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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Terracciano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente Cerveteri (RM), CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Benedetto, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e ne hanno richiesto chiesto l'accoglimento ed il
Giudice ha riservato al Collegio la decisione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.01.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 18.06.2011 con e che CP_1 dalla loro unione erano nati (02.11.2011) e (13.01.2017), venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che dal mese di maggio
2023 la ha una relazione con un altro uomo, che dopo la separazione le CP_1 parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle questioni economiche, che i figli hanno un buon rapporto con i genitori e che la casa coniugale è composta da due unità accorpate, una di sua proprietà e una della moglie.
Il a concluso e richiesto la dichiarazione di autosufficienza economica Pt_1 delle parti, le assegnazioni delle singole abitazioni di cui le parti sono proprietarie, confinanti e rese autonome dopo la separazione, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento paritetico e mantenimento diretto da parte dei genitori, ripartizione al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.09.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato le avverse difese, ha dedotto che entrambe le parti hanno avuto nel tempo altre relazioni sentimentali, che non si è giunti ad un accordo a causa della situazione debitoria della ditta individuale “Futuramente” a lei intestata ma
2 gestita dal marito e che tra le parti è stato avviato un procedimento di mediazione che ha dato esito positivo.
Con deposito del 10.09.2025 le difese delle parti hanno depositato note contenenti le conclusioni congiunte e chiesto la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, preso atto, ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c. e tenuto conto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione.
Il Tribunale ritiene possano essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 143/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
L'Aquila il 23.04.1981 ed nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 18.06.2011 e registrato agli atti dello
Stato civile del Comune al n. 29, parte II, S.A anno 2011;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) che la casa sita in Cerveteri, Via Mario Pelagalli n. 51/E int. 4, di proprietà esclusiva del sig. resterà in uso allo stesso, mentre la casa sita Parte_1
3 in Cerveteri, via Pelagalli n. 51/E int. 5, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso esclusiva alla stessa;
CP_1
D) che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso ciascuno di essi secondo il piano genitoriale depositato: - il lunedì e il martedì i figli staranno con il padre, il giovedì e il venerdì staranno con la madre e infine si alterneranno il mercoledì, il sabato e la domenica;
- il genitore interessato dal periodo di permanenza dovrà sempre prelevare i minori a scuola o dallo scuolabus e riaccompagnarli al termine di ogni frequentazione, impegnandosi ad assumere tutti i comportamenti utili a mantenere la routine consolidata negli anni;
- per quanto riguarda le festività, si prevederà una frequentazione paritetica ad anni alterni e due settimane sia a luglio che ad agosto (non necessariamente consecutive) di vacanze estive presso ciascun genitore, fatto salvo ogni diverso accordo;
- durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente negli anni, dal giorno 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1° gennaio al 6 gennaio;
- durante il periodo delle festività pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua e pasquetta;
- il giorno del compleanno dei minori, i genitori lo trascorreranno insieme nelle modalità di volta in volta concordate;
-
i genitori dovranno inoltre applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, 1° maggio e del 2 giugno. In caso di occasioni particolari, come ad esempio viaggi, feste, ricorrenze particolari, compleanni dei nonni, compleanni dei genitori, ecc., i minori potranno stare con il genitore interessato, anche se detti eventi abbiano luogo fuori dai tempi concordati, purché siano previamente pattuiti con preavviso di almeno tre giorni all'altro genitore e purché siano compatibili con le esigenze scolastiche dei minori;
E) che i genitori consentiranno ed agevoleranno la frequentazione dei minori con le famiglie di origine, sia materna che paterna.
F) che in ragione della collocazione con tempi perfettamente paritetici di permanenza dei minori presso i due genitori, ciascun coniuge manterrà in via diretta i figli nel periodo di propria spettanza.
4 G) che l'assegno unico erogato dall' attualmente pari ad €.415,00 per l'intero CP_2 per entrambi i figli, verrà accreditato interamente a favore della sig.ra
; CP_1
H) che, qualora l'importo erogato dall' dovesse diminuire nel tempo o essere CP_2 revocato per cause non riconducibili alla sig.ra (quali ad CP_1 esempio il significativo miglioramento della sua condizione economico- patrimoniale ovvero la mancata presentazione di domande e/o documentazione, etc.), il Sig. si impegna a coprire la Parte_1 differenza o l'importo corrispondente in modo che la Sig.ra iceva CP_1 la somma pari ad € 415,00 sino al compimento del 21 anno di età dei figli minori ovvero se antecedente fino a che gli stessi non siano divenuti autosufficienti;
I) che le spese straordinarie saranno poste a carico del padre
[...] in ragione del 100%; Pt_1
J) che rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico dovranno essere previamente concordate. b) scolastiche per libri, cancelleria, gite, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, fondo cassa vario, eventuale trasporto scolastico, eventuale servizio di pre e/o post scuola, tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Tutte le altre spese extra tra cui a titolo esemplificativo, vacanza studio e/o settimana bianca, l'iscrizione a una scuola privata, un abbonamento sportivo ovvero lezioni sportive relative a un particolare sport richiederanno il necessario accordo, espresso o tacito tra i genitori;
a tal proposito, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni,
5 ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
K) che i coniugi rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio-rinnovo dei propri documenti di identità, mentre per quello dei minori sarà necessario il consenso di entrambi;
L) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 24 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
NON VEDO SUL SICID IL VERBALE DELL'UDIENZA
TENUTASI IN PRESENZA.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Terracciano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente Cerveteri (RM), CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Benedetto, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e ne hanno richiesto chiesto l'accoglimento ed il
Giudice ha riservato al Collegio la decisione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.01.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 18.06.2011 con e che CP_1 dalla loro unione erano nati (02.11.2011) e (13.01.2017), venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che dal mese di maggio
2023 la ha una relazione con un altro uomo, che dopo la separazione le CP_1 parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle questioni economiche, che i figli hanno un buon rapporto con i genitori e che la casa coniugale è composta da due unità accorpate, una di sua proprietà e una della moglie.
Il a concluso e richiesto la dichiarazione di autosufficienza economica Pt_1 delle parti, le assegnazioni delle singole abitazioni di cui le parti sono proprietarie, confinanti e rese autonome dopo la separazione, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento paritetico e mantenimento diretto da parte dei genitori, ripartizione al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.09.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato le avverse difese, ha dedotto che entrambe le parti hanno avuto nel tempo altre relazioni sentimentali, che non si è giunti ad un accordo a causa della situazione debitoria della ditta individuale “Futuramente” a lei intestata ma
2 gestita dal marito e che tra le parti è stato avviato un procedimento di mediazione che ha dato esito positivo.
Con deposito del 10.09.2025 le difese delle parti hanno depositato note contenenti le conclusioni congiunte e chiesto la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, preso atto, ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c. e tenuto conto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione.
Il Tribunale ritiene possano essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 143/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
L'Aquila il 23.04.1981 ed nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 18.06.2011 e registrato agli atti dello
Stato civile del Comune al n. 29, parte II, S.A anno 2011;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) che la casa sita in Cerveteri, Via Mario Pelagalli n. 51/E int. 4, di proprietà esclusiva del sig. resterà in uso allo stesso, mentre la casa sita Parte_1
3 in Cerveteri, via Pelagalli n. 51/E int. 5, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso esclusiva alla stessa;
CP_1
D) che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso ciascuno di essi secondo il piano genitoriale depositato: - il lunedì e il martedì i figli staranno con il padre, il giovedì e il venerdì staranno con la madre e infine si alterneranno il mercoledì, il sabato e la domenica;
- il genitore interessato dal periodo di permanenza dovrà sempre prelevare i minori a scuola o dallo scuolabus e riaccompagnarli al termine di ogni frequentazione, impegnandosi ad assumere tutti i comportamenti utili a mantenere la routine consolidata negli anni;
- per quanto riguarda le festività, si prevederà una frequentazione paritetica ad anni alterni e due settimane sia a luglio che ad agosto (non necessariamente consecutive) di vacanze estive presso ciascun genitore, fatto salvo ogni diverso accordo;
- durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente negli anni, dal giorno 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1° gennaio al 6 gennaio;
- durante il periodo delle festività pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua e pasquetta;
- il giorno del compleanno dei minori, i genitori lo trascorreranno insieme nelle modalità di volta in volta concordate;
-
i genitori dovranno inoltre applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, 1° maggio e del 2 giugno. In caso di occasioni particolari, come ad esempio viaggi, feste, ricorrenze particolari, compleanni dei nonni, compleanni dei genitori, ecc., i minori potranno stare con il genitore interessato, anche se detti eventi abbiano luogo fuori dai tempi concordati, purché siano previamente pattuiti con preavviso di almeno tre giorni all'altro genitore e purché siano compatibili con le esigenze scolastiche dei minori;
E) che i genitori consentiranno ed agevoleranno la frequentazione dei minori con le famiglie di origine, sia materna che paterna.
F) che in ragione della collocazione con tempi perfettamente paritetici di permanenza dei minori presso i due genitori, ciascun coniuge manterrà in via diretta i figli nel periodo di propria spettanza.
4 G) che l'assegno unico erogato dall' attualmente pari ad €.415,00 per l'intero CP_2 per entrambi i figli, verrà accreditato interamente a favore della sig.ra
; CP_1
H) che, qualora l'importo erogato dall' dovesse diminuire nel tempo o essere CP_2 revocato per cause non riconducibili alla sig.ra (quali ad CP_1 esempio il significativo miglioramento della sua condizione economico- patrimoniale ovvero la mancata presentazione di domande e/o documentazione, etc.), il Sig. si impegna a coprire la Parte_1 differenza o l'importo corrispondente in modo che la Sig.ra iceva CP_1 la somma pari ad € 415,00 sino al compimento del 21 anno di età dei figli minori ovvero se antecedente fino a che gli stessi non siano divenuti autosufficienti;
I) che le spese straordinarie saranno poste a carico del padre
[...] in ragione del 100%; Pt_1
J) che rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico dovranno essere previamente concordate. b) scolastiche per libri, cancelleria, gite, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, fondo cassa vario, eventuale trasporto scolastico, eventuale servizio di pre e/o post scuola, tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Tutte le altre spese extra tra cui a titolo esemplificativo, vacanza studio e/o settimana bianca, l'iscrizione a una scuola privata, un abbonamento sportivo ovvero lezioni sportive relative a un particolare sport richiederanno il necessario accordo, espresso o tacito tra i genitori;
a tal proposito, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni,
5 ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
K) che i coniugi rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio-rinnovo dei propri documenti di identità, mentre per quello dei minori sarà necessario il consenso di entrambi;
L) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 24 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
NON VEDO SUL SICID IL VERBALE DELL'UDIENZA
TENUTASI IN PRESENZA.
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