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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1889/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 c.f. P.IVA_1
dall'Avv.to CILIA GINO, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di Controparte_1 c.f. C.F. 1
,
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROCCA ALESSIA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio,
innanzi all'intestato tribunale, la odierna opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Eccellentissimo Tribunale Civile adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- nel merito, in accoglimento della proposta opposizione per i motivi di cui in premessa, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2021, RG
229/2021 emesso dal Tribunale Civile di Tivoli in data 2.3.2021 e notificato in data
18.3.2021, poiché infondato sia in fatto che in diritto - in via subordinata nell'ipotesi in cui venisse accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla dott.ssa con l'impugnato decreto ingiuntivo, procedere allaControparte_1
parziale compensazione tra le somme dovute dalla Parte_1 alla dott.ssa e quelle dalla medesima dovute all'opponente società Controparte_1
giusta fattura n. 20/18 e, comunque, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto,
anche alla luce delle spiegate eccezioni e dei pagamenti già eseguiti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra CP_1 la quale concludeva:
-atteso che"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via preliminare:
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 394/2021 pubblicato in data 2.3.2021 ai sensi
-dell'art.648 c.p.c. rigettare, per le ragioni esposte sub lettera E che qui si richiamano, l'istanza di riunione formulata da parte opponente;
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 394/2021 reso dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 2.3.2021 nel procedimento contrassegnato con n. RG 229/2021. In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di Testimone_1
,legale rappresentante della Parte_1 e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. Testi riservati nei termini di legge. Parte 1Si chiede altresì sia ordinata l'acquisizione dello spesometro della relativo al 2° semestre dell'anno 2018 con relativa ricevuta di trasmissione, nonché
del modello Unico 2019 della società opponente (anno d'imposta 2018) unitamente al bilancio depositato completo della situazione economica e patrimoniale dettagliata. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre iva e cpa e successive spese occorrende".
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli;
veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 21/11/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vi è prova in atti del rapporto tra le parti e che la Sig.ra Controparte_1
per onorari professionali e un
[...] è creditrice della Parte_1
rimborso spese per attività di vario genere connessa alla consulenza contabile, fiscale e del lavoro eseguita per conto dell'odierna opponente così come meglio descritta nella notula 25/00 del 22.05.2017 consegnata al Cliente in data 31.05.2017.
Numerosi soso stati i solleciti di pagamento, rimasti inevasi, e nessuna contestazione veniva inoltrata dalla odierna opposta prima dell'interruzione del rapporto.
Parte opposta ha fornito prova di tutte le attività professionali svolte in favore della opponente, meglio elencate e descritte nell'atto difensivo.
Parte opponente prosegue contestando l'ammontare della somma richiesta dalla Dottoressa CP_1 asseritamente spropositata, e ciò sia in considerazioni delle attività effettivamente espletate sia in quanto, assente il contratto, non sarebbe stato pattuito l'ammontare dei compensi. Per tale ragione, ovvero in assenza di contratto, la Parte_1 lo stesso andrà determinato sulla base dei parametri indicati nel
Decreto Ministeriale n. 140/2012. La dott.ssa CP_1 aderiva alla domanda.
Deve poi essere respinta l'eccezione di compensazione trattandosi di credito non liquido né esigibile ed oggetto di accertamento in altro giudizio.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante.
Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 394/21, emesso dal
Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 5/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1889/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 c.f. P.IVA_1
dall'Avv.to CILIA GINO, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di Controparte_1 c.f. C.F. 1
,
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROCCA ALESSIA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio,
innanzi all'intestato tribunale, la odierna opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Eccellentissimo Tribunale Civile adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- nel merito, in accoglimento della proposta opposizione per i motivi di cui in premessa, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2021, RG
229/2021 emesso dal Tribunale Civile di Tivoli in data 2.3.2021 e notificato in data
18.3.2021, poiché infondato sia in fatto che in diritto - in via subordinata nell'ipotesi in cui venisse accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla dott.ssa con l'impugnato decreto ingiuntivo, procedere allaControparte_1
parziale compensazione tra le somme dovute dalla Parte_1 alla dott.ssa e quelle dalla medesima dovute all'opponente società Controparte_1
giusta fattura n. 20/18 e, comunque, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto,
anche alla luce delle spiegate eccezioni e dei pagamenti già eseguiti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra CP_1 la quale concludeva:
-atteso che"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via preliminare:
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 394/2021 pubblicato in data 2.3.2021 ai sensi
-dell'art.648 c.p.c. rigettare, per le ragioni esposte sub lettera E che qui si richiamano, l'istanza di riunione formulata da parte opponente;
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 394/2021 reso dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 2.3.2021 nel procedimento contrassegnato con n. RG 229/2021. In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di Testimone_1
,legale rappresentante della Parte_1 e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. Testi riservati nei termini di legge. Parte 1Si chiede altresì sia ordinata l'acquisizione dello spesometro della relativo al 2° semestre dell'anno 2018 con relativa ricevuta di trasmissione, nonché
del modello Unico 2019 della società opponente (anno d'imposta 2018) unitamente al bilancio depositato completo della situazione economica e patrimoniale dettagliata. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre iva e cpa e successive spese occorrende".
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli;
veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 21/11/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vi è prova in atti del rapporto tra le parti e che la Sig.ra Controparte_1
per onorari professionali e un
[...] è creditrice della Parte_1
rimborso spese per attività di vario genere connessa alla consulenza contabile, fiscale e del lavoro eseguita per conto dell'odierna opponente così come meglio descritta nella notula 25/00 del 22.05.2017 consegnata al Cliente in data 31.05.2017.
Numerosi soso stati i solleciti di pagamento, rimasti inevasi, e nessuna contestazione veniva inoltrata dalla odierna opposta prima dell'interruzione del rapporto.
Parte opposta ha fornito prova di tutte le attività professionali svolte in favore della opponente, meglio elencate e descritte nell'atto difensivo.
Parte opponente prosegue contestando l'ammontare della somma richiesta dalla Dottoressa CP_1 asseritamente spropositata, e ciò sia in considerazioni delle attività effettivamente espletate sia in quanto, assente il contratto, non sarebbe stato pattuito l'ammontare dei compensi. Per tale ragione, ovvero in assenza di contratto, la Parte_1 lo stesso andrà determinato sulla base dei parametri indicati nel
Decreto Ministeriale n. 140/2012. La dott.ssa CP_1 aderiva alla domanda.
Deve poi essere respinta l'eccezione di compensazione trattandosi di credito non liquido né esigibile ed oggetto di accertamento in altro giudizio.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante.
Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 394/21, emesso dal
Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 5/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane