Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1902
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Catania in data 02/04/2025 dal Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo per un debito residuo derivante da un contratto di finanziamento. L'opponente ha sollevato diverse questioni giuridiche, tra cui il difetto di rappresentanza del procuratore, la carenza di legittimazione attiva, la nullità del contratto per clausole vessatorie e l'assenza di prova del credito ingiunto. La parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la validità della procura e la legittimità della cessione del credito.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che la procura era valida e che la legittimazione attiva era dimostrata dalla documentazione presentata, inclusa la notifica della cessione del credito. Inoltre, ha ritenuto infondati i motivi relativi alla vessatorietà delle clausole contrattuali e alla prova del credito, evidenziando che le copie fotostatiche depositate erano sufficienti e che l'opponente non aveva contestato adeguatamente la conformità degli originali. La decisione si conclude con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali e al versamento del contributo unificato, confermando così il decreto ingiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1902
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1902
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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