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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via C.F._3
Mariano Stabile n.85, presso gli Avv.ti Marco Nicolò Luca e Massimiliano
Napoli, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
opponenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del curatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, via Resuttana n.360, presso l'Avv. Giovanni Maggialetti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - accertamento negativo del credito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 [...]
, proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2022, emesso in data 6.05.2022 con clausola di provvisoria esecutorietà, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.337.124,84, oltre interessi legali e spese,
quale importo dovuto in forza delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società e Parte_4 Parte_5
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della curatela del Controparte_1
precisando che, a fronte della risoluzione del concordato
[...]
preventivo assistito da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non spetta al curatore del fallimento bensì ai singoli creditori individualmente.
Deducevano, nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria azionata e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, lamentando che la garanzia azionata dalla curatela, seppure formalmente riferita alle obbligazioni delle anzidette società e Parte_4 Pt_5 [...]
doveva intendersi limitata alle sole obbligazioni concordatarie Pt_5
vantate dai creditori chirografari.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In via riconvenzionale, sollevava inoltre eccezione Parte_1
di compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f., esponendo che – a seguito di azione esecutiva immobiliare – la banca Monte dei Paschi di Siena, aveva escusso la garanzia da lui prestata per le obbligazioni delle società CP_1
per un importo pari ad euro 155.250,00, opponendo tale somma
[...]
in compensazione del credito fatto valere dal Controparte_1
fino alla concorrenza della stessa.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone
[...]
l'infondatezza.
In particolare, sosteneva la validità del diritto di credito azionato,
evidenziando che la garanzia rilasciata dagli opponenti non era stata prestava a sostegno del concordato, bensì riguardava specifici diritti di credito vantati dalla società nei confronti di società Controparte_1
terze, per canoni di affitto di rami d'azienda e corrispettivo per cessione di merci.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.02.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa mediante acquisizione di prova documentale,
all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della curatela fallimentare sollevata da parte opponente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Sul punto, invero, si osserva che la fideiussione dedotta in giudizio,
rilasciata in forza della dichiarazione sottoscritta in data 25.03.2015 e prodotta in atti (v. doc. fascicolo fase monitoria allegato alla comparsa di costituzione), risulta validamente prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte da e da Parte_4 Parte_5
nei confronti di sino all'importo di euro Controparte_1
2.000.000,00.
La volontà negoziale manifestata dal fideiussore risulta, quindi, diretta a garantire le prestazioni dovute dalle predette società in favore della fallita.
A tale riguardo, è sufficiente richiamare la disciplina normativa in materia di legittimazione processuale, attiva e passiva, che il curatore fallimentare assume quale amministratore del patrimonio del fallito, in conformità al disposto di cui agli artt. 42 e 43 L. fall.
Il curatore, infatti, sta in giudizio in tutte le controversie relative alla custodia e all'amministrazione dei beni del fallito, concernenti rapporti preesistenti del fallito con altri soggetti, nonché in quelle riguardanti l'acquisizione dei beni sopravvenuti nel patrimonio fallimentare. In altri termini, egli può agire direttamente contro i fideiussori, entro i limiti dell'importo garantito, al fine di ottenere dai garanti il pagamento delle somme dovute e incrementare l'attivo fallimentare a beneficio dei creditori.
Si tratta di un'attività funzionale alla ricostruzione del patrimonio del fallito nell'interesse della massa dei creditori, che per legge è demandata al curatore fallimentare, poiché diretta al recupero di tutte le risorse
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
patrimoniali e finanziarie disponibili.
Pertanto, nel caso di specie, l'azione esercitata dalla curatela del fallimento, odierna parte opposta, è legittimamente volta a riscuotere i crediti della società fallita mediante l'escussione della garanzia validamente assunta dagli opponenti a copertura delle obbligazioni delle società e e operante, pertanto, in Parte_5 Parte_4
favore del fallimento.
Tanto chiarito, non appaiono condivisibili le argomentazioni degli opponenti fondate sui principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11396/2009) in materia di legittimazione del curatore ad escutere la garanzia prestata da un terzo per l'adempimento del concordato preventivo, successivamente risolto per insufficienza dell'attivo.
In siffatta ipotesi, invero, le garanzie personali erano sate prestate per l'adempimento dei debiti assunti dal soggetto ammesso al concordato nei confronti dei terzi.
La fattispecie esaminata quindi è ben diversa da quella odierna, dal momento che nel primo caso la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto ammesso al concordato o fallito, mentre nel secondo caso ad essere garantito è
l'adempimento dell'obbligazione assunte in favore del fallito stesso.
Nel caso di specie, pertanto, l'azione esercitata dal curatore è volta alla ricostruzione del patrimonio del fallito, ai sensi del citato art. 43 l. fall.,
essendo finalizzata all'adempimento delle obbligazioni assunte dalle società nei confronti della fallita.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A nulla rileva poi che il concordato sia stato risolto. Infatti,
l'inadempimento del debitore principale rende il garante tenuto all'adempimento anche nell'ipotesi di concordato preventivo omologato e poi risolto.
Per quanto poi attiene alla dedotta limitazione dell'oggetto della garanzia prestata dagli opponenti alle obbligazioni assunte in esecuzione del concordato (come tale asseritamente soggetto alla prevista riduzione pro quota), la stessa non può essere condivisa, oltre che per le ragioni già
spiegate, anche per la palese volontà manifestata dai fideiussori di garantire le obbligazioni assunte dalla società terze in favore della fallita nello loro integralità e sino all'importo di euro 2.000.000 (cfr. all. b) della produzione di parte opponente).
Venendo, poi, alla eccezione riconvenzionale con cui Parte_1
ha eccepito la compensazione ex art. 56 l. fall. tra il credito
[...]
azionato in via monitoria e il controcredito che assume di avere verso il fallimento, la stessa è fondata.
Il legislatore all'art. 56 l. fall. ha espressamente previsto, anche in deroga al principio generale della par condicio creditorum, sancito dall'art. 52 l. fall., la possibilità di compensare i crediti vantati dai debitori del fallito nei confronti di questo.
Nel caso di specie, l'opposta non ha contestato l'intervenuto
Cont pagamento di in favore di quale creditrice della Parte_1
fallita garantita da ipoteca, ma genericamente la sussistenza del controcredito in capo al predetto opponente.
, di contro, ha offerto adeguata prova del credito in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
regresso vantato nei confronti della fallita e derivante dal pagamento
Cont dell'obbligazione assunta da quest'ultima verso Ne consegue pertanto, che, con riferimento al predetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna dello stesso opponente al pagamento in favore della curatela opposta della somma di euro 1.181.874,84, oltre interessi come per legge sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 per le cause di valore compreso tra euro 1.000.000 e 2.000.000, ridotti al 50% in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 422/2022, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Termini Imerese in data 06.05.2022;
- revoca il predetto decreto ingiuntivo emesso nei confronti di
; Parte_1
- condanna al pagamento, in solido con gli altri Parte_1
opponenti, del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sino alla somma di euro 1.181.874,84, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna gli opponenti e in Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta, che liquida in € 12.651,00 oltre spese generali, IVA e CPA come
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e la curatela opposta.
[...]
Così deciso in Termini Imerese, in data 12.9.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via C.F._3
Mariano Stabile n.85, presso gli Avv.ti Marco Nicolò Luca e Massimiliano
Napoli, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
opponenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del curatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, via Resuttana n.360, presso l'Avv. Giovanni Maggialetti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - accertamento negativo del credito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 [...]
, proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2022, emesso in data 6.05.2022 con clausola di provvisoria esecutorietà, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.337.124,84, oltre interessi legali e spese,
quale importo dovuto in forza delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società e Parte_4 Parte_5
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della curatela del Controparte_1
precisando che, a fronte della risoluzione del concordato
[...]
preventivo assistito da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non spetta al curatore del fallimento bensì ai singoli creditori individualmente.
Deducevano, nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria azionata e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, lamentando che la garanzia azionata dalla curatela, seppure formalmente riferita alle obbligazioni delle anzidette società e Parte_4 Pt_5 [...]
doveva intendersi limitata alle sole obbligazioni concordatarie Pt_5
vantate dai creditori chirografari.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In via riconvenzionale, sollevava inoltre eccezione Parte_1
di compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f., esponendo che – a seguito di azione esecutiva immobiliare – la banca Monte dei Paschi di Siena, aveva escusso la garanzia da lui prestata per le obbligazioni delle società CP_1
per un importo pari ad euro 155.250,00, opponendo tale somma
[...]
in compensazione del credito fatto valere dal Controparte_1
fino alla concorrenza della stessa.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone
[...]
l'infondatezza.
In particolare, sosteneva la validità del diritto di credito azionato,
evidenziando che la garanzia rilasciata dagli opponenti non era stata prestava a sostegno del concordato, bensì riguardava specifici diritti di credito vantati dalla società nei confronti di società Controparte_1
terze, per canoni di affitto di rami d'azienda e corrispettivo per cessione di merci.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.02.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa mediante acquisizione di prova documentale,
all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della curatela fallimentare sollevata da parte opponente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Sul punto, invero, si osserva che la fideiussione dedotta in giudizio,
rilasciata in forza della dichiarazione sottoscritta in data 25.03.2015 e prodotta in atti (v. doc. fascicolo fase monitoria allegato alla comparsa di costituzione), risulta validamente prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte da e da Parte_4 Parte_5
nei confronti di sino all'importo di euro Controparte_1
2.000.000,00.
La volontà negoziale manifestata dal fideiussore risulta, quindi, diretta a garantire le prestazioni dovute dalle predette società in favore della fallita.
A tale riguardo, è sufficiente richiamare la disciplina normativa in materia di legittimazione processuale, attiva e passiva, che il curatore fallimentare assume quale amministratore del patrimonio del fallito, in conformità al disposto di cui agli artt. 42 e 43 L. fall.
Il curatore, infatti, sta in giudizio in tutte le controversie relative alla custodia e all'amministrazione dei beni del fallito, concernenti rapporti preesistenti del fallito con altri soggetti, nonché in quelle riguardanti l'acquisizione dei beni sopravvenuti nel patrimonio fallimentare. In altri termini, egli può agire direttamente contro i fideiussori, entro i limiti dell'importo garantito, al fine di ottenere dai garanti il pagamento delle somme dovute e incrementare l'attivo fallimentare a beneficio dei creditori.
Si tratta di un'attività funzionale alla ricostruzione del patrimonio del fallito nell'interesse della massa dei creditori, che per legge è demandata al curatore fallimentare, poiché diretta al recupero di tutte le risorse
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
patrimoniali e finanziarie disponibili.
Pertanto, nel caso di specie, l'azione esercitata dalla curatela del fallimento, odierna parte opposta, è legittimamente volta a riscuotere i crediti della società fallita mediante l'escussione della garanzia validamente assunta dagli opponenti a copertura delle obbligazioni delle società e e operante, pertanto, in Parte_5 Parte_4
favore del fallimento.
Tanto chiarito, non appaiono condivisibili le argomentazioni degli opponenti fondate sui principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11396/2009) in materia di legittimazione del curatore ad escutere la garanzia prestata da un terzo per l'adempimento del concordato preventivo, successivamente risolto per insufficienza dell'attivo.
In siffatta ipotesi, invero, le garanzie personali erano sate prestate per l'adempimento dei debiti assunti dal soggetto ammesso al concordato nei confronti dei terzi.
La fattispecie esaminata quindi è ben diversa da quella odierna, dal momento che nel primo caso la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto ammesso al concordato o fallito, mentre nel secondo caso ad essere garantito è
l'adempimento dell'obbligazione assunte in favore del fallito stesso.
Nel caso di specie, pertanto, l'azione esercitata dal curatore è volta alla ricostruzione del patrimonio del fallito, ai sensi del citato art. 43 l. fall.,
essendo finalizzata all'adempimento delle obbligazioni assunte dalle società nei confronti della fallita.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A nulla rileva poi che il concordato sia stato risolto. Infatti,
l'inadempimento del debitore principale rende il garante tenuto all'adempimento anche nell'ipotesi di concordato preventivo omologato e poi risolto.
Per quanto poi attiene alla dedotta limitazione dell'oggetto della garanzia prestata dagli opponenti alle obbligazioni assunte in esecuzione del concordato (come tale asseritamente soggetto alla prevista riduzione pro quota), la stessa non può essere condivisa, oltre che per le ragioni già
spiegate, anche per la palese volontà manifestata dai fideiussori di garantire le obbligazioni assunte dalla società terze in favore della fallita nello loro integralità e sino all'importo di euro 2.000.000 (cfr. all. b) della produzione di parte opponente).
Venendo, poi, alla eccezione riconvenzionale con cui Parte_1
ha eccepito la compensazione ex art. 56 l. fall. tra il credito
[...]
azionato in via monitoria e il controcredito che assume di avere verso il fallimento, la stessa è fondata.
Il legislatore all'art. 56 l. fall. ha espressamente previsto, anche in deroga al principio generale della par condicio creditorum, sancito dall'art. 52 l. fall., la possibilità di compensare i crediti vantati dai debitori del fallito nei confronti di questo.
Nel caso di specie, l'opposta non ha contestato l'intervenuto
Cont pagamento di in favore di quale creditrice della Parte_1
fallita garantita da ipoteca, ma genericamente la sussistenza del controcredito in capo al predetto opponente.
, di contro, ha offerto adeguata prova del credito in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
regresso vantato nei confronti della fallita e derivante dal pagamento
Cont dell'obbligazione assunta da quest'ultima verso Ne consegue pertanto, che, con riferimento al predetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna dello stesso opponente al pagamento in favore della curatela opposta della somma di euro 1.181.874,84, oltre interessi come per legge sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 per le cause di valore compreso tra euro 1.000.000 e 2.000.000, ridotti al 50% in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 422/2022, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Termini Imerese in data 06.05.2022;
- revoca il predetto decreto ingiuntivo emesso nei confronti di
; Parte_1
- condanna al pagamento, in solido con gli altri Parte_1
opponenti, del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sino alla somma di euro 1.181.874,84, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna gli opponenti e in Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta, che liquida in € 12.651,00 oltre spese generali, IVA e CPA come
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e la curatela opposta.
[...]
Così deciso in Termini Imerese, in data 12.9.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile