Sentenza 3 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2003, n. 12815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12815 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2003 |
Testo completo
O 9 T 1 A : I T 1 R S 1 E I . O N T L A L R R E T A S D 8 E O 9 N - C I O 3 I - R S 6 A L U C L P E A S REPUBBLICA ITALIANA E D E : S 0 IA E 4 R P . E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T L A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 42 8 15 /0 3 SEZ ON PRIM Composta dagli Ill Sigg.ri Magistrati: R.G.N.26401/01 Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 26697 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. MACIOCE Cons. Rel. Dott. Luigi Ud. 09/04/03 TIRELLI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TA, elettivamente domiciliato in Roma via Napoleone III 48 presso l'avv. Marco Michele Picciani con l'avv. са Vito De Falco del Foro di Potenza per procura speciale in calce al ricorso per cassazione
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno intimato - avverso il decreto 10.7.2001 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.04.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
W Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen.le Dott. Marco 966 1 2003 Pivetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 21.6.2001 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di OV TA ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 per mancata tempestiva richiesta del permesso di soggiorno. Oppostosi lo straniero, il Tribunale, sentito lo stesso ed il suo difensore, con provvedimento in data 10.7.2001 rigettava il ricorso negando che nella specie sussistesse il divieto di espulsione di cui all'art. 19 c. 2 lett. C) del T.U.-non essendo stata provata la convivenza con parente di nazionalità italiana - ed affermando di contro che era corretta la contestazione e rituale il procedimento espulsivo seguito. la Per la cassazione di tale decreto il OV ha proposto ricorso notificando l'atto al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato in data 19.10.2001 ed ivi articolando due motivi. L'intimata Amministrazione centrale dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, tal legittimazione- nelle controversie afferenti l'espulsione dello straniero ed ai sensi dell'art. 13 bis commi 1 e 2 del D.Leg. M 286/98 (come modificato dal D.Leg. 113/99 e non abrogato 2 dalla L. 189/02) - appartenendo in via esclusiva al Prefetto che ebbe ad adottare l'atto espulsivo. Ed in tal senso questa Corte ha ripetutamente pronunziato (cfr., da ultimo Cass. 3353/03-4847/02 - 2036/02 - 5537/01). E poiché la controversia introdotta dal OV innanzi al Tribunale di Roma e nel contraddittorio del Prefetto che ebbe ad adottare il decreto 21.6.2001 - ha visto come legittimato esclusivo a resistere alla opposizione il Prefetto adottante l'atto, né comprendendosi perché mai si sia inteso mutare il contraddittore con l'instaurazione del giudizio di legittimità, devesi dichiarare inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività defensionale dell'intimato.
P.Q.M.
SPESE A CARICO DELLO STATO La Corte di Cassazione, L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIER! dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 Aprile 2003. Cons.est. раствий Presidente вво IL CANCELLIERE Deenendro Marsalfe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cansullor il * 3 SEL 2003/ IL CANCEL 3