TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3642/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Chiaravallo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mario
Spiniello, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre tredicesima mensilità, T.F.R. e C.I.S.O.A. per ottobre, novembre e dicembre 2014; per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento della somma di € 10.847,90 o della diversa somma Parte_2 di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole, con condannarla a corrispondere le eventuali somme;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, il sig. esponeva di Parte_1 essere stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
, dal giorno 1.12.2003. Parte_2
1 Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni e il T.F.R. per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre tredicesima mensilità per lo stesso anno 2012, nonché la C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Salari per gli Operai Agricoli), per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che a nulla erano valse le diffide protocollate in data 13.9.2017, 26.6.2019 e
3.3.2022.
Rappresentava che, con nota prot. 1332 del 9.3.2022, di riscontro all'istanza del
3.3.2022, la non aveva contestato il credito, bensì dichiarato che Parte_2 non si erano potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per l'intera annualità 2012 da parte della Regione Campania.
Riferiva che le spettanze erano calcolabili in base al C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di
Sistemazione Idraulico - Forestale e Idraulico - Agraria e dell'Integrativo regionale vigenti, mentre la Cassa Integrazione era pari all'80% della paga prevista dalla citata contrattazione.
Quantificava il proprio credito in € 6.631,64 a titolo di retribuzione per l'anno 2012, €
185,92 per assegno al nucleo familiare ed € 451,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché € 3.579,14 a titolo di C.I.S.O.A. per l'anno 2014.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per la chiamata in causa della Regione Campania.
Preliminarmente, eccepiva la carenza di legittima passiva in ragione della propria natura di ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_3
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Precisava, altresì, che, in ordine alle retribuzioni ottobre, novembre e dicembre in regime di C.I.S.O.A., il mancato pagamento non poteva essere imputato all'ente ma
2 unicamente al mancato riconoscimento da parte dell' ed al mancato intervento CP_2 da parte della Regione Campania, che si era impegnata a riconoscere agli enti delegati i maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli, ai sensi dell'art. 6 L. R. 1/2016
Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 24.3.2023, il giudice non autorizzava la chiamata in causa della
Regione Campania, ritenuta l'inammissibilità della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso coma da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va confermata l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il Parte_2 pagamento delle somme richieste da parte ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che è delineato nel contesto di una Parte_2 palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede quanto segue: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio
3 generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_4 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Parte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla Parte_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Parte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
In ragione di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente si rivela infondata, proprio in considerazione della pacifica esistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti del presente giudizio, rispetto al quale sono irrilevanti le vicende riferibili alle esigenze di finanziamento intercorrenti tra la e la Regione Campania. Parte_2
2. Tanto premesso, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi
4 giudizi, introdotti da altri lavoratori della Comunità odierna resistente per Pt_2 identico titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022 - R. G. n. 291/2019, n.
648/2022 - R. G. n. 3936/2018, n. 649/2022 - R. G. n. 2788/2019, e n. 819/2024 - R.
G. n. 2818/2022).
Nel merito, va riscontrata la fondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni dell'anno 2012.
Giova richiamare il riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, provando, ad esempio, di aver già corrisposto il pagamento ed indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, neppure nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
Nel caso di specie, l'elemento da adottare, al fine di individuare i pagamenti rimasti inadempiuti, è costituito unicamente dalle allegazioni del lavoratore, che, in quanto creditore, non è tenuto a fornire prova dell'inadempimento datoriale.
Sarebbe spettato, dunque, alla addurre e provare il fatto estintivo Parte_2
o impeditivo del diritto di credito vantato dai lavoratori, onere che non può ritenersi soddisfatto in considerazione dell'allegato impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la
5 responsabilità contrattuale della la quale non ha titolo per Parte_2 addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
3. Dunque, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela fondata anche nel quantum debeatur per assenza di contestazione specifica da parte della rispetto ai conteggi formulati dal lavoratore. Parte_2
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di
6 contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie, la resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti, il che impone di ritenere dimostrata l'entità del credito retributivo (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Di conseguenza, la va condannata al pagamento della somma di € Parte_2
6.631,64 a titolo di retribuzione.
Parte resistente va condannata anche al pagamento della somma di € 185,92, a titolo di arretrati per assegno al nucleo familiare, il cui onere rimane in capo al datore di lavoro presso cui il dipendente ha prestato servizio.
Tale importo va inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
4. Va dichiarato inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere il T.F.R.
Difatti, il lavoratore ha omesso di allegare il presupposto costitutivo di tale diritto, come stabilito dall'art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto meno è stato precisato che l'importo è stato chiesto a titolo di anticipazione, nei limiti in cui la prefata norma la consente.
Pertanto, difetta in capo al sig. l'interesse ad agire attuale e concreto ex Parte_1 art. 100 c.p.c. in relazione a tale specifica domanda.
Neppure egli può ritenersi titolare del diritto all'accertamento della corretta misura nelle more maturata, in quanto si tratterebbe di mera istanza di quantificazione.
7 Né sussiste un attuale interesse specifico del ricorrente ad accertare che il datore di lavoro abbia accantonato le somme dovute per T.F.R. nella misura dovuta, essendo noto che gli accantonamenti del T.F.R. hanno natura virtuale, nel senso che il datore non è tenuto ad appostare fisicamente le somme in base ai periodi di maturazioni, ma solo a procedere alla relativa contabilizzazione (in uno alla rivalutazione annua ex art. 2120 co. 4 c.c.).
Sarà solo all'atto della cessazione del rapporto che, dunque, sorgerà l'interesse del lavoratore non solo a percepire il T.F.R., ma, a monte, a vedersene riconosciuta la misura effettivamente spettante.
5. Resta da esaminare la domanda di pagamento della C.I.S.O.A. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
L'ente datore di lavoro ha dato prova di aver inoltrato tempestivamente in data
31.10.2014 all'Istituto previdenziale la domanda di integrazione salariale per i lavoratori agricoli.
Di contro ha rappresentato che, solo in data 13.11.2018 con comunicazione prot. 6104, la Regione Campania aveva comunicato alle il mancato Parte_3 riconoscimento della C.I.S.O.A. 2014 ed invitato gli enti a trasmettere la documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
In ogni caso, si ritiene, anche per ammissione dell'Ente montano, che la C.I.S.O.A. sia stata deliberata dalla Comunità, ma che i corrispondenti fondi non siano stati accreditati dall'ente delegato.
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento, da parte della Regione Campania, agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va però rilevato che la domanda, come formulata, è diretta a conseguire non già le retribuzioni, bensì una prestazione di previdenza, obbligazione il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola CP_2 anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
In specie, nel ricorso, il lavoratore non ha domandato il pagamento delle retribuzioni delle predette mensilità, né ha dedotto che, in tali mesi, egli abbia regolarmente lavorato, maturando i corrispondenti crediti retributivi.
Di contro, egli ha invocato il pagamento di detto trattamento previdenziale, per i periodi prefati, direttamente nei confronti del datore di lavoro.
Ciò impedisce ogni diversa qualificazione giuridica, non essendo stato allegato il sottostante fatto (espletamento del lavoro durante la cassa integrazione agricola) che
8 avrebbe imposto di ritenere la domanda proposta come diretta a conseguire la retribuzione.
Ebbene, come detto, la non è il soggetto passivo della pretesa Parte_2 prestazione previdenziale, la cui titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione CP_2 salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l' Controparte_3
è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione
[...] dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare CP_ la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non CP_ già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. Ne consegue che l' è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Di conseguenza, l'azione diretta ad ottenere il trattamento deve essere proposta dal lavoratore nei confronti dell' ed andrà rigettata se proposta nei confronti del CP_2 datore di lavoro per difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a quest'ultimo.
Dunque, essendo stato richiesto in ricorso solo lo specifico trattamento previdenziale, senza alcuna ulteriore precisazione, tale segmento della domanda va rigettato poiché la titolarità passiva di tale debito non appartiene alla bensì Parte_2 all' che è il naturale destinatario della domanda, trattandosi di prestazione CP_2 previdenziale.
A ciò si aggiunga che neppure è possibile qualificare la domanda del lavoratore quale azione di risarcimento del danno per omessa approvazione del trattamento in conseguenza di una condotta inadempiente dell'ente resistente, nei cui confronti, in ricorso, difetta una pur minima allegazione di responsabilità sotto tale profilo.
Difatti, il lavoratore non ha affermato che la mancata approvazione della C.I.S.O.A. sia dipesa da irregolarità ascrivibili alla Comunità Pt_2
La carenza di allegazione sia in ordine all'effettivo espletamento dell'attività di lavoro nei predetti mesi, sia di qualsivoglia indicazione in ordine alla natura sostanzialmente retributiva e non già solo previdenziale delle somme pretese, sia in ordine ai presupposti di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'ente convenuto, sono elementi che impongono di escludere la possibilità di riqualificare giuridicamente il segmento della domanda in esame come diretto ad ottenere le retribuzioni o il risarcimento del danno (il che avrebbe incardinato la titolarità passiva del resistente).
9 Nel contempo, non può non rilevarsi l'assenza di titolarità passiva del datore di lavoro per l'invocato trattamento previdenziale, elemento che, come noto, è oggetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Tale frazione della domanda deve essere perciò rigettata. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p. t., Parte_2 al pagamento, in favore di della somma di € 6.817,56, di cui € Parte_1
6.631,64 lordi per retribuzioni ed € 185,92 per assegni al nucleo familiare, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna la
[...]
, in persona del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, Parte_2 che liquida in € 1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50 con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3642/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Chiaravallo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mario
Spiniello, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre tredicesima mensilità, T.F.R. e C.I.S.O.A. per ottobre, novembre e dicembre 2014; per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento della somma di € 10.847,90 o della diversa somma Parte_2 di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole, con condannarla a corrispondere le eventuali somme;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, il sig. esponeva di Parte_1 essere stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
, dal giorno 1.12.2003. Parte_2
1 Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni e il T.F.R. per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre tredicesima mensilità per lo stesso anno 2012, nonché la C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Salari per gli Operai Agricoli), per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che a nulla erano valse le diffide protocollate in data 13.9.2017, 26.6.2019 e
3.3.2022.
Rappresentava che, con nota prot. 1332 del 9.3.2022, di riscontro all'istanza del
3.3.2022, la non aveva contestato il credito, bensì dichiarato che Parte_2 non si erano potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per l'intera annualità 2012 da parte della Regione Campania.
Riferiva che le spettanze erano calcolabili in base al C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di
Sistemazione Idraulico - Forestale e Idraulico - Agraria e dell'Integrativo regionale vigenti, mentre la Cassa Integrazione era pari all'80% della paga prevista dalla citata contrattazione.
Quantificava il proprio credito in € 6.631,64 a titolo di retribuzione per l'anno 2012, €
185,92 per assegno al nucleo familiare ed € 451,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché € 3.579,14 a titolo di C.I.S.O.A. per l'anno 2014.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per la chiamata in causa della Regione Campania.
Preliminarmente, eccepiva la carenza di legittima passiva in ragione della propria natura di ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_3
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Precisava, altresì, che, in ordine alle retribuzioni ottobre, novembre e dicembre in regime di C.I.S.O.A., il mancato pagamento non poteva essere imputato all'ente ma
2 unicamente al mancato riconoscimento da parte dell' ed al mancato intervento CP_2 da parte della Regione Campania, che si era impegnata a riconoscere agli enti delegati i maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli, ai sensi dell'art. 6 L. R. 1/2016
Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 24.3.2023, il giudice non autorizzava la chiamata in causa della
Regione Campania, ritenuta l'inammissibilità della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso coma da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va confermata l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il Parte_2 pagamento delle somme richieste da parte ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che è delineato nel contesto di una Parte_2 palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede quanto segue: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio
3 generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_4 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Parte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla Parte_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Parte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
In ragione di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente si rivela infondata, proprio in considerazione della pacifica esistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti del presente giudizio, rispetto al quale sono irrilevanti le vicende riferibili alle esigenze di finanziamento intercorrenti tra la e la Regione Campania. Parte_2
2. Tanto premesso, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi
4 giudizi, introdotti da altri lavoratori della Comunità odierna resistente per Pt_2 identico titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022 - R. G. n. 291/2019, n.
648/2022 - R. G. n. 3936/2018, n. 649/2022 - R. G. n. 2788/2019, e n. 819/2024 - R.
G. n. 2818/2022).
Nel merito, va riscontrata la fondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni dell'anno 2012.
Giova richiamare il riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, provando, ad esempio, di aver già corrisposto il pagamento ed indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, neppure nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
Nel caso di specie, l'elemento da adottare, al fine di individuare i pagamenti rimasti inadempiuti, è costituito unicamente dalle allegazioni del lavoratore, che, in quanto creditore, non è tenuto a fornire prova dell'inadempimento datoriale.
Sarebbe spettato, dunque, alla addurre e provare il fatto estintivo Parte_2
o impeditivo del diritto di credito vantato dai lavoratori, onere che non può ritenersi soddisfatto in considerazione dell'allegato impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la
5 responsabilità contrattuale della la quale non ha titolo per Parte_2 addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
3. Dunque, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela fondata anche nel quantum debeatur per assenza di contestazione specifica da parte della rispetto ai conteggi formulati dal lavoratore. Parte_2
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di
6 contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie, la resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti, il che impone di ritenere dimostrata l'entità del credito retributivo (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Di conseguenza, la va condannata al pagamento della somma di € Parte_2
6.631,64 a titolo di retribuzione.
Parte resistente va condannata anche al pagamento della somma di € 185,92, a titolo di arretrati per assegno al nucleo familiare, il cui onere rimane in capo al datore di lavoro presso cui il dipendente ha prestato servizio.
Tale importo va inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
4. Va dichiarato inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere il T.F.R.
Difatti, il lavoratore ha omesso di allegare il presupposto costitutivo di tale diritto, come stabilito dall'art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto meno è stato precisato che l'importo è stato chiesto a titolo di anticipazione, nei limiti in cui la prefata norma la consente.
Pertanto, difetta in capo al sig. l'interesse ad agire attuale e concreto ex Parte_1 art. 100 c.p.c. in relazione a tale specifica domanda.
Neppure egli può ritenersi titolare del diritto all'accertamento della corretta misura nelle more maturata, in quanto si tratterebbe di mera istanza di quantificazione.
7 Né sussiste un attuale interesse specifico del ricorrente ad accertare che il datore di lavoro abbia accantonato le somme dovute per T.F.R. nella misura dovuta, essendo noto che gli accantonamenti del T.F.R. hanno natura virtuale, nel senso che il datore non è tenuto ad appostare fisicamente le somme in base ai periodi di maturazioni, ma solo a procedere alla relativa contabilizzazione (in uno alla rivalutazione annua ex art. 2120 co. 4 c.c.).
Sarà solo all'atto della cessazione del rapporto che, dunque, sorgerà l'interesse del lavoratore non solo a percepire il T.F.R., ma, a monte, a vedersene riconosciuta la misura effettivamente spettante.
5. Resta da esaminare la domanda di pagamento della C.I.S.O.A. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
L'ente datore di lavoro ha dato prova di aver inoltrato tempestivamente in data
31.10.2014 all'Istituto previdenziale la domanda di integrazione salariale per i lavoratori agricoli.
Di contro ha rappresentato che, solo in data 13.11.2018 con comunicazione prot. 6104, la Regione Campania aveva comunicato alle il mancato Parte_3 riconoscimento della C.I.S.O.A. 2014 ed invitato gli enti a trasmettere la documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
In ogni caso, si ritiene, anche per ammissione dell'Ente montano, che la C.I.S.O.A. sia stata deliberata dalla Comunità, ma che i corrispondenti fondi non siano stati accreditati dall'ente delegato.
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento, da parte della Regione Campania, agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va però rilevato che la domanda, come formulata, è diretta a conseguire non già le retribuzioni, bensì una prestazione di previdenza, obbligazione il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola CP_2 anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
In specie, nel ricorso, il lavoratore non ha domandato il pagamento delle retribuzioni delle predette mensilità, né ha dedotto che, in tali mesi, egli abbia regolarmente lavorato, maturando i corrispondenti crediti retributivi.
Di contro, egli ha invocato il pagamento di detto trattamento previdenziale, per i periodi prefati, direttamente nei confronti del datore di lavoro.
Ciò impedisce ogni diversa qualificazione giuridica, non essendo stato allegato il sottostante fatto (espletamento del lavoro durante la cassa integrazione agricola) che
8 avrebbe imposto di ritenere la domanda proposta come diretta a conseguire la retribuzione.
Ebbene, come detto, la non è il soggetto passivo della pretesa Parte_2 prestazione previdenziale, la cui titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione CP_2 salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l' Controparte_3
è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione
[...] dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare CP_ la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non CP_ già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. Ne consegue che l' è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Di conseguenza, l'azione diretta ad ottenere il trattamento deve essere proposta dal lavoratore nei confronti dell' ed andrà rigettata se proposta nei confronti del CP_2 datore di lavoro per difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a quest'ultimo.
Dunque, essendo stato richiesto in ricorso solo lo specifico trattamento previdenziale, senza alcuna ulteriore precisazione, tale segmento della domanda va rigettato poiché la titolarità passiva di tale debito non appartiene alla bensì Parte_2 all' che è il naturale destinatario della domanda, trattandosi di prestazione CP_2 previdenziale.
A ciò si aggiunga che neppure è possibile qualificare la domanda del lavoratore quale azione di risarcimento del danno per omessa approvazione del trattamento in conseguenza di una condotta inadempiente dell'ente resistente, nei cui confronti, in ricorso, difetta una pur minima allegazione di responsabilità sotto tale profilo.
Difatti, il lavoratore non ha affermato che la mancata approvazione della C.I.S.O.A. sia dipesa da irregolarità ascrivibili alla Comunità Pt_2
La carenza di allegazione sia in ordine all'effettivo espletamento dell'attività di lavoro nei predetti mesi, sia di qualsivoglia indicazione in ordine alla natura sostanzialmente retributiva e non già solo previdenziale delle somme pretese, sia in ordine ai presupposti di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'ente convenuto, sono elementi che impongono di escludere la possibilità di riqualificare giuridicamente il segmento della domanda in esame come diretto ad ottenere le retribuzioni o il risarcimento del danno (il che avrebbe incardinato la titolarità passiva del resistente).
9 Nel contempo, non può non rilevarsi l'assenza di titolarità passiva del datore di lavoro per l'invocato trattamento previdenziale, elemento che, come noto, è oggetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Tale frazione della domanda deve essere perciò rigettata. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p. t., Parte_2 al pagamento, in favore di della somma di € 6.817,56, di cui € Parte_1
6.631,64 lordi per retribuzioni ed € 185,92 per assegni al nucleo familiare, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna la
[...]
, in persona del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, Parte_2 che liquida in € 1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50 con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10