Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 85/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, CP_1
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.01.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma pari a 702,72 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e della somma pari a 1.748,46 euro a titolo di compenso per lavoro straordinario, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge - condannarsi il al CP_1
pagamento dei suddetti importi o dei diversi importi ritenuti di giustizia. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il , del CP_1
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
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Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. 4 ottobre
2013, n. 22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878).
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte convenuta l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione della somma richiesta, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione retributiva.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa creditoria azionata dal lavoratore trova riscontro nella determinazione n. 174 del 24.05.2021
e nell'estratto giustificativo delle presenze (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di parte ricorrente), dall'altro la parte convenuta – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
13553/2001) – non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha dimostrato di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Ne consegue che se per un verso lo stesso convenuto ha provveduto a quantificare CP_1
l'importo spettante all'odierno ricorrente a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute (cfr. determinazione n. 174 del 24.05.2021), per l'altro, per quanto concerne l'ammontare della somma a lui spettante a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo compreso tra il
28.01.2020 e il 29.06.2020, occorre far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, della quale si ritiene di poter condividere le conclusioni, in quanto congrue e ben motivate anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'importo complessivo pari a 2.430,48 euro (di cui 702,72 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e 1.727,76 euro a titolo compenso per lavoro straordinario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, e, conseguentemente, va disposta la condanna del al relativo pagamento. CP_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico del e liquidate CP_1
come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'importo complessivo pari a 2.430,48 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di indennità per ferie non godute e di compenso per lavoro straordinario e, per l'effetto, condanna il al relativo pagamento;
CP_1
condanna altresì il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali che si liquidano in complessivi 1.400,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
pone a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo