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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAONCELLA SILVIA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza dell'11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.08.2023 e successivamente notificato in data 23.09.2024, la ricorrente in qualità di madre della minore Parte_1 Persona_1
(25.06.2017) ha chiesto “affidare la minore in via esclusiva alla madre Persona_1 con le modalità dell'affidamento “super esclusivo”, disponendo che Parte_1
tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, con collocamento della minore presso la madre;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 250,00, o altra diversa maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre Persona_1
rivalutazione annuale ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore, quest'ultime da corrispondersi alla sig.ra entro 15 giorni Parte_1
dalla richiesta;
- assegno Unico e ogni altro beneficio o detrazioni fiscali per la figlia minore al 100% in favore della sig.ra - in merito ai diritti di visita Parte_1
del padre, laddove richiesti dal sig. , prevedersi che gli stessi si svolgano Per_1
esclusivamente in modalità protetta alla presenza della madre della minore Parte_1
e previo accordo con la stessa, con esclusione di pernottamenti”.
[...]
La ricorrente ha allegato che dall'unione di fatto tra la stessa e il resistente
[...]
, è nata la minore il 25.06.2017, di 7 anni, evidenziando CP_1 Persona_1
l'inaffidabilità del padre della minore, il quale sarebbe tuttora dedito all'uso di sostanze stupefacenti, e avrebbe posto in essere condotte di ridotta vigilanza e di scarsa cura della minore, nei momenti in cui la stessa è rimasta sotto la sua tutela, esponendo infine che l' ha incontrato la minore in modo del tutto discontinuo, omettendo di Per_1
contribuire al suo mantenimento.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il padre della minore non si è costituito in giudizio.
Con decreto del 19.02.2024, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio sulla situazione reddituale del sig. e sulla sua attuale situazione di abuso di sostanze Per_1
stupefacenti, il Giudice disponeva ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informazioni presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, SERD e i Servizi Sociali.
Adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali del Comune di Casale di Scodosia per un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, e della presenza del padre nella vita della minore, oltre ad approfondimenti inerenti alla condizione reddituale del resistente.
pag. 2/10 Ritenuta la causa matura per la decisione, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in vista dell'udienza dell'11.03.2025, data in cui il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Nel merito, si osserva quanto segue. Ritiene il Collegio di accogliere la domanda di affidamento super-esclusivo della minore avanzata dalla . Persona_1 Parte_1
Sul punto si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Giova premettere che in alcune pronunce la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo pag. 3/10 l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Osserva il Collegio che dagli accertamenti disposti nel corso del giudizio, è emerso che:
-il sig. ha avuto gravi problemi di tossicodipendenza per i quali è stato in cura Per_1
al Serd dal 2008 al 2011 e che ad oggi non ha in corso alcun percorso riabilitativo o di supporto;
la ricorrente ha dichiarato che lo stesso aveva già svolto in passato un lungo periodo in una comunità di recupero al di fuori della regione Veneto;
-dal momento in cui ha interrotto il percorso con il Serd (2011) il sig. è stato Per_1 sottoposto a procedimenti penali aventi ad oggetto reati collegati all'uso di sostanze stupefacenti, avendo anche riportato una condanna irrevocabile per i reati di cui agli art. 187 comma I e comma I-quater del Codice della Strada dai quali consegue la sospensione o la revoca della patente di guida;
-negli ultimi anni il sig. ha sempre lavorato o percepito l'indennità di Per_1 disoccupazione ma, ciò nonostante, dal momento dell'interruzione della convivenza con la ricorrente (aprile 2022) non ha mai versato nulla per il mantenimento della minore, tanto che pende suoi nei confronti procedimento penale per il reato di cui all'art. 570
c.p.
Inoltre, dalle dichiarazioni della ricorrente, è emerso che il padre è rimasto assente per svariati mesi dalla vita della figlia ed omettendo di provvedere al suo mantenimento.
La prospettazione della ha trovato sostanziale riscontro anche nella relazione Parte_1
depositata dai servizi sociali del Comune di Casale di Scodosia in data 28.08.2024, in cui gli operatori hanno evidenziato l'impossibilità di svolgere un percorso di analisi con il padre della minore, nonostante fossero stati inizialmente fissati tre incontri con lo stesso, ai quali, dopo svariati rinvii, il resistente non si è presentato. Gli operatori hanno sottolineato che l' aveva incontrato la figlia in modo discontinuo, alternando Per_1
periodi di telefonate frequenti, a periodi di assenza di più settimane, come avvenuto da dicembre 2023 a marzo 2024, chiarendo che la minore è apparsa in ogni caso serena ed pag. 4/10 allegra, grazie alla presenza e al supporto affettivo e materiale della madre e del nonno materno.
Giova anche evidenziare che i servizi incaricati hanno riferito di un incontro del padre con la figlia avvenuto a giugno 2024, presso l'abitazione dei nonni paterni della minore,
i quali si sono resi disponibili ad ospitare il figlio e la nipote durante gli incontri programmati. Da un colloquio telefonico che l' ha avuto con i servizi sociali il Per_1
22.08.2024, lo stesso ha riferito di vivere e lavorare a Ravenna, chiarendo di non aver preso contatti né con il Serd, né con il consultorio familiare.
Lo stesso, nei mesi di luglio e agosto 2024 ha comunicato ai servizi sociali che dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non era più riuscito ad organizzarsi per svolgere gli incontri previsti con la figlia, essendosi “perso”.
Inoltre, è utile sottolineare che dall'indagine degli operatori è emerso che il padre ha telefonato alla bambina in giorni ed orari diversi da quelli concordarti con i servizi sociali, evidenziando che la comunicazione padre-figlia si era presentata alcune volte problematica, avendo spesse volte la minore chiesto alla madre di interrompere la conversazione, anche se in caso di assenza prolungata, la minore aveva poi chiesto alla madre notizie del padre, insistendo per sentirlo telefonicamente.
Giova da ultimo valorizzare la circostanza per la quale i servizi sociali non hanno ricevuto alcuna notizia o rassicurazione circa la frequenza da parte dell' di un Per_1 percorso di affrancazione dall'uso di sostanze stupefacenti, concordando quindi con la previsione dell'affidamento super esclusivo della minore alla madre, prevedendo tre appuntamenti telefonici in giorni e orari stabiliti, ossia lunedì, mercoledì e venerdì alle
20.30 per dieci minuti, oltre alla previsione di incontri del padre con la minore per due volte al mese presso la residenza dei nonni paterni, nel primo e nel terzo fine settimana del mese, nei giorni di sabato o di domenica pomeriggio, per tre ore. Difatti, gli stessi nonni paterni hanno riferito che durante gli incontri svolti presso la loro abitazione, gli scambi tra il padre e la figlia sono stati armonici e sereni.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale dell' non può che essere, allo Per_1
stato, negativo, avendo lo stesso fatto mancare alla minore non solo il proprio supporto pag. 5/10 affettivo, ma anche quello materiale, a causa di una situazione personale complicata, a cui lo stesso non ha ancora posto rimedio.
Sulle base dei suddetti elementi, dall'istruttoria svolta è quindi emerso che il padre della minore non si è mai presentato agli incontri concordati con i Servizi Sociali ed il Serd competente, impedendo qualsiasi indagine e valutazione sulla sua capacità genitoriale e sul suo attuale e perdurante uso di sostanze stupefacenti, dimostrando, inoltre di non voler nemmeno esercitare con puntualità il diritto di visita previsto nei provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 26.04.2024.
Altro dato sintomatico dell'incapacità genitoriale del sig. e della sua Per_1
inidoneità ad affrontare le responsabilità del ruolo di padre è rappresentato dal fatto che dal momento della rottura del rapporto sentimentale, non abbia concorso al mantenimento della figlia, provvedendo al versamento di soli 200,00 euro in data
21.06.2024.
Occorre quindi disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore Persona_1
alla madre , con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo), con collocamento della minore presso la residenza materna sita in Casale di Scodosia (PD) in Via Marsotti n. 182.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può
“avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili all' e, pertanto, non appare conforme all'interesse della minore consentire che Per_1
la stessa incontri liberamente il padre.
pag. 6/10 Quindi, conformemente a quanto indicato dai servizi sociali, si dispone che il padre possa vedere la figlia minore a settimane alternate, di sabato o di domenica, dalle ore 15 alle 19.00, alla presenza della madre o di persona di fiducia della madre, tra cui i nonni paterni della minore;
sarà inoltre consentito al padre di sentire telefonicamente la minore tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 20.30 per un tempo massimo di dieci minuti.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va quindi rilevato come l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
pag. 7/10 Nel caso di specie, risulta che la ricorrente svolge attività come cameriera con reddito medio netto mensile 1.100-1.300,00 euro, percependo a titolo di assegno unico ed universale la somma mensile di 199,00 euro, e vivendo insieme al di lei padre, non sostenendo costi di locazione.
Il resistente, dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, ha percepito nell'anno 2022 per alcuni mesi una retribuzione di circa 1-1.200,00 euro al mese, e per altri mesi la NASPI, risultando tuttavia attività precarie e presso distinti datori di lavoro;
stessa situazione per l'anno 2023, in cui tuttavia per alcune mensilità la retribuzione risulta anche inferiore. Il reddito netto complessivo per l'anno 2023 è risultato pari a 7.500,00 euro.
Orbene, per quanto che i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo
Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l' si trova in età lavorativa, non Per_1
risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è, in ogni caso, tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato sta facendo fronte la madre della minore.
Considerato che tutti gli oneri di cura e mantenimento della minore ricadono sulla madre, vista l'età della stessa e le sue esigenze, tenuto conto della somma percepita dalla a titolo di assegno unico per il nucleo familiare, risulta equo prevedere Parte_1
in capo al padre una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore pari a
250,00 euro al mese, da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda
(29.08.2023).
Inoltre, il padre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le modalità che si indicheranno in parte motiva.
pag. 8/10 Considerata la previsione dell'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre,
l'assegno unico e universale sarà percepito per l'intero dalla , con Parte_1
autorizzazione alla stessa di farne richiesta anche in assenza del consenso dell' . Per_1
Alla luce della soccombenza del convenuto, lo stesso va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, le quali si liquidano come da DM
55/2014, in relazione alle fasi di giudizio svolte e al valore indeterminabile del procedimento, con riduzione delle stesse, considerata la ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, e ridotta attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
DISPONE l'affidamento super-esclusivo a della figlia , Parte_1 Persona_1
con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE il collocamento della minore presso la residenza materna sita in Casale di
Scodosia (PD) in Via Marsotti n. 182;
DISPONE che il padre possa vedere la figlia minore a settimane alternate, di sabato o di domenica, dalle ore 15 alle 19.00, alla presenza della madre o di persona di fiducia della madre, tra cui i nonni paterni della minore;
sarà inoltre consentito al padre di sentire telefonicamente la minore tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 20.30 per un tempo massimo di dieci minuti;
DICHIARA tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
Pers giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro
250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito individuate, precisandosi che il rimborso di esse dovrà avvenire alla fine di ogni mese previa esibizione della documentazione giustificativa: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pag. 9/10 specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che percepisca al 100% l'assegno unico ed autorizza la Parte_1 stessa a presentare all'INPS la relativa richiesta senza necessità del consenso e della sottoscrizione di;
Controparte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in euro 3.500,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAONCELLA SILVIA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza dell'11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.08.2023 e successivamente notificato in data 23.09.2024, la ricorrente in qualità di madre della minore Parte_1 Persona_1
(25.06.2017) ha chiesto “affidare la minore in via esclusiva alla madre Persona_1 con le modalità dell'affidamento “super esclusivo”, disponendo che Parte_1
tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, con collocamento della minore presso la madre;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 250,00, o altra diversa maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre Persona_1
rivalutazione annuale ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore, quest'ultime da corrispondersi alla sig.ra entro 15 giorni Parte_1
dalla richiesta;
- assegno Unico e ogni altro beneficio o detrazioni fiscali per la figlia minore al 100% in favore della sig.ra - in merito ai diritti di visita Parte_1
del padre, laddove richiesti dal sig. , prevedersi che gli stessi si svolgano Per_1
esclusivamente in modalità protetta alla presenza della madre della minore Parte_1
e previo accordo con la stessa, con esclusione di pernottamenti”.
[...]
La ricorrente ha allegato che dall'unione di fatto tra la stessa e il resistente
[...]
, è nata la minore il 25.06.2017, di 7 anni, evidenziando CP_1 Persona_1
l'inaffidabilità del padre della minore, il quale sarebbe tuttora dedito all'uso di sostanze stupefacenti, e avrebbe posto in essere condotte di ridotta vigilanza e di scarsa cura della minore, nei momenti in cui la stessa è rimasta sotto la sua tutela, esponendo infine che l' ha incontrato la minore in modo del tutto discontinuo, omettendo di Per_1
contribuire al suo mantenimento.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il padre della minore non si è costituito in giudizio.
Con decreto del 19.02.2024, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio sulla situazione reddituale del sig. e sulla sua attuale situazione di abuso di sostanze Per_1
stupefacenti, il Giudice disponeva ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informazioni presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, SERD e i Servizi Sociali.
Adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali del Comune di Casale di Scodosia per un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, e della presenza del padre nella vita della minore, oltre ad approfondimenti inerenti alla condizione reddituale del resistente.
pag. 2/10 Ritenuta la causa matura per la decisione, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in vista dell'udienza dell'11.03.2025, data in cui il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Nel merito, si osserva quanto segue. Ritiene il Collegio di accogliere la domanda di affidamento super-esclusivo della minore avanzata dalla . Persona_1 Parte_1
Sul punto si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Giova premettere che in alcune pronunce la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo pag. 3/10 l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Osserva il Collegio che dagli accertamenti disposti nel corso del giudizio, è emerso che:
-il sig. ha avuto gravi problemi di tossicodipendenza per i quali è stato in cura Per_1
al Serd dal 2008 al 2011 e che ad oggi non ha in corso alcun percorso riabilitativo o di supporto;
la ricorrente ha dichiarato che lo stesso aveva già svolto in passato un lungo periodo in una comunità di recupero al di fuori della regione Veneto;
-dal momento in cui ha interrotto il percorso con il Serd (2011) il sig. è stato Per_1 sottoposto a procedimenti penali aventi ad oggetto reati collegati all'uso di sostanze stupefacenti, avendo anche riportato una condanna irrevocabile per i reati di cui agli art. 187 comma I e comma I-quater del Codice della Strada dai quali consegue la sospensione o la revoca della patente di guida;
-negli ultimi anni il sig. ha sempre lavorato o percepito l'indennità di Per_1 disoccupazione ma, ciò nonostante, dal momento dell'interruzione della convivenza con la ricorrente (aprile 2022) non ha mai versato nulla per il mantenimento della minore, tanto che pende suoi nei confronti procedimento penale per il reato di cui all'art. 570
c.p.
Inoltre, dalle dichiarazioni della ricorrente, è emerso che il padre è rimasto assente per svariati mesi dalla vita della figlia ed omettendo di provvedere al suo mantenimento.
La prospettazione della ha trovato sostanziale riscontro anche nella relazione Parte_1
depositata dai servizi sociali del Comune di Casale di Scodosia in data 28.08.2024, in cui gli operatori hanno evidenziato l'impossibilità di svolgere un percorso di analisi con il padre della minore, nonostante fossero stati inizialmente fissati tre incontri con lo stesso, ai quali, dopo svariati rinvii, il resistente non si è presentato. Gli operatori hanno sottolineato che l' aveva incontrato la figlia in modo discontinuo, alternando Per_1
periodi di telefonate frequenti, a periodi di assenza di più settimane, come avvenuto da dicembre 2023 a marzo 2024, chiarendo che la minore è apparsa in ogni caso serena ed pag. 4/10 allegra, grazie alla presenza e al supporto affettivo e materiale della madre e del nonno materno.
Giova anche evidenziare che i servizi incaricati hanno riferito di un incontro del padre con la figlia avvenuto a giugno 2024, presso l'abitazione dei nonni paterni della minore,
i quali si sono resi disponibili ad ospitare il figlio e la nipote durante gli incontri programmati. Da un colloquio telefonico che l' ha avuto con i servizi sociali il Per_1
22.08.2024, lo stesso ha riferito di vivere e lavorare a Ravenna, chiarendo di non aver preso contatti né con il Serd, né con il consultorio familiare.
Lo stesso, nei mesi di luglio e agosto 2024 ha comunicato ai servizi sociali che dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non era più riuscito ad organizzarsi per svolgere gli incontri previsti con la figlia, essendosi “perso”.
Inoltre, è utile sottolineare che dall'indagine degli operatori è emerso che il padre ha telefonato alla bambina in giorni ed orari diversi da quelli concordarti con i servizi sociali, evidenziando che la comunicazione padre-figlia si era presentata alcune volte problematica, avendo spesse volte la minore chiesto alla madre di interrompere la conversazione, anche se in caso di assenza prolungata, la minore aveva poi chiesto alla madre notizie del padre, insistendo per sentirlo telefonicamente.
Giova da ultimo valorizzare la circostanza per la quale i servizi sociali non hanno ricevuto alcuna notizia o rassicurazione circa la frequenza da parte dell' di un Per_1 percorso di affrancazione dall'uso di sostanze stupefacenti, concordando quindi con la previsione dell'affidamento super esclusivo della minore alla madre, prevedendo tre appuntamenti telefonici in giorni e orari stabiliti, ossia lunedì, mercoledì e venerdì alle
20.30 per dieci minuti, oltre alla previsione di incontri del padre con la minore per due volte al mese presso la residenza dei nonni paterni, nel primo e nel terzo fine settimana del mese, nei giorni di sabato o di domenica pomeriggio, per tre ore. Difatti, gli stessi nonni paterni hanno riferito che durante gli incontri svolti presso la loro abitazione, gli scambi tra il padre e la figlia sono stati armonici e sereni.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale dell' non può che essere, allo Per_1
stato, negativo, avendo lo stesso fatto mancare alla minore non solo il proprio supporto pag. 5/10 affettivo, ma anche quello materiale, a causa di una situazione personale complicata, a cui lo stesso non ha ancora posto rimedio.
Sulle base dei suddetti elementi, dall'istruttoria svolta è quindi emerso che il padre della minore non si è mai presentato agli incontri concordati con i Servizi Sociali ed il Serd competente, impedendo qualsiasi indagine e valutazione sulla sua capacità genitoriale e sul suo attuale e perdurante uso di sostanze stupefacenti, dimostrando, inoltre di non voler nemmeno esercitare con puntualità il diritto di visita previsto nei provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 26.04.2024.
Altro dato sintomatico dell'incapacità genitoriale del sig. e della sua Per_1
inidoneità ad affrontare le responsabilità del ruolo di padre è rappresentato dal fatto che dal momento della rottura del rapporto sentimentale, non abbia concorso al mantenimento della figlia, provvedendo al versamento di soli 200,00 euro in data
21.06.2024.
Occorre quindi disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore Persona_1
alla madre , con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo), con collocamento della minore presso la residenza materna sita in Casale di Scodosia (PD) in Via Marsotti n. 182.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può
“avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili all' e, pertanto, non appare conforme all'interesse della minore consentire che Per_1
la stessa incontri liberamente il padre.
pag. 6/10 Quindi, conformemente a quanto indicato dai servizi sociali, si dispone che il padre possa vedere la figlia minore a settimane alternate, di sabato o di domenica, dalle ore 15 alle 19.00, alla presenza della madre o di persona di fiducia della madre, tra cui i nonni paterni della minore;
sarà inoltre consentito al padre di sentire telefonicamente la minore tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 20.30 per un tempo massimo di dieci minuti.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va quindi rilevato come l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
pag. 7/10 Nel caso di specie, risulta che la ricorrente svolge attività come cameriera con reddito medio netto mensile 1.100-1.300,00 euro, percependo a titolo di assegno unico ed universale la somma mensile di 199,00 euro, e vivendo insieme al di lei padre, non sostenendo costi di locazione.
Il resistente, dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, ha percepito nell'anno 2022 per alcuni mesi una retribuzione di circa 1-1.200,00 euro al mese, e per altri mesi la NASPI, risultando tuttavia attività precarie e presso distinti datori di lavoro;
stessa situazione per l'anno 2023, in cui tuttavia per alcune mensilità la retribuzione risulta anche inferiore. Il reddito netto complessivo per l'anno 2023 è risultato pari a 7.500,00 euro.
Orbene, per quanto che i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo
Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l' si trova in età lavorativa, non Per_1
risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è, in ogni caso, tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato sta facendo fronte la madre della minore.
Considerato che tutti gli oneri di cura e mantenimento della minore ricadono sulla madre, vista l'età della stessa e le sue esigenze, tenuto conto della somma percepita dalla a titolo di assegno unico per il nucleo familiare, risulta equo prevedere Parte_1
in capo al padre una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore pari a
250,00 euro al mese, da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda
(29.08.2023).
Inoltre, il padre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le modalità che si indicheranno in parte motiva.
pag. 8/10 Considerata la previsione dell'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre,
l'assegno unico e universale sarà percepito per l'intero dalla , con Parte_1
autorizzazione alla stessa di farne richiesta anche in assenza del consenso dell' . Per_1
Alla luce della soccombenza del convenuto, lo stesso va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, le quali si liquidano come da DM
55/2014, in relazione alle fasi di giudizio svolte e al valore indeterminabile del procedimento, con riduzione delle stesse, considerata la ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, e ridotta attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
DISPONE l'affidamento super-esclusivo a della figlia , Parte_1 Persona_1
con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE il collocamento della minore presso la residenza materna sita in Casale di
Scodosia (PD) in Via Marsotti n. 182;
DISPONE che il padre possa vedere la figlia minore a settimane alternate, di sabato o di domenica, dalle ore 15 alle 19.00, alla presenza della madre o di persona di fiducia della madre, tra cui i nonni paterni della minore;
sarà inoltre consentito al padre di sentire telefonicamente la minore tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 20.30 per un tempo massimo di dieci minuti;
DICHIARA tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
Pers giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro
250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito individuate, precisandosi che il rimborso di esse dovrà avvenire alla fine di ogni mese previa esibizione della documentazione giustificativa: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pag. 9/10 specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che percepisca al 100% l'assegno unico ed autorizza la Parte_1 stessa a presentare all'INPS la relativa richiesta senza necessità del consenso e della sottoscrizione di;
Controparte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in euro 3.500,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
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