alla maturazione e fruizione dei ROL per tutta la durata dell'accordo in cambio della rinuncia alla procedura di mobilità v. Si legge nell'accordo “5. Permessi a conguaglio . I permessi a conguaglio non matureranno ( ROL) per tutta la durata dell'accordo.
6. Durata dell'accordo Il presente accordo, per quanto afferisce i punti 4 e 5 , sarà sottoposto a revisione annuale fino al perdurare della crisi aziendale . Parte Poiché non risulta la revisione annuale deve escludersi l'ultrattività sicchè i spettano dal 1^.
1.2016 al 15.7.2019 e dal 15.7.2020 al 30.9.2022 e sono quantificati in € 336,34 secondo i conteggi depositati da ultimo il 7.3.3025
Indennità sostitutiva di ferie
La richiesta attorea concerne il periodo dal 1^.
1.2016 al 30.9.2022 Si tratta di una posta creditoria riconosciuta come dovuta dalle resistenti nell'importo di € 1402,12 a fronte della richiesta di € 3.033,35 ed è stata oggetto di ingiunzione di pagamento ex art.423.
Parte attrice ha infatti dedotto che alla cessazione del rapporto di lavoro aveva un credito in termini di ferie maturate e non godute pari a numero 47,5 giorni di ferie, mentre parte resistente, dal canto suo, che il numero fosse n. 25,06 giorni. Poiché sul punto è mancata una specifica contestazione di parte ricorrente, vanno riconosciute le sole somme ammesse da parte resistente.
Ex Festività
Il ricorrente, ha domandato per il periodo dal 1^.
1.2016 al 30.9.2022 in virtù del
CCNL applicato il pagamento delle ex festività maturate in ragione di n. 5 giorni all'anno e mai erogate per un totale di n. 33.75 ex festività quantificandole nei conteggi analitici in € 2182,02;
9 Su tale tema manca qualsivoglia contestazione delle resistenti sia nell'an che nel quantum sicchè è accertata la pretesa.
13^ mensilità anno 2022 E' richiesta a titolo di 13^ mensilità perché non erogata , la somma di € 1.150,55. Anche per questa posta creditoria ne riconosce la debenza nell'inferiore CP_1 importo di € 1.091,03 pure oggetto di ingiunzione. La mancata puntuale contestazione implica l'accertamento di tale ultima minor somma come spettante
TFR
Il lavoratore ha chiesto accertarsi il diritto al TFR maturato dalla assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro nell'importo di € 31.298,96. Si tratta di posta ammessa dovuta in mancanza di contestazione ed ingiunta ex art. 423 c.p.c.
Conclusivamente sono dovute al ricorrente le somme di seguito elencate:
1) € 2814,10 per indennità di mancata pausa;
2) € 1412,14 per permessi a conguaglio;
3) € 336,34 per ROL;
4) € 1402,12 per indennità sostitutiva di ferie;
5) € 1091,03 per 13^ mensilità anno 2022;
6) € 2182,02 per ex festività;
7) € 31298,96 per tfr Per un totale di € 40536,71
Ne deriva pertanto la condanna delle convenute in solido e ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle somme come sopra accertate , detratta, se pagata, la somma ingiunta in corso di giudizio ai sensi dell'art. 423 c.p.c.,
Le spese seguono la soccombenza salvo che per un quarto , stante il mutamento di orientamento sulla questione della mancata pausa , che viene compensato. I residui tre quarti cedono a carico delle resistenti in favore del ricorrente e dell'Ente e sono liquidati come da dispositivo con attribuzione.
pqm
a) Accoglie in parte la domanda e accertato il diritto del ricorrente al pagamento dei crediti di cui in motivazione nell'importo di € 40536,71 di cui € 31298,96 a titolo di tfr oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) condanna le resistenti in solido al pagamento delle somme sub a) detratte le somme ingiunte ex art. 423 c.p.c. se versate;
Co c) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna le convenute al pagamento dei residui tre quarti che liquida in complessivi € 6000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente;
Si comunichi.
Napoli lì 18 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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