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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 1182/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 02/04/2025
Per la parte opponente nessuno è comparso fino alle ore 10.25;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FEDERICA ANZALONE per delega dell'avv.
RAFFAELE ZURLO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Anzalone precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e ai verbali di causa ed insiste nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARMELO PAPA per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ZURLO e dall'avv. ANDREA ORNATI per procura in atti opposta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4755/2021, emesso da questo Tribunale il
18.11.2021, notificato in data 16.12.2021, su ricorso di con il quale gli è stato Controparte_1
pagina 2 di 9 intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 9.225,09, oltre interessi e spese della procedura, quale debito residuo nascente dal contratto di finanziamento n. 10033621604254, concluso in data 3.6.2006 con Findomestic Banca S.p.A..
A fondamento dell'opposizione ha formulato i seguenti motivi: Parte_1
1) il difetto di rappresentanza del procuratore, in quanto la procura alle liti rilasciata dall'opposta sarebbe priva delle indicazioni sulla possibilità di esperire il tentativo di mediazione e sulla conservazione dei dati in tema di privacy; 2) la carenza di legittimazione attiva, in assenza di comunicazione al debitore degli atti di cessione, in violazione dell'art. 58
t.u.b.; 3) la mancanza dei requisiti per l'instaurazione del procedimento monitorio e, in particolare, della documentazione ex art. 50 t.u.b.; 4) la nullità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie;
5) l'assenza di prova del credito ingiunto, essendo state depositate mere copie fotostatiche, disconosciute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.4.2022 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, Controparte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza dell'1.6.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato all'opposta il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010.
Espletata la procedura di mediazione, alla quale non ha Parte_1 partecipato, e assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 15.1.2024 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.6.2024; a tale udienza, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 2.4.2025, alla quale viene decisa.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1. Con il primo motivo di opposizione ha lamentato la nullità della Parte_1 procura in quanto carente delle indicazioni sulla possibilità per la parte di esperire il tentativo di mediazione e sulla modalità di conservazione dei dati relativi alla privacy.
pagina 3 di 9 Nel caso di specie, l'amministratore unico di ha rilasciato procura generale Controparte_1 alle liti, con atto a rogito del notaio , repertorio n. 2496 e raccolta n. 909, agli avvocati Per_1
Zurlo e Ornati, conferendo loro i poteri in essa indicati, tra i quali, anche quello di promuovere, ovvero, resistere nei procedimenti di mediazione e di negoziazione (par. ii), in tal modo sconfessando l'assunto dell'opponente.
Deve, altresì, osservarsi che la mancata indicazione delle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili, ai sensi della normativa sulla privacy, non inficia la procura.
Le conseguenze delle omissioni riportate nella procura non riguardano l'attribuzione dello ius postulandi a favore del procuratore processuale, con il conseguente rigetto del motivo in esame.
3. Risulta, altresì, infondato il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva, in violazione dell'art. 58 t.u.b..
Al riguardo occorre rilevare che, sebbene il solo deposito dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non risulti sufficiente per provare la legittimazione del cessionario a riscuotere il credito - e ciò vale anche per le operazioni di cartolarizzazione - trattandosi di un elemento indiziario, ai fini della prova richiesta occorre una valutazione complessiva degli elementi offerti in giudizio che consenta di identificare il titolare del diritto e di evitare conflitti tra legittimati.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22.6.2023).
Nel caso di specie, ha concluso con Findomestic Banca S.p.A. il Parte_1 contratto di finanziamento n. 10033621604254 del 3.5.2006 per l'importo di € 1.023,00, da restituire in 36 rate mensili di € 28,41 (doc. 3 – fascicolo monitorio).
pagina 4 di 9 ha dimostrato di essere diventata cessionaria dei crediti della cedente Banca Controparte_1
avendo depositato l'avviso dell'avvenuta cessione, pubblicato nella Gazzetta CP_2
Ufficiale, il contratto di cessione e la notifica personale a con Parte_1 lettera raccomandata A/R ricevuta in data 18.4.2017 (doc. 6 – fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa di costituzione).
Dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 21 del 18.2.2017, depositato da parte opposta (doc. 4 fascicolo monitorio) si evince, come anticipato, la cessione, in suo favore, da parte di Banca Ifis S.p.A., di una serie di crediti che derivano da diversi contratti di finanziamento, acquistati mediante contratti di cessione, tra i quali vengono citati anche i contratti di cessione da Findomestic Banca S.p.A. del 13.5.2008, 11.7.2008,
30.3.2015, 25.6.2015, 25.9.2015 e 11.12.2015.
Banca Ifis S.p.A. ha dichiarato di aver ceduto il presente credito a facendo Controparte_1 esplicito riferimento al contratto di cessione n. 10033621604254 del 30.3.2015, menzionato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In merito alla rilevanza anche decisiva della dichiarazione della cedente si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10200/2021, che ha riconosciuto come un tale atto di scienza, reso noto alla controparte, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.
Tale conclusione è seguita da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, sent. n. 4810/2024) e da altri giudici di merito (cfr. Tribunale Treviso, ordinanze 12.10.2021 e 22.11.21; Trib. Novara
18.1.2023), i quali hanno attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria idonea a fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, se valutata insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), posto che per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Premesso ciò, si ritiene che abbia dato prova di essere divenuta titolare del Controparte_1 credito oggetto di causa, avendo comunicato la cessione al debitore anche personalmente ai pagina 5 di 9 sensi dell'art. 1264 c.c., e non solo ai sensi dell'art. 58 t.u.b., e avendo depositato il contratto di finanziamento, l'estratto conto e la predetta dichiarazione della cedente.
4. Non merita accoglimento il motivo di opposizione relativo alla mancata prova del credito nella fase monitoria per l'assenza dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b., certificato da uno dei dirigenti della banca.
Già in fase monitoria, il creditore ha depositato sia il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte, sia l'estratto conto certificato da Findomestic Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 50 t.u.b.. Detto estratto conto, nel caso di specie rilasciato dall'originario titolare del credito, risulta certamente riferibile al contratto concluso dall'opponente, con conseguente rigetto del motivo in esame.
5. Con il terzo motivo di opposizione ha lamentato la nullità del contratto Parte_1 di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie, invocando la disciplina di tutela dei consumatori prevista dal d. lgs. 206/2005 ed evidenziando che il Giudice d'ufficio debba esaminare l'eventuale vessatorietà delle clausole.
Tale motivo di opposizione, peraltro genericamente formulato, non è fondato.
Sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 (Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 17.05.2022, sentenze emesse nella causa n C-
600/19, ; nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Banco Persona_2 CP_3 di Desio e della Brianza;
nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania;
nella causa C-
869/19, Unicaja Banco) in merito alla questione relativa alle conseguenze caducatorie del decreto ingiuntivo emesso in assenza del rilievo officioso, da parte del giudice del monitorio, della presenza di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno esteso il controllo officioso circa la presenza di clausole vessatorie anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il contraddittorio conseguente alla proposizione dell'opposizione assicura la formazione di un giudicato anche sulle questioni attinenti alla validità delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria (cfr. Cass. Civ, Sez. Un. 9479/2023).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, appare evidente che il contratto di finanziamento del 3.5.2006 è stato concluso tra un professionista e un consumatore e rientra nell'ambito applicativo della disciplina di protezione del consumatore assicurata sia dal d. lgs. 206/2002 (c.d. codice del consumo) sia dagli artt. 121 e ss. del t.u.b. (relativo ai contratti di “credito al consumo”); l'art. 33 del codice del consumo individua le clausole considerate vessatorie nei rapporti tra professionista e consumatore considerando, al comma 1, nulle tutte quelle clausole che comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto e, al comma 2, vengono elencate una serie di clausole che si considerano vessatorie fino a prova contraria.
Dall'esame delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, oggetto di approvazione specifica da parte di , tuttavia, non si evince la Parte_1 vessatorietà delle stesse, peraltro specificamente approvate per iscritto.
Peraltro già in sede di ricorso monitorio l'opposta ha individuato le condizioni applicate chiarendo che non risultava superato il tasso soglia di riferimento.
6. L'opponente ha lamentato, infine, che le semplici copie fotostatiche depositate in giudizio non sarebbero corrispondenti alle reali dimensioni dei documenti e sarebbero illeggibili, disconoscendone la conformità agli originali ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c..
La doglianza risulta generica e, come tale, non consente al giudice di vagliare con esattezza in quali termini sia dedotta la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti.
In ogni caso, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 1324 del 18.1.2022).
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento, in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, l'eccezione non può trovare accoglimento.
non ha disconosciuto la firma apposta;
in tal modo, ha ammesso Parte_1 implicitamente di aver sottoscritto il contratto e di aver ottenuto l'erogazione del finanziamento;
i documenti risultano leggibili e dimostrano l'esistenza del credito nei suoi confronti, non sussistendo abrasioni o modifiche, da cui potrebbe inferirsi la non conformità agli originali delle copie prodotte.
Dunque anche questo motivo di opposizione non merita accoglimento.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque Parte_1
va condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate, ai sensi
[...] dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00, parametri minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
L'opponente deve, infine, essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1182/2022, vertente tra (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4755/2021;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna al versamento in favore dell'Erario di una Parte_1
somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 02/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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